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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 18 novembre 2016 – Serin Alheto / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Causa C-585/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Serin Alheto

Resistente: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questioni pregiudiziali

1.    Se dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 1 , in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 2 e con l’articolo 78, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea risulti che:

А)    esso consente che la domanda di protezione internazionale presentata da un apolide di origine palestinese registrato come rifugiato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (in prosieguo: l’«UNRWA») e residente nell’area operativa di quest’ultima (la Striscia di Gaza) prima della presentazione della domanda venga esaminata come domanda ai sensi dell’articolo 1A, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 invece che come domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 1D, secondo periodo, di detta Convenzione, a condizione che la competenza per l’esame della domanda sia stata assunta per motivi diversi da quelli familiari o umanitari e tale esame sia disciplinato dalla direttiva 2011/95.

B) esso consente che una siffatta domanda venga esaminata senza tener conto delle condizioni stabilite dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 e che quindi non si applichi l’interpretazione di tale disposizione elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.    Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 5 della stessa direttiva, debba essere interpretato nel senso che osti a norme nazionali, come l’articolo 12, paragrafo 1, punto 4, dello Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge in materia di asilo e rifugiati, in prosieguo: lo «ZUB»), controverso nel procedimento principale, il quale non contempla, nella versione attualmente vigente, alcuna clausola esplicita sulla protezione ipso facto dei rifugiati palestinesi, né la condizione per cui l’assistenza non sia più concessa per qualsiasi motivo, nonché nel senso che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95, sia sufficientemente preciso e incondizionato e pertanto abbia effetto diretto in modo da poter essere applicato anche senza che il richiedente protezione internazionale l’abbia espressamente invocato, ove la domanda di per sé debba essere esaminata ai sensi dell’articolo 1D, secondo periodo, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.

3.    Se dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 consegua che, in un procedimento giudiziario di impugnazione contro un provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, e tenendo conto dei fatti del procedimento principale, esso consente che il giudice di primo grado tratti la domanda di protezione internazionale come domanda ai sensi dell’articolo 1D, secondo periodo, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e svolga la valutazione a termini dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95, nel caso in cui abbia presentato domanda per la protezione internazionale un apolide di origine palestinese registrato come rifugiato presso l’UNRWA e residente nella zona operativa di quest’ultima (la Striscia di Gaza) prima della presentazione della domanda e nel provvedimento di diniego della protezione internazionale tale domanda non sia stata esaminata tenendo conto delle menzionate disposizioni.

4.    Se dalle disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, concernenti il diritto a un ricorso effettivo in ordine al requisito di un «esame completo ex nunc degli elementi di fatto e di diritto», interpretato in combinato disposto con gli articoli 33, 34 e 35, paragrafo 2, di detta direttiva, nonché con gli articoli 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, risulti che, in un procedimento giudiziario di impugnazione contro un provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, esse consentono:

A)    che il giudice di primo grado decida sull’ammissibilità della domanda di protezione internazionale e sul respingimento dell’apolide nel Paese in cui era residente prima della presentazione di tale domanda, solo dopo aver imposto all’autorità accertante di produrre le necessarie prove a sostegno e aver dato al richiedente l’opportunità di esprimersi sull’ammissibilità della domanda oppure

B)     che il giudice di primo grado annulli il provvedimento per un vizio sostanziale di procedura e condanni l’autorità accertante, seguendo le istruzioni relative all’interpretazione e all’applicazione della legge, a pronunciarsi nuovamente sulla domanda di protezione internazionale, espletando altresì il colloquio sull’ammissibilità previsto dall’articolo 34 della direttiva 2013/32 e decidendo sulla questione se sia possibile riportare l’apolide nel Paese in cui era residente prima della presentazione della domanda di protezione internazionale.

C)     che il giudice di primo grado valuti la sicurezza nel Paese nel quale era residente il richiedente al momento dell’udienza ovvero al momento dell’emanazione della sentenza, ove si siano verificati sostanziali cambiamenti delle condizioni, di cui occorre tener conto nella decisione nell’interesse del richiedente.

5.    Se l’assistenza concessa dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (in prosieguo: l’«UNRWA») costituisca una protezione altrimenti sufficiente ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/32 nel rispettivo Stato all’interno della zona operativa dell’Agenzia, qualora detto Stato applichi alle persone assistite dall’Agenzia il principio di «non-refoulement» (non respingimento) ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951.

6.    Se dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali risulti che il diritto a un ricorso effettivo, in relazione alla disposizione per cui «[esso prevede] se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE», imponga al giudice di primo grado, nell’ambito di un procedimento di impugnazione contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale a seguito dell’esame nel merito della relativa domanda, di emanare una sentenza, che

А)    abbia autorità di cosa giudicata, oltre che sulla questione della legittimità del diniego, anche sulle esigenze di protezione internazionale del richiedente conformemente alla direttiva 2011/95, e segnatamente anche nel caso in cui, secondo la normativa nazionale dello Stato membro interessato, la protezione internazionale possa essere concessa solo tramite una decisione di un’autorità amministrativa;

B)    riguardi la necessità di concedere protezione internazionale attraverso l’esame adeguato della relativa domanda, senza tener conto delle violazioni procedurali commesse dall’autorità accertante nell’esaminare la domanda.

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1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)

2 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).