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Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DELLA CORTE

     23 aprile 2002

nella causa C-443/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Wien): Merck, Sharp & Dohme GmbH contro Paranova Pharmazeutika Handels GmbH,(1)

    ("Marchi di impresa ( Direttiva 89/104/CEE ( Art. 7, n. 2 ( Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa ( Medicinali ( Importazione parallela ( Riconfezionamento del prodotto recante il

marchio")

    (Lingua processuale: il tedesco)

    (Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte")

Nel procedimento C-443/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Merck, Sharp & Dohme GmbH e Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 23 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione degli imballaggi è obiettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte se, senza questo, l'accesso effettivo al mercato di cui trattasi o a una parte rilevante di esso deve essere considerato ostacolato a causa di una forte resistenza di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.

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1 - GU C 34 del 5.2.2000