Language of document : ECLI:EU:C:2014:2249

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

2 ottobre 2014 (*)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 2252/2004 – Documento 9303 dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO), prima parte – Norme minime di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri – Passaporto leggibile a macchina – Indicazione del cognome alla nascita sulla pagina dei dati anagrafici del passaporto – Presentazione del nome senza rischio di confusione»

Nella causa C‑101/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania), con decisione del 6 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2013, nel procedimento

U

contro

Stadt Karlsruhe,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan, J. Malenovský (relatore), A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. U, da R. Faller, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e A. Wiedmann, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Wils e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (GU L 142, pag. 1, e rettifica GU L 188, pag. 127; in prosieguo: il «regolamento n. 2252/2004»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. U e la Stadt Karlsruhe (città di Karlsruhe), in merito al rifiuto di quest’ultima di modificare la presentazione del suo cognome alla nascita sul suo passaporto tedesco.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando da 2 a 4 del regolamento n. 2252/2004 enunciano quanto segue:

«(2)      Le norme minime di sicurezza per i passaporti sono state introdotte dalla risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 ottobre 2000 (…). È ora opportuno aggiornare tale risoluzione con un provvedimento comunitario, per rafforzare e uniformare le norme di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio onde tutelarli dalla falsificazione. Al contempo dovrebbero essere introdotti nei passaporti o nei documenti di viaggio identificatori biometrici, onde creare un collegamento affidabile tra il legittimo titolare e il documento.

(3)      L’armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza e l’inserimento di identificatori biometrici costituiscono una tappa importante verso l’utilizzo di nuovi elementi, in prospettiva di futuri sviluppi a livello europeo, atti a rendere più sicuro il documento di viaggio e a creare un collegamento più affidabile tra il titolare e il passaporto e il documento di viaggio, in quanto contribuiscono in maniera significativa alla protezione contro l’uso fraudolento. Dovrebbero essere tenute in considerazione le specifiche dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) e, in particolare, quelle di cui al documento 9303 sui documenti di viaggio leggibili a macchina.

(4)      Il presente regolamento si limita ad armonizzare le caratteristiche di sicurezza che comprendono identificatori biometrici per i passaporti e i documenti di viaggio degli Stati membri. (…)».

4        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, di questo regolamento:

«I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell’allegato».

5        L’allegato a detto regolamento, intitolato «Norme minime di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri», contiene un punto 2, recante il titolo «Pagina dei dati anagrafici», il quale, al primo comma, stabilisce quanto segue:

«Il passaporto o il documento di viaggio contiene una pagina con i dati anagrafici leggibili a macchina, conforme alla parte 1 (passaporti leggibili a macchina) del documento ICAO 9303 e le procedure di emissione devono essere conformi alle specifiche per i passaporti leggibili a macchina contenute in detto documento».

 Il documento 9303, prima parte, dell’ICAO

6        L’introduzione del documento 9303, prima parte, quinto comma, dell’ICAO precisa quanto segue:

«(...) L’ICAO elabora norme internazionali che gli Stati contraenti sono chiamati ad attuare (...). Un principio fondamentale nell’elaborazione di tali norme è che le autorità pubbliche, per facilitare le formalità di controllo per la grande maggioranza dei passeggeri aerei, devono avere un livello di fiducia soddisfacente nell’affidabilità dei documenti di viaggio e nell’efficacia delle procedure di controllo. La produzione di specifiche standardizzate per i documenti di viaggio e i dati in essi contenuti mira a creare tale affidamento».

7        La sezione IV del documento 9303, prima parte, dell’ICAO, intitolata «Specifiche tecniche per il passaporto leggibile a macchina», contiene un punto 5.2 in base al quale:

«Per tener conto della diversità dei requisiti prescritti dalle leggi e dagli usi degli Stati e garantire una standardizzazione massima in considerazione di tali requisiti, la pagina di informazioni del [passaporto leggibile a macchina (PLM)] è divisa in sette zone, come segue:

Recto della pagina di informazioni del PLM

Zona I  Intestazione obbligatoria

Zona II Elementi di dati anagrafici, obbligatori e facoltativi

Zona III  Elementi di dati relativi al documento, obbligatori e facoltativi

Zona IV  Firma o iniziali abituali del titolare, obbligatorie (originale o riproduzione)

Zona V  Identificatore obbligatorio

Zona VII Zona di lettura automatica (ZLA) obbligatoria.

