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Impugnazione proposta il 26 luglio 2017 dalla Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 maggio 2017, causa T-122/15, Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank/Banca centrale europea

(Causa C-450/17 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (rappresentanti: A. Glos, T. Lübbig e M. Benzing, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 nella causa T-122/15;

annullare la decisione della BCE del 5 gennaio 2015 (Prot.: ECB/SSM/15/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3) disponendo il mantenimento degli effetti della sostituzione della decisione della BCE del 1º settembre 2014 (Prot.: ECB/SSM/14/1 – 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1);

in subordine, annullare la suddetta sentenza del Tribunale e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione del diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU1 e dell’articolo 70 del regolamento quadro sull’MVU2

Il Tribunale ha erroneamente interpretato le disposizioni applicabili dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento sull’MVU in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. Esso perviene erroneamente alla conclusione secondo cui le «circostanze particolari», che devono determinare la qualificazione di un ente come soggetto meno significativo, sussistono soltanto quando la vigilanza diretta da parte delle autorità nazionali sia maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento sull’MVU rispetto alla vigilanza diretta da parte della BCE. Il Tribunale basa la propria interpretazione esclusivamente sulla versione inglese del regolamento-quadro sull’MVU e viola il principio secondo cui tutte le versioni linguistiche sono ugualmente vincolanti. Il Tribunale omette erroneamente di interpretare le norme in base al diritto di rango superiore, segnatamente alla luce del principio di proporzionalità con riferimento alla competenza. Esso ha erroneamente escluso l’esistenza di un errore manifesto di valutazione dei fatti da parte della BCE e non ha verificato, come già la BCE, se la ricorrente debba essere qualificata come soggetto meno significativo in base alle circostanze specifiche e fattuali riferite dalla stessa in ragione delle «circostanze particolari» di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento sull’MVU in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento-quadro sull’MVU. Il Tribunale viene meno, in tal modo, al suo obbligo di procedere a un esame completo della decisione impugnata quanto agli errori di valutazione.

Secondo motivo: snaturamento della decisione impugnata e valutazione erronea dei requisiti di motivazione

Il Tribunale snatura la motivazione della decisione impugnata e sostituisce la motivazione della BCE con la propria. Snaturando il contenuto della decisione impugnata, disconosce che la medesima non soddisfa i requisiti posti dal diritto dell’Unione in merito all’obbligo di motivazione: la motivazione della decisione impugnata è incoerente e presenta carattere contraddittorio.

Terzo motivo: errore procedurale commesso dal Tribunale per l’introduzione di aspetti che non erano oggetto del procedimento

La sentenza del Tribunale viola il diritto della ricorrente a essere ascoltata e il principio del contraddittorio. La motivazione della sentenza introduce aspetti rilevanti ai fini della decisione che non sarebbero stati oggetto di contraddittorio nel procedimento.

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1 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, GU L. 287, pag. 63.

2 Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU), GU L 141, pag. 1.