Language of document : ECLI:EU:T:2011:359

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

13 luglio 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Partecipazione all’intesa – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende»

Nella causa T‑45/07,

Unipetrol a.s., con sede in Praga (Repubblica ceca), rappresentata dagli avv.ti J. Matějček e I. Janda,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. M. Kellerbauer, V. Bottka e O. Weber, successivamente dai sigg. Kellerbauer, Bottka e V. Di Bucci, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda l’Unipetrol a.s., della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, all’esercizio della competenza anche di merito del Tribunale,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. F. Dehousse (relatore), facente funzione di presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. N. Wahl, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con decisione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def. (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) partecipando a un’intesa sul mercato dei prodotti soprammenzionati.

2        Le imprese destinatarie della decisione impugnata sono:

–        la Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania);

–        The Dow Chemical Company, con sede in Midland (Stati Uniti) (in prosieguo: la «Dow Chemical»);

–        la Dow Deutschland Inc., con sede in Schwalbach (Germania);

–        la Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (già Dow Deutschland GmbH & Co. OHG), con sede in Schwalbach;

–        la Dow Europe, con sede in Horgen (Svizzera);

–        l’ENI SpA, con sede in Roma;

–        la Polimeri Europa SpA, con sede in Brindisi (in prosieguo: la «Polimeri»);

–        la Shell Petroleum NV, con sede in L’Aia (Paesi Bassi);

–        la Shell Nederland BV, con sede in L’Aia;

–        la Shell Nederland Chemie BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi);

–        l’Unipetrol a.s., con sede in Praga (Repubblica ceca);

–        la Kaučuk a.s., con sede in Kralupy nad Vltavou (Repubblica ceca);

–        la Trade-Stomil sp. z o.o., con sede in Łódź (Polonia) (in prosieguo: la «Stomil»).

3        La Dow Deutschland, la Dow Deutschland Anlagengesellschaft e la Dow Europe sono interamente controllate, direttamente o indirettamente, dalla Dow Chemical (in prosieguo, congiuntamente: la «Dow») (punti 16-21 della decisione impugnata).

4        L’attività dell’ENI relativa ai prodotti di cui trattasi è stata svolta inizialmente dall’EniChem Elastomeri Srl, controllata indirettamente dall’ENI tramite la controllata EniChem SpA (in prosieguo: l’«EniChem SpA»). Il 1° novembre 1997 l’EniChem Elastomeri è stata assorbita dall’EniChem SpA. L’ENI controllava il 99,97% dell’EniChem SpA. Il 1° gennaio 2002 l’EniChem SpA ha trasferito la sua attività chimica strategica (compresa l’attività concernente la gomma butadiene e la gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) alla Polimeri, sua controllata al 100%. L’ENI controlla direttamente e integralmente la Polimeri dal 21 ottobre 2002. A decorrere dal 1° maggio 2003 l’EniChem SpA ha cambiato la sua denominazione in Syndial SpA (punti 26-32 della decisione impugnata). La Commissione utilizza, nella decisione impugnata, la denominazione «EniChem» per fare riferimento a qualsiasi società appartenente all’ENI (in prosieguo: l’«EniChem») (punto 36 della decisione impugnata).

5        La Shell Nederland Chemie è una controllata della Shell Nederland, che è a sua volta interamente controllata dalla Shell Petroleum (punti 38‑40 della decisione impugnata).

6        La Kaučuk è stata creata nel 1997 a seguito della fusione tra la Kaučuk Group a.s. e la Chemopetrol Group a.s. Il 21 luglio 1997 l’Unipetrol ha acquisito tutti i beni, i diritti e gli obblighi delle imprese interessate dalla fusione. L’Unipetrol detiene il 100% delle azioni della Kaučuk (punti 45 e 46 della decisione impugnata). Peraltro, secondo la decisione impugnata, la Tavorex s.r.o. (in prosieguo: la «Tavorex»), con sede nella Repubblica ceca, ha rappresentato la Kaučuk (e il suo predecessore, la Kaučuk Group) nelle attività di esportazione tra il 1991 e il 28 febbraio 2003. Sempre secondo la decisione impugnata, la Tavorex ha rappresentato la Kaučuk, dal 1996, nelle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 49 della decisione impugnata).

7        Secondo la decisione impugnata, la Stomil ha rappresentato il produttore polacco Chemical Company Dwory S.A. (in prosieguo: la «Dwory») nelle attività di esportazione per circa trent’anni, almeno fino al 2001. Sempre secondo la decisione impugnata, la Stomil ha rappresentato la Dwory, tra il 1997 e il 2000, nelle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 51 della decisione impugnata).

