Language of document : ECLI:EU:T:2003:287

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

30 ottobre 2003 (1)

«Procedimento sommario - Concorrenza - Poteri di accertamento della Commissione - Tutela della riservatezza - Corrispondenza tra avvocati e clienti - Limiti»

Nei procedimenti riuniti T-125/03 R e T-253/03 R,

Akzo Nobel Chemicals Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),

Akcros Chemicals Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito),

rappresentate dai sigg. C. Swaak e M. Mollica, avocats,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright e dalla sig.ra C. Ingen-Housz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

aventi ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 10 febbraio 2003, recante modifica della decisione 30 gennaio 2003 che ordina alle società Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd e Akcros Chemicals, nonché alle loro rispettive controllate, di acconsentire ad un accertamento ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), e, dall'altro lato, l'emanazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento T-125/03 R), e, in secondo luogo, una domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 8 maggio 2003, recante rigetto di un'istanza volta al riconoscimento della natura di atti coperti dal segreto professionale di cinque documenti fotocopiati in occasione di un accertamento, e, dall'altro lato, l'emanazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento T-253/03 R),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1.
    Il 10 febbraio 2003, la Commissione ha adottato una decisione sulla base dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: la «decisione 10 febbraio 2003»); la detta decisione ha modificato la decisione 30 gennaio 2003, con la quale la Commissione aveva ordinato, in particolare, alle società Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd (in prosieguo: le «richiedenti»), nonché alle loro rispettive controllate, di acconsentire ad un accertamento volto alla ricerca delle prove di eventuali pratiche anticoncorrenziali (in prosieguo: la «decisione 30 gennaio 2003»).

2.
    In data 12 e 13 febbraio 2003, alcuni funzionari della Commissione, assistiti da rappresentanti dell'Office of Fair Trading (autorità britannica per la concorrenza), hanno effettuato un accertamento, sulla scorta delle dette decisioni, presso i locali delle richiedenti situati in Eccles, Manchester (Regno Unito). Durante tale accertamento, i funzionari della Commissione hanno estratto copia di un rilevante numero di documenti.

3.
    Nel corso di tali operazioni, i rappresentanti delle richiedenti hanno segnalato ai funzionari della Commissione che taluni documenti contenuti in un particolare fascicolo erano idonei a beneficiare del segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati («legal professional privilege») e che, di conseguenza, la Commissione non poteva avervi accesso.

4.
    I funzionari della Commissione hanno allora fatto presente ai rappresentanti delle richiedenti la loro necessità di consultare sommariamente, senza esaminarli, i documenti in questione, al fine di potersi formare una propria opinione in merito alla tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare. Al termine di una lunga discussione, e dopo che i funzionari della Commissione e dell'Office of Fair Trading ebbero ricordato ai rappresentanti delle richiedenti le conseguenze penali di un'eventuale ostruzione di operazioni di accertamento, si è deciso che il responsabile dell'accertamento avrebbe consultato sommariamente i documenti in questione, con la presenza al suo fianco di un rappresentante delle richiedenti. Si è deciso altresì che tale rappresentante, qualora avesse sostenuto che un documento era coperto dal segreto professionale, avrebbe dovuto motivare più dettagliatamente la propria richiesta.

5.
    Durante l'esame dei documenti contenuti nel fascicolo indicato dai rappresentanti delle richiedenti, è insorta una controversia in merito a cinque documenti, che alla fine sono stati oggetto di due diversi tipi di trattamento.

6.
    Il primo di tali documenti è una nota dattiloscritta di due pagine, datata 16 febbraio 2000, promanante dal direttore generale della Akcros Chemicals e indirizzata ad uno dei suoi superiori. Secondo le richiedenti, tale nota contiene informazioni raccolte dal direttore generale della Akcros Chemicals in occasione di discussioni interne con altri dipendenti. Tali informazioni sarebbero state raccolte al fine di ottenere un parere giuridico esterno nell'ambito del programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza precedentemente avviato dalla Akzo Nobel.

7.
    Il secondo di tali documenti è un secondo esemplare della nota di due pagine descritta al punto precedente, sul quale figurano inoltre annotazioni manoscritte che fanno riferimento a contatti con un avvocato delle richiedenti, essendovi segnatamente menzionato il nome di costui.

8.
    Dopo aver raccolto i chiarimenti delle richiedenti in merito a questi due primi documenti, i funzionari della Commissione non sono stati in grado di giungere sul momento ad una conclusione definitiva quanto alla tutela di cui i detti documenti dovevano eventualmente beneficiare. I detti funzionari hanno dunque fatto copie di tali documenti e le hanno messe in una busta sigillata, che hanno portato via al termine del loro accertamento. Nella loro domanda, le richiedenti hanno designato tali due documenti come appartenenti alla «serie A».

9.
    Il terzo documento intorno al quale è insorta una controversia tra i funzionari della Commissione e le richiedenti è costituito da un insieme di note manoscritte del direttore generale della Akcros Chemicals, che le richiedenti sostengono essere state redatte in occasione di discussioni con alcuni dipendenti ed utilizzate al fine della redazione della nota dattiloscritta della serie A.

10.
    Infine, gli ultimi due documenti in questione sono due messaggi di posta elettronica, scambiati tra il direttore generale della Akcros Chemicals e il coordinatore della Akzo Nobel competente per le questioni in materia di concorrenza. Quest'ultimo è un avvocato iscritto all'ordine forense olandese che, al momento dei fatti, era anche membro del servizio giuridico della Akzo Nobel e dunque era impiegato in via permanente da tale impresa.

11.
    Dopo avere esaminato questi tre ultimi documenti e aver raccolto i chiarimenti delle richiedenti, la responsabile dell'accertamento ha ritenuto che i detti documenti non fossero sicuramente tutelati dal segreto professionale. Pertanto, essa ne ha estratto delle copie e le ha accluse al resto del fascicolo, senza isolarle in una busta sigillata, contrariamente a quanto aveva fatto per i documenti della serie A. Nella loro domanda di provvedimenti provvisori, le richiedenti hanno designato tali tre documenti come appartenenti alla «serie B».

12.
    Il 17 febbraio 2003, le richiedenti hanno inoltrato alla Commissione una lettera, nella quale esponevano le ragioni per le quali, a loro avviso, tanto i documenti della serie A quanto quelli della serie B erano tutelati dal segreto professionale.

13.
    Con comunicazione in data 1° aprile 2003, la Commissione ha informato le richiedenti che gli argomenti presentati nella loro lettera del 17 febbraio 2003 non le consentivano di concludere che i documenti in questione fossero effettivamente coperti dal segreto professionale. In questa medesima comunicazione, la Commissione indicava tuttavia alle richiedenti che avevano la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali conclusioni preliminari entro un termine di due settimane, alla scadenza del quale essa avrebbe adottato una decisione definitiva.

14.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 aprile 2003, le richiedenti hanno proposto, a norma dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto, in particolare, all'annullamento della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003, «nei limiti in cui la Commissione vi scorge la legittimazione e/o il fondamento della propria iniziativa (non disgiungibile dalla decisione) di procedere al sequestro e/o all'esame e/o alla lettura di documenti coperti dal segreto professionale». Tale causa porta il numero T-125/03.

15.
    Il 17 aprile 2003, le richiedenti hanno informato la Commissione del deposito del loro atto introduttivo nella causa T-125/03. Le dette richiedenti hanno altresì indicato alla Commissione che le osservazioni che esse erano state invitate a presentare a quest'ultima in data 1° aprile 2003 erano contenute nel succitato atto introduttivo.

16.
    Lo stesso giorno, le richiedenti hanno depositato una domanda ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, diretta, in particolare, a che il giudice dell'urgenza sospenda l'esecuzione della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, l'esecuzione della decisione 30 gennaio 2003. Tale procedimento è stato registrato in cancelleria con il numero T-125/03 R.

17.
    In data 8 maggio 2003, la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «decisione 8 maggio 2003»). All'art. 1 di tale decisione, la Commissione respinge la domanda delle richiedenti diretta ad ottenere che i documenti della serie A e della serie B vengano ad esse restituiti e che la Commissione confermi la distruzione di tutte le copie di tali documenti in suo possesso. Inoltre, all'art. 2 della decisione 8 maggio 2003, la Commissione dichiara la propria intenzione di aprire la busta sigillata contenente i documenti della serie A. La Commissione precisa tuttavia alle richiedenti che non procederà a tale operazione prima della scadenza del termine utile per proporre ricorso giurisdizionale contro la decisione 8 maggio 2003.

18.
    Il 14 maggio 2003, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T-125/03 R.

19.
    Il 22 maggio 2003, il presidente del Tribunale ha invitato le richiedenti a presentare le proprie osservazioni in merito alle conseguenze che occorreva trarre, a loro avviso, nel procedimento T-125/03 R, dalla decisione 8 maggio 2003. In data 9 giugno 2003, le richiedenti hanno presentato tali osservazioni, alle quali la Commissione ha replicato il 3 luglio 2003.

20.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2003, a norma dell'art. 230, quarto comma, CE, le richiedenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 8 maggio 2003 ed il pagamento da parte della Commissione delle spese relative al loro ricorso. Con atto separato registrato l'11 luglio 2003, le richiedenti hanno presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, in particolare, che il giudice dell'urgenza sospenda l'esecuzione della decisione 8 maggio 2003. Tale procedimento porta il numero T-253/03 R.

21.
    Nella loro domanda, le richiedenti chiedono anche la riunione dei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R, in conformità dell'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

22.
    Il 1° agosto 2003, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T-253/03 R.

23.
    Rispettivamente in data 7 e 8 agosto 2003, l'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (Consiglio generale dell'ordine degli avvocati olandesi), rappresentato dal sig. O. Brouwer, avocat, ed il Council of the Bars and Law Societies of the European Union (Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea; in prosieguo: il «CCBE»), rappresentato dal sig. J.E. Flynn, QC, hanno depositato domanda di intervento nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R, a sostegno delle conclusioni delle richiedenti.

24.
    Il 12 agosto 2003, l'European Company Lawyers Association (Associazione europea dei giuristi d'impresa; in prosieguo: l'«ECLA»), rappresentata dal sig. M. Dolmans, avocat, e dal sig. J. Temple Lang, solicitor, ha depositato una domanda di intervento nel procedimento T-125/03 R a sostegno delle conclusioni delle richiedenti. Il 18 agosto 2003, l'ECLA ha depositato altresì una domanda di intervento nel procedimento T-253/03 R, sempre a sostegno delle conclusioni delle richiedenti.

25.
    Rispettivamente in data 1° settembre 2003 e 2 settembre 2003, la Commissione e le richiedenti hanno depositato le loro osservazioni in merito alle domande di intervento nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R. Il 2 settembre 2003, le richiedenti hanno depositato altresì una domanda per il trattamento riservato di talune parti del fascicolo, ai sensi dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura.

26.
    In data 8 settembre 2003, la Commissione ha trasmesso in plico riservato al presidente del Tribunale, su richiesta di questi a norma degli artt. 64, n. 3, lett. d), e 67, n. 3, del regolamento di procedura, copia dei documenti della serie B nonché la busta sigillata contenente i documenti della serie A.

27.
    Con lettere in data 4 e 5 settembre 2003, la cancelleria ha invitato le parti instanti per intervento ad essere presenti in occasione dell'audizione.

28.
    Il 15 settembre 2003, in presenza di un rappresentante della cancelleria, il presidente del Tribunale ha proceduto all'apertura della busta sigillata contenente i documenti della serie A ed ha esaminato il suo contenuto. Tale operazione, al termine della quale i documenti esaminati sono stati posti nuovamente in una busta sigillata, ha dato luogo alla redazione di un verbale, che è stato inserito nel fascicolo dei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R.

29.
    Lo stesso giorno, il CCBE e l'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten hanno entrambi presentato obiezioni in merito a diversi punti della domanda di trattamento riservato depositata dalle richiedenti a norma dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura. Il 16 settembre 2003, in applicazione della medesima disposizione, il presidente del Tribunale ha parzialmente accolto, in via provvisoria, la domanda di trattamento riservato presentata dalle richiedenti, relativamente alla fase del procedimento sommario.

30.
    Il 19 settembre 2003, la cancelleria ha comunicato alle parti instanti per intervento una nuova versione non riservata degli atti di procedura relativi ai procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R.

