Language of document : ECLI:EU:C:2012:788

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 12 dicembre 2012 (1)

Cause C‑201/11 P, C‑204/11 P e C‑205/11 P

Union of European Football Associations (UEFA),

Fédération internationale de football association (FIFA)

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Radiodiffusione televisiva – Televisione senza frontiere – Articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Direttiva 97/36/CE – Misure adottate dallo Stato membro riguardo ad eventi di particolare rilevanza per la società che non possono essere oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva – Decisione della Commissione che dichiara le misure compatibili con il diritto dell’Unione – Potere di controllo della Commissione – Campionato europeo di calcio UEFA – Coppa del mondo di calcio FIFA – Diritto di proprietà»





1.        Le presenti impugnazioni hanno ad oggetto controversie concernenti principalmente la portata dell’esame che la Commissione europea è tenuta a svolgere in merito all’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro (in prosieguo: l’«elenco nazionale»), che ciascuno Stato membro può redigere ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE (2).

2.        L’obiettivo dell’inserimento di un evento nell’elenco nazionale è quello di garantire ad un vasto pubblico la possibilità di seguire tali eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. Entro tre mesi a decorrere dalla notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione è tenuta a verificare la compatibilità dell’elenco nazionale con il diritto dell’Unione nonché a notificarlo agli altri Stati membri al fine di garantire il loro riconoscimento reciproco.

3.        Nella causa C‑201/11 P, la Union of European Football Association (UEFA) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2011, UEFA/Commissione (3), con la quale il Tribunale ha confermato la validità della decisione 2007/730/CE (4), in cui quest’ultima ha approvato l’inserimento dell’intero campionato europeo di calcio UEFA (in prosieguo: l’«EURO») nell’elenco nazionale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

4.        Nella causa C‑204/11 P, la Fédération internationale de football association (FIFA) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2011, FIFA/Commissione (5), con la quale il Tribunale ha confermato la validità della decisione della Commissione 2007/479/CE (6), in cui quest’ultima ha approvato l’inserimento di tutte le partite disputate nell’ambito della Coppa del mondo della FIFA (in prosieguo: la «Coppa del mondo») nell’elenco nazionale del Regno del Belgio.

5.        Nella causa C‑205/11 P, la FIFA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2011, FIFA/Commissione (7), con la quale il Tribunale ha confermato la validità della decisione della Commissione 2007/730, in cui quest’ultima ha approvato l’inserimento dell’intera Coppa del mondo nell’elenco nazionale del Regno Unito.

6.        Sebbene le associazioni ricorrenti addebitino al Tribunale di aver commesso vari errori di diritto, i motivi dedotti dinanzi alla Corte riguardano, in via principale, due questioni di diritto meritevoli di un esame più approfondito. Da un lato, deve essere discusso il problema dell’interpretazione dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata. Dall’altro, le presenti impugnazioni richiedono un’analisi sulla natura della posizione giuridica dell’organizzatore di eventi sportivi con riferimento ai diritti fondamentali dell’Unione.

7.        Occorre infine sottolineare che gli elenchi nazionali, ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, si configurano come atti riguardanti grandi eventi culturali e sportivi la cui portata supera ampiamente il fenomeno calcistico. A seconda delle scelte degli Stati membri, vi sono in particolare indicati, in Belgio, la finale del concorso musicale Reine Elisabeth e il campionato del Belgio di ciclismo, nel Regno Unito, la coppa del mondo di cricket e le finali di tennis di Wimbledon. Nel contesto della procedura di controllo degli elenchi nazionali, complessivamente considerati, la motivazione delle decisioni della Commissione deve essere sottoposta a un esame globale onde evitare una suddivisione artificiosa degli atti in questione (8).

I –    Il contesto normativo

8.        Ai sensi del considerando 18 della direttiva 97/36 (9):

«(...) è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; (…) a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi».

9.        A norma dell’articolo 3 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552 modificata:

«1.      Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2.      Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri (…)».

II – I procedimenti dinanzi al Tribunale, le sentenze impugnate e il procedimento dinanzi alla Corte

10.      Con la sentenza UEFA/Commissione, cit., (T‑55/08), il Tribunale ha respinto in toto i motivi dedotti dall’UEFA avverso la decisione 2007/730. Con le citate sentenze FIFA/Commissione (T‑385/07 e T‑68/08), il Tribunale ha respinto in toto i motivi che la FIFA aveva dedotto, rispettivamente, avverso le decisioni 2007/479 e 2007/730.

11.      Con l’impugnazione nella causa C‑201/11 P, depositata nella cancelleria della Corte il 27 aprile 2011, l’UEFA chiede alla Corte di annullare la sentenza UEFA/Commissione, cit., di annullare in parte la decisione 2007/730 e di condannare la Commissione alle spese. Con le impugnazioni nelle cause C‑204/11 P e C‑205/11 P, depositate nella cancelleria della Corte il 28 aprile 2012, la FIFA chiede alla Corte di confermare, per quanto riguarda la ricevibilità, le citate sentenze FIFA/Commissione (T‑385/07 e T‑68/08); di annullare dette sentenze nella parte in cui approvano, rispettivamente, l’inserimento delle partite «non prime» della Coppa del mondo nell’elenco nazionale del Regno del Belgio e l’inserimento delle partite «non prime» della Coppa del mondo nell’elenco nazionale del Regno Unito; di pronunciare sentenza definitiva conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e di condannare la Commissione alle spese sostenute in primo grado dalla FIFA e nell’ambito delle presenti impugnazioni.

12.      Hanno presentato osservazioni scritte e sono comparsi all’udienza tenutasi il 13 settembre 2012 l’UEFA, la FIFA, la Commissione, il governo del Regno Unito e il governo belga.

III – Osservazioni comuni alle tre impugnazioni

13.      La questione principale di diritto sollevata nelle cause sottoposte alla Corte riguarda il concetto di potere di controllo conferito alla Commissione ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/522 modificata, concetto derivante da un modello di poteri discrezionali che, nel diritto dell’Unione, si collocano a vari livelli del processo decisionale. Un’altra questione di natura trasversale e valida per tutte e tre le impugnazioni riguarda l’asserita violazione del diritto di proprietà. Propongo di chiarire tali aspetti a monte, per poter successivamente esaminare i motivi restanti delle tre impugnazioni.

A –    Sulla natura del controllo esercitato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata nonché sull’interpretazione della portata di detta disposizione

14.      Rammento in via preliminare che una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per conseguirlo. Quanto alla finalità della direttiva 89/552 modificata, occorre ricordare che il suo obiettivo primario consiste nel garantire la libera diffusione delle trasmissioni televisive (10). In tale ambito la direttiva 89/552 modificata non procede ad un’armonizzazione completa delle norme relative ai settori cui viene applicata, ma fissa prescrizioni minime per le trasmissioni televisive che hanno origine nell’Unione e che devono essere captate nell’ambito della stessa (11).

15.      Occorre inoltre rilevare che la direttiva 89/552 modificata è fondata sul principio del controllo da parte dello Stato membro di origine dei programmi audiovisivi (12). In tale contesto, le disposizioni dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata costituiscono un regime specifico che conferisce agli Stati membri il potere di redigere elenchi nazionali e che comporta, in caso di trasmissioni transfrontaliere, il controllo sul rispetto, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dell’accesso del pubblico di un altro Stato membro alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società in tale altro Stato membro.

16.      Conformemente al considerando 18 della direttiva 97/36, in nome della tutela del diritto all’informazione e della garanzia di un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi di particolare rilevanza, gli Stati membri hanno il potere di regolamentare l’esercizio dei diritti esclusivi di trasmissione di siffatti eventi.

17.      Nella fattispecie, dall’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552 modificata risulta chiaramente che solo lo Stato membro è competente a redigere un elenco nazionale al fine di garantire la trasmissione di detti eventi su canali liberamente accessibili, restando inteso che l’elenco viene notificato alla Commissione. La suddetta disposizione disciplina quindi i rispettivi ruoli della Commissione e degli Stati membri, nell’ambito della procedura di adozione degli elenchi nazionali, ossia la questione della ripartizione delle competenze tra i medesimi.

18.      Così, conformemente alla direttiva 89/552 modificata, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nella scelta delle misure da essi ritenute più idonee per il conseguimento, nel contesto delle peculiarità nazionali, culturali e sociali, del risultato prescritto dalla suddetta direttiva. In particolare, l’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata riconosce alle autorità nazionali un margine di discrezionalità quanto alla determinazione dell’elenco nazionale, nei limiti in cui tale competenza sia esercitata in conformità al summenzionato obiettivo della direttiva 89/552 modificata, a condizioni che siano in linea con gli obblighi procedurali ivi definiti. La predetta direttiva fissa altresì, nel suo considerando 21 (13), taluni criteri di cui tener conto nel qualificare un evento di particolare rilevanza ai fini del suo inserimento nell’elenco nazionale, ma si tratta piuttosto di criteri di natura assiologica, che riflettono le specificità proprie delle tradizioni e delle esigenze della popolazione dello Stato membro in questione.

19.      Ne consegue, a mio giudizio, che il controllo che la Commissione è autorizzata a svolgere sull’esercizio del potere discrezionale dello Stato membro nella determinazione degli elenchi nazionali è limitato alla verifica dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione. Di conseguenza, la Commissione è tenuta soprattutto a controllare la procedura di redazione degli elenchi nazionali alla luce dei criteri di trasparenza e di chiarezza. La Commissione è tenuta inoltre a garantire che gli elenchi nazionali non prevedano deroghe alle libertà fondamentali più ampie di quelle ammesse dal legislatore dell’Unione al momento dell’adozione dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata. La Commissione è tenuta parimenti a controllare gli elenchi nazionali sotto il profilo dei principi generali, come il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità. È tuttavia evidente, a mio avviso, che il controllo della Commissione deve essere di natura oggettiva nonché di portata limitata.