8        Il periodo con riferimento al quale è stata accertata l’infrazione va dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002 (per la Bayer, l’ENI e la Polimeri), dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999 (per la Shell Petroleum, la Shell Nederland e la Shell Nederland Chemie), dal 1° luglio 1996 al 28 novembre 2002 (per la Dow Chemical), dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001 (per la Dow Deutschland), dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002 (per l’Unipetrol e la Kaučuk), dal 16 novembre 1999 al 22 febbraio 2000 (per la Stomil), dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002 (per la Dow Deutschland Anlagengesellschaft) e dal 26 novembre 2001 al 28 novembre 2002 (per la Dow Europe) (punti 476-485 e art. 1 del dispositivo della decisione impugnata).

9        La gomma butadiene (in prosieguo: la «BR») e la gomma stirene-butadiene del tipo emulsione (in prosieguo: l’«ESBR») sono gomme sintetiche utilizzate essenzialmente per la produzione di pneumatici. Questi due prodotti sono sostituibili tra loro nonché con altre gomme sintetiche e con la gomma naturale (punti 3-6 della decisione impugnata).

10      Oltre ai produttori destinatari della decisione impugnata, altri produttori asiatici e dell’Europa orientale hanno venduto quantitativi limitati di BR e di ESBR nel territorio del SEE. Inoltre, una parte considerevole della BR viene prodotta direttamente dai principali produttori di pneumatici (punto 54 della decisione impugnata).

11      Il 20 dicembre 2002 la Bayer ha contattato i servizi della Commissione e ha espresso la propria intenzione di cooperare a titolo della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), in relazione alla BR e all’ESBR. Per quanto riguarda l’ESBR, la Bayer ha fornito una dichiarazione orale con cui ha descritto le attività dell’intesa. Tale dichiarazione è stata registrata su cassetta (punto 67 della decisione impugnata).

12      Il 14 gennaio 2003 la Bayer ha fornito una dichiarazione orale con cui ha descritto le attività dell’intesa relativa alla BR. Tale dichiarazione è stata registrata su cassetta. La Bayer ha del pari fornito verbali delle riunioni del comitato BR dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 68 della decisione impugnata).

13      Il 5 febbraio 2003 la Commissione ha notificato alla Bayer la propria decisione di concederle un’immunità condizionale dall’ammenda (punto 69 della decisione impugnata).

14      Il 27 marzo 2003 la Commissione ha effettuato un accertamento, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali della Dow Deutschland & Co. (punto 70 della decisione impugnata).

15      Tra il settembre 2003 e il luglio 2006 la Commissione ha inviato alle imprese interessate dalla decisione impugnata varie richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 71 della decisione impugnata).

16      Il 16 ottobre 2003 la Dow Deutschland e la Dow Deutschland & Co. si sono incontrate con i servizi della Commissione e hanno manifestato l’intenzione di cooperare a titolo della comunicazione sulla cooperazione. In occasione di tale incontro è stata fornita una presentazione orale delle attività dell’intesa relative alla BR e all’ESBR. Tale presentazione orale è stata registrata. È stato inoltre consegnato un fascicolo contenente i documenti inerenti all’intesa (punto 72 della decisione impugnata).

17      Il 4 marzo 2005 la Dow Deutschland è stata informata che la Commissione intendeva concederle una riduzione dell’ammenda compresa tra il 30 e il 50% (punto 73 della decisione impugnata).

18      Il 7 giugno 2005 la Commissione ha avviato il procedimento e ha inviato una prima comunicazione degli addebiti alle imprese destinatarie della decisione impugnata – ad eccezione dell’Unipetrol – nonché alla Dwory. La prima comunicazione degli addebiti è stata adottata anche nei confronti della Tavorex, ma non le è stata notificata in quanto detta società era in liquidazione dall’ottobre del 2004. Il procedimento nei suoi confronti è stato quindi archiviato (punti 49 e 74 della decisione impugnata).

19      Le imprese di cui trattasi hanno depositato osservazioni scritte relative a tale prima comunicazione degli addebiti (punto 75 della decisione impugnata). Esse hanno inoltre avuto accesso al fascicolo, sotto forma di CD-ROM, nonché alle dichiarazioni orali e ai documenti ad esse relativi presso i locali della Commissione (punto 76 della decisione impugnata).

