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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 giugno 2017 – Virginie Marie Gabriel Guigo / Fondo «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite»

(Causa C-338/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad.

Parti

Ricorrente: Virginie Marie Gabriel Guigo

Resistente: Fondo «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite»

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 151 e 153 TFUE e gli articoli 3, 4, 11 e 12 della direttiva 2008/941 debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dello Zakon za Garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia (legge sulla garanzia dei diritti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro) che nega la tutela di taluni crediti di lavoro non pagati alle persone i cui rapporti di lavoro sono stati risolti anteriormente al periodo definito di tre mesi prima dell’iscrizione della decisione sull’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del datore di lavoro.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, tenuto conto dei principi di equivalenza, effettività e proporzionalità nell’ambito delle finalità sociali degli articoli 151 e 153 TFUE e della direttiva 2008/94, il principio dell’autonomia processuale degli Stati membri debba essere inteso nel senso che non osta a una misura nazionale come l’articolo 25 dello Zakon za Garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia secondo cui il diritto di far valere in giudizio i crediti garantiti e ottenerne il pagamento si estingue decorso un termine di due mesi dall’iscrizione della decisione sull’apertura della procedura di insolvenza, qualora la normativa nazionale dello Stato membro contenga una disposizione come l’articolo 358, paragrafo 1, punto 3, del Kodeks na truda (codice del lavoro) secondo cui il termine per far valere in giudizio i diritti relativi a crediti di lavoro non pagati è di tre anni dal momento in cui il diritto avrebbe dovuto essere soddisfatto e i pagamenti intervenuti dopo tale termine non si considerano indebiti.

Se l’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che ammette una siffatta distinzione, da una parte, tra lavoratori che vantano diritti non pagati il cui rapporto di lavoro si è risolto anteriormente al periodo definito di tre mesi prima dell’iscrizione della decisione sull’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del datore di lavoro e lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato risolto nel corso del suddetto periodo di tre mesi e, dall’altra, tra tali lavoratori e i lavoratori che, ai sensi dell’articolo 358, paragrafo 1, punto 3, del Kodeks na truda, alla cessazione del loro rapporto di lavoro hanno diritto a una tutela triennale dei rispettivi diritti non pagati che inizia a decorrere dal momento in cui il credito considerato avrebbe dovuto essere pagato.

Se l’articolo 4 in combinato disposto con l’articolo 3 della direttiva 2008/94 e con il principio di proporzionalità debba essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione come l’articolo 25 dello Zakon za Garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia, secondo cui, decorso un termine di due mesi dall’iscrizione della decisione sull’apertura della procedura di insolvenza, i diritti a far valere in giudizio i crediti di lavoro garantiti e a ottenerne il pagamento si estinguono automaticamente e senza alcuna possibilità di compiere una valutazione individuale delle circostanze rilevanti.

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1 Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008, L 283, pag. 36).