31.
    Il 23 settembre 2003, le richiedenti, la Commissione, l'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, il CCBE e l'ECLA hanno presentato i loro chiarimenti orali in occasione di un'audizione.

Conclusioni delle parti

32.
    Nel procedimento T-125/03 R, le richiedenti chiedono al giudice dell'urgenza di adottare i seguenti provvedimenti:

-    sospendere l'esecuzione della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, l'esecuzione della decisione 30 gennaio 2003, nei limiti in cui la Commissione vi scorge la legittimazione e/o il fondamento della propria iniziativa di procedere al sequestro e/o all'esame e/o alla lettura di documenti coperti dal segreto professionale;

-    ordinare alla Commissione di conservare i documenti della serie A nella busta sigillata, con obbligo di consegnare quest'ultima a un soggetto terzo indipendente (la cui identità dovrà essere concordata tra le parti entro i cinque giorni successivi alla data della decisione da adottarsi nel presente procedimento sommario), affinché questi ne assicuri la custodia fino alla decisione della controversia costituente l'oggetto del ricorso di merito;

-    ordinare alla Commissione di inserire i documenti della serie B in una busta sigillata da consegnare a un soggetto terzo indipendente (la cui identità dovrà essere concordata tra le parti entro i cinque giorni successivi alla data della decisione da adottarsi nel presente procedimento sommario), affinché questi ne assicuri la custodia fino alla decisione della controversia costituente l'oggetto del ricorso di merito;

-    ordinare alla Commissione di disfarsi di qualsiasi ulteriore copia che essa si trovi a detenere dei documenti della serie B e di confermarne la distruzione entro i cinque giorni successivi alla data dell'emananda decisione;

-    ordinare alla Commissione di non intraprendere alcuna iniziativa diretta a (continuare a) controllare o utilizzare i documenti tanto della serie A quanto della serie B fino alla definizione della controversia nel merito;

-    condannare la Commissione alle spese.

33.
    La Commissione, dal canto suo, conclude, nel procedimento T-125/03 R, che il giudice dell'urgenza voglia:

-    rigettare la domanda di provvedimenti provvisori;

-    condannare le richiedenti alle spese;

-    condannare l'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, il CCBE e l'ECLA alle spese sostenute dalla Commissione in relazione al loro intervento.

34.
    Nel procedimento T-253/03 R, le richiedenti chiedono al giudice dell'urgenza di adottare i seguenti provvedimenti:

-    sospendere l'esecuzione della decisione 8 maggio 2003;

-    ordinare alla Commissione di conservare i documenti della serie A nella busta sigillata fino alla definizione della controversia costituente l'oggetto del ricorso di merito;

-    ordinare alla Commissione di inserire i documenti della serie B in una busta sigillata fino alla definizione della controversia costituente l'oggetto del ricorso di merito;

-    ordinare alla Commissione di disfarsi di qualsiasi ulteriore copia che essa si trovi a detenere dei documenti della serie B e di confermarne la distruzione entro i cinque giorni successivi alla data dell'emananda decisione;

-    ordinare alla Commissione di non intraprendere alcuna iniziativa diretta a (continuare a) controllare o utilizzare i documenti tanto della serie A quanto della serie B fino alla definizione della controversia nel merito;

-    condannare la Commissione alle spese.

35.
    La Commissione, dal canto suo, conclude, nel procedimento T-253/03 R, che il giudice dell'urgenza voglia:

-    rigettare la domanda di provvedimenti provvisori;

-    condannare le richiedenti alle spese;

-    condannare l'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, il CCBE e l'ECLA alle spese sostenute dalla Commissione in relazione al loro intervento.

In diritto

36.
    In via preliminare, occorre ricordare che l'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione della misura richiesta. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che, ove manchi uno di essi, l'eventuale domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice dell'urgenza procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 73).

37.
    Il provvedimento richiesto deve inoltre essere provvisorio, nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi e di non neutralizzare in anticipo le conseguenze della decisione da emanarsi in prosieguo nel giudizio di merito [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 22].

38.
    Occorre inoltre sottolineare che, nell'ambito della sua valutazione complessiva, il giudice dell'urgenza dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertati i vari presupposti di cui sopra nonché l'ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna regola di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., cit. supra al punto 37, punto 23).

1. Quanto alla riunione dei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R

39.
    Nella loro domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T-253/03 R, le richiedenti hanno chiesto la riunione dei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R. Per parte sua, la Commissione, nelle sue osservazioni nel procedimento T-253/03 R, si oppone a tale riunione per il fatto che il ricorso di merito nella causa T-125/03 sarebbe manifestamente irricevibile.

40.
    Tuttavia, considerato che i procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R vertono sui medesimi fatti, vedono coinvolte le medesime parti e sono connessi per oggetto, occorre disporre, a norma dell'art. 50 del regolamento di procedura, la loro riunione ai fini della presente ordinanza.

2. Quanto alle domande di intervento

41.
    Come indicato supra ai punti 23 e 24, il CCBE, l'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten e l'ECLA hanno depositato domanda di intervento nel procedimento T-125/03 R e nel procedimento T-253/03 R, a sostegno delle conclusioni delle richiedenti.

42.
    La Commissione ha fatto presente di non avere osservazioni da formulare in merito a queste tre domande di intervento. Inoltre, le richiedenti hanno dichiarato la propria adesione a tali domande.

43.
    A norma dell'art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 53, primo comma, del medesimo statuto, il diritto di un singolo a intervenire nel processo è subordinato alla condizione che egli possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia. E' ammesso l'intervento di associazioni rappresentative che abbiano come scopo la tutela dei loro membri in cause che sollevano questioni di principio idonee ad incidere nella sfera giuridica di questi ultimi [ordinanze del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I), National Power e PowerGen, Racc. pag. I-3491, punto 66, e 28 settembre 1998, causa C-151/98 P, Pharos/Commissione, Racc. pag. I-5441, punto 6; ordinanze del presidente del Tribunale 22 marzo 1999, causa T-13/99 R, Pfizer/Consiglio, non pubblicate nella Raccolta, punto 15, e 28 maggio 2001, causa T-53/01 R, Poste Italiane/Commissione, Racc. pag. II-1479, punto 51].

44.
    Nella fattispecie, il CCBE, un'associazione di diritto belga, ha affermato nella propria domanda di intervento di essere stato autorizzato dai propri membri ad adottare tutte le misure necessarie per il raggiungimento del suo oggetto statutario, vale a dire, in particolare, attivarsi nei settori che mettono in gioco l'applicazione dei trattati dell'Unione europea alla professione di avvocato.

45.
    Occorre pertanto affermare che il CCBE ha dimostrato, da un lato, che esso rappresenta gli interessi degli ordini forensi dell'Unione europea e, dall'altro, che esso ha come scopo la tutela degli interessi dei propri membri. Inoltre, posto che il presente procedimento solleva direttamente questioni di principio in materia di riservatezza della corrispondenza scambiata con avvocati, tali questioni sono idonee ad incidere nella sfera giuridica dei membri del CCBE, la funzione dei quali è, in particolare, quella di definire e di far rispettare le regole deontologiche valevoli per gli avvocati.

46.
    Inoltre, il presente procedimento solleva direttamente questioni di principio riguardanti i presupposti in presenza dei quali il giudice dell'urgenza può adottare misure provvisorie relative a documenti dei quali la Commissione intenda prendere conoscenza ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 e che tuttavia le imprese sottoposte ad accertamento sostengano essere tutelati dal segreto professionale. La definizione di tali presupposti è idonea ad incidere direttamente sugli interessi dei membri del CCBE, in quanto essi possono limitare o al contrario estendere la tutela giurisdizionale provvisoria applicabile, in particolare, ai documenti promananti da tali membri e considerati dal CCBE come coperti dal segreto professionale.

47.
    Il CCBE ha dunque dimostrato, in tale fase della procedura, la sussistenza del suo interesse a che vengano accolte le domande di provvedimenti provvisori presentate dalle richiedenti. Occorre dunque ammettere l'intervento del CCBE nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R.

48.
    Dal canto suo, l'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten afferma di essere l'organo incaricato in base alla legge olandese di vigilare sul rispetto dei principi che disciplinano la professione di avvocato nei Paesi Bassi, di definire le regole dell'ordine forense olandese, nonché di difendere i diritti e gli interessi di quest'ultimo.

49.
    L'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten ha dunque indicato elementi idonei a dimostrare che esso rappresenta gli interessi degli avvocati olandesi ed ha come scopo la tutela degli interessi dei propri membri. Inoltre, il presente procedimento, ponendo direttamente in questione lo status degli avvocati olandesi impiegati in via permanente da un'impresa, solleva questioni di principio idonee ad incidere sugli interessi dei membri dell'ordine forense olandese nonché sugli interessi di questo stesso ordine forense.

50.
    Oltre a ciò, come già statuito supra al punto 46, il presente procedimento solleva direttamente questioni di principio riguardanti i presupposti in presenza dei quali il giudice dell'urgenza può adottare misure provvisorie relative a documenti dei quali la Commissione intenda prendere conoscenza ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, ma che le imprese sottoposte ad accertamento sostengono essere tutelati dal segreto professionale. La definizione dei detti presupposti è dunque idonea ad incidere direttamente sugli interessi dei membri dell'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, in quanto tali presupposti possono limitare o al contrario estendere la tutela giurisdizionale provvisoria applicabile, in particolare, ai documenti promananti da tali membri e considerati dall'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten come coperti dal segreto professionale.

51.
    L'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten ha dunque dimostrato, in tale fase della procedura, la sussistenza del suo interesse a che vengano accolte le domande di provvedimenti provvisori delle richiedenti. Occorre dunque ammettere l'intervento dell'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R.

52.
    Infine, l'ECLA ha fornito, nella propria domanda di intervento, elementi che dimostrano come essa rappresenti organizzazioni che a loro volta rappresentano una grande maggioranza dei giuristi d'impresa in Europa. L'ECLA ha altresì indicato di avere come principale attività la rappresentanza degli interessi di tali giuristi d'impresa e, in particolare, la difesa della posizione di questi ultimi in merito alla questione della riservatezza della corrispondenza con essi scambiata. L'ECLA ha dunque dimostrato, in tale fase della procedura, che essa rappresenta gli interessi dei propri membri e che il suo scopo è, in particolare, la difesa dei loro interessi. Inoltre, il presente procedimento, ponendo direttamente in gioco la questione della riservatezza della corrispondenza con giuristi d'impresa, solleva questioni di principio idonee ad incidere direttamente sugli interessi dei membri dell'ECLA.

53.
    Inoltre, come già statuito supra ai punti 46 e 50, il presente procedimento solleva direttamente questioni di principio riguardanti i presupposti in presenza dei quali il giudice dell'urgenza può adottare misure provvisorie relative a documenti dei quali la Commissione intenda prendere conoscenza ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 e che tuttavia le imprese sottoposte ad un accertamento sostengano essere tutelati dal segreto professionale. La definizione dei detti presupposti è dunque idonea ad incidere direttamente sugli interessi dei membri dell'ECLA, in quanto tali presupposti possono limitare o al contrario estendere la tutela giurisdizionale provvisoria applicabile, in particolare, ai documenti promananti da tali membri e considerati dall'ECLA come coperti dal segreto professionale.

54.
    L'ECLA ha dunque dimostrato, in tale fase della procedura, la sussistenza del suo interesse a che vengano accolte le domande di provvedimenti provvisori delle richiedenti. Occorre dunque ammettere l'intervento dell'ECLA nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R.

3. Quanto alla domanda di trattamento riservato

55.
    Nella fase del procedimento sommario, occorre accordare un trattamento riservato alle informazioni considerate di tale natura nella comunicazione della cancelleria alle richiedenti in data 16 settembre 2003, in quanto informazioni siffatte sono idonee, prima facie, ad essere ritenute segrete o riservate ai sensi dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura.

4. Quanto alla domanda nel procedimento T-125/03 R

Quanto alla ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori

56.
    Secondo una giurisprudenza costante, la questione della ricevibilità del ricorso di merito non deve, in linea di principio, essere esaminata nell'ambito di un procedimento sommario, a pena di pregiudicare la decisione nel merito. Tuttavia, qualora venga dedotta l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, può risultare necessario accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso [ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 34; ordinanze del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T-236/00 R, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II-15, punto 42, e 8 agosto 2002, causa T-155/02 R, VVG International e a./Commissione, Racc. pag. II-3239, punto 18].