20      Il 3 novembre 2005 la Manufacture française des pneumatiques Michelin (in prosieguo: la «Michelin») ha chiesto di intervenire. Essa ha fornito osservazioni scritte il 13 gennaio 2006 (punto 78 della decisione impugnata).

21      Il 6 aprile 2006 la Commissione ha adottato una seconda comunicazione degli addebiti indirizzata alle imprese destinatarie della decisione impugnata. Le imprese di cui trattasi hanno depositato osservazioni scritte a tale riguardo (punto 84 della decisione impugnata).

22      Il 12 maggio 2006 la Michelin ha presentato una denuncia ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18) (punto 85 della decisione impugnata).

23      Il 22 giugno 2006 le imprese destinatarie della decisione impugnata, ad eccezione della Stomil, e la Michelin hanno partecipato all’audizione dinanzi alla Commissione (punto 86 della decisione impugnata).

24      In mancanza di elementi di prova sufficienti della partecipazione della Dwory all’intesa, la Commissione ha deciso di archiviare il procedimento nei suoi confronti (punto 88 della decisione impugnata). La Commissione ha inoltre deciso di archiviare il procedimento nei confronti della Syndial (punto 89 della decisione impugnata).

25      Peraltro, mentre inizialmente erano stati utilizzati due numeri di caso diversi (uno per la BR e l’altro per l’ESBR) (COMP/E-1/38.637 e COMP/E-1/38.638), la Commissione ha utilizzato, dopo la prima comunicazione degli addebiti, un unico numero (COMP/F/38.638) (punti 90 e 91 della decisione impugnata).

26      Il procedimento amministrativo si è concluso il 29 novembre 2006 con l’adozione della decisione impugnata da parte della Commissione.

27      Ai sensi dell’art. 1 del dispositivo della decisione impugnata, le seguenti imprese hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 SEE, commettendo, nei periodi indicati, un’infrazione unica e continuata consistente nell’aver concordato obiettivi di prezzo, ripartito clienti mediante accordi di non aggressione e scambiato informazioni riservate concernenti i prezzi, i concorrenti e i clienti nei settori della BR e dell’ESBR:

a)      la Bayer, dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002;

b)      la Dow Chemical, dal 1° luglio 1996 al 28 novembre 2002; la Dow Deutschland, dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001; la Dow Deutschland Anlagengesellschaft, dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002; la Dow Europe, dal 26 novembre 2001 al 28 novembre 2002;

c)      l’ENI, dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002; la Polimeri, dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002;

d)       la Shell Petroleum, dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; la Shell Nederland, dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; la Shell Nederland Chemie, dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999;

e)       l’Unipetrol, dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002; la Kaučuk, dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002;

f)       la Stomil, dal 16 novembre 1999 al 22 febbraio 2000.

28      Sulla base degli accertamenti di fatto e delle valutazioni giuridiche operate nella decisione impugnata, la Commissione ha irrogato alle imprese interessate varie ammende il cui importo è stato calcolato conformemente al metodo illustrato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») nonché nella comunicazione sulla cooperazione.

29      L’art. 2 del dispositivo della decisione impugnata infligge le seguenti ammende:

a)      alla Bayer: EUR 0;

b)      alla Dow Chemical: EUR 64,575 milioni, di cui:

i)      EUR 60,27 milioni in solido con la Dow Deutschland;

ii)      EUR 47,355 milioni in solido con la Dow Deutschland Anlagengesellschaft e la Dow Europe;

c)      all’ENI e alla Polimeri, in solido: EUR 272,25 milioni;

d)      alla Shell Petroleum, alla Shell Nederland e alla Shell Nederland Chemie, in solido: EUR 160,875 milioni;

e)      all’Unipetrol e alla Kaučuk, in solido: EUR 17,55 milioni;

f)      alla Stomil: EUR 3,8 milioni.

30      L’art. 3 del dispositivo della decisione impugnata ordina alle imprese elencate all’art. 1 di porre immediatamente fine, qualora non vi abbiano ancora provveduto, alle infrazioni descritte nel medesimo articolo e di astenersi d’ora in poi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento di cui all’art. 1 nonché qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetto equivalente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

31      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2007, l’Unipetrol ha proposto il presente ricorso.

32      Con decisione del presidente del Tribunale in data 2 aprile 2009, il sig. N. Wahl è stato designato per completare la sezione in seguito ad impedimento di uno dei suoi membri.

33      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

34      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste nell’art. 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre alcuni documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

35      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 20 ottobre 2009.

36      L’Unipetrol chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare integralmente o parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda;

–        in subordine, esercitare la propria competenza giurisdizionale anche di merito;

–        condannare la Commissione alle spese.

