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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) – Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner

(Causa C-362/14)1

(Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Articoli 25 e 28 – Trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Decisione 2000/520/CE – Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti – Livello di protezione inadeguato – Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti – Poteri delle autorità nazionali di controllo)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Maximillian Schrems

Convenuto: Data Protection Commissioner

Dispositivo

L’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione, come la decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46 sull’adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, con la quale la Commissione europea constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, non osta a che un’autorità di controllo di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 28 di tale direttiva, come modificata, esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e delle sue libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest’ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato.

La decisione 2000/520 è invalida.

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1 GU C 351 del 06/10/2015.