Verso della pagina di informazioni del PLM o una pagina adiacente

Zona VI  Elementi di dati facoltativi».

8        Il punto 8.4 di detta sezione IV è così formulato:

«Caselle. Salvo disposizione contraria nel repertorio qui di seguito, tutte le caselle destinate agli elementi di dati obbligatori nella [Zona di controllo visivo (zone da I a VI)] devono essere identificate con una designazione, che può essere nella lingua ufficiale dello Stato emittente o nella lingua di lavoro dell’organizzazione emittente. Se le designazioni sono redatte nella lingua ufficiale dello Stato emittente o nella lingua di lavoro dell’organizzazione emittente, in una lingua diversa dal francese, dall’inglese o dallo spagnolo, dovrà essere fornita, in corsivo, una traduzione verso una di queste tre lingue».

9        Per quanto concerne il contenuto delle caselle 06 e 07 della zona II della pagina di informazioni del passaporto leggibile a macchina, il punto 8.6 della medesima sezione dispone quanto segue:

«Nome completo del titolare, identificato dallo Stato o dall’organizzazione emittenti. Se possibile, il nome sarà diviso in due parti, la prima, che rappresenta la parte definita dallo Stato o dall’organizzazione quale “identificatore primario” del titolare (ad esempio cognome, cognome da nubile più cognome da coniugata, patronimico), e la seconda, che rappresenta tutte le altre componenti del nome del titolare (ad esempio nomi propri, iniziali), che lo Stato o l’organizzazione di emissione considera come rappresentante collettivamente un “identificatore secondario”. Le due parti (identificatori primario e secondario) integrate costituiscono il nome del titolare del passaporto.

Se lo Stato o l’organizzazione di emissione stabilisce che il nome del titolare non può essere diviso in due parti come indicato in precedenza, il nome completo del titolare sarà definito come identificatore primario».

10      Per quanto riguarda, in particolare, la casella 06, destinata a contenere l’identificatore primario, il punto 8.6 della sezione IV del documento 9303 dell’ICAO, prima parte, dispone quanto segue:

«Componente(i) principale(i) del nome del titolare, come descritto in precedenza. Qualora la componente o le componenti principali del nome del titolare (ad esempio se esso è costituito da nomi composti) non possano essere inserite per intero o nel medesimo ordine, per mancanza di spazio nelle caselle 06 e/o 07 o per prassi nazionale, saranno inserite la componente o le componenti più importanti (determinata(e) dallo Stato o dall’organizzazione) dell’identificatore primario».

11      Per quanto concerne la casella 07, destinata a contenere l’identificatore secondario, il punto 8.6 della sezione IV del documento 9303 dell’ICAO, prima parte, stabilisce quanto segue:

«Componente(i) secondaria(e) del nome del titolare, come sopradescritto. La componente o le componenti più importanti dell’identificatore secondario del titolare devono essere inserite per intero fino alle dimensioni massime del quadro della casella. Le altre componenti possono essere rappresentate eventualmente da iniziali. Se il nome del titolare è costituito solamente da componenti principali, tale casella di dati sarà lasciata in bianco. Uno Stato può utilizzare, a sua discrezione, tutta la zona comprendente le caselle 06 e 07 come una casella unica. In tal caso, l’identificatore primario sarà collocato per primo, seguito da una virgola e da uno spazio, seguiti dall’identificatore secondario».

12      Quanto alla casella 13 della zona II della pagina di informazioni destinata a contenere «Elementi di dati anagrafici facoltativi», il punto 8.6 della sezione IV del documento 9303 dell’ICAO, prima parte, fornisce la seguente spiegazione:

«Elementi di dati anagrafici facoltativi, ad esempio, il numero identificativo personale o le impronte digitali, a discrezione dello Stato o dell’organizzazione emittenti. (...)».

 Normativa tedesca

13      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva che, in base alla sua normativa interna relativa allo stato civile delle persone, il nome di un individuo è formato dal solo nome e cognome. Esso precisa che, nel diritto tedesco, il cognome di una persona, in linea di principio, è il suo cognome alla nascita determinato in forza degli articoli 1616 e 1617 del codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch), ma, in particolare in caso di matrimonio, può essere abbandonato l’utilizzo del cognome alla nascita come cognome.

