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Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 – SACEM / Commissione

(Causa T-422/08) 1

(«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: H. Calvet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, E. Belliard e A. L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues e J. Gstalter, agenti); e Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho, R. Vallina Hoset e P. Hernández Arroyo, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Uusitalo e L. Rechardt, avvocati); RTL Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo); CLT-UFA (Lussemburgo); Music Choice Europe Ltd, (Londra, Regno Unito); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Germania); Modern Times Group MTG AB (Stoccolma, Svezia); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra), Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlino, Germania) (rapprsentanti: inizialmente M. Hansen, É. Barbier de La Serre, avvocati, e O. Zafar, solicitor, successivamente M. Hansen, J. Ruiz Calzado, A. Weitbrecht, avvocati, e J. Kallaugher, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC)

Dispositivo

La domanda di misure di organizzazione del procedimento depositata dalla Commissione europea è respinta.

L’articolo 3 della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC) è annullato, nella parte riguardante la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C (2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la SACEM.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La SACEM sopporterà la metà delle proprie spese, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione.

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) sopporterà la metà delle proprie spese.

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla SACEM, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione, e la metà delle spese sostenute dalla SGAE.

L’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SACEM e connesse al suo intervento.

La RTL Group SA, la CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, la ProSiebenSat.1 Media AG, la Modern Times Group MTG AB, la Viasat Broadcasting UK Ltd il Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SACEM e connesse al loro intervento.

La SACEM, la Commissione, la RTL Group, la CLT-UFA e la Music Choice Europe sopporteranno ciascuna le loro spese relative al procedimento sommario.

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1     GU C 327 del 20.12.2008.