20.      Osservo al riguardo che un modello analogo derivante da un processo decisionale a più livelli si applica anche in altri settori del diritto dell’Unione, come il settore degli aiuti di Stato e, in particolare, del servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 108 TFUE. Infatti, la portata del controllo che la Commissione è autorizzata a esercitare a titolo di controllo delle decisioni nazionali che definiscono un servizio di interesse economico generale è limitata a quello dell’errore manifesto (14). Si può fare inoltre riferimento, per analogia, al diritto dell’ambiente e alla ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (15).

21.      Nella fattispecie, l’intento del legislatore dell’Unione di conferire alla Commissione unicamente un potere di controllo di conformità degli elenchi nazionali e non già un potere di sostituzione o di uniformizzazione che includa il potere di stilare autonomamente l’elenco nazionale in base a proposte nazionali, emerge anche dai lavori preparatori della direttiva 97/36.

22.      Così, in fase di comitato di conciliazione, il Parlamento europeo ha considerato prioritario l’accesso in chiaro agli eventi di particolare rilevanza (16). Secondo la soluzione di compromesso individuata, fondata sul principio della tutela degli interessi dei cittadini, gli Stati membri possono redigere elenchi nazionali che, dopo essere stati notificati alla Commissione, sono riconosciuti reciprocamente dagli altri Stati che, dal canto loro, si impegnano a proteggere la trasmissione in chiaro e a titolo gratuito di tali eventi e «laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse», in differita (17). In effetti, l’esame svolto dalla Commissione costituisce una fase preliminare del procedimento di riconoscimento reciproco stabilito dall’articolo 3 bis, paragrafo 3, della direttiva 89/552 modificata.

23.      Osservo, peraltro, che al momento della modernizzazione delle norme vigenti per l’adeguamento all’evoluzione tecnologica e commerciale del settore audiovisivo europeo, operata dalla direttiva 2007/65/CE, che modifica la direttiva 89/552 (18), il meccanismo di redazione degli elenchi nazionali da parte degli Stati membri è rimasto immutato (19).

24.      Occorre inoltre rilevare che l’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552 modificata introduce la possibilità di stabilire, all’occorrenza, se un tipo di evento rientra nell’ambito di applicazione della direttiva attraverso la procedura cosiddetta di «comitologia», prevista all’articolo 23 bis della direttiva 97/36. Il comitato di contatto istituito in forza di tale disposizione consente di organizzare consultazioni e scambi periodici con tutti gli operatori del mercato della radiodiffusione televisiva.

25.      Ne consegue che, nel suo processo decisionale, la Commissione non può assolutamente limitarsi all’automatismo nella verifica degli elenchi nazionali. Essa è tenuta, al contrario, nei limiti del suo potere discrezionale, a rispettare in particolare il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie  (20). Siffatto controllo non esclude tuttavia la ripetizione pedissequa di formulazioni contenute nelle sue decisioni, nei limiti in cui i criteri in base ai quali la Commissione verifica l’errore manifesto di valutazione degli Stati membri rimangono immutati.

26.      Occorre inoltre ricordare la portata del controllo giurisdizionale sulle decisioni della Commissione come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

27.      Infatti, poiché il potere di cui dispone la Commissione quando procede alla verifica degli elenchi nazionali è limitato, neppure il controllo cui è tenuto il Tribunale, relativo alla valutazione svolta al riguardo dalla Commissione, può superare tale limite. Detto controllo deve quindi rimanere necessariamente circoscritto e limitarsi ad esaminare se la Commissione abbia correttamente constatato o escluso l’esistenza di un errore manifesto in capo allo Stato membro. Inoltre, il controllo del Tribunale deve avere ad oggetto la verifica sia dell’osservanza, da parte della Commissione, delle norme di procedura e di motivazione sia dell’esattezza materiale dei fatti considerati nonché dell’assenza di errore manifesto di valutazione, di errore di diritto o di sviamento di potere (21).

28.      Per quanto attiene infine alle questioni concernenti eventuali restrizioni delle libertà fondamentali nell’ambito del mercato interno, sollevate nelle impugnazioni di cui è attualmente investita la Corte, ritengo utile richiamare alcune considerazioni di ordine generale relative al contenuto della direttiva 89/552 modificata.

29.      Innanzi tutto, sebbene la direttiva 89/552 modificata abbia come scopo di creare il contesto normativo per l’attività televisiva nel mercato interno, sembra che, adottando le disposizioni dell’articolo 3 bis della medesima direttiva, il legislatore dell’Unione intendesse conciliare l’obiettivo della libertà di prestazione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva con quello della tutela del diritto all’informazione nel contesto delle differenze culturali degli Stati membri.

30.      Dall’impianto sistematico della direttiva 89/552 modificata emerge quindi che proprio motivi attinenti al libero accesso di un vasto pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società hanno reso ammissibile la possibilità per gli Stati membri, risultante dalla normativa, di limitare l’esercizio dei diritti esclusivi di trasmissione di siffatti eventi. Infatti, l’inserimento di taluni eventi nell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, può comportare la restrizione della libertà di prestazione dei servizi da parte delle emittenti televisive.

31.      È pertanto manifesto che la restrizione della libera prestazione dei servizi è stata concepita come effetto inerente al potere conferito agli Stati membri di redigere gli elenchi nazionali. Di conseguenza, si deve constatare che tale restrizione è stata prevista dal legislatore dell’Unione come indispensabile al fine di garantire l’accesso di un vasto pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi della direttiva 89/552 modificata. Come tale, essa va considerata come giustificata, e di conseguenza proporzionata, salvo il rispetto da parte degli Stati membri delle condizioni fissate per la redazione degli elenchi nazionali, osservanza che spetta alla Commissione verificare.

32.      Infatti, poiché il legislatore ha valutato esso stesso la proporzionalità della restrizione quale mezzo atto a garantire il diritto all’informazione, il compito della Commissione è soltanto quello di verificare se, adottando gli elenchi nazionali, gli Stati membri restino entro i limiti della competenza ad essi attribuita dall’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, ossia di controllare, oltre alla procedura nazionale di redazione dei suddetti elenchi, se gli eventi designati possano essere considerati di particolare rilevanza per la società.

B –    Sul diritto di proprietà

33.      Il secondo aspetto importante delle presenti impugnazioni attiene al problema del diritto di proprietà nel settore dell’organizzazione delle competizioni sportive. Infatti, le questioni riguardanti il rapporto fra il settore dello sport e i mezzi di comunicazione hanno assunto un’importanza capitale, in quanto i diritti televisivi sono divenuti in Europa la fonte primaria di reddito dello sport professionistico. Nella fattispecie, sia l’UEFA che la FIFA hanno sollevato al riguardo, nelle loro memorie e in udienza, il problema della violazione del diritto di proprietà. Vista la peculiarità dello status di organizzatore di eventi sportivi, occorre interrogarsi sulla natura del diritto di cui esse affermano l’esistenza e lamentano la violazione, onde poter poi analizzare gli effetti giuridici che ne derivano.

34.      Nel caso di specie è pacifico che, in quanto organi di governo del calcio europeo e internazionale, l’UEFA e la FIFA sono organizzazioni emblematiche in tale settore dello sport. Entrambe sono titolari di vari diritti di proprietà intellettuale, che offrono loro una fonte di reddito che esse mettono a profitto per finanziare grandi incontri sportivi e favorire lo sviluppo dello sport nel lungo periodo (22).

35.      Tuttavia, dinanzi al Tribunale, l’UEFA e la FIFA hanno fatto valere un mancato guadagno su diritti di trasmissione televisiva, di cui sono titolari esclusive, dato che la cerchia di persone interessate a una simile transazione risulterebbe sostanzialmente ridotta (23). Dinanzi alla Corte, esse sostengono che siffatta restrizione del loro diritto di proprietà è ingiustificata e che pertanto la sentenza del Tribunale sarebbe viziata da un errore di diritto.

36.      Innanzi tutto, qualora si dovesse analizzare l’asserita violazione alla luce del diritto nazionale dei due Stati membri interessati, rilevo che alle suddette organizzazioni non potrebbe essere attribuita alcuna tutela rientrante nella nozione di diritto di proprietà in quanto tale. Infatti, come confermato dai rappresentanti del governo del Regno Unito e del governo belga, sebbene la nozione di diritto di proprietà riguardi tanto lo ius in re quanto i diritti di proprietà intellettuale, l’UEFA e la FIFA non potrebbero farla valere nei confronti dei terzi (24). Interpretate sotto questo profilo, le loro affermazioni dinanzi al Tribunale non possono essere accolte e, di conseguenza, i motivi dedotti avverso la motivazione del Tribunale al riguardo sarebbero inconferenti. In forza del diritto nazionale applicabile, la situazione sarebbe stata diversa se agli organizzatori di eventi sportivi fosse stato garantito un diritto di esclusiva per lo sfruttamento di tali eventi. È quanto avviene, infatti, in taluni Stati membri e paesi terzi (25).

37.      Inoltre, dal momento che nelle loro memorie sia l’UEFA che la FIFA hanno fatto valere la tutela derivante dai diritti fondamentali, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), «[o]gni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. (…) La proprietà intellettuale è protetta». Le spiegazioni relative a tale articolo indicano che il medesimo corrisponde all’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: il «Protocollo n. 1»). Ne deriva che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 17 della medesima, ha lo stesso significato e la stessa portata di quelli che sono loro conferiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (26).

