Language of document : ECLI:EU:C:2012:691

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 novembre 2012 (*)

«Articoli 20 TFUE e 21 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 51 – Direttiva 2003/109/CE – Cittadini di paesi terzi – Diritto di soggiorno in uno Stato membro – Direttiva 2004/38/CE – Cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell’Unione – Cittadino di un paese terzo che non accompagna né raggiunge un cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante e che risiede nello Stato membro di origine di quest’ultimo – Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo nello Stato membro di origine di un cittadino che soggiorna in un altro Stato membro – Cittadinanza dell’Unione – Diritti fondamentali»

Nella causa C‑40/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo del Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 20 gennaio 2011, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2011, nel procedimento

Yoshikazu Iida

contro

Stadt Ulm,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Y. Iida, da T. Oberhäuser e W. Weh, Rechtsanwälte;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e A. Wiedmann, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da C.H. Vang, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels, M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Hathaway, successivamente da A. Robinson, in qualità di agenti, assistiti da R. Palmer, barrister;

–        per la Commissione europea, da C. Tufvesson e H. Krämer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione relative al diritto di soggiorno in uno Stato membro dei cittadini dei paesi terzi nonché sulla cittadinanza dell’Unione.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Iida e la Stadt Ulm (città di Ulm), in merito al diniego da parte di quest’ultima di accordargli un diritto di soggiorno in Germania ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77 e – rettifiche – GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34), e di rilasciargli, a tale titolo, un permesso di soggiorno.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 2003/109/CE

3        L’articolo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44), intitolato «Oggetto», così dispone:

«Scopo della presente direttiva è stabilire:

a)      le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi; (…)».

4        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Campo di applicazione», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro.

2.      La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

a)      soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale;

b)      sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

c)      sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro in quanto beneficiano di forme sussidiarie di protezione, in base agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, ovvero hanno chiesto l’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

d)      sono rifugiati o hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

e)      soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di persone “alla pari”, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato;

f)      godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale».

5        L’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, così dispone:

«Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda».

6        L’articolo 5 della direttiva 2003/109, intitolato «Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo», enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:

a)      di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;

b)      di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

2.      Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale».

7        L’articolo 7 della direttiva 2003/109, intitolato «Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo», ai paragrafi 1 e 3 così dispone:

«1.      Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.

La documentazione di cui al primo comma può comprendere anche la documentazione relativa all’alloggio adeguato.

(…)

3.      Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell’articolo 6».

8        L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1.      Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l’articolo 9.

2.      Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza».

 La direttiva 2004/38

9        Il capo I della direttiva 2004/38, intitolato «Disposizioni generali», contiene gli articoli 1‑3.

10      L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)      “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)      “familiare”:

a)      il coniuge;

b)      il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c)      i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d)      gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

3)      “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».

11      L’articolo 3 della direttiva 2004/38, intitolato «Aventi diritto», così dispone:

«1.      La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2 che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2.      Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a)      ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;

b)      il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno».

12      Il capo III di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno», riguarda le condizioni di esercizio del diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di soggiornare nel territorio degli Stati membri. Tale capo contiene, in particolare, gli articoli 6, 7 e 10.

13      L’articolo 6 della direttiva 2004/38 così dispone:

«1.      I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi (...).

2.      Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell’Unione».

14      L’articolo 7 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro (...):

(...)

2.      Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione (...)».

15      L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Rilascio della carta di soggiorno», enuncia quanto segue:

«1.      Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente.

2.      Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti:

(…)

c)      l’attestato d’iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell’Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

d)      nei casi di cui all’articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;

(…)».

 Il diritto tedesco

16      L’articolo 7 della legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet; in prosieguo: l’«AufenthG»), intitolato «Permesso di soggiorno», enuncia quanto segue:

«1.      Il permesso di soggiorno è un titolo di soggiorno temporaneo. Esso viene rilasciato per uno dei fini di soggiorno menzionati nelle seguenti sezioni. Per motivi giustificati, un permesso di soggiorno può essere rilasciato anche per un fine di soggiorno non previsto dalla presente legge.

2.      La durata di validità del permesso di soggiorno deve essere limitata in considerazione del fine di soggiorno perseguito. Se viene meno un requisito essenziale per il rilascio, per il prolungamento o per la determinazione della durata di validità, il termine di scadenza può essere abbreviato a posteriori».

17      Ai sensi dell’articolo 18 dell’AufenthG, intitolato «Impiego»:

«1.      L’ammissione di lavoratori stranieri è regolata dalle esigenze della realtà economica tedesca, tenuto conto dei rapporti esistenti sul mercato del lavoro e della necessità di combattere in maniera efficace la disoccupazione. Le convenzioni internazionali restano impregiudicate.