37      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare l’Unipetrol alle spese.

 In diritto

38      Il ricorso dell’Unipetrol si fonda su sette motivi. Con il suo primo motivo l’Unipetrol sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione relativo alla natura meramente finanziaria della partecipazione dell’Unipetrol nella Kaučuk. Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione relativo al comportamento autonomo della Kaučuk sul mercato. Con il suo terzo motivo l’Unipetrol sostiene che un unico comportamento è stato erroneamente imputato due volte. Con il suo quarto motivo l’Unipetrol afferma che non è provata la partecipazione della Tavorex ad accordi sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione del mercato. Il quinto motivo verte su un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione in merito alla partecipazione della Tavorex all’intesa, rispetto alla soluzione accolta per la Dwory. Con il sesto motivo si deduce l’erronea applicazione del diritto comunitario della concorrenza alla Tavorex e all’Unipetrol. Il settimo motivo riguarda la mancata presa in considerazione della negligenza dell’Unipetrol.

39      È opportuno esaminare anzitutto il quarto motivo dedotto dall’Unipetrol.

 Sul quarto motivo, vertente sull’assenza di prova della partecipazione della Tavorex ad accordi sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione del mercato

 Argomenti delle parti

–       Argomenti dell’Unipetrol

40      L’Unipetrol ricorda in via preliminare la giurisprudenza relativa all’onere della prova gravante sulla Commissione. In particolare, l’Unipetrol rileva la necessità di esaminare con prudenza le dichiarazioni delle imprese nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione.

41      In primo luogo, poi, l’Unipetrol rileva in sostanza che la decisione impugnata contiene pochi elementi precisi riguardanti la partecipazione della Tavorex all’intesa. In particolare, l’Unipetrol menziona i punti 125, 141, 155-159 della decisione impugnata e afferma che le dichiarazioni ivi contenute sono vaghe. Esse sarebbero peraltro contraddette nei fatti.

42      In secondo luogo, l’Unipetrol contesta il coinvolgimento diretto del sig. T. (Tavorex) in un’intesa il 15 e 16 novembre 1999. In particolare, essa sostiene che i dati numerici che riguardano la Kaučuk – e che sono contenuti negli appunti manoscritti del sig. N. (Dow) – nonché i fatti menzionati nella dichiarazione della Dow sono inesatti. Fornendo una tabella a tale riguardo, l’Unipetrol sottolinea in particolare le incoerenze che emergerebbero rispetto alla realtà delle vendite effettuate presso due società, la Bridgestone e la Michelin, nel 1999 e nel 2000. Esisterebbero parimenti gravi discrepanze rispetto ad altri clienti. L’Unipetrol conclude che tali appunti riflettono probabilmente le stime del sig. N. L’Unipetrol osserva inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla Dow, le prove contenute nel fascicolo mostrano che il 16 novembre 1999 non si è svolta alcuna riunione ufficiosa. Più in particolare, l’Unipetrol osserva che il sig. P. (Bayer) ha lasciato Francoforte (Germania) il 16 novembre 1999 alle 16.00 L’Unipetrol suppone che, se una riunione ufficiosa si fosse svolta, essa sarebbe avvenuta la sera del 15 novembre 1999. Nessun documento proverebbe la presenza in quel momento del sig. T. Quest’ultimo avrebbe partecipato soltanto alla riunione ufficiale del 16 novembre 1999.

43      In terzo luogo, l’Unipetrol sostiene che non esiste alcuna prova di un’infrazione unica e continuata che la riguardi a partire dal 15 e 16 novembre 1999. L’Unipetrol dichiara che la Commissione pone l’accento su tre riunioni che si presume si siano svolte nel 2000, su due svoltesi nel 2001 e due nel 2002. Tuttavia, per quanto riguarda le riunioni del 31 agosto e 1° settembre 2000 a Praga, del 30 novembre e 1° dicembre 2000 a Francoforte, del 30 e 31 agosto 2001 a Francoforte e del 26 e 27 novembre 2001 ad Amburgo (Germania), la Commissione non menzionerebbe la Tavorex. Per quanto attiene alla riunione del 2 e 3 settembre 2002 a Praga, l’Unipetrol rileva che, nonostante la partecipazione della Dwory alla citata riunione, la Commissione non attribuirebbe alla Dwory la partecipazione all’infrazione unica e continuata (nota a piè di pagina n. 161 della decisione impugnata). L’Unipetrol afferma che la Commissione sarebbe dovuta giungere alla stessa conclusione nei suoi confronti. Inoltre, le risposte fornite dai dipendenti della Dow sarebbero vaghe e ambigue, se non addirittura contrastanti. Infine, per quanto riguarda la riunione del 28 e 29 novembre 2002 a Londra (Regno Unito), non si sarebbe svolta alcuna discussione illecita. L’Unipetrol conclude che, per quanto riguarda la Tavorex, la Commissione non è riuscita a dimostrare un’infrazione unica e continuata per il periodo compreso tra il novembre 1999 e il novembre 2002. L’entità delle prove sarebbe insufficiente per dimostrare la responsabilità della Tavorex e, per ciò stesso, della Kaučuk e dell’Unipetrol.