38.      Ricordo che la ratio dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 corrisponde all’obiettivo di proteggere il singolo contro qualsiasi violazione, da parte dello Stato, del diritto al rispetto dei suoi beni (27). Conformemente alla giurisprudenza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la persona che asserisce di aver subito la violazione del diritto di proprietà è tenuta a dimostrare l’esistenza di siffatto diritto (28). Inoltre, la nozione di proprietà ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non ha un significato giuridico unico. Di conseguenza, tale concetto va definito conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha optato per una sua interpretazione estensiva. Così, la nozione di proprietà «può riguardare sia “beni effettivamente esistenti” che valori patrimoniali, compresi, in talune situazioni ben definite, i crediti» (29). Secondo l’approccio classico, il diritto di proprietà ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 include quindi i diritti reali, lo ius ad personam, nonché diritti di proprietà intellettuale.

39.      Tuttavia, occorre ricordare che, come ha dichiarato la Corte nelle cause riunite FAPL e Murphy, gli incontri sportivi, comprese le partite di calcio, non possono essere considerati come creazioni intellettuali e detti incontri non possono essere tutelati in forza del diritto d’autore. È peraltro pacifico che il diritto dell’Unione non li tutela ad alcun altro titolo nel settore della proprietà intellettuale (30).

40.      Così, la situazione delle ricorrenti ai sensi della Carta corrisponde alla posizione che l’UEFA e la FIFA hanno costituito in fatto e in diritto, da un lato, mediante accordi contrattuali conclusi, in particolare, con gli sportivi, gli spettatori, i club sportivi e le emittenti televisive e, dall’altro, attraverso un controllo dell’accesso agli stadi, derivante dai contratti conclusi con i loro proprietari, nonché attraverso un controllo delle relative attrezzature.

41.      A tal proposito, poiché l’interpretazione della nozione di «beni» ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è indipendente rispetto alle qualificazioni formali del diritto interno e ha carattere più estensivo (31), la posizione giuridica dell’UEFA e della FIFA potrebbe essere assimilata, a mio avviso, a un diritto di proprietà ai sensi del Protocollo n. 1 (32). Mi sembra che l’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata nonché il considerando 21 della direttiva 97/36 presumano l’esistenza di siffatta posizione giuridica (33). Pertanto, una limitazione dell’esercizio dei loro diritti, da parte di uno Stato, costituisce un’ingerenza di una pubblica autorità nei loro beni (34).

42.      Di conseguenza, anche se, ammettendo senza esitazioni l’esistenza del diritto di cui l’UEFA e la FIFA hanno invocato dinanzi ad esso la violazione, il Tribunale non ne ha correttamente definito la natura, esso ha nondimeno respinto giustamente le loro richieste fondandosi sulla giurisprudenza relativa alle restrizioni che possono essere applicate all’uso del diritto di proprietà, nonché al diritto di esercitare liberamente un’attività economica ai sensi del diritto dell’Unione (35).

43.      Vista, infatti, la ponderazione degli interessi derivante dalla direttiva 89/552 modificata, mi sembra che il legislatore dell’Unione abbia fondati motivi per porre limiti o restrizioni al diritto di proprietà fatto valere dall’UEFA e dalla FIFA vuoi in nome dei diritti fondamentali altrui, come il diritto all’informazione, vuoi a titolo dell’interesse generale. Osservo inoltre che il diritto riconosciuto nella fattispecie si differenzia dal concetto essenziale del diritto di proprietà tutelato contro gli interventi del legislatore. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, quand’anche i diritti di proprietà intellettuale siano riconosciuti, i loro titolari non beneficiano di una garanzia che consente loro di chiedere il più alto compenso possibile (36). Inoltre, dato che il diritto di cui l’UEFA e la FIFA rivendicano l’esistenza non è definito né dal diritto nazionale né dal diritto dell’Unione, il suo ambito di applicazione dipende, quanto alla sua stessa esistenza, dalle disposizioni che ne definiscono i limiti, come l’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata.

44.      Di conseguenza, la valutazione del legislatore dell’Unione effettuata nell’ambito della direttiva 89/552 modificata, secondo la quale l’esclusiva del diritto dell’organizzatore di un evento sportivo può essere limitata, non costituisce, a mio giudizio, un ostacolo al pacifico godimento dei beni o un controllo illegittimo del loro uso, ai sensi del Protocollo n. 1 (37).

45.      I motivi dedotti nell’ambito delle presenti impugnazioni dovranno essere quindi esaminati alla luce di tali considerazioni.

IV – L’impugnazione nella causa C‑201/11 P

A –    Sul primo motivo nella causa C‑201/11 P

46.      Con la prima parte del suo primo motivo, l’UEFA contesta al Tribunale un errore di diritto nell’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 3 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552 modificata. L’UEFA si riferisce, in particolare, al punto 94 della citata sentenza UEFA/Commissione e afferma che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il requisito della procedura chiara e trasparente non ha né come oggetto né come effetto di obbligare l’autorità nazionale ad esporre le ragioni per cui non si è attenuta a pareri o ad osservazioni che sono stati ad essa sottoposti durante la procedura di consultazione.

47.      Occorre anzitutto osservare che detto punto 94 della citata sentenza UEFA/Commissione si inserisce in un ragionamento elaborato dal Tribunale ai punti precedenti, nei quali esso ha cercato di descrivere il carattere delle procedure organizzate a livello nazionale ai fini della redazione dell’elenco nazionale. Così, esso ha correttamente ricordato, ai punti 90 e 91 della predetta sentenza, che siffatte procedure devono essere fondate su criteri oggettivi noti in anticipo alle persone interessate, così da evitare che il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri sia esercitato arbitrariamente (38). Esso ha inoltre ricordato che il requisito della chiarezza e della trasparenza implica l’individuazione dell’organo competente e delle condizioni alle quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni.

48.      Tenuto conto dell’interpretazione dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata relativo alla portata del potere della Commissione, da me esposta ai paragrafi 14‑25 delle presenti conclusioni, il ragionamento del Tribunale deve essere confermato.

49.      Occorre peraltro constatare che l’UEFA, non avendo presentato un argomento preciso e dettagliato quanto all’errore che a suo avviso vizia il ragionamento del Tribunale, e limitandosi a menzionare un punto isolato della citata sentenza UEFA/Commissione, ripropone in sostanza le critiche già mosse in primo grado, dinanzi al Tribunale, contro la decisione 2007/730, sostenendo che il Ministro della Cultura, dei Media e dello Sport del Regno Unito ha respinto le opinioni concordi di più gruppi di consultazione nell’ambito della procedura da esso seguita. L’UEFA indica, inoltre, ciò che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, a suo avviso, riguardo all’elenco nazionale del Regno Unito.

50.      Orbene, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della decisione del Tribunale di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde a questo requisito il motivo d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso a individuare l’errore che vizierebbe la decisione impugnata, si limiti a riprodurre gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. Infatti, un motivo di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere il mero riesame di un motivo dedotto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (39). Di conseguenza, la prima parte del primo motivo dev’essere dichiarata irricevibile.

51.      Con la seconda parte del primo motivo, la quale contiene due censure distinte, l’UEFA sostiene che il Tribunale ha erroneamente confermato la qualificazione dell’EURO come evento di particolare rilevanza per la società.

52.      In primo luogo, il Tribunale avrebbe dichiarato che il semplice accenno all’EURO nel considerando 18 della direttiva 97/36 implica che la Commissione non era tenuta a richiedere agli Stati membri di motivare specificamente la loro decisione di inserire l’intera competizione nell’elenco nazionale. D’altro canto, il Tribunale avrebbe sostituito la propria analisi a quella della Commissione su due punti concernenti la qualificazione dell’EURO, considerato nella sua totalità, come evento di particolare rilevanza, ossia, da un lato, la qualificazione dell’EURO come evento unico e, dall’altro, l’utilizzo di fattori che la Commissione non aveva preso in considerazione.

53.      Innanzi tutto, per quanto riguarda la censura relativa all’interpretazione del considerando 18 della direttiva 97/36, va osservato che l’argomento dell’UEFA si fonda su una lettura errata della citata sentenza UEFA/Commissione.

54.      Osservo che il Tribunale fa più volte riferimento al considerando 18 della direttiva 97/36, richiamando l’interpretazione di detto considerando da esso svolta ai punti 44‑53 della citata sentenza UEFA/Commissione. Infatti, come correttamente dichiarato dal Tribunale, la menzione dell’EURO, a titolo esemplificativo, tra gli eventi di particolare rilevanza per la società non può comportare d’ufficio la compatibilità con il diritto dell’Unione di siffatto inserimento nell’elenco nazionale. A maggior ragione, la menzione dell’EURO al considerando 18 non significa che l’EURO, nella sua integralità, possa essere in tutti i casi inserito nell’elenco nazionale indipendentemente dall’interesse che tale competizione suscita nello Stato membro in questione. Per contro, secondo il Tribunale, il considerando 18 implica che, qualora lo Stato membro inserisca le partite dell’EURO nell’elenco nazionale, esso non ha l’obbligo di indicare nella sua comunicazione alla Commissione una specifica motivazione inerente al suo carattere «di event[o] di particolare rilevanza per la società».