2.      Uno straniero può ottenere un titolo di soggiorno per esercitare un’attività lavorativa se la Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale per l’impiego) ha dato l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 39 oppure se un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 42 o un accordo internazionale prevedono che l’attività lavorativa possa essere esercitata senza l’autorizzazione della Bundesagentur für Arbeit. Eventuali limitazioni al rilascio dell’autorizzazione da parte della Bundesagentur für Arbeit devono essere riportate nel titolo di soggiorno.

3.      Un permesso di soggiorno per l’esercizio di un’attività lavorativa ai sensi del paragrafo 2, la quale non presuppone una formazione professionale qualificata, può essere rilasciato solo se previsto da un accordo internazionale o se un regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 42, consente che sia accordata l’autorizzazione per un permesso di soggiorno per detta attività.

4.      Un titolo di soggiorno per l’esercizio di un’attività lavorativa ai sensi del paragrafo 2, la quale presuppone una formazione professionale qualificata, può essere rilasciato solo per un impiego in una categoria professionale autorizzata per regolamento ai sensi dell’articolo 42. In casi specifici giustificati, un permesso di soggiorno può essere rilasciato per un’attività lavorativa in relazione alla quale sussiste un interesse pubblico, e in particolare un interesse regionale, economico o di politica dell’occupazione.

5.      Un titolo di soggiorno ai sensi del paragrafo 2, e dell’articolo 19, può essere rilasciato solo in presenza di un’offerta di lavoro concreta».

18      L’articolo 39 dell’AufenthG, intitolato «Autorizzazione all’assunzione di stranieri», ai paragrafi 2‑4 enuncia quanto segue:

«2.      La Bundesagentur für Arbeit può autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno per l’esercizio di un’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 18 qualora

1)      a)     l’assunzione di stranieri non incida negativamente sul mercato del lavoro, in particolare con riguardo alla struttura dell’occupazione, alle regioni e ai settori dell’economia, e

b)      in relazione all’impiego di cui trattasi non siano disponibili lavoratori tedeschi nonché stranieri ad essi equiparati giuridicamente quanto all’ingresso nel mondo del lavoro o altri stranieri che, ai sensi del diritto dell’Unione europea, hanno diritto ad un accesso prioritario al mercato del lavoro o

2)      essa, a seguito della verifica effettuata ai sensi della prima frase, paragrafo 1, lettere a) e b), abbia accertato, in relazione a singole categorie professionali o a singoli settori economici, che l’occupazione dei posti vacanti con candidati stranieri è sostenibile sotto il profilo della politica del lavoro e dell’integrazione,

e lo straniero non venga assunto a condizioni di lavoro più sfavorevoli rispetto a lavoratori tedeschi in una posizione analoga. Per un impiego sono disponibili lavoratori tedeschi e stranieri ad essi equiparati anche qualora essi possano essere collocati solo con un incentivo della Bundesagentur für Arbeit. Il datore di lavoro presso il quale deve essere impiegato uno straniero che necessiti a tal fine di un’autorizzazione, è tenuto a trasmettere alla Bundesagentur für Arbeit informazioni concernenti la remunerazione, gli orari di lavoro e le ulteriori condizioni di lavoro.

(…)

4.      L’autorizzazione può fissare la durata e l’attività professionale nonché limitare l’impiego a determinate aziende o circoscrizioni».

19      L’articolo 28 dell’AufenthG, intitolato «Ricongiungimento familiare a cittadini tedeschi», al paragrafo 1, prima frase, così dispone:

«Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato

1)      al coniuge straniero di un cittadino tedesco;

2)      al figlio minorenne straniero non coniugato di un cittadino tedesco;

3)      al genitore straniero di un cittadino tedesco minorenne non coniugato al fine di esercitare la potestà genitoriale,

se il cittadino tedesco ha la propria residenza abituale nel territorio federale».

20      L’articolo 31 dell’AufenthG, intitolato «Diritto autonomo di soggiorno dei coniugi», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1.      Se viene meno la comunione di vita coniugale, il permesso di soggiorno viene prolungato per un anno, quale autonomo diritto di soggiorno, indipendente dall’obiettivo del ricongiungimento familiare, qualora

1)      vi sia stata legalmente comunione di vita coniugale nel territorio federale per almeno due anni, o

2)      lo straniero sia deceduto durante la comunione di vita coniugale nel territorio federale

e lo straniero sia stato in possesso, fino a quel momento, di un permesso di soggiorno, di un permesso di stabilimento o di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a meno che egli non abbia potuto chiedere tempestivamente il prolungamento per cause a lui non imputabili. (…)

2.      Si prescinderà dal requisito della sussistenza di una comunione di vita coniugale legale della durata di due anni nel territorio federale ai sensi del paragrafo 1, prima frase, punto 1, qualora, per evitare una situazione di particolare difficoltà, sia necessario consentire al coniuge di prolungare il proprio soggiorno, purché il prolungamento del permesso di soggiorno non sia escluso per lo straniero. (…)».

