Language of document : ECLI:EU:C:2014:70

Causa C‑31/13 P

Ungheria

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Indicazioni geografiche protette – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette relative ai vini – Banca dati E‑Bacchus – Tokaj»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014

1.        Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atto che produce effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri obiettivi – Iscrizione di una denominazione di origine protetta nel registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette in materia di vini (banca dati E-Bacchus) – Denominazione d’origine facente parte delle denominazioni già protette ai sensi del regolamento n. 1234/2007 – Sistema transitorio – Esclusione

(Art. 263 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 1234/2007 e n. 479/2008, considerando 36)

2.        Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Vino – Designazione e presentazione dei vini – Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette – Regime di protezione – Potere decisionale della Commissione – Parità di trattamento – Violazione – Insussistenza

(Regolamenti del Consiglio n. 1234/2007, artt. da 118 sexies a 118 decies, e n. 479/2008, considerando 5)

3.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inoperante – Rigetto

(Art. 256, § 1, TFUE)

1.        Sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni dell’Unione ed intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti. Tali effetti giuridici vincolanti di un atto devono essere valutati in funzione di criteri obiettivi, quali il contenuto di tale atto, tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione emanante.

Riguardo all’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus delle denominazioni di vini riconosciuti dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, essa non è necessaria affinché tali denominazioni di vini godano di una protezione a livello dell’Unione, poiché esse sono protette automaticamente ai sensi del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), senza che tale protezione sia subordinata alla loro iscrizione nella suddetta banca dati.

Dato che l’iscrizione di cui trattasi non è intesa a produrre effetti giuridici vincolanti, essa non costituisce un atto impugnabile.

(v. punti 54, 55, 64, 65)

2.        Il regime dell’Unione applicabile al settore vitivinicolo è stato radicalmente modificato, attraverso il regolamento n. 479/2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per conseguire obiettivi connessi, segnatamente, alla qualità dei vini. A tal fine, il nuovo regime di protezione assoggetta ogni domanda di protezione di una denominazione di vino a un esame approfondito che viene compiuto in due fasi, segnatamente una a livello nazionale e una successiva a livello dell’Unione, ai sensi degli articoli da 118 sexies a 118 decies del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), senza che sia possibile riconoscere alcun automatismo al riguardo, dato che la Commissione dispone di un vero e proprio potere di decisione ai sensi dell’articolo 118 decies del regolamento n. 1234/2007, che le permette di concedere oppure di negare la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica, a seconda che le condizioni stabilite dal suddetto regolamento siano o meno rispettate.

Stante la non assimilabilità delle fattispecie giuridiche e dei poteri della Commissione relativi alle iscrizioni nella banca dati E‑Bacchus ai sensi dei due sistemi di protezione delle denominazioni di vini, quali istituiti dal legislatore dell’Unione, non sussiste alcuna violazione del principio di uguaglianza.

(v. punti 74, 75)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 82)