–       Argomenti della Commissione

44      In via preliminare, la Commissione fornisce la propria interpretazione dell’onere della prova che le incombe, alla luce della giurisprudenza, e ritiene che, nel caso di specie, l’insieme di tutti gli elementi dimostri in modo convincente la partecipazione della Tavorex/Kaučuk, e dunque dell’Unipetrol, all’intesa nel periodo menzionato nella decisione impugnata. In particolare, la Commissione sottolinea che le dichiarazioni di imprese effettuate nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione costituiscono elementi probatori.

45      In primo luogo, poi, la Commissione indica gli elementi che, nel fascicolo, accreditano a suo avviso la partecipazione della Tavorex all’infrazione di cui trattasi. La Commissione indica, in particolare, le riunioni dell’intesa concernenti la Kaučuk nonché la riunione del 2 e 3 settembre 1999 a Richmond-on-Thames (Regno Unito). A parte semplici smentite, nessun elemento proverebbe che la Kaučuk/Unipetrol non partecipava all’intesa. Nessun elemento dimostrerebbe peraltro che la Tavorex abbia abbandonato l’intesa. L’Unipetrol non negherebbe che il sig. T. sia stato presente a tutte le riunioni settoriali tra il 1999 e il 2002. Le riunioni dell’intesa si sarebbero svolte a latere di tali riunioni ufficiali. Più precisamente, la Commissione contesta gli argomenti dedotti dall’Unipetrol relativi ai punti 125, 141 e 155-159 della decisione impugnata.

46      In secondo luogo, relativamente al coinvolgimento diretto del sig. T. (Tavorex) nella riunione ufficiosa del 15 e 16 novembre 1999, la Commissione sottolinea che l’Unipetrol, nelle sue risposte alla prima e alla seconda comunicazione degli addebiti, non ha contestato il luogo in cui si trovava il sig. T. Essa non avrebbe mai affermato che quest’ultimo non poteva essere presente alla riunione, come descritta nella decisione impugnata. A tale riguardo, gli argomenti dedotti dall’Unipetrol dinanzi al Tribunale sarebbero irricevibili (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 marzo 2007, causa T‑339/04, France Télécom/Commissione, Racc. pag. II‑521). Nel merito, la Commissione ammette che i dettagli della dichiarazione della Dow non sembrano esatti con riferimento alla data della riunione ufficiosa (vale a dire, secondo la Dow, la sera del 16 novembre 1999). Tuttavia, gli elementi del fascicolo dimostrerebbero che la riunione ufficiosa si è svolta nella notte tra il 15 e il 16 novembre 1999. La Commissione sottolinea altresì che era molto probabile che il sig. T. fosse a Francoforte la vigilia del 16 novembre 1999, dal momento che utilizzava sempre la sua auto privata quando veniva da Praga. La Commissione sostiene comunque che i numerosi elementi di prova confermano la presenza del sig. T. alla riunione, sebbene la nota spese del sig. P. (Bayer) non menzioni il sig. T. tra i partecipanti. Inoltre, la Commissione sottolinea che la Dow cita il sig. T. tra i partecipanti a tale riunione. La Dow, le cui affermazioni sarebbero confermate dalla Bayer, dichiarerebbe altresì che tutti i partecipanti, compreso il sig. T., si sarebbero accordati sui prezzi e avrebbero comunicato determinate cifre. Gli appunti manoscritti del sig. N. (Dow) conterrebbero le cifre in questione alla voce «KRA» (abbreviazione di «Kralupy», luogo di produzione della Kaučuk). Il sig. N. e la Dow avrebbero confermato che «KRA» significava Kralupy, per indicare la Kaučuk.