21      L’articolo 9 bis, paragrafi 1 e 2, dell’AufenthG, intitolato «Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», prevede quanto segue:

«1.      Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è un titolo di soggiorno di durata illimitata. L’articolo 9, paragrafo 1, seconda e terza frase, è applicabile in via analogica. Se la presente legge non dispone diversamente, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è equiparato al permesso di stabilimento.

2.      Ad uno straniero deve essere rilasciato un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva [2003/109], se

1)      soggiorna da cinque anni nel territorio federale munito di un titolo di soggiorno;

2)      il suo sostentamento e quello dei familiari a carico è garantito da risorse stabili e regolari;

3)      dispone di conoscenze linguistiche sufficienti della lingua tedesca;

4)      dispone di conoscenze di base dell’ordinamento giuridico e sociale e delle condizioni di vita nel territorio federale;

5)      non ostano motivi legati all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, tenuto conto della gravità o il tipo di reato contro l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza o del pericolo costituito dallo straniero, prendendo nella dovuta considerazione la durata del soggiorno fino a quel momento e l’esistenza di legami nel territorio federale e

6)      dispone di un alloggio adeguato per sé e per i familiari conviventi».

22      L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern) del 30 luglio 2004 (in prosieguo: il «FreizügG/EU»), così dispone:

«1.      Ai cittadini dell’Unione legittimati alla libera circolazione e ai loro familiari cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea viene rilasciato d’ufficio immediatamente un documento attestante il loro diritto di soggiorno.

2.      Ai familiari legittimati alla libera circolazione, i quali non sono cittadini dell’Unione, entro sei mesi dal momento in cui essi hanno fornito le necessarie indicazioni, viene rilasciata d’ufficio una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione valida per cinque anni. Il familiare riceve immediatamente un attestato dal quale risulta che egli ha fornito le necessarie indicazioni».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

23      Nel 1998 il sig. Iida, cittadino giapponese, ha sposato negli Stati Uniti la sig.ra N.-I., cittadina tedesca. La loro figlia Mia è nata il 27 agosto 2004 negli Stati Uniti ed è in possesso della cittadinanza tedesca, statunitense e giapponese.

24      Nel dicembre 2005 la famiglia si è stabilita in Germania. Nel gennaio 2006 il sig. Iida ha ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare conformemente all’articolo 28 dell’AufenthG. Dal febbraio 2006 egli lavora a tempo pieno a Ulm con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio mensile lordo pari a EUR 4 850. A causa dei suoi orari di lavoro è stato esonerato dall’obbligo, previsto dalla legge nazionale, di partecipare ad un corso di integrazione.

25      Nell’estate 2007 la moglie del sig. Iida ha cominciato a lavorare a tempo pieno a Vienna. Sebbene i coniugi abbiano, in un primo momento, mantenuto in piedi il matrimonio sulla distanza Ulm-Vienna, dal gennaio 2008 essi vivono ininterrottamente separati, pur non avendo divorziato. Entrambi hanno la potestà genitoriale congiunta sulla figlia e la esercitano, anche se dal marzo 2008 madre e figlia hanno la residenza principale a Vienna, dove la figlia frequenta una scuola.

26      Il sig. Iida va a trovare regolarmente la figlia a Vienna un week-end al mese e la figlia trascorre le vacanze perlopiù presso il padre a Ulm. I due hanno intrapreso anche dei viaggi insieme. Secondo le informazioni fornite dal sig. Iida al Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, il rapporto padre-figlia è eccellente.

27      In seguito alla partenza della figlia e della moglie, è stata esclusa per il sig. Iida l’applicazione del diritto di soggiorno autonomo di cui all’articolo 31 dell’AufenthG, in quanto la comunione di vita coniugale non era sussistita in Germania per almeno due anni e non era stata richiesta l’esenzione da quest’ultima condizione.

28      Tuttavia, grazie al suo impiego a Ulm, il sig. Iida ha ottenuto un permesso di soggiorno che il 18 novembre 2010 è stato prolungato, in forza dell’articolo 18 dell’AufenthG, fino al 2 novembre 2012 e che può essere ulteriormente prolungato sulla base di una valutazione discrezionale.

29      Il 30 maggio 2008 il sig. Iida ha chiesto alla Stadt Ulm il rilascio di una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione», come previsto all’articolo 5 del FreizügG/EU. La sua domanda è stata respinta, prima dalla Stadt Ulm e dal Regierungspräsidium Tübingen (Ufficio del governo di Tubinga), successivamente con decisione del Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen), adducendo che non era ravvisabile un suo diritto al rilascio di una siffatta carta ai sensi del diritto dell’Unione.