57.
    Nel caso di specie, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso di merito nella causa T-125/03. Occorre dunque verificare se sussistano elementi che consentano nondimeno di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso di merito nella presente causa.

Argomenti delle parti quanto alla ricevibilità del ricorso di merito

58.
    Nella causa T-125/03, le richiedenti concludono per l'annullamento della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003, «nei limiti in cui la Commissione vi scorge la legittimazione e/o il fondamento della propria iniziativa (non disgiungibile dalla decisione) di procedere al sequestro e/o all'esame e/o alla lettura di documenti coperti dal segreto professionale».

59.
    Le richiedenti sostengono che il loro ricorso è ricevibile, in quanto la decisione 30 gennaio 2003, la decisione 10 febbraio 2003 e il trattamento successivo delle due serie di documenti in questione costituiscono in realtà una sola ed unica decisione della Commissione, la cui legittimità può essere contestata dinanzi al Tribunale. Quanto poi alla loro legittimazione ad agire, le richiedenti osservano come esse siano destinatarie dirette della decisione 30 gennaio 2003 e della decisione 10 febbraio 2003.

60.
    La Commissione, dal canto suo, sostiene che il ricorso di merito è manifestamente irricevibile.

Valutazione del giudice dell'urgenza

61.
    Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti».

62.
    Nel caso di specie, è incontestato che le richiedenti sono destinatarie delle decisioni 10 febbraio 2003 e 30 gennaio 2003 e che ciascuna di queste decisioni produce effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi delle richiedenti medesime.

63.
    La Commissione sottolinea tuttavia come gli effetti giuridici denunciati nel ricorso di merito non derivino dalle decisioni 10 febbraio 2003 e 30 gennaio 2003, bensì da atti successivi a queste ultime. Gli argomenti della Commissione mirano però a dimostrare, in sostanza, che, nel merito, nessuno dei motivi dedotti dalle richiedenti può essere utilmente invocato a sostegno delle conclusioni dirette all'annullamento della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003. Risulta pertanto, prima facie, che di ciò occorrerà tener conto in sede di valutazione dell'apparenza di fondatezza (fumus boni iuris) del ricorso di merito.

64.
    Quanto poi agli argomenti della Commissione secondo cui talune conclusioni delle richiedenti mirano all'annullamento di una parte soltanto della decisione 10 febbraio 2003, che modifica la decisione 30 gennaio 2003, e dovrebbero dunque essere respinte nei limiti in cui l'annullamento di tale decisione obbligherebbe il Tribunale a statuire ultra petita, risulta dal fascicolo che le richiedenti, nelle loro osservazioni del 3 luglio 2003, negano di aver chiesto l'annullamento di una parte soltanto di tale decisione.

65.
    Sussistono pertanto elementi che consentono di concludere che la ricevibilità della domanda di annullamento formulata in conclusioni nella causa T-125/03 non è esclusa.

Quanto al fumus boni iuris

66.
    Le richiedenti deducono tre motivi contro la decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, contro la decisione 30 gennaio 2003. In primo luogo, in occasione delle operazioni di accertamento, la Commissione avrebbe violato i principi procedurali affermati dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/Commissione, Racc. pag. 1575), nonché il diritto delle dette richiedenti di domandare provvedimenti provvisori a norma dell'art. 242 CE, in quanto, da un lato, i funzionari della Commissione avrebbero letto e discusso tra loro dei documenti delle serie A e B e, dall'altro, questi stessi funzionari avrebbero immediatamente accluso i documenti della serie B al proprio fascicolo. In secondo luogo, sempre in occasione delle dette operazioni di accertamento, la Commissione avrebbe violato, nel merito, il segreto professionale che tutela le comunicazioni con gli avvocati, da un lato, rifiutando sul momento di ritenere i documenti della serie B coperti dal segreto professionale e, dall'altro, sequestrando i documenti della serie A. Questi stessi fatti costituirebbero anche, in terzo luogo, una violazione dei diritti fondamentali che sarebbero il fondamento stesso del segreto professionale.

67.
    Dall'esposizione di cui sopra risulta che nel complesso i motivi presentati dalle richiedenti contro la decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, contro la decisione 30 gennaio 2003 riguardano in realtà, come sottolineato dalla Commissione, atti successivi alle dette decisioni, rispetto alle quali essi sono, inoltre, distinti. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle richiedenti, la decisione 10 febbraio 2003 e la decisione 30 gennaio 2003 sono chiaramente disgiungibili dalle operazioni contestate, segnatamente in quanto non contengono alcun riferimento particolare ai documenti delle serie A e B. Pertanto, l'individuazione e il contestato trattamento cui tali documenti sono stati sottoposti, rispetto agli altri documenti contemplati dalle decisioni 10 febbraio 2003 e 30 gennaio 2003, derivano necessariamente da atti distinti e successivi.

68.
    Orbene, in proposito è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito di un'indagine ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 17, un'impresa non può far valere una presunta illegittimità dello svolgimento delle procedure di accertamento per supportare le proprie conclusioni dirette all'annullamento dell'atto in base al quale la Commissione procede all'accertamento stesso (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 ottobre 1989, causa 85/87, Dow Benelux/Commissione, Racc. pag. 3137, punto 49, e sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II-931, punto 413).

69.
    Tale impossibilità non fa altro che riflettere il principio generale secondo cui la legittimità di un provvedimento dev'essere valutata alla luce delle circostanze di diritto e di fatto esistenti al momento della sua adozione, sicché atti successivi ad una decisione non possono pregiudicarne la validità (sentenze della Corte 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punto 16, e Dow Benelux/Commissione, cit. supra al punto 68, punto 49).

70.
    Pertanto, senza che si debba esaminare più dettagliatamente i motivi dedotti dalle richiedenti, occorre concludere che questi ultimi, anche a supporli fondati, non possono essere utilmente invocati a sostegno delle conclusioni dirette all'annullamento della decisione 10 febbraio 2003 e, per quanto necessario, della decisione 30 gennaio 2003.

71.
    Pertanto, le richiedenti non hanno dimostrato l'esistenza di un fumus boni iuris, ciò che è sufficiente a determinare il rigetto della domanda nel procedimento T-125/03 R.

5. Quanto alla domanda nel procedimento T-253/03 R

72.
    Occorre, in primo luogo, verificare se le richiedenti abbiano dimostrato l'esistenza di un fumus boni iuris, indi, in secondo luogo, stabilire se esse abbiano dimostrato l'urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti e, infine, se del caso, procedere al bilanciamento degli interessi in gioco.

Quanto al fumus boni iuris

Argomenti delle parti

73.
    Le richiedenti ritengono che il loro ricorso contro la decisione 8 maggio 2003, fondato su tre motivi, non sia privo di qualsiasi fondamento.

74.
    In primo luogo, le richiedenti sostengono che la Commissione ha violato i principi procedurali affermati dalla sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66, in materia di tutela del segreto professionale. Secondo le richiedenti, infatti, nel caso in cui un'impresa sottoposta ad un accertamento ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 chieda che taluni documenti godano della tutela offerta dal segreto professionale, la procedura che la Commissione deve seguire si articola nelle tre fasi seguenti. In un primo tempo, nell'ipotesi in cui l'impresa in questione invocasse il segreto professionale e in forza di questo rifiutasse di produrre determinati documenti, spetterebbe ad essa dimostrare che sussistono i presupposti di merito richiesti dalla giurisprudenza per beneficiare della tutela offerta dal segreto professionale, senza per questo dover rivelare il contenuto dei documenti in questione. In un secondo tempo, nel caso in cui la Commissione non fosse soddisfatta dei chiarimenti offerti dall'impresa sottoposta ad accertamento, spetterebbe alla detta istituzione ordinare, con una decisione adottata a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la produzione dei documenti in questione. Infine, in un terzo momento, qualora l'impresa continuasse a sostenere che tali documenti sono coperti dal segreto professionale, sarebbe rimesso ai giudici comunitari il compito di risolvere tale controversia.

75.
    Orbene, nella fattispecie, le richiedenti ritengono che la Commissione abbia invertito le fasi di tale procedura, in quanto, nel corso dell'accertamento, i funzionari della Commissione avrebbero, da un lato, preso possesso e discusso tra loro, per vari minuti, dei documenti delle serie A e B e, dall'altro, inserito nel fascicolo i documenti della serie B senza metterli in una busta sigillata. In sostanza, le richiedenti ritengono che la Commissione, anziché estrarre copia dei documenti in questione ed adottare la decisione 8 maggio 2003, avrebbe dovuto lasciare i detti documenti sul luogo dell'accertamento e adottare una decisione recante ingiunzione alle richiedenti di produrre tali documenti. Questa decisione avrebbe potuto in tal caso costituire l'oggetto di un ricorso dinanzi ai giudici comunitari. Le richiedenti reputano altresì che il diverso trattamento riservato ai documenti della serie A e a quelli della serie B costituisca una violazione del principio di non discriminazione.

76.
    Con il loro secondo motivo, le richiedenti sostengono, in sostanza, che, sin dalla fase dell'accertamento, la Commissione ha violato il segreto professionale, da un lato, negando qualsiasi tutela ai documenti della serie B e, dall'altro, esaminando in ogni dettaglio i documenti della serie A. Le richiedenti ritengono altresì che la decisione 8 maggio 2003 violi, sotto il profilo sostanziale, il segreto professionale, in quanto essa traduce, in particolare, il rifiuto della Commissione di restituire e di distruggere i documenti delle serie A e B e manifesta inoltre l'intenzione della Commissione di aprire la busta sigillata contenente i documenti della serie A.

77.
    A questo proposito, le richiedenti precisano che i due documenti della serie A e le note manoscritte della serie B sono coperti dal segreto professionale, in quanto sarebbero il risultato diretto del programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza da esse predisposto con l'assistenza di consulenti esterni.

78.
    Precisando poi i loro argomenti per ciascuno dei documenti in questione, le richiedenti sostengono, in primo luogo, che la nota costituente il fondamento dei due documenti della serie A deve essere considerata come il supporto scritto di una discussione telefonica con un consulente esterno, così come sarebbe attestato, in particolare, dal riferimento manoscritto al nome di tale avvocato su uno dei due esemplari della nota suddetta.

79.
    Inoltre, ad avviso delle richiedenti, anche le note manoscritte della serie B sono coperte dal segreto professionale, in quanto sono servite per preparare le note della serie A, esse stesse oggetto di tutela.

80.
    Quanto, infine, ai messaggi di posta elettronica della serie B, le richiedenti sottolineano come essi facciano parte della corrispondenza tra il direttore generale della Akcros Chemicals e un membro del servizio giuridico della Akzo Nobel. Quest'ultimo sarebbe un avvocato iscritto all'ordine forense olandese, assoggettato ad obblighi deontologici di indipendenza e di rispetto delle regole forensi assimilabili a quelli incombenti ad un avvocato esterno. Tali regole prevarrebbero sul suo dovere di lealtà verso il datore di lavoro. In proposito, le richiedenti ammettono che allo stato attuale la giurisprudenza comunitaria non riconosce la tutela del segreto professionale per le attività lavorative dei giuristi d'impresa, e tuttavia esse affermano, in sostanza, che numerose modifiche delle regole deontologiche degli Stati membri sono intervenute a partire dalla sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66, riguardanti, in particolare, l'estensione della tutela del segreto professionale all'attività di taluni giuristi d'impresa. Le richiedenti fanno leva altresì, in via analogica, sulla sentenza del Tribunale 7 dicembre 1999, causa T-92/98, Interporc/Commissione (Racc. pag. II-3521, punto 41), nella quale il Tribunale avrebbe affermato che la corrispondenza tra il servizio giuridico della Commissione e le diverse direzioni generali di quest'ultima non poteva essere divulgata. Le richiedenti sottolineano inoltre come la limitazione del segreto professionale alle sole comunicazioni con consulenti esterni costituisca una violazione del principio di non discriminazione e rechi pregiudizio, nell'ambito della modernizzazione della normativa in materia di concorrenza, alla valutazione, da parte delle imprese, della conformità dei propri comportamenti a tale normativa. Le richiedenti notano, infine, come lo scambio di comunicazioni in questione sia intervenuto tra due soggetti situati, rispettivamente, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, vale a dire in due Stati che riconoscono la tutela del segreto professionale per le comunicazioni dei giuristi d'impresa, qualora questi siano iscritti ad un ordine forense.

