Language of document : ECLI:EU:C:2013:404

Causa C‑681/11

Bundeswettbewerbsbehörde

e

Bundeskartellanwalt

contro

Schenker & Co. AG e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Intese — Articolo 101 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articoli 5 e 23, paragrafo 2 — Presupposti soggettivi per l’inflizione di un’ammenda — Rilevanza di un parere giuridico o di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza — Facoltà di un’autorità nazionale garante della concorrenza di constatare l’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione europea senza infliggere un’ammenda»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2013

1.        Concorrenza — Norme dell’Unione — Infrazioni — Azione dolosa o colposa — Errore dell’impresa riguardo al carattere illecito del proprio comportamento indotto da un parere giuridico di un avvocato o da una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza — Idoneità a fondare un legittimo affidamento al riguardo — Insussistenza in caso di assicurazioni fornite da soggetti diversi dall’amministrazione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 5 e 23, § 2)

2.        Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Potere discrezionale della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

3.        Concorrenza — Norme dell’Unione — Applicazione — Competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza — Possibilità di constatare un’infrazione senza infliggere un’ammenda, a motivo della partecipazione di un’impresa a un programma nazionale di clemenza — Eccezionalità

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 5 e 23, § 2)

1.        L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che un’impresa che abbia violato tale disposizione non può sottrarsi all’inflizione di un’ammenda qualora l’infrazione in parola abbia origine in un errore della medesima impresa quanto alla legittimità del proprio comportamento a motivo del contenuto di un parere giuridico di un avvocato e/o del contenuto di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza.

Infatti, dal tenore letterale dell’articolo 5 del regolamento n. 1/2003 che definisce le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri non risulta che l’adozione delle misure di applicazione previste dall’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento richieda il soddisfacimento di presupposti di carattere soggettivo. Tuttavia, qualora gli Stati membri introducano presupposti siffatti, questi dovrebbero essere almeno altrettanto rigorosi di quelli previsti dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, al fine di non pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione. Per quanto riguarda la questione se un’infrazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, tale qualificazione dipende dal comportamento dell’impresa di cui trattasi, dal momento che essa non può ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento, a prescindere dalla sua consapevolezza o meno di violare le norme del Trattato in materia di concorrenza. Dunque, delle imprese che concordino direttamente i loro prezzi di vendita non possono, con ogni evidenza, ignorare il carattere anticoncorrenziale del proprio comportamento.

Inoltre, nessuno può invocare una violazione del principio del legittimo affidamento in mancanza di precise assicurazioni fornitegli dall’amministrazione competente. Ne consegue che un parere giuridico di un avvocato non può comunque fondare un legittimo affidamento in capo ad un’impresa quanto al fatto che il suo comportamento non viola l’articolo 101 TFUE o non darà luogo all’inflizione di un’ammenda. Per quanto riguarda le autorità nazionali garanti della concorrenza, poiché esse non sono competenti a prendere una decisione negativa, ossia una decisione che conclude per l’assenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE, esse non possono far sorgere in capo alle imprese un legittimo affidamento quanto al fatto che il loro comportamento non viola la suddetta disposizione.

(v. punti 35-37, 39, 41-43, dispositivo 1)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 48, 49)

3.        L’articolo 101 TFUE nonché gli articoli 5 e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che, se viene dimostrata l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101 TFUE, le autorità nazionali garanti della concorrenza possono, in via eccezionale, limitarsi a constatare tale infrazione senza infliggere un’ammenda nel caso in cui l’impresa di cui trattasi abbia partecipato a un programma nazionale di clemenza.

(v. punto 50, dispositivo 2)