30      Il 6 maggio 2010 il sig. Iida ha impugnato tale decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.

31      Il sig. Iida ha inoltre chiesto, conformemente all’articolo 9 bis dell’AufenthG, il rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, domanda che ha tuttavia successivamente ritirato.

32      In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Sugli articoli 2, 3 e 7 della direttiva 2004/38 (...)

a)      Se, in particolare alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”), nonché dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950] (in prosieguo: la “CEDU”), interpretando estensivamente l’articolo 2, [punto] 2, lettera d), della direttiva 2004/38, si intenda per “familiare” anche un cittadino di uno Stato terzo genitore titolare della potestà genitoriale su un figlio cittadino dell’Unione legittimato alla libera circolazione, il quale non versa gli alimenti al primo.

b)      In caso di soluzione affermativa: se, in particolare alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, nonché dell’articolo 8 [della CEDU], la direttiva 2004/38, interpretando estensivamente il suo articolo 3, paragrafo 1, si applichi a detto genitore anche qualora egli non “accompagni” o “raggiunga” il figlio cittadino dell’Unione che ha lasciato lo Stato membro d’origine.

c)      In caso di soluzione affermativa: se, in particolare alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta nonché dell’articolo 8 [della CEDU], interpretando estensivamente l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, da quanto esposto risulti a favore di detto genitore un diritto di soggiorno superiore a tre mesi nello Stato membro d’origine del figlio cittadino dell’Unione, in ogni caso fintantoché abbia ed eserciti effettivamente la potestà genitoriale.

2)      Sull’articolo 6, paragrafo 1, [UE], in combinato disposto con la [Carta]

a) i) Se la Carta trovi applicazione, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, prima frase, seconda parte, quando l’oggetto della controversia dipende da una legge nazionale (o da una parte di una legge) mediante la quale sono state anche attuate delle direttive europee (ma non solo).

ii)      In caso di soluzione negativa: se la Carta trovi applicazione, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, prima frase, seconda parte, per il semplice fatto che al ricorrente potrebbe spettare un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo, ed egli potrebbe quindi, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, prima frase, della [FreizügG/EU], richiedere una “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, il cui fondamento giuridico risiede nell’articolo 10, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2004/38.

iii)      In caso di soluzione negativa: se la Carta, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, prima frase, seconda parte, collegandosi alla giurisprudenza [della Corte nella causa ERT (sentenza del 18 giugno 1991, C‑260/89, Racc. pag. I‑2925, punti 41‑45)], sia applicabile qualora uno Stato membro limiti il diritto di soggiorno del cittadino di uno Stato terzo padre titolare della potestà genitoriale su una minorenne cittadina dell’Unione, la quale, a causa della professione esercitata dalla madre, risiede prevalentemente con quest’ultima in un altro Stato membro dell’Unione europea.

b) i) In caso di applicabilità della Carta: se possa essere desunto direttamente dall’articolo 24, paragrafo 3, della [Carta], un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo a favore del padre cittadino di uno Stato terzo, in ogni caso fintantoché egli sia titolare ed eserciti la potestà genitoriale sul figlio cittadino dell’Unione, anche qualora quest’ultimo risieda prevalentemente in un altro Stato membro dell’Unione europea.

ii)      In caso di soluzione negativa: se dal diritto alla libera circolazione del figlio cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della Carta, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 3, della Carta, sia desumibile un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo a favore del padre cittadino di uno Stato terzo, in ogni caso fintantoché egli sia titolare ed eserciti effettivamente la potestà genitoriale sul figlio cittadino dell’Unione, affinché in particolare il diritto alla libera circolazione di quest’ultimo non venga privato di qualsiasi efficacia pratica.

3)      Sull’articolo 6, paragrafo 3, [UE], in combinato disposto con i principi generali del diritto dell’Unione

a)      Se i diritti fondamentali “non scritti” dell’Unione europea, elaborati nella giurisprudenza della Corte di giustizia a partire dalla causa Stauder ([sentenza del 22 novembre 2005, 29/69, Racc. pag. 419] punto 7, su rinvio del tribunale amministrativo di Stoccarda) fino, ad esempio, alla causa Mangold ([sentenza del 22 novembre 2005, C‑144/04, Racc. pag. 9981,] punto 75), possano essere pienamente applicati anche qualora, nel caso concreto, la Carta non sia applicabile; in altri termini: se i diritti fondamentali tuttora vigenti quali principi generali del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, [UE] coesistano in maniera autonoma e indipendente accanto ai nuovi diritti fondamentali della [Carta] ai sensi dall’articolo 6, paragrafo 1, [UE].

b)      In caso di soluzione affermativa: se, per esercitare in maniera effettiva la potestà genitoriale, sia desumibile dai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare alla luce del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell’articolo 8 [della CEDU], un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo del cittadino di uno Stato terzo padre di una cittadina minorenne dell’Unione, la quale, a causa dell’attività professionale esercitata dalla madre, risieda con quest’ultima prevalentemente in un altro Stato membro dell’Unione.

