Language of document : ECLI:EU:T:2011:106





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 – Viega / Commissione

(causa T‑375/06)

«Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Partecipazione all’infrazione – Obbligo di motivazione – Ammende – Fatturato pertinente – Circostanze attenuanti»

1.                     Concorrenza – Intese – Prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 32‑34)

2.                     Concorrenza – Intese – Accordi fra imprese – Prova – Dichiarazione di un’impresa coinvolta contestata da altre imprese partecipanti alla stessa intesa – Efficacia probatoria – Valutazione (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 35)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 36)

4.                     Concorrenza – Intese – Partecipazione di un’impresa ad iniziative anticoncorrenziali – Sufficienza di un’approvazione tacita senza pubblica dissociazione per il sorgere della responsabilità dell’impresa (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 52)

5.                     Concorrenza – Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Prova (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 70)

6.                     Concorrenza – Intese – Mercato rilevante – Delimitazione – Criteri (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 81)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Viega GmbH & Co. KG è condannata alle spese.