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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 24 dicembre 2010 - University of Queensland, CSL Ltd / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-630/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: University of Queensland, CSL Ltd

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Questioni pregiudiziali

Il regolamento 469/2099 1 (il regolamento CPC) riconosce, tra gli altri suoi scopi elencati nella parte introduttiva, la necessità che ciascuno Stato membro della Comunità conceda un CPC ai titolari di brevetti nazionali o europei alle stesse condizioni, come previsto al settimo e all'ottavo 'considerando'. In assenza di armonizzazione comunitaria del diritto dei brevetti, quale sia il significato dell'espressione "il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore" di cui all'art. 3, lett. a), del regolamento e quali siano i criteri per stabilirlo.

In un caso come quello di specie che riguarda un medicinale che contiene più di un ingrediente attivo, se sussistano criteri ultronei o diversi per decidere se "il prodotto [sia] protetto da un brevetto di base" ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento e, in caso di risposta affermativa, quali siano tali criteri;

Se uno di questi criteri ultronei o diversi sia costituito dalla questione se questi ingredienti attivi siano mescolati insieme piuttosto che essere forniti in preparati diversi ma contemporaneamente;

Se, ai fini dell'art. 3, lett. a), un vaccino polivalente contenente più antigeni sia "protetto da un brevetto di base" allorché un solo antigene di quest'ultimo è "protetto da un brevetto di base in vigore";

Se in un caso come quello di cui alla presente controversia che comporta un medicinale composto da più ingredienti attivi, occorra tener conto, per determinare se "il prodotto è protetto da un brevetto di base" ai sensi dell'art. 3, lett. a) del regolamento CPC, del fatto che il brevetto di base sia uno dei brevetti di una famiglia di brevetti basata sulla stessa domanda di brevetto originaria e che comporta un brevetto madre e due brevetti divisionari che, considerati congiuntamente, proteggono tutti gli ingredienti attivi del medicinale.

Se, in un caso come quello della presente controversia che implica un brevetto di base che comporta rivendicazioni per "un procedimento per ottenere un prodotto" ai sensi dell'art. 1, lett. c), il "prodotto" di cui all'art. 3, lett. a), debba essere ottenuto direttamente mediante questo procedimento.

Se il regolamento CPC e, in particolare, l'art. 3, lett. b), consenta la concessione di un certificato protettivo complementare per un singolo ingrediente attivo qualora:

un brevetto di base in vigore tuteli l'ingrediente attivo ai sensi dell'art. 3, lett. a), del regolamento CPC, e

un medicinale che contenga il singolo ingrediente attivo con uno o più ingredienti attivi costituisca oggetto di un'autorizzazione in corso di validità concessa ai sensi delle direttive 2001/83/CE o 2001/82/CE, che è la prima autorizzazione all'immissione in commercio del singolo ingrediente attivo.

Se si debba fornire una diversa soluzione alla questione 7 a seconda che l'autorizzazione riguardi il singolo ingrediente attivo commisto a uno o più altri ingredienti attivi o che sia presentato in formule distinte ma in un'unica soluzione.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE ) (GU L 152, pag. 1).