14      Per quanto concerne il rilascio dei passaporti, l’articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase, della legge sui passaporti (Passgesetz), del 19 aprile 1986 (BGBl. I, pag. 537), come da ultimo modificata con legge del 30 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 2437), così recita:

«I passaporti devono essere rilasciati secondo un modello uniforme; essi contengono un numero di serie. Il passaporto, oltre alla foto d’identità del suo titolare, alla firma di quest’ultimo, al nome dell’autorità che lo ha rilasciato, alla sua data di rilascio e di scadenza, contiene esclusivamente le seguenti indicazioni sulla persona del suo titolare:

1.

Cognome e cognome alla nascita,

2.

Nomi,

(…)».

15      La nota 6 dell’allegato 11 al regolamento di esecuzione della legge sui passaporti (Passverordnung) è così formulata:

«Quando vi sia un cognome alla nascita, ad esso è attribuita almeno una linea completa. Tale linea inizia con la sequenza di cinque caratteri “GEB. ” o “geb. ”».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Il cognome del ricorrente nel procedimento principale è U e i suoi nomi sono S P. Il suo cognome alla nascita, che non fa parte del suo cognome, è E. Inoltre, dai documenti del fascicolo risulta che il ricorrente ha acquisito il titolo di «Doktor» che, in base alla normativa tedesca, è considerato componente del cognome.

17      Nella casella indicata con «Name/Surname/Nom» del suo passaporto è riportato quanto segue, su due linee:

«DR [U]

GEB. [E]».

18      Il ricorrente nel procedimento principale ritiene che il proprio cognome sia presentato in maniera erronea sul suo passaporto e che ciò generi malintesi quando egli deve recarsi all’estero per ragioni professionali. Egli rileva che l’inclusione, sul suo passaporto, nella casella utilizzata per il cognome, del suo cognome alla nascita, che non fa parte del suo cognome quale definito dalla normativa interna relativa allo stato civile, preceduto dall’abbreviazione «GEB.», inserita per sostituire l’aggettivo «geboren» (nato), comporta che, nei suoi rapporti d’affari con soggetti privati e in occasione del rilascio di visti, egli sia stato denominato, ad esempio, «Sig. GEB [E]», «Sig. [E U]», «Dott. [U] GEB [E]» o «[S E] Dott. [U]».

19      Per tale motivo, il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto alla Stadt Karlsruhe di modificare i dati del suo passaporto affinché risulti in maniera inequivocabile, in particolare nei confronti di persone non tedesche, che il suo nome è «Dr U». La Stadt Karlsruhe ha respinto tale domanda.

20      Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto un reclamo dinanzi al Regierungspräsidium Karlsruhe (Prefettura di Karlsruhe), poi, essendo stato quest’ultimo respinto, un ricorso di annullamento dinanzi al Verwaltungsgericht Karlsruhe (Tribunale amministrativo di Karlsruhe), anch’esso, a sua volta, respinto. Il ricorrente nel procedimento principale ha adito successivamente il giudice del rinvio.

21      Date tali circostanze, il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, ai sensi dell’allegato al [regolamento n. 2252/2004], le modalità di emissione della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri debbano soddisfare tutti i requisiti obbligatori riportati [nel documento 9303, prima parte, dell’ICAO].

2)      Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni di cui al [documento 9303, prima parte, dell’ICAO], sezione IV, punto 8.6, a riportare anche il cognome alla nascita quale elemento identificatore primario nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto.

3)      Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni di cui al [documento 9303, prima parte, dell’ICAO], sezione IV, punto 8.6, a riportare anche il cognome alla nascita quale elemento identificatore secondario nella casella 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto.

4)      In caso di risposta affermativa alla seconda o terza questione: se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia tenuto, ai fini della tutela del nome di una persona ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, a indicare, nella definizione della casella della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto in cui è riportato il cognome alla nascita, che in tale casella viene inserito anche il cognome alla nascita.

5)      In caso di riposta negativa alla quarta questione: se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal suo nome e cognome, e nel quale ai sensi della normativa nazionale in materia di passaporti le definizioni delle caselle sulla pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto figurino anche in [lingua inglese e francese] e nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto si debba riportare in una riga a sé stante anche il cognome alla nascita preceduto dall’abbreviazione «geb.» di «geboren» (nato), sia tenuto, ai fini della tutela del nome di una persona ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali e dell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a riportare l’abbreviazione «geb.» di «geboren» anche in [lingua inglese e francese].

