Language of document : ECLI:EU:T:2012:558





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 ottobre 2012 –
Ellinika Nafpigeia e Hoern / Commissione

(causa T‑466/11)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Costruzione navale – Aiuti accordati dalle autorità greche a favore di un cantiere navale – Misure di esecuzione della decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità e ordina il recupero degli aiuti – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Atto introduttivo del giudizio non sufficientemente chiaro e preciso – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 19‑22)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data in cui è stato comunicato al ricorrente l’atto impugnato da parte delle autorità nazionali – Conoscenza esatta del contenuto – Ricorso proposto dopo la scadenza di un termine – Irricevibilità (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 24‑26)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Documenti che costituiscono la decisione impugnata – Documenti che non erano identificati dalla ricorrente – Irricevibilità della domanda [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), 64 e 65] (v. punti 28, 29)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera C(2010) 8274 def. della Commissione, del 1º dicembre 2010, relativa all’«Aiuto di Stato CR 16/2004 – esecuzione della decisione negativa e recupero degli aiuti di Stato accordati alla società [Ellinika Nafpigeia AE] – articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE invocato dalla Grecia e procedimento ai sensi dell’articolo 348, paragrafo 1, TFUE», come integrata dai documenti e dagli altri elementi del fascicolo dei quali le ricorrenti hanno avuto parzialmente conoscenza nel mese di giugno 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas

3)

L’Ellinika Nafpigeia AE e la 2. Hoern Beteiligungs GmbH sono condannate a sopportare le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, interveniente, sopporterà le sue spese.