4)      Sull’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 8 [della CEDU]

Nel caso in cui l’articolo 6, [paragrafi 1 o 3, UE], non comporti un diritto di soggiorno del ricorrente ai sensi del diritto europeo: se, collegandosi alla causa Zhu e Chen (sentenza della Corte del 19 ottobre 2004, C‑200/02, [Racc. pag. 9925], punti 45‑47), al fine di esercitare in maniera effettiva la potestà genitoriale, sia desumibile, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, eventualmente alla luce dell’articolo 8 [della CEDU], dal diritto alla libera circolazione di una cittadina minorenne dell’Unione – la quale, a causa dell’attività professionale esercitata dalla madre, risieda con quest’ultima prevalentemente in un altro Stato membro dell’Unione – un diritto di soggiorno, ai sensi del diritto europeo, nello Stato di origine del figlio cittadino dell’Unione per il padre cittadino di uno Stato terzo.

5)      Sull’articolo 10 della direttiva 2004/38 [...]

Qualora si ritenga sussistente un diritto di soggiorno ai sensi del diritto europeo: se un genitore cittadino di uno Stato terzo che si trovi nella situazione del ricorrente possieda un diritto al rilascio di una “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, se del caso in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, prima frase, della direttiva [2004/38]».

33      Secondo il giudice del rinvio, le suddette questioni possono essere raggruppate nell’unica questione seguente:

«Se dal diritto dell’Unione europea sia desumibile a favore di un genitore cittadino di uno Stato terzo titolare della potestà genitoriale, al fine di mantenere relazioni personali regolari e contatti genitoriali diretti, un diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro d’origine del figlio, cittadino dell’Unione, diritto che deve essere documentato con una “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, qualora il figlio, nell’esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, si trasferisca da tale Stato in un altro Stato membro».

 Sulla questione pregiudiziale

34      Al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre anzitutto verificare se una persona in una situazione come quella del ricorrente nel procedimento principale possa beneficiare delle disposizioni del diritto derivato che, a determinate condizioni, prevedono l’attribuzione di un permesso di soggiorno in uno Stato membro ad un cittadino di un paese terzo.

35      Se così non fosse, sarebbe quindi necessario verificare se una persona in una situazione come quella del ricorrente nel procedimento principale possa fondare un diritto di soggiorno direttamente sulle disposizioni del Trattato FUE relative alla cittadinanza dell’Unione.

 Sull’interpretazione della direttiva 2003/109

36      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, essa si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro. Contrariamente alla direttiva 2004/38 (v. sentenza del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C‑424/10 e C‑425/10, Racc. pag. I-14035, punti 46 e 47), la direttiva 2003/109 non stabilisce le condizioni che il soggiorno di siffatti cittadini deve soddisfare, affinché essi possano essere considerati soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro. Ne risulta che siffatte condizioni rimangono disciplinate dal solo diritto nazionale.

37      Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini che, ai sensi del loro diritto nazionale, hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 esclude tuttavia la sua applicazione per quanto riguarda determinati tipi di soggiorno.

38      Conformemente all’articolo 5 di tale direttiva, per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi devono comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, nonché di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato. Allo stesso modo, gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.

39      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/109, lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le suddette condizioni, di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva stessa, e non costituisca una minaccia ai sensi dell’articolo 6 della medesima.

40      Nel caso di specie, come risulta dal punto 24 supra, il ricorrente nel procedimento principale, cittadino di un paese terzo, ha cominciato a soggiornare legalmente nel territorio tedesco nel gennaio 2006, in forza di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare rilasciato ai sensi dell’articolo 28 dell’AufenthG. Inoltre, a titolo del contratto di lavoro a tempo indeterminato firmato nel febbraio 2006, il sig. Iida ha in seguito potuto ottenere, conformemente all’articolo 18 dell’AufenthG, un permesso di soggiorno valido fino al 2 novembre 2012, e ciò malgrado l’impossibilità di ottenere, a causa dell’interruzione della comunione di vita coniugale, il diritto di soggiorno autonomo previsto all’articolo 31 dell’AufenthG.

41      In tal senso, dal fascicolo risulta che il ricorrente nel procedimento principale, da un lato, non rientra, per quanto riguarda il suo soggiorno, in uno dei casi previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, e, dall’altro, che ha soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio tedesco.

42      Occorre inoltre rilevare che, a causa del suo impiego, il sig. Iida è, a prima vista, in grado di comprovare che dispone di risorse stabili e regolari, sufficienti al suo sostentamento, nonché di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i cittadini in Germania.