6)      Se uno Stato membro, la cui pertinente normativa preveda che il nome di una persona sia formato dal relativo nome e cognome, sia autorizzato, ai sensi dell’allegato al regolamento n. 2252/2004 in combinato disposto con le disposizioni di cui al [documento 9303, prima parte, dell’ICAO], sezione IV (…), punto 8.6, a riportare anche il cognome alla nascita quale dato anagrafico facoltativo nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

22      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’allegato al regolamento n. 2252/2004 debba essere interpretato nel senso che esso richiede che la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri soddisfi tutti i requisiti obbligatori previsti dal documento 9303, prima parte, dell’ICAO.

23      Al riguardo, va rilevato anzitutto che, secondo l’articolo 1 del regolamento n. 2252/2004, i passaporti rilasciati dagli Stati membri devono essere conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell’allegato al medesimo regolamento. Orbene, da tale allegato, al punto 2 intitolato «Pagina dei dati anagrafici», primo comma, risulta che la pagina contenente i dati anagrafici leggibili a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri deve rispettare le specifiche per i passaporti leggibili a macchina fissate dal documento 9303, prima parte, dell’ICAO.

24      Di conseguenza, dall’allegato al regolamento n. 2252/2004 risulta che la pagina dei dati anagrafici leggibili a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri deve soddisfare tutti i requisiti obbligatori previsti dal documento 9303, prima parte, dell’ICAO.

25      Inoltre, va constatato che tale obbligo è conforme all’obiettivo – perseguito dal regolamento n. 2252/2004 – di rafforzare la sicurezza dei documenti di viaggio nell’Unione europea.

26      Ciò considerato, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’allegato al regolamento n. 2252/2004 deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri soddisfi tutti i requisiti obbligatori previsti dal documento 9303, prima parte, dell’ICAO.

 Sulla seconda e terza questione

27      Con la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’allegato al regolamento n. 2252/2004, in combinato disposto con il documento 9303, prima parte, dell’ICAO, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, tale Stato possa tuttavia inserire il cognome alla nascita nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto come identificatore primario o nella casella 07 di tale pagina come identificatore secondario, oppure in una casella unica formata da dette caselle 06 e 07.

28      Anzitutto va rilevato che, in base al documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO, le caselle 06 e 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto sono dirette a contenere gli elementi identificati dallo Stato emittente come configuranti il «nome completo» del titolare del passaporto.

29      Pertanto, occorre determinare, in primo luogo, se, in un contesto giuridico come quello precisato dal giudice del rinvio nelle sue questioni, il cognome alla nascita possa figurare in dette caselle 06 e/o 07.

30      In proposito, dal documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 5.2, dell’ICAO risulta che le specifiche relative al contenuto della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto sono state concepite per essere adattate alla diversità dei requisiti prescritti dalle leggi e dagli usi dei differenti Stati emittenti. Ne consegue che, nei limiti dei requisiti relativi alla presentazione standardizzata di tale pagina, gli Stati emittenti dispongono di una certa discrezionalità nella scelta degli elementi da riportare nelle differenti caselle di dati di detta pagina.

31      In considerazione di tale discrezionalità concessa agli Stati, e poiché il documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO fa riferimento al «nome completo, identificato dallo Stato emittente» senza precisare maggiormente questa nozione, occorre interpretare quest’ultima nel senso che essa lascia a tali Stati un potere discrezionale nella scelta degli elementi che costituiscono il «nome completo». Pertanto, si deve constatare che detto documento non osta a che, in un contesto giuridico come quello precisato dal giudice del rinvio nelle sue questioni, uno Stato possa far inserire nelle caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto elementi diversi dal cognome e dal nome del titolare, in particolare il cognome alla nascita di quest’ultimo.

32      Una conclusione del genere è suffragata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 2252/2004, richiamato nei considerando 2 e 3 di quest’ultimo, di creare un collegamento affidabile tra il passaporto e il suo titolare. Infatti, dato che il cognome alla nascita costituisce un elemento che consente di distinguere le persone aventi cognomi identici, l’indicazione di tale informazione su un passaporto configura un elemento che può creare un collegamento più saldo tra tale documento e il suo titolare.

