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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj (Romania) il 9 agosto 2017 – IQ / JP

(Causa C-478/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Cluj

Parti

Ricorrente: IQ

Convenuto: JP

Questioni pregiudiziali

Se l'espressione «autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito», di cui all'articolo 15, si riferisca sia alle autorità giurisdizionali di primo grado, sia a quelle che decidono sulle impugnazioni. È rilevante stabilire se la causa possa essere trasferita ad un'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 1 , qualora l'autorità giurisdizionale competente cui viene chiesto il trasferimento della causa ad un'autorità giurisdizionale più adatta sia un giudice d'appello, mentre l'autorità più adatta sia un giudice di primo grado.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quale sia la sorte che dovrebbe riservare alla sentenza pronunciata in primo grado l'autorità giurisdizionale competente che trasferisce la causa all'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso.

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1 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003 L 338, pag. 1).