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Impugnazione proposta il 27 dicembre 2011 dall'Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 ottobre 2011, causa T-41/05, Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc. / Commissione europea

(Causa C-679/11P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc. (rappresentanti: avv.ti M. Odriozola e A. Vide)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2011 nella causa T-41/05 nella parte in cui essa respinge i motivi attinenti al manifesto errore di valutazione nell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, all'omessa sufficiente motivazione ed alla violazione del principio di parità di trattamento nell'accertamento che la Alliance One International, Inc. era solidalmente e sostanzialmente responsabile;

annullare la decisione della Commissione del 2 ottobre 2004 nel caso COMP/C.38.238/B.2 - Tabacco greggio spagnolo nella parte in cui essa fa riferimento alla ricorrente e ridurre di conseguenza l'ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc. (la "ricorrente") chiede rispettosamente che (i) venga annullata dalla Corte la sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2011 nella causa T-41/05 nella parte in cui essa afferma che la Alliance One International, Inc. ("AOI"), ex Dimon, Inc. ("Dimon") era solidalmente e sostanzialmente responsabile per la violazione commessa dalla Agroexpansión; (ii) venga annullata la decisione della Commissione del 2 ottobre 2004 nel caso COMP/C.38.238/B.2 - Tabacco greggio spagnolo nella parte in cui essa fa riferimento alla ricorrente e venga conseguentemente ridotta l'ammenda inflitta alla ricorrente e (iii) la Commissione sia condannata alle spese.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione e il Tribunale hanno erroneamente applicato l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ritenendo l'AOI responsabile per la violazione commessa dalla Agroexpansión. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato i suoi diritti della difesa e l'articolo 296 TFUE chiarendo nella sentenza (e quindi a posteriori) la motivazione relativa agli standard probatori applicati nella decisione della Commissione. Di conseguenza, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto definendo il metodo seguito per accertare la responsabilità, in particolare adottando un metodo duale, che ha condotto ad una discriminazione tra le società sulla base dell'impostazione del fascicolo, senza per questo stabilire uno standard. Inoltre, il Tribunale non può aver ignorato il fatto che la Commissione ha omesso di suffragare le sue considerazioni nella decisione per quanto riguarda la mancata confutazione.

In secondo luogo, la sentenza del Tribunale priva la ricorrente dei suoi diritti derivanti dai principi generali del diritto dell'Unione, dei diritti derivanti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali, oramai parte del Trattato di Lisbona e quindi di rango primario.

In terzo luogo, pur confermando che la ricorrente non poteva essere considerata responsabile per le violazioni commesse dalla Agroexpansión per il periodo precedente il 18 novembre 1997, il Tribunale non trae le necessarie conseguenze dall'errore della Commissione e consente invece una discriminazione della ricorrente. Anzitutto, secondo la ricorrente, l'importo iniziale dell'ammenda avrebbe dovuto essere aumentato solo del 30%, pena la discriminazione della Dimon nei confronti degli altri destinatari della decisione. Inoltre, la ricorrente fa rispettosamente osservare che la Commissione è incorsa in errore considerando il fatturato della Dimon per l'anno 2003 al fine di giustificare l'aumento dell'importo iniziale dell'ammenda sulla base del paragrafo 5 della sezione 1A degli orientamenti del 1998.

Infine, la ricorrente sostiene rispettosamente che aveva una legittima aspettativa di poter beneficiare di una riduzione dell'ammenda sul fondamento del terzo trattino della sezione B, punto 3, degli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe commesso un errore in quanto: (i) ha considerato che la circostanza attenuante non era applicabile al caso di specie, data la natura della violazione e (ii) ha accolto l'argomento della Commissione secondo cui la ricorrente aveva già beneficiato della circostanza attenuante.

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