47      In terzo luogo, quanto alla contestazione da parte dell’Unipetrol dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata, la Commissione precisa che, per quanto riguarda la riunione del 31 agosto e 1° settembre 2000 a Praga, essa non imputerebbe alla Kaučuk un accordo nell’ambito dell’intesa in tale occasione, bensì constaterebbe, nella decisione impugnata, che la Dow aveva scambiato informazioni sui prezzi riguardanti in particolare la Kaučuk. In merito alla riunione del 30 novembre e 1° dicembre 2000 a Francoforte, la dichiarazione della Bayer non chiamerebbe direttamente in causa la Kaučuk in qualità di partecipante. Tuttavia, l’intesa sarebbe proseguita. Quanto alla riunione del 30 e 31 agosto 2001 svoltasi a Francoforte, la Commissione riconosce che la Kaučuk non è direttamente chiamata in causa, ma sottolinea che la dichiarazione della Dow rafforza l’accusa e che la Kaučuk era innegabilmente presente alla riunione ufficiale. Relativamente alla riunione del 26 e 27 novembre 2001 svoltasi ad Amburgo, dalla posta elettronica della sig.ra I. (Dow) si dedurrebbe che le attività dell’intesa in generale proseguivano. Per quanto riguarda la riunione svoltasi a Praga il 2 e 3 settembre 2002, la Commissione osserva che tutte le persone incaricate dell’ESBR presso la Bayer accusano direttamente e concordemente il sig. T. (Tavorex) di aver partecipato agli accordi sui prezzi. In particolare, la testimonianza della Bayer (sig. P.) si baserebbe su un messaggio di posta elettronica interno, presentato come elemento di prova nella decisione impugnata. Per quanto attiene alla riunione del 28 e 29 novembre 2002 svoltasi a Londra, la Commissione interpreta la dichiarazione del sig. P. come riferita anche al sig. T. Infine, nulla indicherebbe che la Kaučuk/Tavorex abbia chiaramente preso le distanze dall’intesa.

 Giudizio del Tribunale

48      Si deve ricordare che, sotto il profilo dell’onere della prova relativa a una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 86). Pertanto, è necessario che la Commissione produca prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’infrazione ha avuto luogo (v. sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II‑2707, punto 43 e la giurisprudenza citata). Occorre rilevare altresì che, affinché vi sia accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la loro comune volontà di agire sul mercato in un determinato modo (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 112, e 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 86; sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑1711, punto 256). L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione. Il giudice pertanto non può concludere che la Commissione ha dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo (sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 215).

49      Peraltro, di norma le attività derivanti da pratiche e accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, tali documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punti 55‑57, nonché 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, Racc. pag. I‑729, punto 51).

50      Nel caso di specie, per quanto attiene alle riunioni dell’intesa (sezione 4.3 della decisione impugnata), l’Unipetrol contesta, in primo luogo, la partecipazione del sig. T. (Tavorex) a un accordo illecito il 15 e 16 novembre 1999 a Francoforte. L’Unipetrol contesta, in secondo luogo, il fatto che la Commissione abbia ravvisato, nei suoi confronti, l’esistenza di un’infrazione per il periodo compreso tra il 16 novembre 1999 e il 28 novembre 2002.

51      In via preliminare, occorre respingere gli argomenti della Commissione relativi alla riunione del 2 e 3 settembre 1999 svoltasi a Richmond-on-Thames (punti 189‑193 della decisione impugnata), dal momento che tale riunione non rientra nel periodo di durata dell’infrazione che la Commissione ha preso in considerazione con riferimento all’Unipetrol.

52      Per quanto riguarda la riunione del 15 e 16 novembre 1999, svoltasi a Francoforte, la Commissione prende in considerazione una riunione dell’intesa svoltasi a latere della riunione ufficiale dell’Associazione europea della gomma sintetica, «durante la serata e la notte del 16 novembre 1999» (punto 212 della decisione impugnata). Tale riunione illecita avrebbe coinvolto i sigg. P. (Bayer), F., N., V. (Dow), L. (Stomil), L. (EniChem) e T. (Tavorex). Le persone interessate, prima di prendere in affitto una sala riunioni, si sarebbero incontrate nel bar di un hotel (punto 202 della decisione impugnata).

53      A tale proposito, in primo luogo, dagli elementi acquisiti al fascicolo risulta che, come sostiene l’Unipetrol, il sig. P. (Bayer) non era presente la sera del 16 novembre 1999 a Francoforte. Ciò è riconosciuto dalla Commissione.