55.      Il Tribunale ha quindi operato una corretta distinzione tra, da un lato, la necessità, per un inserimento dell’EURO, di rispettare caso per caso le condizioni fissate dalla direttiva 97/36, come contenute in particolare nel suo considerando 21 e, dall’altro, la qualificazione giuridica dell’EURO come evento di particolare rilevanza per la società da parte dello stesso legislatore. Così, al punto 120 della citata sentenza UEFA/Commissione, contestato dall’UEFA nell’ambito del presente motivo, il Tribunale ne ha correttamente dedotto che, in assenza di specifica motivazione da parte dello Stato membro che giustifichi la loro natura di evento di particolare rilevanza per la società, l’inserimento delle partite dell’EURO nell’elenco nazionale non può essere considerato dalla Commissione come incompatibile con il diritto dell’Unione. Di conseguenza, la prima censura contenuta nella seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

56.      In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita sostituzione della motivazione, l’UEFA contesta la conferma della natura unitaria dell’EURO, da parte del Tribunale, al punto 103 della citata sentenza UEFA/Commissione, in quanto il Tribunale si sarebbe fondato a tal fine su elementi di fatto completamente nuovi che non comparivano nella decisione 2007/730 e che esso ha esposto ai punti 126‑135 della predetta sentenza.

57.      Infatti, nella risposta al primo motivo dedotto in primo grado, il Tribunale ha dichiarato, al punto 103 della citata sentenza UEFA/Commissione, che l’EURO è una competizione che può essere ragionevolmente considerata come evento unico anziché come un insieme di singoli eventi suddivisi in partite di diversi livelli di interesse. Ai punti 126‑135 della succitata sentenza, rispondendo al terzo motivo dedotto in primo grado, e al fine di respingere l’argomento secondo cui la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto non rimettendo in discussione la natura globale dell’EURO, il Tribunale si è poi fondato sui risultati delle indagini commissionate dall’UEFA.

58.      A tal proposito, rammento che dagli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (40).

59.      La Corte ha altresì precisato che la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (41).

60.      Orbene, nella fattispecie, occorre constatare che, con il suo argomento relativo, da un lato, all’assenza di natura unitaria dell’EURO e, dall’altro, all’analisi dell’interesse suscitato da alcuni tipi di partite nel Regno Unito, l’UEFA chiede alla Corte di verificare le valutazioni di fatto svolte dal Tribunale.

61.      Osservo al riguardo, come ha correttamente dichiarato il Tribunale al punto 103 della sua sentenza, che la direttiva 89/552 modificata non prende posizione in merito alla questione relativa alla natura unitaria dell’EURO. Orbene, l’esame concernente la natura di un evento sportivo basato su manifestazioni di diverso tipo riguarda i fatti di causa. Poiché l’UEFA non ha dimostrato alcuno snaturamento degli elementi di fatto esaminati dal Tribunale, la seconda parte del primo motivo deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.

62.      Alla luce di ciò, il primo motivo dedotto dall’UEFA a sostegno della propria impugnazione non può essere accolto e, pertanto, il medesimo deve essere respinto in toto.

B –    Sul secondo motivo nella causa C‑201/11 P

63.      Con il suo secondo motivo, diviso in due parti, l’UEFA contesta al Tribunale un errore di diritto nell’applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza.

64.      Con la prima parte, l’UEFA sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale sarebbe incorso anzitutto in errore passando sotto silenzio la questione preliminare della rilevanza di tale disposizione nella fattispecie. Il Tribunale avrebbe poi erroneamente concluso che le misure adottate dal Regno Unito non equivalevano alla concessione di diritti speciali alle emittenti televisive che gestiscono canali liberamente accessibili. Il Tribunale avrebbe attribuito troppa importanza al fatto che, in teoria, la legislazione del Regno Unito vieta i diritti esclusivi di trasmissione a qualsiasi emittente televisiva, sia che gestisca un canale liberamente accessibile sia un canale a pagamento. Infine, l’analisi del Tribunale rivelerebbe un’errata interpretazione della nozione di «diritti speciali» ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, che implicherebbe due elementi, ossia che il diritto deve essere concesso tramite un atto dello Stato membro e che l’impresa beneficiaria di tale diritto deve risultarne privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

65.      Al riguardo, occorre in primo luogo constatare che il problema relativo all’articolo 106 TFUE è stato analizzato dal Tribunale nell’ambito dell’esame del quarto motivo dedotto in primo grado, in risposta alla censura relativa ai diritti speciali asseritamente concessi alla BBC e alla ITV. Dopo aver correttamente richiamato, ai punti 166‑168 della citata sentenza UEFA/Commissione, la giurisprudenza applicabile in materia di diritti speciali ed esclusivi (42), il Tribunale ha cercato di dimostrare che la normativa del Regno Unito di cui trattasi non presentava le caratteristiche da cui può derivare l’applicabilità dell’articolo 106 TFUE. Il Tribunale ha dichiarato in particolare, al punto 170 della sentenza impugnata, che «la normativa del Regno Unito vieta l’esclusiva riguardo a tutte le emittenti non solo nella fase della trasmissione, ma anche nella fase della conclusione dei contratti di diffusione radiotelevisiva, di modo che nessuna emittente soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro può validamente stipulare un contratto per la trasmissione esclusiva di un evento iscritto nell’elenco». Al punto 171 di detta sentenza il Tribunale ha poi concluso che «il fatto che solo talune emittenti (…), quali la BBC e la ITV, in definitiva trasmettano l’EURO nel Regno Unito (…), in quanto i loro concorrenti hanno interesse solo per una trasmissione in esclusiva (…) non equivale a una concessione alle prime dei diritti speciali o esclusivi».

66.      Di conseguenza, per quanto attiene alla censura concernente il mancato esame dell’applicabilità dell’articolo 106 TFUE, le affermazioni dell’UEFA devono essere respinte in quanto inconferenti.

67.      In secondo luogo, occorre ricordare che la competenza della Corte a statuire su un’impugnazione proposta avverso una decisione pronunciata dal Tribunale è limitata alle questioni di diritto. Nell’ambito di un elenco contenente i motivi che possono essere dedotti a tale titolo, l’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte precisa che l’impugnazione può essere fondata sulla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale (43).

68.      Nella fattispecie, la norma di cui l’UEFA fa valere la violazione rientra certamente nel diritto dell’Unione. Tuttavia, la violazione asserita è fondata su un presunto errore relativo all’interpretazione, da parte del Tribunale, di una norma di diritto nazionale.

69.      Quanto all’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle constatazioni del Tribunale riguardo alla normativa nazionale, la Corte ha già dichiarato di essere competente ad esaminare, innanzi tutto, un eventuale snaturamento del tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione, poi, se il Tribunale abbia formulato constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto e, infine, se il Tribunale, nell’esaminare l’insieme degli elementi, non abbia attribuito a uno di essi, al fine di accertare il contenuto della normativa nazionale di cui trattasi, una portata che non gli spetta in rapporto agli altri elementi, purché ciò emerga manifestamente dagli atti del fascicolo (44). Dal momento che, nella fattispecie, nessuna delle suddette affermazioni è ammissibile, tale censura deve essere respinta in quanto infondata.

70.      In terzo luogo, per quanto riguarda l’errata interpretazione della nozione di «diritti speciali» ai sensi dell’articolo 106 TFUE, è sufficiente constatare che gli argomenti relativi alla presunta attribuzione di privilegi alla BBC e alla ITV non sono stati dedotti dinanzi al Tribunale e tendono a modificare l’oggetto della controversia ad esso sottoposta. Così, dato che costituisce un motivo nuovo, la domanda dell’UEFA dev’essere dichiarata irricevibile nell’ambito del giudizio di impugnazione (45).

71.      Osservo peraltro che, per verificare la legittimità della normativa nazionale alla luce del diritto dell’Unione, l’UEFA avrebbe dovuto proporre ricorso dinanzi al giudice nazionale il quale, in tal modo, avrebbe potuto adire la Corte con un rinvio pregiudiziale.

72.      Con la seconda parte del secondo motivo, l’UEFA lamenta che il Tribunale ha violato altre disposizioni del Trattato FUE. Essa fonda il proprio ragionamento sulla premessa secondo cui l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE è applicabile nel caso di specie. Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un secondo errore di diritto omettendo di esaminare se le misure adottate dal Regno Unito producano l’effetto di collocare la BBC e la ITV in una posizione che esse non avrebbero potuto raggiungere da sé senza violare il diritto della concorrenza oppure in una posizione che ha consentito loro di porre in essere più facilmente violazioni del diritto della concorrenza.

73.      Tenuto conto della risposta relativa alla prima parte del presente motivo, con la quale propongo di dichiarare che il Tribunale non ha violato l’articolo 106 TFUE, l’esame della seconda parte del presente motivo è superfluo.

74.      In tali circostanze, propongo alla Corte di respingere in toto il secondo motivo in quanto in parte inconferente, in parte irricevibile e in parte infondato.

C –    Sul terzo motivo nella causa C‑201/11 P

75.      Con il suo terzo motivo, l’UEFA addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di prestazione dei servizi e al principio di proporzionalità. L’UEFA considera, in primo luogo, che il Tribunale ha snaturato il proprio motivo che non era affatto limitato all’argomento secondo il quale talune partite dell’EURO, singolarmente considerate, non costituivano eventi di particolare rilevanza.

76.      Il secondo vizio da cui sarebbe inficiata l’analisi del Tribunale consisterebbe nella presunzione da parte di quest’ultimo che, per il semplice fatto che l’EURO può essere considerato – circostanza esclusa dall’UEFA – come un solo ed unico evento e che, nel complesso, è un evento di particolare rilevanza per la società, l’obiettivo consistente nel garantire un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di tale evento non poteva essere adeguatamente raggiunto con una restrizione meno vincolante, come un elenco comprendente soltanto alcune partite selezionate dell’EURO.

