Language of document : ECLI:EU:C:2012:487

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 luglio 2012 (*)

«Trasporto – Trasporto aereo – Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell’Unione – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Obbligo del venditore del viaggio aereo di garantire che l’accettazione da parte del cliente dei supplementi di prezzo opzionali risulti da un consenso esplicito – Nozione di “supplementi di prezzo opzionali” – Prezzo dell’assicurazione sull’annullamento del viaggio, fornita da una compagnia di assicurazioni indipendente, incluso nel prezzo complessivo»

Nella causa C‑112/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Köln (Germania), con decisione del 2 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2011, nel procedimento

ebookers.com Deutschland GmbH

contro

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la ebookers.com Deutschland GmbH, da P. Plog e S. Zimprich, Rechtsanwälte;

–        per il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, da J. Hennig, Rechtsanwalt;

–        per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello Stato;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da K. Simonsson e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la ebookers.com Deutschland GmbH (in prosieguo: la «ebookers.com»), che commercializza viaggi aerei mediante un portale Internet che essa stessa gestisce, e il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Unione federale delle organizzazioni e delle associazioni di consumatori; in prosieguo: il «BVV»), in merito alla legalità delle modalità di commercializzazione di tali voli.

 Contesto normativo

3        A termini del considerando 16 del regolamento n. 1008/2008:

«I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi (...)».

4        L’articolo 2, punto 18, di detto regolamento definisce le «tariffe aeree passeggeri», ai fini del regolamento stesso, nel modo seguente:

«(…) il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari».

5        Del pari, l’articolo 2, punto 19, di tale regolamento definisce le «tariffe aeree merci», ai fini del regolamento stesso, nel modo seguente:

«il prezzo in euro o in valuta locale da pagarsi per il trasporto di merci nonché le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari (...)».

6        Sotto il titolo «Informazione e non discriminazione», l’articolo 23 del regolamento n. 1008/2008 dispone, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:

a)      tariffa aerea passeggeri o merci;

b)      tasse;

c)      diritti aeroportuali; e

d)      altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti,

dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt-in”)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

7        La ebookers.com commercializza viaggi aerei mediante un portale Internet che essa stessa gestisce. Allorché un cliente ha scelto un volo determinato nel contesto del procedimento di prenotazione accessibile mediante detto portale, in alto a destra della pagina del sito Internet della ebookers.com appare l’indicazione delle spese relative a tale prenotazione con il titolo «le vostre effettive spese di viaggio» («Ihre aktuellen Reisekosten»). Tale indicazione include, oltre al prezzo del volo propriamente detto, un importo corrispondente a «tasse e diritti» («Steuern und Gebühren»), nonché le spese relative ad un’«assicurazione a copertura delle spese di annullamento del viaggio» («Versicherung Rücktrittskostenschutz»), che sono addebitate automaticamente, salva la possibilità di optare espressamente per la soluzione contraria. Il totale di queste spese rappresenta il «prezzo complessivo del viaggio» («Gesamtreisepreis»).

8        Nell’ipotesi in cui la prenotazione divenga definitiva, il cliente deve pagare un importo unico corrispondente a tale prezzo globale del viaggio alla ebookers.com. Quest’ultima versa il prezzo del biglietto al vettore aereo di cui trattasi e le spese di assicurazione sull’annullamento del viaggio a una compagnia assicurativa, che è giuridicamente ed economicamente indipendente dal vettore aereo. Del pari, la ebookers.com versa a sua volta le tasse e i diritti ai rispettivi beneficiari. Se il cliente non desidera sottoscrivere l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, viene informato, in basso alla pagina del sito Internet della ebookers.com, riguardo al procedimento da seguire, che consiste in un’operazione esplicita di rifiuto («opt-out»).

9        Il BVV considera che tale modalità di commercializzazione dei viaggi aerei sia in contrasto con l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 ed esige che la ebookers.com cessi di prevedere, nell’ambito del processo di prenotazione dei voli attuato sul suo portale Internet, la sottoscrizione automatica, senza consenso espresso, dell’assicurazione sull’annullamento del viaggio. Il 28 dicembre 2009, il BVV ha proposto una domanda in tal senso dinanzi al Landgericht Bonn, che ha deciso di accogliere integralmente tale domanda con decisione del 19 luglio 2010.

10      Nel contesto dell’appello proposto il 23 agosto 2010 avverso tale decisione dalla ebookers.com, l’Oberlandesgericht Köln si chiede se l’offerta della ebookers.com di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008. Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipenda dall’interpretazione di questa disposizione, ma considerando che né dalla formulazione, né dalla genesi di quest’ultima emerga in modo inequivoco se essa si applichi o no alla controversia, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento [n. 1008/2008], secondo il quale i supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt‑in”), si riferisca anche alle spese connesse a viaggi aerei, relative a prestazioni di terzi (nel caso di specie, l’operatore che offre un’assicurazione sull’annullamento del viaggio), le quali vengono riscosse dal venditore del viaggio nei confronti del passeggero nell’ambito del prezzo complessivo unitamente alla tariffa aerea».

 Sulla questione pregiudiziale

11      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la nozione di «supplementi di prezzo opzionali», prevista all’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, debba essere interpretata nel senso che include i prezzi, connessi con il viaggio aereo, di prestazioni come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, di cui trattasi nel procedimento principale, fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore del viaggio unitamente alla tariffa del volo, nel contesto del prezzo complessivo.

