Language of document : ECLI:EU:C:2017:1027

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

14 dicembre 2017 (*)

«Procedimento accelerato»

Nelle cause riunite C‑612/17 e C‑613/17,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte dei conti (Italia), con decisioni del 13 settembre 2017, pervenute in cancelleria il 24 ottobre 2017, nei procedimenti

Federazione Italiana Golf (FIG)

contro

Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT,

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C‑612/17),

e

Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)

contro

Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT (C‑613/17),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, C. Vajda, e l’avvocato generale, M. Szpunar,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1) e, in particolare, sui criteri da prendere in considerazione per decidere se una federazione sportiva, in quanto istituzione senza scopo di lucro, debba ritenersi soggetta al controllo pubblico e, pertanto, rientri nel conto economico consolidato del settore delle amministrazioni pubbliche.

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra la Federazione Italiana Golf (FIG) (Italia) (in prosieguo: la «FIG»), da un lato, e l’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (Italia) (in prosieguo: l’«ISTAT») e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), dall’altro lato, nonché tra la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (Italia) (in prosieguo: la «FISE») e l’ISTAT, in merito all’inserimento della FIG e della FISE, per l’anno 2017, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato (in prosieguo: l’«elenco ISTAT»).

3        L’ISTAT considera, in primo luogo, che la FIG e la FISE rientrano nel settore non commerciale, in quanto i ricavi delle stesse provenienti da vendite di prodotti e servizi non coprono il 50% dei costi di gestione, senza che le quote associative dei membri, qualificate come «finanziamenti di natura pubblicistica», possano essere prese in considerazione a tal proposito, e, in secondo luogo, che le attività di dette federazioni sono soggette al controllo del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI (Italia), che ha il potere di approvare lo statuto e alcuni regolamenti delle stesse e che fornisce una parte delle loro risorse.

4        La FIG e la FISE fanno valere, da un lato, che, grazie alle quote associative dei membri, che rappresentano a loro avviso risorse provenienti dal settore privato, esse dispongono di una capacità elevata di autonomia e, dall’altro lato, che il Comitato olimpico nazionale italiano non può determinarne la politica generale o il programma, mentre l’allegato A, punto 20.15, del regolamento n. 549/2013 prevede che il potere di controllo di un’istituzione senza scopo di lucro è definito come la capacità di determinarne la politica generale o il programma. Inoltre, la FIG osserva che il giudice del rinvio, la Corte dei conti (Italia), aveva annullato l’elenco ISTAT relativo all’anno 2015, nella parte in cui esso prevedeva l’inserimento della FIG tra le amministrazioni pubbliche.

5        Alla luce di ciò, la Corte dei conti ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’allegato A, punti 20.15, 4.125 e 4.126, del regolamento n. 549/2013. Tale giudice ha altresì chiesto alla Corte di sottoporre le presenti cause a procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

6        La disposizione da ultimo citata prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura.

7        A sostegno della domanda diretta ad ottenere che le presenti cause siano sottoposte a procedimento accelerato, il giudice del rinvio fa valere, da un lato, l’urgenza della procedura volta all’annullamento dell’elenco ISTAT, dato che la legislazione nazionale prevede una procedura speciale e rapida al fine di consentire alle parti di ottenere una pronuncia sulla validità di detto elenco prima della sua scadenza, vale a dire la fine dell’anno 2017, e, dall’altro lato, la circostanza che i quesiti pregiudiziali oggetto delle presenti cause riguardano un numero elevato di altre federazioni sportive.

8        Si deve rilevare che le circostanze addotte dal giudice del rinvio nell’ambito delle presenti cause non consentono di ritenere che le condizioni di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura siano soddisfatte.

9        Infatti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la circostanza che il giudice del rinvio sia tenuto a fare tutto il possibile per garantire una rapida definizione del procedimento principale non basta di per sé a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (ordinanze del presidente della Corte del 23 dicembre 2015, Vilkas, C‑640/15, non pubblicata, EU:C:2015:862, punto 8 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 ottobre 2017, Popławski, C‑573/17, non pubblicata, EU:C:2017:827, punto 7).

10      Peraltro, dalle decisioni di rinvio emerge che, mentre la FIG e la FISE hanno proposto i loro ricorsi, rispettivamente, il 29 novembre e il 7 dicembre 2016, le udienze dinanzi al giudice del rinvio si sono tenute solamente il 13 settembre 2017. Inoltre, il giudice del rinvio non precisa, nelle suddette decisioni, se una risposta della Corte entro un breve termine gli permetterebbe di risolvere i procedimenti per cui è adito prima della scadenza della validità dell’elenco ISTAT, ossia prima della fine del 2017.

11      Risulta poi da consolidata giurisprudenza della Corte che il numero elevato di soggetti o situazioni giuridiche potenzialmente interessati dalla decisione che il giudice del rinvio deve emettere dopo aver adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale non può, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato (v., in particolare, ordinanze del presidente della Corte del 15 febbraio 2016, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, non pubblicata, EU:C:2016:94, punto 8 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 ottobre 2017, Popławski, C‑573/17, non pubblicata, EU:C:2017:827, punto 8).

12      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la domanda del giudice del rinvio volta ad ottenere che le presenti cause siano assoggettate al procedimento accelerato non può essere accolta.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda della Corte dei conti (Italia) volta ad ottenere che le cause C612/17 e C613/17 siano assoggettate al procedimento accelerato di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte è respinta.

Lussemburgo, 14 dicembre 2017

Il cancelliere

 

Il presidente della Corte

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.