81.
    Infine, con il loro terzo motivo, le richiedenti affermano che la decisione 8 maggio 2003 viola i diritti fondamentali, i quali sarebbero il fondamento stesso del segreto professionale, e in particolare viola i diritti della difesa, il rispetto della vita privata e la libertà di espressione, come precisati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

82.
    La Commissione, dal canto suo, rigetta l'insieme di tali argomenti e ritiene che nessuno dei motivi dedotti dalle richiedenti sia idoneo a soddisfare il presupposto del fumus boni iuris.

83.
    La Commissione contesta infatti il primo motivo dedotto dalle richiedenti, secondo cui la detta istituzione avrebbe violato i principi procedurali applicabili nel caso in cui un'impresa chieda che taluni documenti siano tutelati dal segreto professionale. In via preliminare, la Commissione rileva come la procedura definita nella sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66, non abbia un valore assoluto e non esiga che, quando un'impresa invoca il segreto professionale, la Commissione sia obbligata, da un lato, ad astenersi dall'estrarre copia dei documenti in questione e, dall'altro, ad ingiungere nuovamente la comunicazione di questi ultimi. Sempre in via preliminare, la Commissione contesta l'affermazione delle richiedenti secondo cui i funzionari della Commissione avrebbero, nel corso dell'accertamento, preso possesso dei documenti in questione e ne avrebbero discusso tra loro per vari minuti.

84.
    La Commissione sostiene poi che l'adozione di misure conservative intese ad evitare che i documenti vengano distrutti non contravviene ai principi affermati nella sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66. L'adozione di tali misure consentirebbe alla detta istituzione di non dover fare ricorso all'assistenza delle autorità nazionali affinché queste ordinino formalmente la produzione dei documenti in questione.

85.
    Infine, la Commissione ritiene di non aver violato il principio di non discriminazione trattando in modo differente i documenti della serie A e quelli della serie B, posto che tali documenti non erano identici.

86.
    La Commissione afferma che anche il secondo motivo dedotto dalle richiedenti è manifestamente infondato.

87.
    A questo proposito, la Commissione sostiene, in primo luogo, che i due documenti della serie A non sono coperti dal segreto professionale, in quanto si tratta di due esemplari di una medesima nota non contenente indicazioni idonee a dimostrare che sia stata redatta nel contesto o nella prospettiva di un parere giuridico da parte di un consulente esterno. La sola indicazione in tal senso sarebbe costituita da un riferimento manoscritto, apposto su una delle due copie, al nome di un avvocato, il quale proverebbe al massimo che aveva avuto luogo una conversazione con quest'ultimo in merito a tale nota. Gli elementi forniti dalle richiedenti sarebbero tuttavia insufficienti per dimostrare, da un lato, che la nota in questione sia stata redatta nella prospettiva di un parere giuridico e, dall'altro, che un tale parere sia stato dato.

88.
    Ad ogni modo, secondo le stesse richiedenti, la nota rifletterebbe discussioni interne tra il direttore generale della Akcros Chemicals ed altri dipendenti, intervenute nell'ambito del programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza avviato dalle dette richiedenti. Pertanto, la nota in questione non rispecchierebbe discussioni intrattenute con un consulente esterno, contrariamente a quanto sarebbe richiesto dalla giurisprudenza (ordinanza del Tribunale 4 aprile 1990, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-163, pubblicazione per estratto, punto 18). Inoltre, secondo la Commissione, il fatto che un documento sia stato redatto nell'ambito di un programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza non costituisce un elemento sufficiente perché tale documento sia coperto dal segreto professionale, in quanto un tale programma, per la sua ampiezza, eccede l'esercizio dei diritti della difesa, quanto meno in assenza di un'indagine o di una procedura avviata contro l'impresa. Neppure il fatto che il documento sia stato formato sulla scorta delle istruzioni di un consulente esterno nell'ambito di un programma siffatto sarebbe sufficiente perché esso sia coperto dal segreto professionale. Per concludere i propri chiarimenti in merito al programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza avviato dalle richiedenti, la Commissione sottolinea, in primo luogo, come le richiedenti non sostengano che tale programma sia menzionato nei documenti della serie A, in secondo luogo, come i documenti prodotti dalle richiedenti dimostrerebbero che queste hanno cercato di deviare il segreto professionale dalla sua finalità e, in terzo luogo, come l'esistenza del programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza non sia mai stata invocata durante l'accertamento del 12 e 13 febbraio 2003.

89.
    La Commissione sostiene anche che le note manoscritte della serie B non sono tutelate dal segreto professionale, in quanto esse non hanno l'aspetto di una comunicazione con un avvocato esterno, non indicano alcuna intenzione delle richiedenti di avere una tale comunicazione e non riproducono il testo o il contenuto di comunicazioni scritte con un avvocato indipendente ai fini dell'esercizio dei diritti della difesa. La Commissione sottolinea peraltro come nulla indichi che tali documenti abbiano un legame con il programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza avviato dalle richiedenti, come, in ogni modo, un tale legame non sarebbe sufficiente per tutelare tali documenti, e infine come, secondo le richiedenti stesse, tali note sarebbero state redatte per la preparazione delle note della serie A, che non sono coperte dal segreto professionale.

90.
    Quanto infine ai messaggi di posta elettronica della serie B, la Commissione sostiene che essi non sono certamente coperti dal segreto professionale, in quanto non costituiscono una comunicazione con un avvocato indipendente, non indicano alcuna intenzione di comunicare con un avvocato indipendente e, in ultimo luogo, non riproducono il testo o il contenuto di comunicazioni scritte con un avvocato indipendente ai fini dell'esercizio dei diritti della difesa. A questo proposito, la Commissione ricorda che, in base al diritto comunitario, le comunicazioni con giuristi d'impresa non sono coperte dal segreto professionale (sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punto 24). La Commissione sostiene inoltre che il contenuto dei messaggi di posta elettronica in questione mostra come il giurista d'impresa al servizio delle richiedenti non agisse nella veste di avvocato, bensì in quella di dipendente.

91.
    Per quanto riguarda, più in particolare, la questione della tutela delle comunicazioni con avvocati impiegati a titolo permanente, la Commissione fa osservare come un eventuale riconoscimento della tesi delle richiedenti creerebbe differenti regimi in seno all'Unione europea, a seconda che i giuristi d'impresa siano autorizzati o no dagli Stati membri ad essere iscritti ad un ordine forense. La Commissione ritiene anche che i principi affermati nella sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66, non debbano essere modificati, in quanto, in primo luogo, i giuristi d'impresa non godono della stessa indipendenza degli avvocati esterni, in secondo luogo, la giurisprudenza risultante dalla sentenza Interporc/Commissione, citata supra al punto 80, non sarebbe fondata su motivazioni attinenti al segreto professionale e, in terzo luogo, l'ampliamento della portata del segreto professionale porterebbe ad abusi. Infine, la Commissione sottolinea come la crescente necessità per le imprese di valutare personalmente la compatibilità dei propri comportamenti con la normativa in materia di concorrenza alla luce del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1), non incida in alcun modo sulle questioni in materia di segreto professionale. Infatti, valutazioni di questo tipo si intensificherebbero soprattutto ai fini dell'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE, mentre le questioni connesse al segreto professionale si porrebbero essenzialmente in vista dell'applicazione degli artt. 81, n. 1, CE e 82 CE.

92.
    In terzo luogo, la Commissione ritiene infondato l'ultimo motivo dedotto dalle richiedenti, secondo cui la Commissione avrebbe violato i diritti fondamentali che costituirebbero il fondamento del segreto professionale. La Commissione reputa infatti che le richiedenti non abbiano dimostrato alcuna connessione tra i diritti fondamentali invocati e la violazione denunciata e che, in ogni caso, i diritti della difesa delle richiedenti stesse non siano stati violati, posto che essa ha seguito una procedura assolutamente conforme ai principi affermati nella sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66. Infine, la Commissione sostiene che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo citata dalle richiedenti nella loro domanda non fa riferimento, contrariamente a quanto da queste sostenuto, alla tutela della vita privata.

Valutazione del giudice dell'urgenza

93.
    Nel caso di specie, il giudice dell'urgenza ritiene che occorra esaminare, anzitutto, il secondo motivo in rapporto ai documenti della serie A, indi, questo stesso motivo in rapporto ai documenti della serie B, e, infine, il primo motivo.

- Quanto al secondo motivo, riguardante una violazione del segreto professionale, in rapporto ai documenti della serie A

94.
    Nel loro secondo motivo, le richiedenti sostengono che la decisione 8 maggio 2003 ha violato il segreto professionale di cui beneficiano, a loro avviso, i documenti della serie A.

95.
    A questo proposito, occorre in primo luogo ricordare che il regolamento n. 17 deve essere interpretato nel senso che esso tutela la riservatezza della corrispondenza tra avvocati e clienti purché, da un lato, si tratti di corrispondenza scambiata nell'ambito e ai fini dell'esercizio del diritto della difesa del cliente e, dall'altro, tale corrispondenza promani da avvocati indipendenti, cioè da avvocati non legati al cliente da un rapporto di lavoro (sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punto 21).

96.
    Occorre altresì ricordare che, tenuto conto della sua finalità, il principio della tutela delle comunicazioni fra avvocato e cliente deve ritenersi esteso anche alle note interne che si limitano a riprodurre il testo o il contenuto di tali comunicazioni (ordinanza Hilti/Commissione, cit. supra al punto 88, punto 18).

97.
    Nel caso di specie, le richiedenti non sostengono che i documenti della serie A costituiscano, di per sé, una corrispondenza con un avvocato esterno ovvero un documento che riproduce il testo o il contenuto di una comunicazione di questo tipo. Per contro, le richiedenti affermano che i due documenti in questione costituiscono note redatte in vista di una consultazione telefonica con un avvocato.

98.
    Il giudice dell'urgenza ritiene che il motivo dedotto dalle richiedenti sollevi questioni assai rilevanti e complesse, riguardanti l'eventuale necessità di estendere, in una certa misura, l'ambito del segreto professionale così come attualmente delimitato dalla giurisprudenza.

99.
    Occorre infatti ricordare, in primo luogo, come, in base ad una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l'inflizione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (v., in particolare, sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 85, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II-1875, punto 80).

100.
    In secondo luogo, la tutela della riservatezza della corrispondenza tra avvocati e clienti costituisce un complemento necessario del pieno esercizio dei diritti della difesa, che lo stesso regolamento n. 17 si preoccupa di garantire, in particolare nel suo undicesimo ‘considerando’ nonché mediante le disposizioni del suo art. 19 (sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punto 23).

101.
    In terzo luogo, il segreto professionale è intimamente connesso alla concezione del ruolo dell'avvocato, considerato come un coadiutore dell'amministrazione della giustizia chiamato a fornire, in assoluta indipendenza e nell'interesse di quest'ultima, l'assistenza legale di cui il suo cliente ha bisogno (sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punto 24).

102.
    Orbene, affinché un avvocato possa esercitare, efficacemente ed utilmente, il proprio ruolo di coadiutore dell'amministrazione della giustizia e di assistenza giuridica ai fini del pieno esercizio dei diritti della difesa, può rivelarsi necessario, in talune circostanze, che il suo cliente prepari documenti di lavoro o di sintesi, in particolare allo scopo di riunire le informazioni che saranno utili, se non indispensabili, a tale avvocato per comprendere il contesto, la natura e la portata dei fatti a proposito dei quali viene richiesta la sua assistenza. Inoltre, la preparazione di tali documenti può risultare particolarmente necessaria nelle materie che mettono in gioco informazioni numerose e complesse, come è il caso, in particolare, delle procedure dirette a sanzionare le violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE.

103.
    In tale contesto, occorre ricordare che, sebbene il regolamento n. 17 abbia attribuito alla Commissione ampi poteri di indagine ed abbia imposto alle imprese l'obbligo di collaborare alle investigazioni, è nondimeno importante, secondo una costante giurisprudenza, evitare che i diritti della difesa possano essere irrimediabilmente compromessi nell'ambito di procedure di indagine preliminare, tra le quali segnatamente gli accertamenti, che possono essere determinanti ai fini della raccolta di prove dell'illegittimità di comportamenti delle imprese idonei a fare insorgere la responsabilità di queste ultime (sentenze della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859, punto 15, e 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, punto 33).