43      Peraltro, dal fascicolo non risulta in alcun modo che il sig. Iida possa rappresentare una minaccia all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2003/109.

44      Per quanto riguarda infine le condizioni di integrazione previste all’articolo 9 bis, paragrafo 2, punti 3 e 4, dell’AufenthG, anche se non sono accertati il livello di conoscenza della lingua tedesca del sig. Iida né le sue conoscenze dell’ordinamento giuridico e sociale e delle condizioni di vita nel territorio federale, ciò nondimeno il governo tedesco ha rilevato in udienza che, grazie al diploma universitario di cui il sig. Iida è in possesso, egli è sottoposto, conformemente al diritto nazionale applicabile, a requisiti meno rigorosi in materia di integrazione. Risulta inoltre dal fascicolo che, a causa dei suoi orari di lavoro, il sig. Iida è stato esonerato dall’obbligo di partecipare ad un corso di integrazione.

45      Ne risulta che, in linea di principio, ad un cittadino di uno Stato terzo nella situazione del ricorrente nel procedimento principale può essere conferito lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109.

46      Tuttavia, come risulta dal punto 31 supra, il sig. Iida ha ritirato la sua domanda diretta ad ottenere un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo conformemente all’articolo 9 bis dell’AufenthG.

47      Orbene, dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 risulta che, per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di un paese terzo interessato deve presentare domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. Allo stesso modo, dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo tenendo conto degli anni immediatamente precedenti alla presentazione della pertinente domanda.

48      Pertanto, dal momento che il sig. Iida ha ritirato volontariamente la propria domanda diretta ad acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo conformemente alla direttiva 2003/109, non può essergli concesso un permesso di soggiorno in base alle disposizioni di tale direttiva.

 Sull’interpretazione della direttiva 2004/38

49      L’articolo 3 della direttiva 2004/38, intitolato «Aventi diritto», al paragrafo 1 dispone che essa si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

50      Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettere a) e d), della direttiva 2004/38, devono considerarsi «familiar[i]» di un cittadino dell’Unione, ai fini di tale direttiva, il coniuge nonché gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b) della disposizione medesima.

51      In tal senso, a trarre dalla direttiva 2004/38 diritti di ingresso e soggiorno in uno Stato membro non sono tutti i cittadini di Stati terzi, bensì unicamente quelli che risultino «familiar[i]», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di detta direttiva, di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui egli ha la cittadinanza (sentenze del 25 luglio 2008, Metock e a., C‑127/08, Racc. pag. I‑6241, punto 73, nonché del 15 novembre 2011, Dereci e a., C‑256/11, Racc. pag. I-11315, punto 56).

52      Nel procedimento principale, sia la moglie sia la figlia del sig. Iida sono aventi diritto ai sensi della direttiva 2004/38, in quanto si sono recate e soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, vale a dire in Austria.

53      Per quanto riguarda l’eventuale qualità di «familiare», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, del ricorrente nel procedimento principale, occorre distinguere i vincoli esistenti tra tale ricorrente e sua figlia, da un lato, e tra il medesimo e sua moglie, dall’altro.

54      Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda i vincoli di parentela esistenti tra il ricorrente nel procedimento principale e sua figlia, risulta dall’articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38 che l’ascendente diretto del cittadino dell’Unione interessato dev’essere «a carico» di quest’ultimo per essere considerato «familiare» ai sensi di tale disposizione.

55      A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la qualità di familiare «a carico» del cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal titolare del diritto di soggiorno, di modo che, quando si verifica la situazione inversa, vale a dire che il titolare del diritto di soggiorno è a carico del cittadino di un paese terzo, esso, per beneficiare di un permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, non può far valere la sua qualità di ascendente «a carico» di detto titolare ai sensi della direttiva 2004/38 (v., per quanto riguarda disposizioni simili degli atti normativi di diritto dell’Unione antecedenti alla direttiva 2004/38, sentenza Zhu e Chen, cit., punti 43 e 44, nonché giurisprudenza ivi citata).

56      Ne risulta che il ricorrente nel procedimento principale non può essere qualificato come «familiare» di sua figlia ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38.

57      Per quanto riguarda, in secondo luogo, i vincoli esistenti tra il ricorrente nel procedimento principale e sua moglie, occorre rilevare che, per essere considerato «familiare» di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, tale disposizione non richiede in capo all’interessato altre condizioni che la sua qualità di coniuge.

58      Orbene, la Corte ha già avuto modo di constatare, nell’ambito degli atti normativi di diritto dell’Unione antecedenti alla direttiva 2004/38, che il vincolo coniugale non può considerarsi sciolto fintantoché non vi sia stato posto fine dalla competente autorità e che ciò non avviene nel caso dei coniugi che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l’intenzione di divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve necessariamente convivere con il cittadino dell’Unione per essere titolare di un diritto derivato di soggiorno (v. sentenza del 13 febbraio 1985, Diatta, 267/83, Racc. pag. 567, punti 20 e 22).

