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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland - Irlanda) - Phonographic Performance (Ireland) Ltd / Irlanda, Attorney General

(Causa C-162/10) 

(Diritto d'autore e diritti connessi - Direttiva 2006/115/CE - Articoli 8 e 10 - Nozione di "utente" e di "comunicazione al pubblico" - Diffusione di fonogrammi per mezzo di apparecchi televisivi e/o radio installati nelle camere d'albergo)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Convenuta: Irlanda, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - High Court of Ireland - Interpretazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 10, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28) - Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi - Diritto ad una equa remunerazione per gli artisti e i produttori - Nozione di "utente" e di "comunicazione al pubblico" - Installazione nelle camere d'albergo di apparecchi televisivi e/o radio a cui l'albergo distribuisce un segnale di trasmissione

Dispositivo

Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è un "utente" che effettua un atto di "comunicazione al pubblico" di un fonogramma radiodiffuso, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è tenuto al versamento di un'equa remunerazione in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, per la riproduzione del fonogramma, in aggiunta a quella versata dall'emittente radiofonica.

Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti non apparecchi radio e/o televisivi cui invia un segnale di trasmissione, bensì apparecchi di altro tipo, e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi, è un "utente" che effettua un atto di "comunicazione al pubblico" di un fonogramma, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. Egli è di conseguenza tenuto, in forza della citata disposizione, al versamento di un'"equa remunerazione" per la riproduzione di tali fonogrammi.

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, il quale prevede un'eccezione al diritto ad un'equa remunerazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, quando si tratta di un'"utilizzazione privata", non consente agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di "comunicazione al pubblico" di un fonogramma, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva, dall'obbligo di versare la remunerazione in parola.

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1 - GU C 161 del 19.6.2010.