104.
    Orbene, se la Commissione, in occasione di accertamenti disposti a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, potesse estrarre copia di documenti di lavoro o di sintesi predisposti da un'impresa unicamente al fine dell'esercizio dei diritti della difesa tramite il proprio avvocato, potrebbe risultarne, prima facie, una lesione irrimediabile di tali diritti, posto che la Commissione si troverebbe a disporre di elementi idonei a informarla immediatamente delle opzioni difensive esercitabili dall'impresa in questione. Occorre dunque pensare che documenti di tal genere sono idonei ad essere coperti dal segreto professionale.

105.
    Occorre pertanto verificare se, nella fattispecie, i documenti della serie A siano suscettibili di appartenere ad una categoria del tipo sopra descritto.

106.
    In proposito, le richiedenti sottolineano come le note dattiloscritte della serie A siano state redatte nell'ambito di un programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza elaborato da uno studio legale esterno. Più precisamente, le note della serie A sarebbero state predisposte dal direttore generale della Akcros Chemicals sulla base di discussioni con alcuni dipendenti, trasmesse in un primo momento al suo superiore ed infine discusse con il consulente esterno delle richiedenti.

107.
    Allo stato attuale, il giudice dell'urgenza ritiene che, come sottolineato dalla Commissione, la semplice esistenza di un programma per il rispetto della normativa in materia di concorrenza elaborato da avvocati esterni non sia sufficiente, prima facie, per dimostrare che un documento preparato nell'ambito di un tale programma è coperto dal segreto professionale. Infatti, tali programmi, in virtù della loro ampiezza, comprendono incarichi che spesso eccedono di larga misura l'esercizio dei diritti della difesa.

108.
    Fatta questa precisazione, il giudice dell'urgenza ritiene nondimeno che, nella fattispecie, non possa escludersi prima facie che, sulla scorta di altri elementi, le note dattiloscritte della serie A siano state effettivamente redatte al solo scopo di ottenere un parere giuridico dall'avvocato delle richiedenti e nell'ambito dell'esercizio dei diritti della difesa.

109.
    Infatti, in primo luogo, al termine del suo esame delle note della serie A, il giudice dell'urgenza ha potuto constatare che, alla luce del loro contenuto, tali documenti avevano prima facie lo scopo quasi unico di riunire informazioni idonee ad essere comunicate ad un avvocato per ottenere la sua assistenza in merito a questioni comportanti l'eventuale applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE. Dalla prima frase di tali note, infatti si evince chiaramente che il direttore generale della Akcros Chemicals ha inteso riunire, nei documenti della serie A, informazioni relative a talune questioni giuridiche in materia di concorrenza. Inoltre, per il loro contenuto e per la loro portata, sussistono seri dubbi sul fatto che tali note abbiano potuto essere state redatte per una finalità diversa dalla successiva consultazione di un avvocato. Oltre a ciò, sebbene allo stato attuale il contenuto dei detti documenti non mostri in modo assolutamente certo che sono stati redatti unicamente al fine dell'assistenza di un avvocato, il giudice dell'urgenza ritiene che la mancanza di un espresso riferimento, in tali note, alla ricerca di un'assistenza giuridica non costituisca, nella fattispecie, una ragione sufficiente per escludere completamente la possibilità che tale assistenza sia stata, effettivamente, il motivo della loro redazione.

110.
    In secondo luogo, le richiedenti hanno prodotto dinanzi al giudice dell'urgenza il resoconto di una conversazione telefonica redatto da uno dei loro avvocati, il giorno stesso in cui si è svolta tale conversazione. Questo resoconto, essendo esso stesso suscettibile di tutela in base al segreto professionale, non ha potuto essere comunicato alla Commissione. Esso mostra, tuttavia, come taluni punti della discussione svoltasi riguardassero effettivamente, prima facie, informazioni contenute nei documenti della serie A.

111.
    In terzo luogo, uno dei due esemplari della nota della serie A reca annotazioni manoscritte menzionanti il nome del consulente delle richiedenti e sembra indicare che vi sia stato effettivamente un colloquio telefonico con tale consulente, il giorno stesso in cui questi ha redatto il resoconto della propria conversazione telefonica menzionato al punto precedente.

112.
    Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, il giudice dell'urgenza ritiene che tali elementi del contesto tendano a confermare la possibilità che le note della serie A siano state redatte unicamente in vista dell'assistenza di un avvocato.

113.
    Quanto infine al presupposto relativo all'esercizio dei diritti della difesa, risulta dall'esame dei documenti della serie A che questi ultimi riguardano fatti che possono, prima facie, giustificare la consultazione di un avvocato ed avere un rapporto di connessione con l'indagine attualmente condotta dalla Commissione ovvero con altre indagini che le richiedenti potevano aver ragione di temere o di anticipare, e in vista delle quali esse intendevano pianificare una strategia e preparare, anticipatamente, se del caso, l'esercizio dei propri diritti della difesa. Rimane tuttavia necessario, prima facie, ai fini dell'esame del presente motivo, precisare gli esatti presupposti in presenza dei quali documenti di questo tipo sono idonei a configurare, in particolare da un punto di vista temporale e sostanziale, una modalità di esercizio dei diritti della difesa.

114.
    Deriva pertanto da quanto precede che il secondo motivo dedotto dalle richiedenti, relativamente ai documenti della serie A, solleva numerose e delicate questioni di principio che impongono un esame dettagliato nel giudizio di merito, e che il detto motivo, pertanto, non risulta, allo stato attuale, manifestamente infondato.

- Quanto al secondo motivo, riguardante una violazione del segreto professionale, in rapporto ai documenti della serie B

115.
    Come risulta dai precedenti punti 9 e 10, i documenti della serie B sono costituiti, da un lato, da note manoscritte che le richiedenti affermano essere state predisposte al fine di redigere le note della serie A e, dall'altro, da messaggi di posta elettronica. Occorre esaminare tali tre documenti alla luce del secondo motivo dedotto dalle richiedenti, riguardante una violazione del segreto professionale da parte della Commissione.

116.
    Quanto, in primo luogo, alle note manoscritte della serie B, risulta, sulla base di un raffronto con le note dattiloscritte della serie A, che le une e le altre sono costruite nel complesso secondo una medesima struttura. Esse contengono inoltre, nel merito, numerosi punti comuni. Non può dunque escludersi, prima facie, che, al pari delle note della serie A, le note manoscritte della serie B non sarebbero mai state redatte se il loro autore non avesse avuto l'intenzione di consultare, in merito al loro contenuto, un avvocato. Pertanto, il secondo motivo dedotto dalle richiedenti, relativamente alle note manoscritte della serie B, non è totalmente privo di serio fondamento.

117.
    Occorre esaminare, infine, i due messaggi di posta elettronica della serie B, scambiati tra il direttore generale della Akcros Chemicals e il coordinatore della Akzo Nobel in relazione alla normativa in materia di concorrenza.

118.
    A questo proposito, occorre ricordare che, in applicazione dei principi affermati nella sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66, la tutela accordata dal diritto comunitario, in particolare nell'ambito del regolamento n. 17, alla corrispondenza tra gli avvocati e i loro clienti si applica soltanto a condizione che tali avvocati siano indipendenti, vale a dire non legati al proprio cliente da un rapporto d'impiego (sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punto 21).

119.
    Nella fattispecie, è pacifico che i messaggi di posta elettronica in questione sono stati scambiati tra il direttore generale della Akcros Chemicals e un avvocato impiegato in via permanente dalla Akzo Nobel. Pertanto, in base alla sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66, tale corrispondenza non è coperta, in linea di principio, dal segreto professionale.

120.
    Nondimeno, il giudice dell'urgenza ritiene che gli argomenti addotti dalle richiedenti e dalle parti intervenute sollevino una questione di principio che merita un'attenzione del tutto particolare e che non può essere risolta nell'ambito del presente procedimento sommario.

121.
    Infatti, da un lato, come sottolineato dalla Commissione, gli Stati membri non riconoscono unanimemente il principio secondo cui le comunicazioni scambiate con giuristi d'impresa debbono essere coperte dal segreto professionale. Inoltre, come pure rilevato dalla Commissione, è necessario evitare che un'eventuale estensione del segreto professionale possa facilitare abusi che permetterebbero di dissimulare le prove di una violazione delle regole di concorrenza fissate dal Trattato e impedirebbero conseguentemente alla Commissione di adempiere la missione ad essa spettante di vigilanza sul rispetto di tali regole.

122.
    Dall'altro lato, tuttavia, la soluzione adottata nella sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66, è fondata, in particolare, su un'interpretazione dei principi comuni agli Stati membri datata al 1982. Occorre dunque stabilire se, nel presente procedimento, le richiedenti e le parti intervenute abbiano fornito elementi seri, idonei a dimostrare che, tenuto conto dell'evoluzione del diritto comunitario e dell'ordinamento giuridico degli Stati membri successivamente alla detta sentenza non si può escludere che la tutela del segreto professionale debba, a questo punto, essere estesa anche alle comunicazioni scambiate con un avvocato impiegato in via permanente da un'impresa.

123.
    Il giudice dell'urgenza ritiene che nella fattispecie siano stati presentati argomenti in tal senso e che questi non siano totalmente privi di fondamento.

124.
    Infatti, in primo luogo, le richiedenti, l'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten e l'ECLA hanno presentato elementi diretti a dimostrare che, a partire dal 1982, vari Stati membri hanno adottato norme intese a tutelare le comunicazioni scambiate con un giurista impiegato in via permanente da un'impresa, una volta preso atto che questi è assoggettato a talune regole deontologiche. Tale sembra essere il caso, in particolare, del Belgio e dei Paesi Bassi. In occasione dell'audizione, l'ECLA ha indicato inoltre che, nella maggior parte degli Stati membri, le comunicazioni scambiate con giuristi d'impresa sottoposti a particolari regole di deontologia sono tutelate dal segreto professionale. Al contrario, la Commissione ha sostenuto nelle proprie osservazioni che le comunicazioni con giuristi d'impresa sono coperte dal segreto professionale soltanto in una minoranza di Stati membri.

125.
    Pur non essendo possibile in questa fase processuale esaminare ed addentrarsi in un'analisi completa e dettagliata degli elementi presentati dalle richiedenti e dalle parti intervenute, tali elementi risultano, prima facie, idonei a dimostrare che il ruolo di coadiutore dell'amministrazione della giustizia attribuito agli avvocati indipendenti, che si è dimostrato determinante ai fini del riconoscimento della tutela a favore degli scambi di comunicazioni ai quali costoro prendono parte (sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punto 24), è ormai suscettibile di essere condiviso, in certa misura, da talune categorie di giuristi impiegati in via permanente nell'ambito di imprese, qualora questi ultimi siano assoggettati a rigorose regole deontologiche.

126.
    Pertanto, tali elementi tendono ad indicare che, nell'ordinamento giuridico degli Stati membri ed eventualmente, quale conseguenza, nell'ordinamento giuridico comunitario, sempre meno si può presumere che il rapporto d'impiego tra un giurista e un'impresa pregiudichi comunque e per principio l'indipendenza richiesta per esercitare efficacemente un ruolo di coadiutore dell'amministrazione della giustizia qualora, per altro verso, regole deontologiche stringenti vincolino tale giurista, all'occorrenza imponendogli i particolari doveri che potrebbe esigere il suo status.

127.
    Occorre dunque constatare che le richiedenti e le parti intervenute hanno presentato argomenti non privi di qualsiasi fondamento ed idonei a giustificare la riproposizione della complessa questione dei presupposti in presenza dei quali le comunicazioni scambiate con un avvocato impiegato in via permanente da un'impresa possono, eventualmente, essere tutelate dal segreto professionale, una volta preso atto che tale avvocato è assoggettato a regole deontologiche di pari grado rispetto a quelle imposte a un avvocato indipendente. Orbene, nel presente procedimento, le richiedenti hanno sostenuto in occasione dell'audizione, senza essere chiaramente contraddette sul punto dalla Commissione, che l'avvocato da esse impiegato in via permanente era vincolato, per l'appunto, a regole professionali dello stesso livello di quelle che disciplinano gli avvocati indipendenti dell'ordine forense olandese.

128.
    Inoltre, non consta prima facie che tale questione di principio debba essere esclusa, nella presente fase processuale, sulla scorta dell'argomento della Commissione diretto a dimostrare che il riconoscimento del segreto professionale per le comunicazioni scambiate con avvocati impiegati nell'ambito di un rapporto permanente creerebbe differenti regimi nell'ambito dell'Unione europea, a seconda che i giuristi d'impresa siano autorizzati o no dagli Stati membri ad essere membri di un ordine forense.