77.      In ogni caso, anche supponendo che l’EURO possa essere considerato come un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un esame approfondito della compatibilità delle misure notificate con le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei servizi e di concorrenza.

78.      Per le ragioni esposte ai paragrafi 14‑25 delle presenti conclusioni, concernenti l’interpretazione dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, propongo innanzi tutto alla Corte di considerare che il Tribunale ha giustamente dichiarato che la Commissione, riguardo alla decisione 2007/730, ha ottemperato correttamente al proprio obbligo di controllo. Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza vertente sulla motivazione delle restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi e sul meccanismo del principio di proporzionalità con una valutazione insindacabile delle circostanze di fatto e di diritto, senza incorrere nelle censure infondate da cui sono costituiti i motivi dedotti avverso la sua sentenza.

79.      Per quanto riguarda la prima censura dell’UEFA, occorre peraltro constatare che, lamentando lo snaturamento del motivo, l’UEFA riassume le censure da essa dedotte in primo grado e presenta osservazioni relativamente alla soluzione che il Tribunale avrebbe dovuto a suo avviso adottare riguardo al carattere discriminatorio e sproporzionato delle misure emanate dal Regno Unito. È vero che l’UEFA contesta il punto 150 della citata sentenza UEFA/Commissione, il quale riprende in modo assai generico gli argomenti dalla medesima dedotti. Tuttavia, dal momento che essa non dimostra con precisione con quale ragionamento il Tribunale avrebbe posto in essere lo snaturamento, questa semplice affermazione è troppo generica e imprecisa per essere valutata in sede giudiziaria (46). Di conseguenza, dal momento che non sono sufficientemente circostanziati, detti argomento devono essere respinti in quanto irricevibili.

80.      Per quanto attiene alla seconda censura del medesimo motivo dedotto dall’UEFA, osservo che l’argomento di quest’ultima si fonda su un’errata interpretazione della citata sentenza UEFA/Commissione. Infatti, al punto 152 di detta sentenza, il quale costituisce il fondamento che ha condotto al rigetto del quinto motivo dedotto in primo grado, il Tribunale ha confermato che l’EURO poteva essere legittimamente considerato come un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Tuttavia, dalla lettura della sentenza non emergono elementi che consentano di rilevare la presunzione riscontrata dall’UEFA, secondo la quale il Tribunale si sarebbe pronunciato in modo errato sul modo di conseguire l’obiettivo della direttiva 89/552 modificata, consistente nel garantire un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di siffatti eventi. Peraltro, per quanto riguarda la portata dell’esame cui è tenuta la Commissione ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, per le ragioni esposte ai paragrafi 14‑25 delle presenti conclusioni, le critiche espresse dall’UEFA al riguardo devono essere dichiarate infondate.

81.      Nell’ambito della terza censura del presente motivo, l’UEFA fa valere che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un esame approfondito della compatibilità delle misure notificate con le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei servizi e di concorrenza. Tenuto conto della summenzionata interpretazione dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, che propongo alla Corte di adottare, occorre respingere le affermazioni dell’UEFA in quanto infondate.

82.      Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto in toto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

D –    Sul quarto motivo nella causa C‑201/11 P

83.      Con il suo quarto motivo, l’UEFA considera che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, da un lato, che il solo fatto che l’EURO possa essere considerato come un solo ed unico evento di particolare rilevanza è sufficiente per considerare che la violazione dei diritti di proprietà dell’UEFA, per quanto riguarda ciascuna delle varie partite dell’EURO, sia necessariamente proporzionata. Orbene, a detta dell’UEFA, tale deduzione sarebbe errata. In realtà, per reagire in maniera proporzionata, il Regno Unito avrebbe dovuto limitare il suo elenco nazionale alle partite più importanti dell’EURO. Dall’altro, il Tribunale avrebbe commesso un errore ancor più essenziale omettendo di valutare la portata delle restrizioni imposte ai diritti di proprietà dell’UEFA, circostanza che gli avrebbe impedito di analizzare in modo adeguato se gli svantaggi causati dalla misura in questione fossero sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Orbene, la portata di tali restrizioni sarebbe stata significativa, poiché le misure adottate dal Regno Unito avrebbero comportato l’effetto pratico che il solo modo per l’UEFA di ottenere un qualche corrispettivo per i propri diritti televisivi nel Regno Unito è di procedere ad una vendita all’asta alla quale parteciperebbe un solo potenziale acquirente, l’intesa BBC/ITV finalizzata ad un’offerta congiunta, il che ridurrebbe notevolmente il corrispettivo per i suddetti diritti.

84.      Tenuto conto delle argomentazioni contenute, da un lato, ai paragrafi 28‑32 in merito al meccanismo del principio di proporzionalità e, dall’altro, ai paragrafi 33‑44 delle presenti conclusioni in merito al diritto di proprietà, propongo di respingere il quarto motivo dell’UEFA in quanto infondato.

E –    Sul quinto motivo nella causa C‑201/11 P

85.      Il quinto motivo dedotto dall’UEFA verte su un difetto di motivazione. Essa sostiene, infatti, che la motivazione della decisione 2007/730, dichiarata sufficiente dal Tribunale, era estremamente limitata rispetto a quella richiesta alla Commissione per decisioni analoghe. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto non avendo invitato la Commissione a rispettare il livello di motivazione richiesto in relazione a ciascuno dei quattro motivi di merito dedotti nel giudizio di impugnazione. A tal proposito, l’UEFA precisa quali sono gli errori che inficiano la validità dei punti della motivazione esposti dalla Commissione.

86.      Secondo l’UEFA, la suddetta decisione deve essere annullata, anzitutto, in quanto non contiene un’adeguata motivazione per ciò che riguarda la qualificazione dell’EURO come evento di particolare rilevanza per la società. Inoltre, in merito alla motivazione della decisione 2007/730 concernente la concorrenza, il Tribunale non avrebbe potuto statuire, al punto 71 della sua sentenza, che era sufficiente che la decisione 2007/730 affermasse, senza indicarne la motivazione, che le misure adottate dal Regno Unito «permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi».

87.      Inoltre, quanto alla motivazione relativa alla libertà di prestazione dei servizi, l’UEFA, considerando il punto 70 della citata sentenza UEFA/Commissione, rileva che il Tribunale avrebbe affidato il compito di esaminare la proporzionalità all’UEFA, dispensando la Commissione da tale compito. Il Tribunale, peraltro, non avrebbe dovuto fondarsi sulla presunta situazione di privilegio che l’UEFA trae dalla propria qualità di titolare dei diritti per stabilire se la motivazione fornita dalla Commissione fosse sufficiente.

88.      Occorre innanzi tutto osservare che le critiche espresse dall’UEFA nell’ambito del presente motivo riguardano per la maggior parte gli eventuali difetti di motivazione della decisione 2007/730, che si confondono con alcune critiche inerenti alla citata sentenza UEFA/Commissione. Così, gli argomenti dedotti dall’UEFA in questa parte del quinto motivo, relativamente alle carenze di motivazione della decisione 2007/730, costituiscono una richiesta di riesame di un motivo dedotto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte. Tali argomenti devono essere quindi dichiarati manifestamente irricevibili (47).

89.      Inoltre, gli argomenti dedotti dall’UEFA avverso la citata sentenza UEFA/Commissione non sono manifestamente idonei a rimettere in discussione l’analisi del Tribunale, che è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa all’obbligo di motivazione.

90.      Infatti, conformemente a tale giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara ed inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (48).

91.      Orbene, tenuto conto degli argomenti esposti ai paragrafi 14‑27 delle presenti conclusioni riguardo alla natura limitata del controllo esercitato dalla Commissione sulle decisioni degli Stati membri con le quali vengono redatti gli elenchi nazionali, il Tribunale non può sostituirsi alla Commissione a tale riguardo. Di conseguenza, anche il grado di controllo ad esso spettante deve rimanere limitato.

92.      Così, per quanto riguarda la motivazione della citata sentenza UEFA/Commissione relativa alla concorrenza, ai punti 71‑73 della medesima sentenza il Tribunale ha chiaramente esposto le ragioni per cui la motivazione della decisione 2007/730 che, peraltro, e contrariamente alle affermazioni dell’UEFA, contiene un riferimento alla compatibilità con il diritto della concorrenza, è stata sufficiente e ha potuto consentire, da un lato, all’UEFA di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione e, dall’altro, al Tribunale di esercitare il proprio controllo in merito (49).

93.      Quanto alla motivazione della citata sentenza UEFA/Commissione riguardo alla libertà di prestazione dei servizi, si deve constatare che, al punto 70 della medesima sentenza, il Tribunale ha effettivamente dichiarato che, con riferimento alla motivazione della decisione 2007/730, l’UEFA era «in grado di valutare se sussistano elementi atti a (…) dimostrare l’eventuale carattere sproporzionato (…) dell’iscrizione di tutte le partite di tale competizione nell’elenco». È sufficiente constatare al riguardo che tale passaggio deve essere letto alla luce del punto 62 della predetta sentenza, nel quale il Tribunale ha correttamente citato la giurisprudenza della Corte relativa alla portata dell’obbligo di motivazione, giurisprudenza intesa a consentire agli interessati di conoscere le ragioni dell’atto adottato. Così, l’affermazione secondo la quale il Tribunale avrebbe imposto all’UEFA l’obbligo di esame della proporzionalità, è errata e deve essere respinta.

