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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il 12 febbraio 2016 – K. e a. / Stato belga

(Causa C-82/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parti

Ricorrenti: A. K., Z. M., J. M., N. N. N., I. O. O., I. R., A. B.

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 20 TFUE, gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115/CE 1 , in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta 2 , debba essere interpretato nel senso che, in talune circostanze, esso osta ad una prassi nazionale ai sensi della quale una domanda di soggiorno, presentata da un familiare-cittadino di uno Stato terzo nel quadro del ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione nello Stato membro nel quale risiede il cittadino dell’Unione di cui trattasi e del quale egli possiede la cittadinanza, e che non si è avvalso del suo diritto di libera circolazione e stabilimento (in prosieguo: il cittadino dell’Unione sedentario), non viene presa in considerazione – ed è eventualmente corredata di una decisione di espulsione – per il solo motivo che il familiare cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi è oggetto di un divieto di ingresso a livello europeo.

a)    Se ai fini della valutazione di tali circostanze sia rilevante il fatto che tra il familiare-cittadino di uno Stato terzo e il cittadino dell’Unione sedentario sussiste una relazione di dipendenza che va oltre un mero legame familiare. In tal caso, quali fattori rilevino per accertare l’esistenza di siffatta relazione di dipendenza. Se a tal riguardo si possa validamente rinviare alla giurisprudenza vertente sull’esistenza di una vita familiare, ai sensi degli articoli 8 CEDU e 7 della Carta.

b)    Specificamente con riguardo ai figli minorenni, se l’articolo 20 TFUE esiga qualcosa di più di un legame biologico tra il genitore-cittadino di uno Stato terzo e il figlio-cittadino dell’Unione. Se al riguardo sia rilevante dimostrare una convivenza, oppure se siano sufficienti legami affettivi e finanziari, come un regime di soggiorno e di visita e il pagamento di assegni alimentari. Se al riguardo si possa validamente rinviare alle sentenze della Corte di giustizia del 10 luglio 2014, C-244/13, Ogieriakhi, punti 38 e 39; del 16 luglio 2015, Singh e a., C-218/14, punto 54; e del 6 dicembre 2012, cause riunite C-356/11 e C-357/11, O. e S., punto 56. Si veda al riguardo anche il rinvio pregiudiziale attualmente pendente C-133/15.

c)    Se il fatto che la vita familiare è sorta nel momento in cui il cittadino di uno Stato terzo era già oggetto di un divieto di ingresso, ed egli era pertanto consapevole dell’irregolarità del suo soggiorno nello Stato membro, sia rilevante ai fini della valutazione di tali circostanze. Se questo fatto possa essere efficacemente utilizzato per contrastare un eventuale abuso delle procedure di soggiorno nel quadro del ricongiungimento familiare.

d)    Se il fatto che non sia stato presentato alcun ricorso, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, avverso la decisione di imposizione di un divieto di ingresso, o il fatto che il ricorso avverso la decisione in parola sia stato respinto, sia rilevante ai fini della valutazione di tali circostanze.

e)    Se sia un elemento rilevante la circostanza che il divieto d’ingresso è stato imposto per motivi di ordine pubblico ovvero a causa dell’irregolarità del soggiorno. In tal caso, se occorra anche esaminare se il cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi configuri una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Se a questo riguardo possano essere applicati per analogia ai familiari di cittadini dell’Unione sedentari gli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38/CE 3 , recepiti dagli articoli 43 e 45 del Vreemdelingenwet (legge sugli stranieri), e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia sull’ordine pubblico (v. i rinvii pregiudiziali pendenti C-165/14 e C-304/14).

Se il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE e gli articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale con la quale viene eccepito un divieto di ingresso per non prendere in considerazione una successiva domanda di ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione sedentario, presentata nel territorio di uno Stato membro, senza che si tenga conto al riguardo della vita familiare e dell’interesse dei figli interessati, menzionati in tale successiva domanda di ricongiungimento familiare.

Se il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE e gli articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale con la quale viene adottata una decisione di espulsione nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo già oggetto di un divieto d’ingresso, senza che si tenga conto al riguardo della vita familiare e dell’interesse dei figli interessati menzionati in una successiva domanda di ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione sedentario, ovvero presentata dopo l’imposizione del divieto di ingresso.

Se l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE implichi che un cittadino di uno Stato terzo deve presentare in via di principio fuori dell’Unione europea una domanda di revoca o di sospensione di un divieto di ingresso vigente e definitivo o se esistono circostanze nelle quali egli può presentare tale domanda anche nell’Unione europea.

a)    Se l’articolo 11, paragrafo 3, commi terzo e quarto, della direttiva 2008/115/CE debba essere inteso nel senso che in ciascun singolo caso, o in tutte le categorie di casi, deve comunque essere soddisfatto il disposto dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della medesima direttiva, ai sensi del quale la revoca o la sospensione del divieto di ingresso può essere presa in considerazione soltanto se il cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi dimostra di aver lasciato il territorio in piena conformità con la decisione di rimpatrio.

b)    Se gli articoli 5 e 11 della direttiva 2008/115/CE ostino ad un’interpretazione secondo la quale una domanda di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con un cittadino dell’Unione sedentario, che non ha esercitato il suo diritto di libera circolazione e stabilimento, viene considerata come una domanda implicita (temporanea) di revoca o di sospensione del divieto di ingresso vigente e definitivo, divieto che comunque riacquista efficacia allorché emerga che non ricorrono i requisiti di soggiorno.

c)    Se formi un elemento rilevante il fatto che l’obbligo di presentare una domanda di revoca o di sospensione nel paese di origine comporta eventualmente soltanto una separazione temporanea fra il cittadino di uno Stato terzo e il cittadino dell’ Unione sedentario. Se esistano circostanze nelle quali gli articoli 7 e 24 della Carta ostano tuttavia ad una separazione temporanea.

d)    Se formi un elemento rilevante la circostanza che l’obbligo di presentare una domanda di revoca o di sospensione nel paese di origine ha l’unico effetto che il cittadino dell’Unione nel caso debba lasciare il territorio dell’Unione europea nel suo complesso soltanto per un periodo limitato. Se esistano circostanze nelle quali l’articolo 20 TFUE osta comunque al fatto che il cittadino dell’Unione sedentario deve lasciare il territorio dell’Unione nel suo complesso per un periodo limitato.

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1     Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

2     GU 2000, C 364, pag. 1.

3     Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).