12      Va rammentata al riguardo la costante giurisprudenza secondo la quale, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Racc. pag. 3781, punto 12; del 1° marzo 2007, Schouten, C‑34/05, Racc. pag. I‑1687, punto 25, nonché del 3 dicembre 2009, Yaesu Europe, C‑433/08, Racc. pag. I‑11487, punto 24).

13      Come risulta chiaramente tanto dal titolo quanto dalla formulazione letterale dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, tale disposizione è diretta a garantire l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei e, pertanto, contribuisce ad assicurare la tutela del cliente che fa ricorso a detti servizi.

14      In particolare, l’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008 riguarda i «supplementi di prezzo opzionali», i quali non sono inevitabili, contrariamente alla tariffa passeggeri o merci e ad altri elementi costitutivi del prezzo definitivo del volo indicati all’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, di tale regolamento. Detti supplementi di prezzo opzionali sono quindi connessi a servizi che, venendo a completare il servizio aereo stesso, non sono né obbligatori né indispensabili per il trasporto dei passeggeri o delle merci, cosicché il cliente può scegliere se accettarli o rifiutarli. È proprio perché il cliente è in grado di esercitare tale scelta che siffatti supplementi di prezzo devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione, e che essi devono esser oggetto di un esplicito consenso da parte sua, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, di detto regolamento.

15      Tale esigenza specifica ai supplementi di prezzo opzionali, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, mira ad impedire che il cliente del servizio aereo sia indotto, nell’ambito della procedura di prenotazione di un volo, ad acquistare servizi complementari al volo stesso, che non sono inevitabili e indispensabili ai fini di tale volo, a meno che egli non scelga espressamente di acquistare tali servizi complementari e di pagare il supplemento di prezzo ad essi relativo.

16      Tale esigenza corrisponde, peraltro, a quella prevista, in via generale, riguardo ai diritti dei consumatori in materia di pagamenti supplementari, dall’articolo 22 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64). Infatti, in conformità a detta disposizione, il professionista è obbligato, prima che il consumatore sia vincolato da un’offerta, ad ottenere il consenso espresso di quest’ultimo ad ogni pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata per l’obbligazione contrattuale principale del professionista; tale consenso infatti non può essere dedotto da quest’ultimo facendo ricorso ad opzioni prestabilite che il consumatore deve respingere per evitare il pagamento supplementare.

17      Al riguardo, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, sarebbe in contrasto con l’obiettivo di tutela del cliente che si avvale dei servizi aerei, perseguito dall’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, subordinare detta tutela alla circostanza che il servizio complementare opzionale in rapporto con il volo stesso e il supplemento di prezzo relativo a tale servizio siano proposti, nel contesto del processo di prenotazione di tale volo, dal vettore aereo oppure da una parte diversa da tale vettore, giuridicamente ed economicamente indipendente da quest’ultimo. Infatti, qualora fosse possibile subordinare tale tutela alla qualità del prestatore di detto servizio complementare, concedendola soltanto allorché il servizio è fornito da un vettore aereo, detta tutela sarebbe facilmente eludibile e, quindi, l’obiettivo in parola certamente compromesso. Comunque, siffatto modo di procedere sarebbe incompatibile con l’articolo 22 della direttiva 2011/83.

18      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ebookers.com, ai fini della concessione della tutela prevista all’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, ciò che rileva non è che il servizio complementare opzionale e il supplemento di prezzo ad esso relativo vengano proposti dal vettore aereo interessato o da un prestatore ad esso collegato, bensì che tale servizio e il suo prezzo siano proposti in rapporto con il volo stesso nel contesto della procedura di prenotazione ad esso relativa.

19      Occorre peraltro osservare che, in contrasto con quanto fatto valere dalla ebookers.com, tale interpretazione non è incompatibile con l’ambito di applicazione del regolamento n. 1008/2008. Infatti, sebbene in conformità all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, l’oggetto di quest’ultimo sia definito con riferimento ai vettori aerei, in quanto detta disposizione prevede che tale regolamento disciplini il rilascio delle licenze dei vettori aerei comunitari e il loro diritto di gestire servizi aerei intracomunitari, ciò non toglie che tale oggetto include anche, ai sensi della disposizione in parola, la «determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari». Del pari, risulta dalla formulazione dell’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, di tale regolamento, redatto in termini generali, nonché dall’obiettivo di tutela che esso persegue, che, come si è constatato al punto 17 della presente sentenza, l’esigenza di tutela prevista da tale disposizione non può dipendere dalla qualità del prestatore del servizio complementare opzionale in rapporto con il volo stesso.

20      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che la nozione di «supplementi di prezzo opzionali», di cui all’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1008/2008, dev’essere interpretata nel senso che include i prezzi, connessi con il viaggio aereo, di prestazioni come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, di cui trattasi nel procedimento principale, fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore del viaggio unitamente alla tariffa del volo, nel contesto del prezzo complessivo.

 Sulle spese

21      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La nozione di «supplementi di prezzo opzionali», di cui all’articolo 23, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, dev’essere interpretata nel senso che include i prezzi, connessi con il viaggio aereo, di prestazioni come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, di cui trattasi nel procedimento principale, fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore del viaggio unitamente alla tariffa del volo, nel contesto del prezzo complessivo.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.