Language of document : ECLI:EU:C:2012:449

Causa C‑138/11

Compass-Datenbank GmbH

contro

Republik Österreich

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Nozione di “impresa” — Dati del registro delle imprese memorizzati in una banca dati — Attività di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro corrispettivo — Incidenza del rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di autorizzare il riutilizzo di tali detti — Diritto “sui generis” previsto dall’articolo 7 della direttiva 96/9/CE»

Massime della sentenza

1.        Concorrenza — Regole dell’Unione — Impresa — Nozione — Esercizio di un’attività economica — Nozione — Attività connesse all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri — Esclusione

(Art. 102 TFUE)

2.        Concorrenza — Regole dell’Unione — Impresa — Nozione — Esercizio di un’attività economica — Pubblica autorità che svolge un’attività di raccolta e di messa a disposizione di dati comunicati dalle imprese in forza di un obbligo legale — Attività non economica — Esclusione — Corrispettivo per la consultazione o la fornitura fissato dalla legge — Irrilevanza — Divieto, da parte di suddetta autorità, di qualsiasi altro impiego dei dati raccolti e messi a disposizione del pubblico in base alla tutela concessa ai costitutori di banche dati a norma dell’articolo 7 della direttiva 96/9 — Irrilevanza

(Art. 102 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 35-39)

2.        L’attività di una pubblica autorità consistente nel memorizzare, in una banca dati, dati che le imprese sono tenute a comunicare in forza di obblighi legali, nel consentire agli interessati di consultare tali dati e/o nel fornire loro copie degli stessi su supporto cartaceo non costituisce un’attività economica e, di conseguenza, nell’ambito di una siffatta attività, tale pubblica autorità non deve essere considerata un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE. La circostanza che tale consultazione e/o tale fornitura di copie vengano effettuate dietro pagamento di un corrispettivo previsto dalla legge e non determinato, direttamente o indirettamente, dall’ente di cui trattasi non è atta a modificare la qualificazione giuridica di tale attività. Inoltre, nei limiti in cui tale pubblica autorità vieta qualsiasi impiego ulteriore dei dati in tal modo raccolti e messi a disposizione del pubblico, avvalendosi della tutela sui generis concessale in quanto costitutore della banca dati in questione, a norma dell’articolo 7 della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, essa non svolge neppure sotto questo profilo un’attività economica e non deve dunque essere considerata, nell’ambito di tale attività, un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

(v. punto 51 e dispositivo)