54      In secondo luogo, va osservato che la decisione impugnata contiene numerose contraddizioni in merito al momento esatto in cui si è svolta la riunione illecita in questione. La Commissione infatti indica, al punto 212 della decisione impugnata, «la serata e la notte del 16 novembre 1999», fondandosi sulla dichiarazione della Dow. La Commissione, al punto 297 della decisione impugnata, considera parimenti che la riunione illecita in questione si sia svolta nella «notte tra il 15 e il 16 novembre 1999». Peraltro, la sezione 4.3.8 della decisione impugnata indica il 15 e 16 novembre 1999. Infine, il dispositivo di quest’ultima prende in considerazione la data del 16 novembre 1999 per determinare l’inizio dell’infrazione da parte dell’Unipetrol.

55      In terzo luogo, anche vari elementi materiali rivelano alcune contraddizioni in merito alla presunta data della riunione illecita di cui trattasi e in merito alle altre possibili spiegazioni fornite dalla Commissione. Così, la nota spese del sig. P. (Bayer) relativa, segnatamente, a un pagamento effettuato presso il bar dell’hotel per un importo pari a 84,5 marchi tedeschi (DEM) fa riferimento alla data del 15 novembre 1999. Quanto al pagamento dell’affitto di una sala riunioni per un importo pari a DEM 436, esso è stato invece registrato il 16 novembre 1999. Peraltro, gli appunti manoscritti del sig. N. (Dow) menzionano unicamente la data del 16 novembre 1999. Infine, la dichiarazione della Dow riportata al punto 202 della decisione impugnata precisa che la riunione illecita si sarebbe svolta dopo la riunione ufficiale dell’Associazione europea della gomma sintetica, svoltasi la mattina del 16 novembre.

56      In quarto luogo, la Commissione non contesta che, come afferma l’Unipetrol nelle sue memorie, il sig. T. (Tavorex) si recava in auto alle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica (eccezion fatta per le riunioni nel Regno Unito) e che il tragitto tra Praga e Francoforte durava circa cinque ore. Alla luce di tali fatti, è possibile, sebbene tale ipotesi comportasse uno sforzo particolare, che il sig. T. si sia recato direttamente a Francoforte la mattina del 16 novembre 1999. Tale ipotesi non è in ogni caso contraddetta da nessun elemento del fascicolo. Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui sarebbe irricevibile la contestazione dell’Unipetrol circa la presenza del sig. T. la sera del 15 novembre a Francoforte, è sufficiente rilevare che l’Unipetrol si limita a contestare l’ipotesi – nuova, alla luce del punto 212 della decisione impugnata – secondo la quale una riunione illecita si sarebbe potuta svolgere la sera del 15 novembre 1999. Gli argomenti della Commissione devono pertanto essere respinti.

57      In quinto luogo, la dichiarazione della Dow riportata al punto 202 della decisione impugnata indica che i sigg. P. (Bayer), F., N., V. (Dow), L. (Stomil), L. (EniChem) e T. (Tavorex) si sarebbero incontrati nel bar dell’hotel, prima di prendere in affitto una sala riunioni. Orbene, la nota spese del sig. P., relativa al pagamento delle consumazioni, non menziona il sig. T. tra i partecipanti all’incontro avvenuto nel bar dell’hotel.

58      In sesto luogo, per quanto attiene agli appunti manoscritti del sig. N. (Dow), è pacifico che la Commissione non ha accolto la responsabilità dell’Unipetrol per quanto riguarda l’intesa vertente sulla BR. La parte degli appunti manoscritti del sig. N. riguardante la BR non può pertanto avere forza probatoria nei confronti dell’Unipetrol. Per quanto riguarda la parte degli appunti manoscritti del sig. N. riguardanti l’ESBR, occorre rilevare che, oltre ai produttori dell’intesa, altri produttori non facenti parte dell’intesa sono menzionati come fornitori di taluni clienti. In tali circostanze particolari, non può essere escluso che siano state fatte stime di consegne soltanto tra alcuni produttori, senza che sia possibile stabilire con esattezza se l’Unipetrol (tramite la Tavorex) ne facesse parte, tenuto conto in particolare delle contraddizioni esistenti in merito alla presunta data della riunione illecita in questione.

59      Dato l’insieme di tali elementi specifici nel caso di specie, il Tribunale ritiene che esista un dubbio in merito alla partecipazione del sig. T. (Tavorex) a una riunione illecita, a Francoforte, in data 15 e 16 novembre 1999. Tale dubbio deve risolversi a vantaggio dell’Unipetrol.