94.      Per quanto attiene infine all’insufficienza della motivazione in ordine alla violazione del diritto di proprietà, osservo che il Tribunale non solo ha ammesso, troppo facilmente a mio giudizio, che la decisione 2007/730 incide su tale diritto dell’UEFA, ma ha anche analizzato la compatibilità di siffatta restrizione alla luce dei principi del diritto dell’Unione rispondendo al sesto motivo dedotto in primo grado. Tenuto conto della risposta che propongo di fornire in relazione al quarto motivo di impugnazione dell’UEFA, l’esame di tale censura è superfluo.

95.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il quinto motivo non può essere accolto.

V –    Le impugnazioni nelle cause C‑204/11 P e C‑205/11 P

96.      A sostegno della propria impugnazione nella causa C‑204/11 P, la FIFA deduce tre motivi. A sostegno della propria impugnazione nella causa C‑205/11 P, ,la FIFA deduce quattro motivi. Osservo che gli argomenti formulati dalla FIFA in queste due impugnazioni si mescolano e che le censure espresse sono per la maggior parte assai simili. Pertanto, nonostante le difficoltà presentate da un’analisi congiunta delle censure esposte avverso due sentenze distinte del Tribunale, esaminerò contestualmente gli addebiti dedotti nelle cause C‑204/11 P e C‑205/11 P.

A –    Sul primo motivo nella causa C‑204/11 P e sul primo motivo nella causa C‑205/11 P

97.      Per quanto riguarda, da un lato, la citata sentenza FIFA/Commissione (T‑385/07), vertente sulla decisione 2007/479 relativa alle misure adottate dal Regno del Belgio e, dall’altro, la citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08), vertente sulla decisione 2007/730 relativa alle misure adottate dal Regno Unito, la FIFA rileva che la motivazione delle suddette sentenze è contraddittoria, incoerente e insufficiente in merito alla questione se la Coppa del mondo debba essere considerata come un evento unico di particolare rilevanza per la società. Attraverso varie constatazioni, il Tribunale avrebbe proposto innanzi tutto un ragionamento incoerente quanto alla vera natura, a suo giudizio, della Coppa del mondo. Inoltre, il Tribunale sembrerebbe adottare posizioni incoerenti e inconciliabili, da un lato, affermando l’unitarietà della Coppa del mondo come evento e, dall’altro, sostenendo che elementi specifici possono dimostrare che tale unitarietà non sussiste.

98.      Inoltre, secondo la FIFA, dichiarando che lo Stato membro notificante non era tenuto a indicare ragioni specifiche per inserire nell’elenco eventi della Coppa del mondo considerata nella sua integralità, il Tribunale impedirebbe alla Commissione di procedere ad una verifica intensa e ad un esame approfondito della compatibilità delle misure notificate con il diritto dell’Unione, come sarebbe richiesto dalla sentenza del Tribunale Infront WM/Commissione (50).

99.      Peraltro, la motivazione del Tribunale nelle citate sentenze FIFA/Commissione (T‑385/07 e T‑68/08) equivarrebbe ad un’illegittima inversione dell’onere della prova. Infine, fornendo giustificazioni che non compaiono nelle decisioni 2007/479 e 2007/730, il Tribunale si sarebbe spinto oltre i limiti del controllo giurisdizionale.

100. Occorre innanzi tutto rilevare che con questi motivi la FIFA confonde, da un lato, il problema relativo alla portata del controllo esercitato dalla Commissione sugli elenchi nazionali ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata e alla portata del relativo controllo giurisdizionale con, dall’altro, il problema relativo alla qualificazione della natura unitaria della Coppa del mondo quale evento di particolare rilevanza per la società dello Stato membro.

101. Per quanto riguarda il primo aspetto, rilevo che, per le ragioni inerenti alla portata del potere spettante alla Commissione ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, esposte ai paragrafi 14‑25 delle presenti conclusioni, è necessario dichiarare infondate le censure dedotte dalla FIFA.

102. Quanto al secondo aspetto, occorre constatare che, con il suo argomento concernente il carattere non unitario della Coppa del mondo e l’interesse suscitato dalle partite di detta competizione, la FIFA chiede alla Corte di verificare le valutazioni di fatto svolte dal Tribunale. Orbene, la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (51). Questi argomenti vanno perciò qualificati come irricevibili.

103. Ad ogni modo, si deve dichiarare inconferente la censura fondata sulla presunta contraddizione tra i punti della motivazione, illustrata mediante varie citazioni tratte dalle citate sentenze FIFA/Commissione (T‑385/07 e T‑68/08) e isolate dal loro contesto, poiché le suddette sentenze espongono in modo adeguato le ragioni che hanno condotto il Tribunale a ritenere che la Commissione abbia correttamente ottemperato al proprio obbligo di controllo ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata.

104. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il primo motivo nella causa C‑204/11 P e il primo motivo nella causa C‑205/11 P in quanto in parte infondati e in parte irricevibili.

B –    Sul secondo motivo nella causa C‑204/11 P e sul terzo motivo nella causa C‑205/11 P

105. Con il secondo motivo nella causa C‑204/11 P e con il terzo motivo nella causa C‑205/11 P, la FIFA addebita al Tribunale di aver erroneamente dichiarato che la Commissione aveva prodotto dinanzi ad esso elementi di prova sufficienti e fornito adeguata motivazione per giustificare le proprie constatazioni secondo le quali la Coppa del mondo, nel suo complesso, era stata correttamente considerata come evento di particolare rilevanza per la società. Al riguardo, in primo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato l’argomento della FIFA relativo al tipo e all’epoca dei dati di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto pronunciando le decisioni 2007/479 e 2007/730. In secondo luogo, il Tribunale si sarebbe basato su ragioni che non compaiono nelle suddette decisioni. In terzo luogo, la FIFA rileva che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto negando l’attribuzione di una qualsivoglia importanza alla prassi degli altri Stati membri che non hanno inserito negli elenchi nazionali le partite «non prime» della Coppa del mondo.

106. In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori nell’interpretazione dei criteri in base ai quali è stata constatata la particolare rilevanza per la società della Coppa del mondo.

107. Innanzi tutto, a giudizio della FIFA, esso ha commesso un errore approvando la constatazione della Commissione secondo la quale la Coppa del mondo, nella sua globalità, soddisfa il criterio della sua «risonanza particolare» in Belgio e nel Regno Unito e ritenendo che la Commissione avesse sufficientemente e correttamente motivato tale constatazione. Per quanto riguarda inoltre il secondo criterio menzionato al considerando 16 della decisione 2007/479 e al considerando 18 della decisione 2007/730, il Tribunale avrebbe addotto una motivazione non fornita dalla Commissione, a sostegno della propria posizione secondo la quale la Coppa del mondo, nella sua integralità, è sempre stata trasmessa su canali televisivi gratuiti. Infine, il Tribunale sarebbe incorso in errore approvando la constatazione della Commissione secondo la quale era soddisfatta l’esigenza di tener conto del criterio concernente il gran numero di telespettatori attratti dalle partite «non prime» della Coppa del mondo, nonché dichiarando che la Commissione aveva sufficientemente motivato la sua constatazione.

108. In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa ad un presunto difetto di motivazione, occorre rilevare che l’assenza di indicazioni sulla natura dei dati utili all’adozione della decisione 2007/479 è stata dedotta in primo grado dalla FIFA nell’ambito del suo sesto motivo nella citata causa FIFA/Commissione (T‑385/07), vertente sul difetto di motivazione della decisione predetta. È vero che nella citata sentenza FIFA/Commissione (T‑385/07) il Tribunale non ha fornito una risposta specifica in merito ai dati che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione. Esso non vi era tuttavia tenuto, dal momento che ha sufficientemente chiarito la propria motivazione e si è fondato sul ragionamento contenuto ai punti 68‑74 della sentenza anzidetta per rispondere in modo esaustivo sul motivo dinanzi ad esso dedotto. Questa prima censura è pertanto infondata.

109. Quanto alla citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08), la FIFA, nell’ambito del primo motivo dedotto in primo grado, ha fatto valere che, adottando la decisione 2007/730, la Commissione avrebbe dovuto tener conto di tutte le circostanze, come, in particolare, gli indici di ascolto delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006, nonché il contenuto della corrispondenza intercorsa tra la Commissione e le autorità del Regno Unito tra l’agosto 2006 e il febbraio 2007. Osservo in proposito che, dopo aver esaminato, alla luce dell’esatta interpretazione dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, la questione relativa alla motivazione della decisione 2007/730 ai punti 67‑72 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08), il Tribunale si è pronunciato in merito a tali affermazioni ai punti 74 e 75 di detta sentenza. A tal proposito, esso ha tratto giustamente conseguenze giuridiche dalla constatazione secondo la quale la motivazione della decisione 2007/730 è sufficiente, dichiarando che non può essere quindi addebitato alla Commissione di non avervi inserito più elementi, compresi quelli che non esistevano al momento della redazione dell’elenco nazionale. Tale censura dev’essere quindi dichiarata infondata.