59      Una siffatta interpretazione di una disposizione analoga all’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, che richiedeva inoltre un alloggio considerato normale per la famiglia del cittadino dell’Unione interessato, deve applicarsi a maggior ragione nell’ambito del suddetto articolo 2, punto 2, lettera a), che, per contro, non impone quest’ultimo requisito.

60      Nel caso di specie, il matrimonio dei coniugi Iida non é stato sciolto dall’autorità competente, di modo che il sig. Iida può essere considerato familiare di sua moglie ai sensi della suddetta disposizione della direttiva 2004/38.

61      Tuttavia, anche se il ricorrente nel procedimento principale può essere considerato «familiare» di sua moglie ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, egli non può essere qualificato come «avente diritto» ai sensi della medesima, dato che l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva richiede che il familiare del cittadino dell’Unione che si reca o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, accompagni o raggiunga il cittadino medesimo.

62      Lo stesso requisito di accompagnare o raggiungere il cittadino dell’Unione ricorre peraltro agli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, dove si tratta dell’estensione del diritto di soggiorno del medesimo ai suoi familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, o ancora all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda il rilascio della carta di soggiorno prevista da tale direttiva.

63      Un siffatto requisito risponde inoltre alla finalità dei diritti derivati di ingresso e di soggiorno che la direttiva 2004/38 prevede per i familiari dei cittadini dell’Unione, dato che, in caso contrario, l’impossibilità per il cittadino dell’Unione di essere accompagnato dalla sua famiglia o raggiunto dalla medesima nello Stato membro ospitante potrebbe ledere la sua libertà di circolazione, dissuadendolo dall’esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nel detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza Metock e a., cit., punto 63).

64      Ne consegue pertanto che il diritto di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, di stabilirsi con quest’ultimo ai sensi della direttiva 2004/38 può essere invocato soltanto nello Stato membro ospitante in cui risiede questo cittadino (v., in tal senso, per quanto riguarda disposizioni simili degli atti normativi di diritto dell’Unione antecedenti alla direttiva 2004/38, sentenza dell’11 dicembre 2007, Eind, C‑291/05, Racc. pag. I‑10719, punto 24).

65      Non avendo quindi il sig. Iida accompagnato o raggiunto nello Stato membro ospitante un suo familiare cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, non può essergli concesso un diritto di soggiorno in base alla direttiva 2004/38.

 Sull’interpretazione degli articoli 20 TFUE e 21 TFUE

66      In via preliminare occorre rilevare che le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell’Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi.

67      Infatti, come i diritti conferiti dalla direttiva 2004/38 ai familiari, cittadini di paesi terzi, di un cittadino dell’Unione beneficiario della medesima, gli eventuali diritti conferiti ai cittadini di paesi terzi dalle disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell’Unione non sono diritti originari spettanti a tali cittadini, bensì diritti derivati dall’esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 maggio 2011, McCarthy, C‑434/09, Racc. pag. I-3375, punto 42, e Dereci e a., cit., punto 55).

68      Come rilevato al punto 63 supra, la finalità e la ratio di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che negarne il riconoscimento pregiudica la libertà di circolazione del cittadino dell’Unione, dissuadendolo dall’esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nello Stato membro ospitante.

69      In tal senso, si è considerato che il rifiuto di consentire al genitore, cittadino di uno Stato membro o di uno Stato terzo, che effettivamente ha la custodia di un cittadino dell’Unione minore di età di soggiornare insieme nello Stato membro ospitante priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest’ultimo, dal momento che il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente che tale bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia e, quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante tale soggiorno (sentenza Zhu e Chen, cit., punto 45).

70      Allo stesso modo, si è constatato che, al rientro di un cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui è cittadino dopo aver svolto un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, un cittadino di un paese terzo, familiare di tale lavoratore, dispone di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui il lavoratore ha la cittadinanza, anche se quest’ultimo non vi svolge un’attività economica reale ed effettiva. Se tale cittadino non disponesse di un siffatto diritto, il lavoratore, cittadino dell’Unione, potrebbe essere dissuaso dal lasciare lo Stato membro di cui ha la cittadinanza al fine di esercitare un’attività lavorativa subordinata nel territorio di un altro Stato membro a causa della semplice prospettiva, per tale lavoratore, di non poter proseguire, dopo il suo rientro nel suo Stato membro di origine, una convivenza con stretti congiunti, eventualmente iniziata per effetto del matrimonio o del ricongiungimento familiare nello Stato membro ospitante (sentenza Eind, cit., punti 45, 35 e 36).