129.
    Tale complessa questione deve infatti costituire l'oggetto di un esame puntuale, segnatamente in rapporto, in primo luogo, all'esatta portata del diritto che verrebbe in tal caso riconosciuto, in secondo luogo, alle regole comunitarie e nazionali applicabili alle professioni di avvocato e di giurista d'impresa e, in terzo luogo, alle alternative giuridiche e pratiche che si offrono alle imprese stabilite in Stati membri che non consentono ai giuristi d'impresa di essere membri di un ordine forense.

130.
    Occorre pertanto concludere che, nella fattispecie, le richiedenti hanno sollevato, con il loro secondo motivo, una questione di principio delicata, che impone una valutazione giuridica complessa e va riservata alla decisione del Tribunale nell'ambito del giudizio di merito.

131.
    Occorre altresì, nel presente procedimento, esaminare il primo motivo dedotto dalle richiedenti.

- Quanto al primo motivo, riguardante una violazione dei principi procedurali affermati nella sentenza AM & S/Commissione nonché dell'art. 242 CE

132.
    Occorre ricordare come, in linea di principio, l'impresa che, sottoposta ad accertamento ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 17, rifiuti, invocando un diritto alla tutela della riservatezza, di produrre, tra i documenti aziendali richiesti dalla Commissione, la corrispondenza scambiata col proprio avvocato sia tenuta comunque a fornire agli agenti incaricati della Commissione - senza per questo dover svelare loro il contenuto della corrispondenza in questione - gli opportuni elementi atti a provare che tale corrispondenza soddisfa i presupposti necessari per beneficiare della speciale tutela prevista. Ove ritenga che tale prova non sia stata fornita, spetta alla Commissione ordinare, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la produzione della corrispondenza in questione e, se necessario, infliggere all'impresa ammende o penalità di mora, in forza del medesimo regolamento, a titolo di sanzione per il suo rifiuto di fornire gli ulteriori elementi di prova considerati necessari dalla detta istituzione o di produrre la corrispondenza controversa che la Commissione abbia ritenuto sprovvista di carattere riservato legalmente protetto (sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punti 29-31). E' poi possibile per l'impresa sottoposta ad accertamento presentare un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione, eventualmente accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE.

133.
    I principi così ricordati tendono a dimostrare che, in linea di principio, nell'ipotesi in cui, da un lato, i rappresentanti dell'impresa sottoposta ad accertamento abbiano fornito gli opportuni elementi atti a provare che un particolare documento è tutelato dal segreto professionale e, dall'altro, la Commissione non si accontenti di tali spiegazioni, quest'ultima non è, prima facie, legittimata a prendere conoscenza del documento di cui trattasi prima di aver adottato una decisione che consenta all'impresa sottoposta ad accertamento di adire il Tribunale e, se del caso, il giudice dell'urgenza.

134.
    Per contro, risulta che il semplice fatto che un'impresa reclami, per un determinato documento, la tutela del segreto professionale non è, prima facie, sufficiente per impedire alla Commissione di prendere conoscenza di tale documento qualora, per altro verso, tale impresa non fornisca alcun opportuno elemento atto a provare che esso è, effettivamente, tutelato dal segreto professionale.

135.
    Nel caso di specie, il sesto ‘considerando’ della decisione 8 maggio 2003 segnala che, in occasione dell'esame dei documenti della serie A, i rappresentanti delle richiedenti, in primo luogo, hanno avuto una «discussione dettagliata» con i funzionari della Commissione, in secondo luogo, hanno fatto riferimento ad un'annotazione manoscritta, su uno degli esemplari di tali note, indicante il nome di un avvocato esterno e, in terzo luogo, hanno sostenuto che le note suddette erano state preparate in vista di una consulenza giuridica. Tali precisazioni appaiono indicare, prima facie, che le richiedenti hanno fornito opportuni elementi atti a provare che, a loro avviso, i documenti in questione dovevano beneficiare della speciale tutela prevista.

136.
    Quanto poi ai documenti della serie B, risulta dal settimo ‘considerando’ della decisione 8 maggio 2003, nonché dalle osservazioni della Commissione, che i rappresentanti delle richiedenti e i funzionari della Commissione hanno avuto una «discussione dettagliata» anche in merito al contenuto di questi tre documenti, per cui neppure tale circostanza consente di escludere, prima facie, che i rappresentanti delle richiedenti abbiano fornito, durante tale discussione, elementi atti a giustificare l'eventuale tutela dei tre documenti della serie B, così come per i documenti della serie A.

137.
    Tuttavia, il motivo presentemente dedotto dalle richiedenti solleva un'ulteriore delicata questione. Infatti, occorre anche stabilire se, tenuto conto del dovere che incombe ad un'impresa sottoposta ad un accertamento di presentare gli opportuni elementi atti a dimostrare l'effettiva tutelabilità di un documento, i funzionari della Commissione abbiano, prima facie, il diritto di pretendere - così come hanno fatto nella presente vicenda - di consultare sommariamente tale documento al fine di formarsi una propria opinione circa la tutela di cui esso deve eventualmente beneficiare.

138.
    A questo proposito, risulta dalla sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66, che l'impresa oggetto di accertamento è bensì tenuta a presentare ai funzionari della Commissione gli opportuni elementi atti a provare l'effettiva tutelabilità dei documenti controversi, ma «senza (...) dover svelare (...) il contenuto» dei medesimi (sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punto 29). Inoltre, se i funzionari della Commissione potessero consultare i documenti in questione, anche in modo sommario, esisterebbe il rischio che, ad onta del carattere superficiale del loro esame, essi vengano a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale. Tale rischio si presenta, in particolare, nel caso in cui la riservatezza del documento in questione non risulti chiaramente da segni esteriori, quali la carta intestata di un avvocato ovvero una menzione chiara, da parte di questo avvocato, della riservatezza di cui deve beneficiare il documento. In tale ipotesi, spesso sarebbe solo esaminando proprio le informazioni tutelate che i funzionari della Commissione potrebbero assicurarsi del carattere riservato delle medesime. Per contro, il fatto che questi stessi funzionari mettano semplicemente una copia dei documenti in questione, senza averli previamente consultati, in una busta sigillata, portandola poi via ai fini della successiva definizione della controversia, consente prima facie di escludere i rischi di violazione del segreto professionale, permettendo al contempo alla Commissione di mantenere un certo controllo sui documenti oggetto dell'accertamento.

139.
    Il giudice dell'urgenza ritiene dunque che allo stato attuale non sia escluso che, nell'ambito di un accertamento sulla base dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, i funzionari della Commissione debbano astenersi dal consultare, anche in modo sommario, i documenti che un'impresa sostenga essere tutelati dal segreto professionale, quanto meno qualora tale impresa non vi abbia acconsentito.

140.
    Ora, nel caso di specie, risulta dal verbale di accertamento redatto dalla Commissione che, da un lato, i rappresentanti delle richiedenti si sono opposti fermamente ad un esame sommario dei documenti contenuti nel fascicolo in questione e che, dall'altro, i detti rappresentanti hanno accettato di consentire alla responsabile dell'accertamento di consultare rapidamente tali documenti soltanto in seguito al richiamo delle possibili conseguenze penali di un atteggiamento ostruzionistico. Allo stato attuale, non è possibile per il giudice dell'urgenza stabilire se gli avvertimenti della Commissione fossero sufficienti per viziare il consenso dei rappresentanti delle richiedenti. Le circostanze nelle quali i detti avvertimenti sono stati formulati non consentono tuttavia di concludere, in questa fase del processo, che le richiedenti abbiano pienamente acconsentito all'esame sommario dei documenti delle serie A e B, che è stato poi effettuato dalla responsabile dell'accertamento, così come attestato dai punti 14 e 15 del verbale di accertamento.

141.
    Inoltre, è pacifico tra le parti che, successivamente, a partire dalla fase dell'accertamento, la Commissione ha accluso i documenti della serie B al proprio fascicolo, senza adottare preliminarmente una decisione ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la quale avrebbe consentito alle richiedenti di adire il Tribunale e, se del caso, il giudice dell'urgenza.

142.
    Pertanto, allo stato attuale, risulta, da un lato, che il primo motivo dedotto dalle richiedenti solleva una complessa questione di interpretazione della procedura definita dalla sentenza AM & S/Commissione, citata supra al punto 66, e, dall'altro, che non può escludersi che la Commissione non abbia rispettato i principi procedurali affermati in questa stessa sentenza.

143.
    Orbene, gli argomenti addotti dalla Commissione non rimettono in discussione né l'importanza di tale questione ermeneutica, né la possibilità che la Commissione abbia agito illegittimamente in relazione ai documenti della serie A e della serie B.

144.
    La detta istituzione sostiene infatti, in primo luogo, che, nella causa AM & S/Commissione, citata supra al punto 66, l'accertamento iniziale della Commissione era fondato sull'art. 14, n. 2, del regolamento n. 17 e che essa non aveva dunque altra scelta se non ordinare successivamente la produzione dei documenti in questione ai sensi dell'art. 14, n. 3, del medesimo regolamento. Secondo la Commissione, la situazione sarebbe differente nella presente fattispecie, in quanto la sua decisione di procedere all'accertamento era fondata sin dall'origine sull'art. 14, n. 3, del detto regolamento.

145.
    Occorre tuttavia sottolineare come, al punto 29 della sentenza AM & S/Commissione citata supra al punto 66, la Corte non abbia operato alcuna distinzione a seconda che la decisione di procedere all'accertamento sulla base della quale viene inizialmente richiesta la comunicazione di documenti sia fondata sull'art. 14, n. 2, del regolamento n. 17 ovvero sull'art. 14, n. 3, del medesimo regolamento. La Corte ha infatti semplicemente fatto riferimento, in via generale, agli accertamenti decisi ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 17. Pertanto, non se ne può dedurre, prima facie, che una diversa soluzione debba necessariamente esistere nell'ipotesi in cui la decisione iniziale di procedere all'accertamento sia fondata sull'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, piuttosto che sull'art. 14, n. 2, del medesimo regolamento.

146.
    In ogni caso, la Commissione non ha dimostrato in che modo il fatto di aver ordinato un accertamento sulla base dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 sarebbe sufficiente, prima facie, per consentirle di prendere immediatamente conoscenza di documenti potenzialmente tutelati dal segreto professionale, senza aver previamente adottato una seconda decisione che consenta all'impresa sottoposta ad accertamento di contestare utilmente la posizione della Commissione dinanzi al Tribunale e, se del caso, al giudice dell'urgenza. Vero è che la Commissione ha sostenuto, in occasione dell'audizione, che l'impresa oggetto di accertamento poteva contestare la prima decisione, adottata sulla base dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17. Tuttavia, come già statuito supra al punto 68, un'impresa non può far valere una presunta illegittimità dello svolgimento delle procedure di accertamento per supportare le proprie conclusioni dirette all'annullamento dell'atto in base al quale la Commissione procede all'accertamento stesso (v., in particolare, sentenza Dow Benelux/Commissione, cit. supra al punto 68, punto 49, e sentenza 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 68, punto 413). Inoltre, risulta che, nel caso in cui, in occasione di un accertamento, la Commissione intenda prendere immediatamente conoscenza di documenti che l'impresa in questione sostiene essere coperti da segreto professionale, è prima facie irrealistico ritenere che tale impresa, la quale è appena venuta a conoscenza della decisione di procedere all'accertamento, abbia la possibilità materiale ed effettiva di contestarla dinanzi al Tribunale e, in particolare, dinanzi al giudice dell'urgenza, prima che la Commissione prenda conoscenza dei documenti in questione. Pertanto, in tale evenienza, gli interessi dell'impresa non sembrano sufficientemente salvaguardati dalla possibilità offerta dagli artt. 242 CE e 243 CE di ottenere un ordine di sospensione dell'esecuzione della decisione adottata ovvero un qualsiasi altro provvedimento provvisorio (v., per analogia, sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punto 32).

147.
    In secondo luogo, la Commissione ha sostenuto nelle proprie osservazioni che essa era legittimata, in assenza di qualsiasi dubbio in merito alla non tutelabilità di un documento in base al segreto professionale, ad accludere immediatamente tale documento agli altri atti del proprio fascicolo, così come essa ha fatto per i documenti della serie B.