110. Per quanto attiene alla seconda censura, va osservato che, dopo aver provveduto, giustamente, all’interpretazione del considerando 18 della direttiva 97/36, al punto 71 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑385/07), il Tribunale, alla luce della giurisprudenza relativa all’obbligo di motivazione, ha esposto a sufficienza gli argomenti grazie ai quali la FIFA doveva essere in grado di individuare la motivazione che ha fondato la scelta della Commissione di approvare l’inserimento di tutte le partite della Coppa del mondo nell’elenco nazionale del Regno del Belgio. Così facendo, il Tribunale ha correttamente ottemperato al proprio obbligo di sindacato giurisdizionale e di motivazione. Parimenti, riguardo all’interpretazione del considerando 18 della direttiva 97/36, il Tribunale ha ottemperato al proprio obbligo di controllo e di motivazione ai punti 69‑72 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08). Tale censura dev’essere quindi dichiarata infondata.

111. Per quanto riguarda la terza censura, occorre constatare, da un lato, che, siccome in primo grado, nella causa citata FIFA/Commissione (T‑385/07), la FIFA non ha dedotto, in modo circostanziato e inquadrandolo in una precisa censura, il problema della comparabilità delle prassi seguite dagli Stati membri ai fini dell’analisi della legittimità delle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, essa non può legittimamente invocare un errore che il Tribunale avrebbe commesso al riguardo. Rilevo, dall’altro lato, che al punto 133 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08), il Tribunale ha risposto in modo esauriente sull’argomento della FIFA relativo alla mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, del fatto che gli altri Stati membri hanno inserito negli elenchi nazionali principalmente partite «prime» della Coppa del mondo. In ogni caso, tenuto conto del notevole margine di discrezionalità conferito agli Stati membri quando stilano gli elenchi nazionali, è necessario respingere gli argomenti fondati sulla comparabilità delle prassi seguite dagli altri Stati membri. Tale censura è quindi priva di fondamento.

112. Per quanto riguarda la quarta censura, concernente l’interpretazione, da parte del Tribunale, del criterio della risonanza particolare, del problema della trasmissione televisiva nonché dell’analisi del criterio relativo al gran numero di telespettatori attratti dalle partite «non prime», occorre constatare che, con il suo motivo, la FIFA contesta la parte della motivazione delle sentenze impugnate che il Tribunale ha esposto, a mio avviso, ad abundantiam. Il Tribunale, infatti, si è basato, onde respingere il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552 modificata, sull’iter logico esposto in via principale ai punti 94‑100 e 117‑119 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑385/07) e sull’iter logico esposto ai punti 112‑118 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08). Di conseguenza, le suddette censure della FIFA devono essere respinte in quanto inconferenti o, in ogni caso, in quanto irricevibili, dal momento che riguardano gli elementi di fatto esaminati dal Tribunale, il cui snaturamento non è stato provato dalla FIFA.

113. Alla luce di quanto precede, si deve respingere il secondo motivo nella causa C‑204/11 P e il terzo motivo nella causa C‑205/11 P, in quanto in parte infondati, in parte irricevibili e in parte inconferenti.

C –    Sulla prima e seconda parte del terzo motivo nella causa C‑204/11 P e sulla prima e terza parte del quarto motivo nella causa C‑205/11 P

114. Con la prima parte del terzo motivo nella causa C‑204/11 P, e con la prima parte del quarto motivo nella causa C‑205/11 P, la FIFA addebita anzitutto al Tribunale di essere incorso in errore nell’esaminare la proporzionalità delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e al diritto di stabilimento derivanti dalle misure nazionali in questione. Infatti, essa sostiene, spettava alla Commissione e non già al Tribunale esaminare siffatte restrizioni.

115. Il Tribunale sarebbe poi incorso in errore concludendo che l’obiettivo di garantire un ampio accesso del pubblico agli eventi televisivi di particolare rilevanza per la società e il diritto all’informazione giustificavano le restrizioni conseguenti alle decisioni 2007/479 e 2007/730. Un ampio accesso del pubblico non sarebbe un accesso illimitato. La Commissione non poteva peraltro effettuare una verifica limitata della compatibilità delle misure notificate con il diritto dell’Unione. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che essa era tenuta a procedere ad una verifica «intensa» e a svolgere un «esame approfondito», conformemente all’obbligo posto dalla citata sentenza Infront WM/Commissione.

116. Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente constatato che la Commissione aveva sufficientemente motivato la propria conclusione relativa alla proporzionalità delle restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi.

117. Con la seconda parte del terzo motivo nella causa C‑204/11 P e con la seconda parte del quarto motivo nella causa C‑205/11 P, la FIFA sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto concludere che, non tenendo conto delle restrizioni al diritto di proprietà conseguenti alle decisioni 2007/479 e 2007/730, la Commissione ha violato l’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552 modificata e il Trattato. Il Tribunale sarebbe inoltre incorso in errore dichiarando che le restrizioni ai diritti di proprietà della FIFA erano proporzionate ai fini della realizzazione dell’obiettivo perseguito.

118. Con la terza parte del quarto motivo nella causa C‑205/11 P, la FIFA lamenta che il Tribunale ha commesso errori di diritto al momento dell’analisi delle norme sulla concorrenza. Da un lato, il Tribunale sarebbe incorso in errore ritenendo che la Commissione non fosse tenuta a eseguire un’analisi più approfondita di quella da essa svolta. Dall’altro, la FIFA addebita al Tribunale di aver constatato che le misure notificate dal Regno Unito non hanno concesso diritti speciali alla BBC e alla ITV ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. Tale constatazione sarebbe fondata su considerazioni puramente formali e teoriche.

119. In primo luogo, osservo che la maggior parte degli addebiti dedotti nell’ambito delle presenti censure possono essere respinti in quanto infondati alla luce delle considerazioni relative all’interpretazione dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, svolte ai paragrafi 14‑25 delle presenti conclusioni.

120. Infatti, nelle citate sentenze FIFA/Commissione (T‑385/07 e T‑68/08), il Tribunale ha correttamente applicato l’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, dichiarando che gli Stati membri godono di un notevole margine di discrezionalità nella redazione degli elenchi nazionali, cosicché il grado di controllo spettante alla Commissione ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata è limitato. Esso ha tratto a sufficienza conseguenze giuridiche da tale constatazione, in particolare ai punti 52, 73‑74 e 114‑115 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑358/07), e ai punti 48, 71‑76 e 112 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08).

121. Inoltre, tenuto conto degli argomenti esposti ai paragrafi 26‑27 delle presenti conclusioni in merito al controllo limitato esercitato dal Tribunale sulle decisioni della Commissione ai sensi dell’articolo 3 bis, della direttiva 89/552 modificata, il Tribunale non può sostituirsi alla Commissione a tal riguardo. Di conseguenza, anche il grado di controllo ad esso spettante deve rimanere limitato.

122. In secondo luogo, per quanto attiene all’esame, da parte della Commissione, della proporzionalità degli elenchi nazionali, ammetto che la motivazione delle decisioni 2007/730 e 2007/479 possa apparire, prima facie, superficiale riguardo a tale aspetto. Tuttavia, alla luce dei paragrafi 28‑32 delle presenti conclusioni, dal momento che la ponderazione degli interessi che possono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità rispetto alle deroghe alle libertà fondamentali è già stata effettuata dal legislatore dell’Unione, il ruolo della Commissione deve essere inteso come sussidiario e necessariamente circoscritto, tenuto conto della portata limitata al controllo di cui all’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata.

123. Più in generale, ritengo che la motivazione delle decisioni ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata debba essere interpretata nel suo complesso al fine di evitare uno smembramento di tali atti in ragione di ciascuno degli eventi che lo Stato membro interessato considera di particolare rilevanza per la società. La Commissione ha quindi fondati motivi per procedere ad una modulazione della sua valutazione, facendo variare la forza d’intensità della motivazione in funzione degli eventi considerati. Per quanto attiene, ad esempio, agli eventi menzionati al considerando 18 della direttiva 97/36, la motivazione può essere sintetica, senza rischio di automatismi e nel rispetto del principio di buona amministrazione. Per quanto riguarda altri eventi specifici, la Commissione può cercare di apportare più elementi, sempre rispettando i limiti definiti dalla direttiva 89/552 modificata. Infine, la motivazione della decisione adottata dalla Commissione deve essere nel complesso sufficiente affinché il Tribunale possa esercitare il sindacato giurisdizionale, che deve rimanere anch’esso limitato.

124. Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha correttamente confermato la validità, da un lato, della decisione 2007/479 ai punti 117‑119 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑385/07) e, dall’altro, della decisione 2007/730 ai punti 160‑164 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08).

125. In terzo luogo, per quanto riguarda la violazione del diritto di proprietà, alla luce delle considerazioni contenute ai paragrafi 33‑44 delle presenti conclusioni in merito al diritto di proprietà, propongo di respingere detta censura in quanto infondata.

126. Per quanto attiene alla terza parte del quarto motivo nella causa C‑205/11 P, è sufficiente constatare che, con riferimento al margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione ai sensi dell’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 173 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08), che quest’ultima non doveva effettuare un’analisi più approfondita di quella da essa svolta. In secondo luogo, è con una valutazione insindacabile delle circostanze di fatto, alla luce della direttiva 89/552 modificata, che il Tribunale ha potuto dichiarare che il problema dell’attribuzione di diritti speciali non si poneva nel caso di specie.

127. Alla luce di quanto precede, propongo di respingere la prima e la seconda parte del terzo motivo nella causa C‑204/11 P, nonché la prima e la seconda parte del quarto motivo nella causa C‑205/11 P in quanto infondate.