33      In considerazione del testo del documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO nonché dell’obiettivo perseguito dal regolamento n. 2252/2004, si deve pertanto considerare che l’allegato al regolamento n. 2252/2004, in combinato disposto con il documento 9303, prima parte, dell’ICAO, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in un contesto giuridico come quello precisato dal giudice del rinvio nelle sue questioni, uno Stato membro possa inserire il cognome alla nascita del titolare del passaporto nelle caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto.

34      In secondo luogo, per quanto concerne la questione di sapere, segnatamente, in quale di queste caselle 06 o 07 possa essere indicato il cognome alla nascita del titolare del passaporto, dal documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO risulta che spetta agli Stati emittenti identificare, tra gli elementi che configurano il nome completo del titolare del passaporto, quelli che ne costituiscono le componenti principali e che, pertanto, devono figurare in detta casella 06 e quelli che ne rappresentano le componenti secondarie e che devono comparire nella casella 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto. Secondo il medesimo punto 8.6, gli Stati emittenti possono anche considerare che le differenti componenti che formano il «nome completo» non possono essere divise, ma devono essere utilizzate come identificatori primari, o che dette caselle 06 e 07 devono essere impiegate come casella unica.

35      Ciò considerato, quando uno Stato membro decide di far comparire sul passaporto leggibile a macchina il cognome alla nascita del suo titolare, esso può riportarlo nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto come identificatore primario o nella casella 07 di tale pagina come identificatore secondario, oppure in una casella unica composta da dette caselle 06 e 07.

36      Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’allegato al regolamento n. 2252/2004, in combinato disposto con il documento 9303, prima parte, dell’ICAO, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, tale Stato possa tuttavia inserire il cognome alla nascita nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto come identificatore primario o nella casella 07 di tale pagina come identificatore secondario, oppure in una casella unica formata da dette caselle 06 e 07.

 Sulla sesta questione

37      Con la sesta questione, che occorre esaminare successivamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’allegato al regolamento n. 2252/2004, in combinato disposto con le disposizioni del documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO, debba essere interpretato nel senso che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, esso osta a che tale Stato possa riportare nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto il cognome alla nascita come dato anagrafico facoltativo.

38      In proposito, va rilevato che, secondo detto punto 8.6, la casella 13 di tale pagina è diretta a contenere dati facoltativi. Ne consegue che solo i dati che, per loro natura, non debbano figurare in un’altra casella e siano pertanto obbligatori possono essere indicati in detta casella 13.

39      Poiché, in base allo stesso punto 8.6, gli Stati emittenti devono far figurare nelle caselle 06 e 07 di detta pagina i dati che costituiscono il «nome completo» dei titolari dei passaporti che emettono e, pertanto, necessariamente, l’insieme completo degli elementi relativi al nome, è giocoforza constatare che detta casella 13 non può più contenere alcuno di questi dati.

40      Tale conclusione è confermata, da un lato, dalla circostanza che le illustrazioni indicate nel medesimo punto 8.6 in relazione alla casella 13 della stessa pagina, vale a dire un numero identificativo personale e le impronte digitali dell’interessato, riguardano unicamente dati completamente diversi da quelli relativi al nome del titolare.

41      Dall’altro, risulta in particolare dall’introduzione del documento 9303, prima parte, quinto comma, dell’ICAO che le specifiche fissate da quest’ultimo hanno l’obiettivo di garantire, mediante una presentazione sufficientemente standardizzata dei dati rilevanti, un livello di fiducia soddisfacente sull’affidabilità dei documenti di viaggio e che, di conseguenza, le formalità di controllo siano agevolate. Orbene, se gli Stati emittenti potessero inserire gli elementi relativi al nome in caselle diverse da quelle espressamente previste a tal fine, ne risulterebbe il rischio che determinate autorità pubbliche siano indotte in errore nell’identificazione del detentore di un passaporto, il che contrasterebbe con detto obiettivo.

42      Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla sesta questione dichiarando che l’allegato al regolamento n. 2252/2004, in combinato disposto con le disposizioni del documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.6, dell’ICAO, deve essere interpretato nel senso che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, esso osta a che tale Stato possa inserire nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto il cognome alla nascita come dato anagrafico facoltativo.