71      Esistono infine anche situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non abbia fatto uso della propria libertà di circolazione, non si può negare, in via eccezionale, il diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di tale cittadino, a pena di trascurare l’efficacia pratica della cittadinanza dell’Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di un siffatto diniego, tale cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio dell’Unione considerata nel suo complesso, venendo così privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (v. sentenza Dereci e a., cit., punti 67, 66 e 64).

72      L’elemento comune che caratterizza le suesposte situazioni è che, sebbene siano disciplinate da normative che rientrano a priori nella competenza degli Stati membri, vale a dire le normative sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle direttive 2003/109 o 2004/38, esse hanno tuttavia un rapporto intrinseco con la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione, che osta a che il diritto di ingresso e di soggiorno sia negato ai suddetti cittadini di paesi terzi nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell’Unione, al fine di non pregiudicare tale libertà.

73      In un caso come quello di cui al procedimento principale, occorre anzitutto rilevare che il ricorrente, cittadino di un paese terzo, non chiede un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in cui risiedono la moglie e la figlia, cittadine dell’Unione, bensì in Germania, Stato membro di origine di queste ultime.

74      Inoltre è pacifico che tale ricorrente ha sempre soggiornato in tale Stato membro in conformità del diritto nazionale, senza che la mancanza di un diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione abbia dissuaso sua figlia o sua moglie dall’esercitare, trasferendosi in Austria, il loro diritto alla libera circolazione.

75      Infine, come risulta dai punti 28 e 40‑45 supra, il ricorrente nel procedimento principale, da un lato, dispone fino al 2 novembre 2012 di un diritto di soggiorno, a prima vista prorogabile, secondo il governo tedesco, conformemente al diritto nazionale, e, dall’altro, può, in linea di massima, venirgli concesso lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109.

76      Alla luce di ciò, non si può validamente sostenere che la decisione in questione nel procedimento principale rischia di privare la figlia o la moglie del sig. Iida del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti correlati al loro status di cittadine dell’Unione oppure di ostacolare l’esercizio del loro diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (v. sentenza McCarthy, cit., punto 49).

77      A tale riguardo, si deve ricordare che la prospettiva puramente ipotetica dell’esercizio del diritto alla libera circolazione non presenta un nesso sufficiente con il diritto dell’Unione tale da giustificare l’applicazione delle sue disposizioni (v. sentenza del 29 maggio 1997, Kremzow, C‑299/95, Racc. pag. I‑2629, punto 16). Lo stesso vale per quanto riguarda prospettive puramente ipotetiche di ostacolo a tale diritto.

78      Per quanto concerne i diritti fondamentali rilevati dal giudice del rinvio, vale a dire il diritto al rispetto della vita privata e familiare e i diritti del minore, previsti rispettivamente agli articoli 7 e 24 della Carta, occorre ricordare che le disposizioni di quest’ultima si applicano, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, agli Stati membri esclusivamente in sede di attuazione del diritto dell’Unione. In virtù del paragrafo 2 della stessa disposizione, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze riconosciute a quest’ultima (v. sentenza Dereci e a., cit., punto 71).

79      Per determinare se il diniego da parte delle autorità tedesche di concedere al sig. Iida la «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione» rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta, occorre verificare, tra altri elementi, se la normativa nazionale di cui trattasi abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una specifica disciplina del diritto dell’Unione in materia o che vi possa incidere (v. sentenza del 18 dicembre 1997, Annibaldi, C‑309/96, Racc. pag. I‑7493, punti 21‑23).

80      Anche se è certo che l’articolo 5 del FreizügG/EU, che prevede il rilascio di una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione», è diretto ad attuare il diritto dell’Unione, ciò nondimeno la situazione del ricorrente nel procedimento principale non è disciplinata dal diritto dell’Unione, dal momento che egli non soddisfa i requisiti per il rilascio di tale carta ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/38. Peraltro, in mancanza di una domanda del ricorrente nel procedimento principale diretta ad ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo conformemente alla direttiva 2003/109, la sua situazione non presenta alcun nesso con il diritto dell’Unione.

81      In simili circostanze, il diniego da parte delle autorità tedesche di concedere al sig. Iida la «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione» non rientra nell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta, di modo che la conformità di tale diniego ai diritti fondamentali non può essere esaminata alla luce dei diritti da essa istituiti.

82      In considerazione dei suesposti rilievi, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che, al di fuori delle situazioni disciplinate dalla direttiva 2004/38 e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla cittadinanza, un cittadino di un paese terzo non può pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell’Unione.

 Sulle spese

83      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Al di fuori delle situazioni disciplinate dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla cittadinanza, un cittadino di un paese terzo non può pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell’Unione.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.