D –    Sul secondo motivo nella causa C‑205/11 P

128. Con tale motivo la FIFA sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando la constatazione della Commissione secondo la quale l’inserimento delle partite «non prime» della Coppa del mondo nell’elenco nazionale del Regno Unito era stato effettuato secondo una procedura chiara e trasparente. In particolare, la FIFA afferma che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il fatto che talune autorità od organi consultivi, nell’ambito delle proprie competenze, abbiano suggerito al Ministro della Cultura, dei Media e dello Sport del Regno Unito che l’inserimento in tale elenco delle sole partite «prime» comporterebbe l’obbligo per la Commissione di spiegare il motivo per cui il Ministro non è incorso in errore adottando una diversa posizione. Essa aggiunge che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la Commissione era legittimata a tener conto delle circostanze successive alla data di redazione dell’elenco nazionale notificato.

129. Constato al riguardo che l’argomento relativo alla mancata osservanza delle condizioni di chiarezza e di trasparenza al momento della procedura di redazione dell’elenco nazionale del Regno Unito è stato dedotto in primo grado dalla FIFA nell’ambito del secondo motivo. In risposta alle affermazioni concernenti un presunto errore di valutazione da parte della Commissione, dopo aver provveduto, ai punti 84‑89 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08), a interpretare correttamente l’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata, il Tribunale ha giustamente respinto gli argomenti della FIFA al punto 96 della predetta sentenza. Rilevo, infatti, che l’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata non prevede alcuna consultazione obbligatoria, al cui rispetto siano tenute le autorità nazionali o, eventualmente, la Commissione. Queste ultime non sono quindi vincolate dai pareri espressi durante la redazione dell’elenco nazionale e non sono tenute a rispondere individualmente ai commenti che vengono loro sottoposti. Tale censura è pertanto infondata.

VI – Conclusione

130. In conclusione, propongo alla Corte di dichiarare quanto segue:

1)      L’impugnazione nella causa C‑201/11 P è respinta. Conformemente all’articolo 138 del regolamento di procedura della Corte, l’UEFA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea in occasione della presente impugnazione.

2)      L’impugnazione nella causa C‑204/11 P è respinta. Conformemente all’articolo 138 del regolamento di procedura della Corte, la FIFA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea in occasione della presente impugnazione.

3)      L’impugnazione nella causa C‑205/11 P è respinta. Conformemente all’articolo 138 del regolamento di procedura della Corte, la FIFA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea in occasione della presente impugnazione.

4)      Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e il Regno del Belgio sopportano le proprie spese, conformemente all’articolo 140 del regolamento di procedura della Corte.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 89/552 modificata»).


3 – T‑55/08, Racc. pag. II‑271.


4 – Decisione della Commissione del 16 ottobre 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE (GU L 295, pag. 12).


5 – T‑385/07, Racc. pag. II‑205.


6 – Decisione della Commissione del 25 giugno 2007, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE (GU L 180, pag. 24).


7 – T‑68/08, Racc. pag. II‑349.


8 – Osservo, al riguardo, che l’elenco nazionale per il Belgio comprende oltre 20 avvenimenti e che l’elenco del Regno Unito ne conta 19. Ammettendo il carattere facoltativo di detti elenchi, osservo che, supponendo che ciascun elenco nazionale includa una ventina di eventi, la Commissione dovrebbe impiegare mezzi amministrativi consistenti per poter esaminare in modo approfondito il contenuto e la motivazione degli elenchi nazionali di tutti gli Stati membri.


9 – Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, GU L 202, pag. 60 (in prosieguo: la «direttiva 97/36») .


10 – Come constatato dalla Corte nelle sentenze del 9 febbraio 1995, Leclerc‑Siplec (C‑412/93, Racc. pag. I‑179, punto 28), e del 9 luglio 1997, De Agostini e Tv‑shop (da C‑34/95 a C‑36/95, Racc. pag. I‑3843, punto 3), l’obiettivo primario della direttiva 89/552, che è stata adottata in base agli articoli 57, paragrafo 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 47, paragrafo 2, CE) e 66 del Trattato CE (divenuto articolo 55 CE), consiste nel garantire la libera diffusione dei programmi televisivi.


11 – V. sentenze del 5 marzo 2009, UTECA (C‑222/07, Racc. pag. I‑1407, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata), e del 22 settembre 2011, Mesopotamia Broadcast (C‑244/10 e C‑245/10, Racc. pag. I‑8777, punto 34).


12 – Sentenza Mesopotamia Broadcast, cit. (punto 35).


13 – «considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi».


14 – Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione (T‑289/03, Racc. pag. II‑81, punto 220).


15 – Sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia (C‑505/09 P, punti 49 e segg.).


16 – Documento 1995/0074 (COD‑10/06/1997). Testo adottato in terza lettura.


17 – Relazione del 3 giugno 1997 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive [C4‑0203/97‑95/0074(COD)].


18 – Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552 (GU L 332, pag. 27).


19 – V. articolo 3 undecies della direttiva 2007/65.


20 – V., in particolare, sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, Racc. pag. I‑5469, punto 14.


21 – V., per analogia, la sentenza BUPA e a./Commissione, cit.


22 – Detta proprietà intellettuale è costituita principalmente da marchi depositati (EURO 2012, FIFA WORLD CUP, BRAZIL 2014), da disegni e modelli, nonché da diritti d’autore su opere come, in particolare, il manifesto ufficiale o il logo ufficiale delle competizioni.


23 – V. punto 174 della citata sentenza UEFA/Commissione, e punti 132 e 136 della citata sentenza FIFA/Commissione.


24 – In udienza il rappresentante del Regno Unito ha confermato che un organizzatore di eventi è titolare di un contratto di accesso, in cui viene pattuito chi può accedere a un evento e come quest’ultimo può essere visto, filmato, ecc. Per contro, nel diritto britannico l’organizzatore di un evento sportivo non gode di un diritto di proprietà che gli garantisce l’esclusiva, tutelata nei confronti dei terzi, per quanto riguarda lo sfruttamento di un evento a scopo commerciale. V. Gardiner, S. Sports Law, pag. 400 e segg.


25 – Occorre citare, a titolo esemplificativo, l’articolo L.333‑1 del Code du sport francese, secondo il quale le federazioni sportive, nonché gli organizzatori di manifestazioni sportive, sono proprietari del diritto di sfruttamento delle manifestazioni o delle competizioni sportive da essi organizzate. Tuttavia, la portata e il contenuto di tale diritto non sono chiaramente definiti. V. Wise, A. e Meyer, B. International Sports Law and Business, Kluwer 1997, pagg. 1811‑1830.


26 – V. le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Sky Österreich, C‑283/11 (punto 28), pendente dinanzi alla Corte, concernente invece un problema distinto relativo alla limitazione dei diritti di proprietà intellettuale.


27 – V. Corte eur. D.U., sentenza Broniowski c. Polonia, Ricorso n. 31443/96, punti 143 e 144.


28 – V. Corte eur. D.U., sentenza Pištorová c. Repubblica Ceca, Ricorso n. 73578/01, punto 38.


29 – V. Corte eur. D.U., sentenza Draon c. Francia, Ricorso n. 1513/03, punto 65.


30 – Sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, Racc. pag. I‑9083, punti 98 e 99).


31 – V. Corte eur. D.U., sentenza Iatridis, Ricorso n. 31107/96, punto 54.


32 – Si tratta di un caso analogo a ciò che viene convenzionalmente denominato come diritto al «goodwill», e che è stato riconosciuto come «bene» ai sensi del Protocollo n. 1. V. Corte eur. D.U., sentenza van Marle e altri, Ricorso n. 8543/79, punti 39‑41.


33 – V. sentenza Football Association Premier League e a., cit. (punto 103).


34 – V. per analogia, Corte eur. D.U., sentenza Beyeler, Ricorso n. 33202/96, punti 98 e segg.


35 – V. punti 179 e 180 della citata sentenza UEFA/Commissione; punti 139 e 140 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑385/07); punti 142‑144 della citata sentenza FIFA/Commissione (T‑68/08).


36 – V. sentenza Football Association Premier League e a., cit. (punto 108).


37 – In un caso del genere, poiché il diritto, in quanto tale, rimane alle organizzazioni sportive che possono sempre concedere le licenze o astenersi dal farlo, il problema della «privazione» della proprietà non si pone.


38 – Sentenza del 13 dicembre 2007, United Pan‑Europe Communications Belgium e a. (C‑250/06, Racc. pag. I‑11135, punto 46).


39 – Sentenza del 9 giugno 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE (C‑401/09 P, Racc. pag. I-4911, punti 55 e 61).


40 – V. sentenza del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione (C‑628/10 P e C‑14/11 P, punto 84 e la giurisprudenza ivi citata).


41 – Sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione, cit. (punto 85 e la giurisprudenza ivi citata).


42 – V. la giurisprudenza citata ai punti 166‑168 della predetta sentenza.


43 – Sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C‑263/09 P, Racc. pag. I‑5853).


44 – V. in tal senso sentenza Edwin/UAMI, cit.


45 – V. sentenza del 19 luglio 2012, Kaimer e a./Commissione (C‑264/11 P, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata).


46 – V., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione (C‑51/92 P, Racc. pag. I‑4235, punto 113).


47 – Sentenza del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione (C‑131/03 P, Racc. pag. I‑7795, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).


48 – Sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, Racc. pag. I‑1, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).


49 – Osservo altresì che il riferimento fatto dall’UEFA al punto 71 di detta sentenza è errato, dal momento che il Tribunale vi cita soltanto il considerando 20 della decisione 2007/730, senza motivare la compatibilità delle misure di cui trattasi con il diritto della concorrenza.


50 – Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2005 (T‑33/01, Racc. pag. II‑5897).


51 – Sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione, cit. (punto 85 e la giurisprudenza ivi citata).