 Sulla quarta questione

43      Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’allegato al regolamento n. 2252/2004, in combinato disposto con le disposizioni del documento 9303, prima parte, dell’ICAO, debba essere interpretato, alla luce dell’articolo 7 della Carta, nel senso che, qualora la normativa di uno Stato membro preveda che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, se tale Stato sceglie tuttavia di far figurare il cognome alla nascita del titolare del passaporto nelle caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, esso deve indicare nella designazione di tali caselle che vi è riportato il cognome alla nascita.

44      Occorre rilevare che, nella misura in cui l’obiettivo richiamato al punto 41 della presente sentenza implica che le informazioni contenute nelle differenti caselle della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina di un passaporto possano essere verificate facilmente e in modo efficace dalle autorità degli altri Stati, la presentazione delle differenti componenti del nome del suo titolare deve essere priva di ambiguità, nonché, pertanto, di qualunque rischio di confusione.

45      Di conseguenza, qualora uno Stato membro, in un contesto giuridico come quello precisato dal giudice del rinvio nelle sue questioni, decida di inserire il cognome alla nascita del titolare del passaporto nelle caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, esso è tenuto a precisare con chiarezza, nella designazione di tali caselle, che vi è riportato il cognome alla nascita.

46      Per di più, alla luce del documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.4, dell’ICAO, tale designazione deve essere redatta nella lingua ufficiale di detto Stato, corredata, se del caso, di una traduzione, in corsivo, verso una delle lingue designate da detta disposizione.

47      Pertanto, tali obblighi non sono soddisfatti qualora, in un passaporto, l’inserimento del cognome alla nascita dell’interessato sia indicato mediante un’abbreviazione, per di più non tradotta in una delle lingue richieste.

48      Inoltre, una siffatta interpretazione è suffragata dagli obblighi connessi al diritto alla protezione dell’identità e della vita privata, del quale il rispetto del nome è un elemento costitutivo, sancito all’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza Runevič-Vardyn e Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, punto 66).

49      In proposito, se uno Stato, nel perseguimento degli obiettivi del regolamento n. 2252/2004, può aggiungere al nome del titolare del passaporto, come definito dalla sua normativa interna relativa allo stato civile, altri elementi, in particolare il cognome alla nascita, le modalità di esercizio di tale facoltà devono rispettare il diritto alla vita privata dell’interessato. Pertanto, al fine di rispettare tale diritto, il nome del titolare deve essere chiaramente distinto da tali elementi supplementari; un siffatto chiarimento, del resto, non impedisce in alcun modo la realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 2252/2004.

50      Infatti, è pacifico che la presentazione ambigua o scorretta del nome di una persona sui documenti emessi da uno Stato al fine di attestare la sua identità è tale da generare per quest’ultima seri inconvenienti nella sua vita privata e professionale, nella misura in cui essa rischia di far sorgere dubbi in merito alla sua identità reale, all’autenticità del passaporto o alla veridicità delle informazioni in esso contenute (v., in tal senso, sentenze Grunkin e Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, punto 23, nonché Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punto 69).

51      Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l’allegato al regolamento n. 2252/2004, in combinato disposto con le disposizioni del documento 9303, prima parte, dell’ICAO, deve essere interpretato, alla luce dell’articolo 7 della Carta, nel senso che, qualora la normativa di uno Stato membro preveda che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, se tale Stato sceglie tuttavia di far figurare il cognome alla nascita del titolare del passaporto nelle caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, esso deve indicare con chiarezza, nella designazione di tali caselle, che vi è riportato il cognome alla nascita.

 Sulla quinta questione

52      Alla luce della risposta fornita alla quarta questione, non occorre rispondere alla quinta questione.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri soddisfi tutti i requisiti obbligatori previsti dal documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO).

2)      L’allegato al regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con il documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, tale Stato possa tuttavia inserire il cognome alla nascita nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto come identificatore primario o nella casella 07 di tale pagina come identificatore secondario, oppure in una casella unica formata da dette caselle 06 e 07.

3)      L’allegato al regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con le disposizioni del documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.6, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, deve essere interpretato nel senso che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, esso osta a che tale Stato possa riportare nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto il cognome alla nascita come dato anagrafico facoltativo.

4)      L’allegato al regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con le disposizioni del documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, deve essere interpretato, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che, qualora la normativa di uno Stato membro preveda che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, se tale Stato sceglie tuttavia di far figurare il cognome alla nascita del titolare del passaporto nelle caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, esso deve indicare con chiarezza, nella designazione di tali caselle, che vi è riportato il cognome alla nascita.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.