148.
    Allo stato attuale, tale soluzione non può essere accolta senza un'analisi dettagliata del merito della causa. Infatti, in primo luogo, come risulta dai punti 137-140 di cui sopra, non è escluso che i funzionari della Commissione debbano astenersi dal consultare, anche sommariamente, i documenti in ordine ai quali un'impresa fornisca opportuni elementi atti a provare che essi sono coperti dal segreto professionale. In secondo luogo, anche a supporre che i funzionari della Commissione siano legittimati nel senso da questa sostenuto, rimarrebbe comunque il fatto che taluni documenti coperti dal segreto professionale, in particolare i documenti che riproducono il contenuto di una corrispondenza con un avvocato, hanno l'apparenza di documenti puramente interni e non recano necessariamente segni esteriori che ne indichino la natura riservata. Di conseguenza, in tale ipotesi, il solo modo per i funzionari della Commissione di non avere alcun dubbio circa la non tutelabilità di un documento in base al segreto professionale sarebbe, in definitiva, quello di leggere sul posto tale documento nella sua interezza e, dunque, di prenderne conoscenza prima di aver previamente accordato all'impresa oggetto di accertamento la possibilità di contestare utilmente la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale e, se del caso, al giudice dell'urgenza.

149.
    Pertanto, gli argomenti della Commissione non rimettono in discussione l'effettiva sussistenza della questione di principio sollevata dalle richiedenti con il loro primo motivo, vale a dire la questione delle condizioni alle quali occorre contemperare, su un piano procedurale, da un lato, le esigenze del segreto professionale e, dall'altro, i vincoli materiali e pratici che si impongono alla Commissione in materia di accertamento.

150.
    Di conseguenza, il presupposto relativo al fumus boni iuris risulta soddisfatto per i documenti delle serie A e B. Occorre dunque verificare se le richiedenti abbiano dimostrato l'urgenza di emanare i provvedimenti provvisori richiesti per ciascuno dei documenti in questione.

Quanto all'urgenza

Argomenti delle parti

151.
    Le richiedenti affermano che si deve fare una distinzione tra i documenti della serie A e quelli della serie B ai fini della valutazione dell'urgenza di emanare i provvedimenti provvisori richiesti.

152.
    In primo luogo, quanto ai documenti della serie A, le richiedenti osservano come, nella sua decisione 8 maggio 2003, la Commissione abbia indicato che non avrebbe aperto la busta sigillata prima della scadenza del termine previsto per proporre ricorso giurisdizionale contro tale decisione. Le richiedenti si dicono disposte a ritirare la loro domanda di provvedimenti provvisori relativamente ai documenti della serie A se la Commissione garantirà per iscritto che la busta contenente tali documenti rimarrà sigillata fino al termine del giudizio di merito.

153.
    In secondo luogo, le richiedenti rilevano che i documenti della serie B sono in possesso della Commissione dal mese di febbraio 2003 e che la detta istituzione li ha già letti, sicché sarebbe necessario adottare misure urgenti al fine di evitare che la Commissione adotti misure irreversibili sulla scorta di tali documenti.

154.
    In terzo luogo, le richiedenti affermano che potrebbero subire un danno irreparabile se gli effetti della decisione 8 maggio 2003 non venissero sospesi. In particolare, la condizione giuridica riservata a tali documenti potrebbe avere effetti sulla posizione delle richiedenti nell'indagine attualmente in corso, posto che i documenti della serie B sono già stati esaminati e che, sulla scorta di tutti i documenti in questione, la Commissione potrebbe procedere ad ulteriori misure d'indagine ovvero inviare alle richiedenti una comunicazione degli addebiti. A questo proposito, le richiedenti riconoscono che eventuali irregolarità procedurali possono essere fatte valere nell'ambito di un ricorso contro una decisione adottata in base all'art. 81, n. 1, CE, e tuttavia esse sostengono che sarebbe contrario all'interesse della Commissione che tale valutazione venisse fatta in un momento così tardivo. Inoltre, le richiedenti affermano che l'eventualità che soggetti terzi possano accedere ai documenti potrebbe cagionare loro un danno irreparabile, segnatamente qualora autorità diverse dalla Commissione potessero ordinare ai detti terzi di comunicare ad esse determinati documenti nell'ambito di procedure di «discovery» (esibizione coattiva di documenti). Infine, la condizione giuridica di tali documenti sarebbe della massima importanza in considerazione di alcune indagini che sarebbero in corso in Canada, negli Stati Uniti e in Giappone.

155.
    La Commissione ritiene, al contrario, che non sussista alcuna urgenza di emanare i provvedimenti provvisori richiesti.

156.
    Quanto a tale punto, la Commissione afferma, in primo luogo, che non aprirà la busta contenente i documenti della serie A prima che il giudice dell'urgenza si sia pronunciato sulla domanda presentata nel presente procedimento. Quanto poi ai documenti sia della serie A sia della serie B, la Commissione sottolinea che, nel caso in cui il Tribunale statuisse, in sede di merito, che la decisione 8 maggio 2003 è illegittima, essa sarebbe obbligata a ritirare dal proprio fascicolo i documenti viziati da tale illegittimità e non potrebbe utilizzare tali informazioni come elementi di prova. Tuttavia, la Commissione ritiene che potrebbe fondare la propria strategia futura sui documenti ritirati dal fascicolo, in quanto essa non sarebbe tenuta a soffrire di «amnesia acuta» (sentenza della Corte 16 luglio 1992, causa C-67/91, Asociación Española de Banca Privada e a., Racc. pag. I-4785, punto 39, in cui si fa richiamo alla sentenza Dow Benelux/Commissione, cit. supra al punto 68, punti 18 e 19).

157.
    La Commissione afferma inoltre che non consentirà a soggetti terzi di accedere ai documenti in questione prima che il Tribunale abbia statuito sul ricorso di merito, ciò che ovvierebbe a qualsiasi rischio di divulgazione a favore di terzi.

158.
    Infine, il rischio dell'apertura di procedimenti giurisdizionali al di fuori della Comunità sarebbe puramente ipotetico e pertanto non potrebbe essere preso in considerazione in sede di esame dell'urgenza dell'emanazione dei provvedimenti provvisori richiesti [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67].

Valutazione del giudice dell'urgenza

159.
    Risulta da una costante giurisprudenza che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti cautelari deve essere valutato in rapporto alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare alla parte che chiede la misura provvisoria un danno grave e irreparabile. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l'esito del giudizio di merito senza dover subire un pregiudizio di tale natura (v., in particolare, ordinanze del presidente del Tribunale 30 aprile 1999, causa T-44/98 R II, Emesa Sugar/Commissione, Racc. pag. II-1427, punto 128, e 7 aprile 2000, causa T-326/99 R, Fern Olivieri/Commissione, Racc. pag. II-1985, punto 136).

160.
    Tuttavia, soprattutto quando la realizzazione del danno dipenda dal sopravvenire di un insieme di fattori, basta che tale danno sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (v., in particolare, ordinanza della Corte 29 giugno 1993, causa C-280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667, punti 22 e 34, e ordinanza HFB e a./Commissione, cit. supra al punto 158, punto 67).

161.
    Nel caso di specie, occorre verificare separatamente, da un lato, se il presupposto relativo all'urgenza sia soddisfatto per i documenti appartenenti alla serie A e, dall'altro, se questo medesimo presupposto risulti soddisfatto quanto ai documenti appartenenti alla serie B.

- Documenti della serie A

162.
    Posto che la Commissione non ha ancora avuto accesso ai documenti della serie A, che sono contenuti in una busta sigillata, occorre stabilire se sia necessario, al fine di impedire il verificarsi di un danno grave e irreparabile, ordinare alla Commissione di non prendere conoscenza di tali documenti e, conseguentemente, sospendere l'esecuzione dell'art. 2 della decisione 8 maggio 2003.

163.
    A questo proposito, occorre ricordare che, se la Commissione prendesse conoscenza dei documenti della serie A e se, successivamente, il Tribunale ritenesse, nella sua sentenza di merito, che illegittimamente la Commissione ha rifiutato di considerare tali documenti come coperti dal segreto professionale, sarebbe impossibile in pratica per la detta istituzione trarre tutte le conseguenze da tale sentenza di annullamento, posto che i suoi funzionari avrebbero già preso conoscenza del contenuto dei documenti della serie A.

164.
    In tal senso, la presa di conoscenza da parte della Commissione delle informazioni contenute nei documenti della serie A costituirebbe, di per sé, una lesione sostanziale ed irreversibile del diritto delle richiedenti ad ottenere il rispetto del segreto che tutela tali documenti.

165.
    La Commissione sottolinea tuttavia che, se venisse successivamente dichiarata l'illegittimità della decisione 8 maggio 2003, essa sarebbe costretta a ritirare dal proprio fascicolo i documenti viziati da tale illegittimità e si troverebbe dunque nell'impossibilità di utilizzarli come elementi di prova.

166.
    Il giudice dell'urgenza ritiene che tale impossibilità consenta effettivamente di impedire l'aggravarsi di una parte del danno che le richiedenti potrebbero soffrire, vale a dire il danno relativo all'ulteriore utilizzazione dei documenti in questione quali elementi di prova.

167.
    Per contro, l'impossibilità per la Commissione di utilizzare i documenti della serie A quali elementi di prova non avrebbe alcuna incidenza sul danno grave ed irreparabile che deriverebbe dalla loro semplice divulgazione. L'argomento della Commissione non tiene infatti conto della natura particolare del segreto professionale. La finalità di quest'ultimo non consiste unicamente nel tutelare l'interesse privato che i singoli hanno a non vedere i propri diritti della difesa lesi irrimediabilmente, bensì anche nel tutelare il principio secondo cui ciascun interessato deve avere la possibilità di rivolgersi in tutta libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punto 18). Tale principio, che risulta formulato nell'interesse pubblico ad una buona amministrazione della giustizia e al rispetto della legalità, presuppone necessariamente che un cliente abbia la libertà di rivolgersi al proprio avvocato senza temere che quanto da lui rivelato possa essere ulteriormente divulgato a un soggetto terzo. Pertanto, la riduzione del segreto professionale alla semplice garanzia che le informazioni confidate da un singolo non saranno utilizzate contro di lui diluisce l'essenza di tale diritto, posto che è la divulgazione, anche provvisoria, di tali informazioni ad essere idonea a ledere irrimediabilmente l'affidamento che tale singolo riponeva, rivelando determinate informazioni al proprio avvocato, nel fatto che queste non sarebbero mai state divulgate.

168.
    Pertanto, il divieto per la Commissione di utilizzare le informazioni contenute nei documenti della serie A potrebbe tutt'al più impedire l'aggravarsi di un danno che si sarebbe già prodotto per effetto della divulgazione dei detti documenti.

169.
    Occorre dunque ritenere che il presupposto relativo all'urgenza sussista quanto ai documenti della serie A.

- Documenti della serie B

170.
    In via preliminare, occorre ricordare che la Commissione, contrariamente a quanto aveva fatto per i documenti della serie A, ha già preso conoscenza dei tre documenti della serie B, che non sono stati inseriti in una busta sigillata. Non è dunque più possibile fare in modo che la Commissione non prenda conoscenza di tali documenti. Tuttavia, se la decisione 8 maggio 2003 verrà annullata nel merito, la detta istituzione non potrà utilizzare le informazioni in questione quali elementi di prova.

171.
    Le richiedenti sostengono, tuttavia, che è urgente emanare provvedimenti provvisori al fine di evitare tre tipi di danni irreversibili.

172.
    Il primo di tali danni consisterebbe, anzitutto, nel fatto che sarebbe necessario evitare che la Commissione adotti iniziative procedurali irreversibili sulla base dei documenti della serie B e, in particolare, intraprenda ulteriori operazioni d'indagine ovvero formuli una comunicazione degli addebiti.

173.
    Tuttavia, nel caso in cui la Commissione - così come essa asserisce nelle proprie osservazioni - fosse legalmente autorizzata ad utilizzare le informazioni in questione quali semplici indizi, il danno subito dalle richiedenti sarebbe già realizzato ed irreversibile, avendo la Commissione già preso conoscenza dei documenti di cui trattasi. Orbene, non spetta al giudice dell'urgenza adottare misure intese a compensare un danno che si è già prodotto in maniera irreversibile (ordinanza Austria/Consiglio, cit. supra al punto 36, punto 113).