60      Per quanto riguarda le riunioni successive al mese di novembre 1999, non è possibile stabilire con certezza se la Tavorex abbia partecipato direttamente a una riunione dell’intesa.

61      In particolare, la Commissione non annovera la Tavorex tra le imprese che hanno concluso un accordo durante la riunione del 31 agosto e 1° settembre 2000, a Praga (punto 221 della decisione impugnata). Per quanto riguarda la riunione del 30 novembre e 1° dicembre 2000 svoltasi a Francoforte (punti 222-225 della decisione impugnata), è dubbio che l’accordo in questione possa essere stato concluso con la Tavorex nell’auto del sig. W. (Bayer), tenuto conto, in particolare, del fatto non contestato dalla Commissione che il sig. T. (Tavorex) si recava con la sua auto personale alle riunioni che si svolgevano a Francoforte. In merito alla riunione del 30 e 31 agosto 2001, anch’essa svoltasi a Francoforte (punti 226-230 della decisione impugnata), le dichiarazioni di imprese riportate nella decisione impugnata non riguardano espressamente la Tavorex o l’Unipetrol. Quanto alla riunione del 26 e 27 novembre 2001 (punti 231-237 della decisione impugnata), la Commissione non afferma che esiste un accordo specifico, ma che gli accordi di cui trattasi sarebbero perdurati fino a quel momento.

62      Per quanto riguarda la riunione del 2 e 3 settembre 2002 svoltasi a Praga (punti 238-245 della decisione impugnata), gli elementi dedotti dalla Commissione sembrano dimostrare, a prima vista, la conclusione di accordi illeciti. Tuttavia, esiste un dubbio in merito alla partecipazione del sig. T. (Tavorex) alla citata riunione illecita. Infatti, la conclusione della Commissione si fonda in particolare su una dichiarazione della Bayer – riportata al punto 240 della decisione impugnata, basata in particolare su alcune indicazioni del sig. P., secondo la quale il sig. T. sarebbe stato coinvolto direttamente nell’ambito della riunione illecita in questione. Orbene, la Bayer ha altresì affermato, in una dichiarazione riportata al punto 156 della decisione impugnata, anch’essa fondata su indicazioni del sig. P., che il sig. T. avrebbe partecipato alle riunioni ufficiose a latere delle riunioni ufficiali tra il mese di novembre 1996 e «la fine del 1999». Le due dichiarazioni della Bayer sono quindi in qualche modo contraddittorie. Tale contraddizione fa sorgere un dubbio in merito alla partecipazione effettiva del sig. T. a una riunione illecita il 2 e 3 settembre 2002 a Praga. Tale dubbio deve risolversi a vantaggio dell’Unipetrol.

63      Per quanto riguarda infine la riunione del 28 e 29 novembre 2002 svoltasi a Londra, la Commissione non constata la conclusione in tali date di un accordo illecito tra le imprese interessate.

64      Dato l’insieme di tali elementi nel caso di specie, il Tribunale ritiene che gli elementi riportati nella parte della decisione impugnata relativa alle riunioni dell’intesa, là dove si riferiscono alla Tavorex (e dunque all’Unipetrol), non siano sufficienti per concludere che tale impresa ha partecipato agli accordi illeciti di cui trattasi.

65      Gli elementi menzionati nella parte della decisione impugnata relativa alla descrizione dell’intesa (sezione 4.2 della decisione impugnata) non inficiano tale conclusione.

66      A tale riguardo, il Tribunale considera che, sebbene alcuni elementi riportati nella sezione 4.2 della decisione impugnata possano avere un certo valore probatorio, segnatamente la dichiarazione generale della Bayer di cui al punto 156 della decisione impugnata, essi non siano sufficienti, considerati gli elementi specifici esposti precedentemente riguardanti le riunioni dell’intesa e tenuto conto del dubbio che deve risolversi a vantaggio della ricorrente, per giustificare la constatazione dell’esistenza di un’infrazione da parte dell’Unipetrol.

67      Considerato il complesso di tali elementi, e nell’ambito di una loro valutazione globale, il Tribunale rileva che la Commissione è incorsa in errore nel ritenere che la Tavorex (e dunque l’Unipetrol) abbia partecipato all’intesa.

68      Di conseguenza, occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda l’Unipetrol, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno del ricorso, in particolare la questione delle relazioni tra i committenti e gli intermediari nell’ambito delle infrazioni alle regole di concorrenza.

 Sulle spese

69      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, deve essere quindi condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’Unipetrol.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) è annullata nella parte in cui riguarda l’Unipetrol a.s.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.