174.
    Peraltro, nella contraria ipotesi in cui non fosse autorizzata ad utilizzare come indizi i documenti in questione, la Commissione avrebbe l'obbligo, in caso di annullamento nel giudizio di merito, di adottare le misure che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta (v., in particolare, sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-548/93, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-2565, punto 54) e, di conseguenza, di far cessare le misure in precedenza adottate, ciò che sarebbe idoneo ad evitare l'insorgere del danno prospettato dalle richiedenti. Pertanto, in pratica si potrebbe constatare un danno soltanto nel caso in cui la Commissione adottasse misure ispirate dalle informazioni contenute nei documenti della serie B e fosse tuttavia impossibile per le richiedenti dimostrare in seguito e con sufficiente certezza che esiste effettivamente una connessione tra tali informazioni, da un lato, e le misure adottate, dall'altro. Il giudice dell'urgenza ritiene che le richiedenti non abbiano dimostrato che sia necessario e possibile adottare una misura provvisoria per prevenire un rischio che, in assenza di dimostrazione contraria, resta ipotetico e, dunque, non dev'essere preso in considerazione dal detto giudice nel valutare l'urgenza (ordinanza HFB e a./Commissione, cit. supra al punto 158, punto 67).

175.
    Le richiedenti fanno valere un secondo danno consistente, in sostanza, nel fatto che, essendo i documenti della serie B acclusi al fascicolo della Commissione, soggetti terzi potrebbero chiedere di avervi accesso. Ora, esisterebbe il rischio che tali terzi siano essi stessi costretti a comunicare i documenti in questione ad altri terzi. Sarebbe dunque necessario che la Commissione restituisse o distruggesse tutte le copie dei documenti della serie B che essa detiene.

176.
    Occorre tuttavia sottolineare come, nelle proprie osservazioni, la Commissione abbia dichiarato che non avrebbe permesso a soggetti terzi di avere accesso ai documenti della serie A e della serie B prima della pronuncia della sentenza di merito. Il giudice dell'urgenza, così com'è sua facoltà (v. ordinanza del presidente della Corte 21 agosto 1981, causa 232/81 R, Agricola Commerciale Olio e a./Commissione, Racc. pag. 2193), prende atto, con la presente ordinanza, di tale dichiarazione della Commissione. Stanti tali circostanze, si deve escludere il secondo tipo di danno prospettato dalle richiedenti.

177.
    Quanto infine al terzo tipo di danno fatto valere dalle richiedenti, occorre constatare come queste ultime facciano riferimento unicamente alla natura asseritamente assai importante dei documenti in questione in rapporto ad indagini che sarebbero in corso in Canada, negli Stati Uniti e in Giappone. Considerato il carattere particolarmente vago di tali argomenti, occorre concludere che le richiedenti non hanno dimostrato la necessità di prevenire un danno irreparabile. In occasione dell'audizione, le richiedenti hanno effettivamente precisato che la reale importanza dei documenti della serie B non può essere valutata nella fase attuale. Tuttavia, anche a supporre che sia effettivamente così, ciò non toglierebbe che, come rilevato dalla Commissione, le richiedenti abbiano, ancora una volta, fatto riferimento a rischi meramente ipotetici.

178.
    Alla luce di quanto precede, il presupposto relativo all'urgenza non risulta soddisfatto per quanto riguarda i documenti della serie B. Per contro, essendo il detto presupposto soddisfatto quanto ai documenti della serie A, occorre procedere, soltanto per questi ultimi, al bilanciamento degli interessi in gioco.

Quanto al bilanciamento degli interessi

179.
    Sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, la Commissione rileva come i documenti in questione potrebbero esserle utili nel prosieguo del procedimento amministrativo, segnatamente al fine di consentirle di formulare richieste di informazioni. Il ritardo in cui incorrerebbe l'indagine nell'ipotesi in cui le misure richieste venissero emanate pregiudicherebbe l'interesse generale della Comunità, e più in generale della società nel suo insieme, a che le indagini in materia di concorrenza vengano condotte in modo quanto più rapido ed efficace possibile. Tale celerità sarebbe altresì importante per le imprese oggetto della medesima indagine cui sono sottoposte le richiedenti e per le quali la Commissione non esclude che possano essere danneggiate dall'incertezza che deriverebbe da una sospensione dell'esecuzione della decisione 8 maggio 2003. La Commissione sostiene, in ultimo luogo, che la procedura raccomandata dalle richiedenti - ossia quella secondo cui un accertamento dovrebbe essere sospeso relativamente ad un determinato documento qualora l'impresa invochi il segreto professionale - costituirebbe una procedura irrealistica idonea a dar luogo a numerosi abusi. Soltanto la possibilità per la Commissione di porre un documento in una busta sigillata in caso di dubbio circa la tutela del medesimo in base al segreto professionale consentirebbe alla detta istituzione di mantenere un minimo di controllo sullo svolgimento della procedura.

180.
    Nell'ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, il giudice dell'urgenza dinanzi al quale venga prospettato il rischio per il richiedente di subire un danno grave e irreparabile è tenuto, allorché procede al bilanciamento dei diversi interessi in gioco, a verificare se l'eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice di merito consentirebbe il rovesciamento della situazione che si determinerebbe in assenza di provvedimenti provvisori e, al contrario, se la sospensione dell'esecuzione di tale decisione sarebbe idonea ad ostacolarne la piena efficacia nel caso in cui il ricorso di merito venisse rigettato (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte 26 giugno 2003, cause riunite C-182/03 R e C-217/03 R, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-6887, punto 142, e Commissione/Atlantic Container Line e a., cit. supra al punto 37, punto 50).

181.
    Nel caso di specie, occorre prendere in considerazione, in primo luogo, l'interesse delle richiedenti a che i documenti della serie A non vengano divulgati e, in secondo luogo, l'interesse generale e l'interesse della Commissione al rispetto delle regole di concorrenza del Trattato.

182.
    In primo luogo, occorre sottolineare come l'interesse di un'impresa a che determinati documenti che essa sostiene essere coperti dal segreto professionale non vengano divulgati debba costituire l'oggetto di una valutazione sulla base delle circostanze di ciascun caso di specie e, in particolare, della natura e del contenuto dei documenti di cui trattasi. Orbene, nella fattispecie, dopo aver esaminato i documenti della serie A, il giudice dell'urgenza ritiene che la loro divulgazione sarebbe idonea a cagionare alle richiedenti un danno grave e irreparabile non soltanto per il semplice fatto della divulgazione stessa, bensì anche a motivo del contenuto di tali documenti.

183.
    Occorre tuttavia bilanciare tale interesse con l'interesse della Commissione e, più in generale, con l'interesse pubblico a che le indagini in materia di concorrenza vengano condotte con la massima celerità, tenuto conto dell'importanza delle regole di concorrenza ai fini della realizzazione degli obiettivi del Trattato CE.

184.
    A questo proposito, occorre constatare in primo luogo che, se il ricorso di merito viene respinto, la Commissione potrà avere accesso ai documenti della serie A. Pertanto, in linea di principio, a tale data, anche nell'ipotesi in cui l'indagine dovesse essere stata ritardata, la Commissione sarà nondimeno in grado di utilizzare i documenti della serie A al fine, se del caso, di completare la propria indagine.

185.
    In occasione dell'audizione, la Commissione ha però precisato che l'incertezza in cui essa si trovava quanto al contenuto dei documenti in questione le cagionava rilevanti problemi nella destinazione delle proprie risorse e nella definizione delle proprie priorità e l'obbligava, di conseguenza, a sospendere la propria indagine.

186.
    Occorre tuttavia ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, i diritti della difesa, dei quali il segreto professionale è un complemento necessario (sentenza AM & S/Commissione, cit. supra al punto 66, punto 23), costituiscono un diritto fondamentale (v., in particolare, sentenza 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 99, punto 85, e sentenza Enso Española/Commissione, cit. supra al punto 99, punto 80). Tale carattere fondamentale ha come conseguenza che, nell'ambito del presente bilanciamento degli interessi in gioco, ove sia dimostrato che il fatto, per la Commissione, di prendere conoscenza dei documenti della serie A rischia di determinare una lesione grave ed irreparabile del segreto professionale e dei diritti della difesa delle richiedenti, eventuali considerazioni attinenti all'efficacia amministrativa ed all'allocazione delle risorse non possono, in linea di principio, prevalere, malgrado la loro importanza, sui diritti della difesa, se non a condizione che la Commissione indichi circostanze eccezionali che giustifichino la suddetta lesione. Infatti, nell'ipotesi contraria, sarebbe pressoché sempre possibile per la Commissione giustificare una grave lesione dei diritti della difesa allegando considerazioni amministrative a carattere puramente interno, ciò che sarebbe contrario alla natura fondamentale dei detti diritti della difesa.

187.
    Orbene, il giudice dell'urgenza ritiene che la Commissione non abbia dimostrato nella fattispecie l'esistenza di circostanze siffatte, posto che essa ha fatto riferimento ad inconvenienti che possono, per loro natura, derivarle da qualsiasi sospensione dell'esecuzione di una decisione che rifiuta di considerare determinati documenti come coperti dal segreto professionale.

188.
    Per giunta, occorre constatare che, nell'ambito del giudizio di merito, la Commissione ha la possibilità di depositare dinanzi al Tribunale, contemporaneamente al proprio controricorso, una domanda ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura, diretta a che il ricorso di merito venga trattato con procedimento accelerato. Certo non è possibile per il giudice dell'urgenza garantire che il beneficio di tale tipo di procedura verrà accordato nella presente causa. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che, qualora la detta domanda venisse accolta, ciò avrà l'effetto di permettere una pronuncia entro termini rapidi e, dunque, di circoscrivere l'incertezza in cui la Commissione si trova attualmente. Nelle particolari circostanze del caso di specie, il giudice dell'urgenza ritiene che l'esistenza di tale possibilità non rafforzi l'interesse della Commissione al rigetto delle domande di provvedimenti provvisori.

189.
    Inoltre, la Commissione non ha fatto riferimento ad elementi precisi e concreti che consentano di dimostrare e di valutare gli inconvenienti che, a suo avviso, potrebbero derivare, per le imprese oggetto della stessa indagine cui sono sottoposte le richiedenti, da una sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione 8 maggio 2003.

190.
    Alla luce di quanto precede, la ponderazione degli interessi in gioco porta a favorire una sospensione dell'esecuzione delle disposizioni della decisione 8 maggio 2003 con le quali la Commissione dispone l'apertura della busta sigillata contenente i documenti della serie A, vale a dire l'art. 2 della detta decisione.

191.
    Infine, posto che, da un lato, i documenti della serie A costituiranno verosimilmente un elemento essenziale della valutazione del Tribunale nell'ambito del giudizio di merito e che, dall'altro, si è stabilito nella presente ordinanza che la Commissione non dovrà prendere conoscenza dei detti documenti prima della sentenza di merito, occorre ordinare che i documenti della serie A vengano conservati presso la cancelleria del Tribunale, fino alla data di tale sentenza.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)    I procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R vengono riuniti ai fini della presente ordinanza.

2)    Gli interventi del Council of the Bars and Law Societies of the European Union, dell'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten e dell'European Company Lawyers Association vengono ammessi nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R.

3)    Vengono accolte, nella fase del procedimento sommario, le domande di trattamento riservato presentate dalle richiedenti per taluni elementi contenuti negli atti dei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R e considerati di natura riservata nella lettera della cancelleria inviata alle richiedenti in data 16 settembre 2003.

4)    La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T-125/03 R è respinta.

5)    Si prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui essa non consentirà a soggetti terzi di aver accesso ai documenti della serie B fino alla sentenza di merito nella causa T-253/03.

6)    Nel procedimento T-253/03 R è sospesa l'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 8 maggio 2003, relativa ad una domanda di tutela in base al segreto professionale (pratica COMP/E-1/38.589), fino a che il Tribunale non avrà statuito sul ricorso di merito.

7)    La busta sigillata contenente i documenti della serie A sarà conservata dalla cancelleria del Tribunale fino a che il Tribunale non avrà statuito sul ricorso di merito.

8)    La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T-253/03 R è respinta per il resto.

9)    La decisione sulle spese nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R è riservata.

Lussemburgo, 30 ottobre 2003

Il cancelliere

Il Presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.