Language of document : ECLI:EU:C:2012:351

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 giugno 2012 (*)

«Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Settore automobilistico – Regolamento (CE) n. 1400/2002 – Esenzione per categorie – Sistema di distribuzione selettiva – Nozione di “criteri specifici” nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi – Diniego di rilascio di una concessione per la distribuzione di autoveicoli nuovi – Assenza di criteri di selezione quantitativi precisi, oggettivi, proporzionati e non discriminatori»

Nella causa C‑158/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione del 29 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 1° aprile 2011, nel procedimento

Auto 24 SARL

contro

Jaguar Land Rover France SAS,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A.Ó Caoimh (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Auto 24 SARL, da R. Bertin, avvocato;

–        per la Jaguar Land Rover France SAS, da J. Vogel e L. Boudailliez, avvocati;

–        per il governo francese, da G. de Bergues e J. Gstalter, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B. Mongin, A. Biolan e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30; in prosieguo: il «regolamento»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Auto 24 SARL (in prosieguo: l’«Auto 24») e la Jaguar Land Rover France SAS (in prosieguo: la «JLR»), in merito al diniego di quest’ultima di rilasciare all’Auto 24 una concessione per la distribuzione di autoveicoli nuovi del marchio LAND ROVER.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Il regolamento, adottato sulla base dell’articolo 1 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 1965, 36, pag. 533), prevede un’esenzione dal divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE, per alcune categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (in prosieguo: l’«esenzione»).

4        I considerando 1 e 4‑8 del regolamento così recitano:

«(1)      L’esperienza acquisita nel settore automobilistico in materia di distribuzione di autoveicoli nuovi (…) permette di definire categorie di accordi verticali che si può ritenere soddisfino di regola le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, [del Trattato].

(...)

(4)      Il beneficio dell’esenzione deve essere limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, [del Trattato].

(5)      Gli accordi verticali rientranti nelle categorie definite dal presente regolamento possono incrementare l’efficienza economica nell’ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi di transazione e di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite.

(6)      La probabilità che questi incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato detenuto delle imprese interessate e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dall’acquirente (...).

(7)      Le soglie di quota di mercato vanno fissate in modo da rispecchiare il potere di mercato del fornitore. (…) Le soglie al di sotto delle quali si può presumere che i vantaggi assicurati dagli accordi verticali superino gli effetti restrittivi devono variare a seconda delle caratteristiche dei diversi tipi di accordi verticali. Si può dunque presumere che gli accordi verticali presentino in generale tali vantaggi qualora il fornitore interessato abbia una quota di mercato non superiore al 30% sui mercati della distribuzione di autoveicoli nuovi o di pezzi di ricambio, o al 40% in caso di distribuzione selettiva basata sui criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi. (...)

(8)      Qualora la quota di mercato superi dette soglie, non è possibile presumere che gli accordi verticali che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, [del Trattato] implichino generalmente vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che determinano sotto il profilo della concorrenza. Tali vantaggi sono tuttavia prevedibili in caso di distribuzione selettiva basata su criteri di qualità indipendentemente dalla quota di mercato del fornitore».

5        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere f)‑h), del regolamento, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo valgono le seguenti definizioni:

«f)      per “sistema di distribuzione selettiva” si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori o riparatori selezionati in base a criteri specifici e nel quale i distributori o riparatori si impegnano a non vendere tali beni e servizi a distributori non autorizzati o riparatori indipendenti, fatta salva la facoltà di vendere pezzi di ricambio a riparatori indipendenti o l’obbligo di fornire agli operatori indipendenti tutte le informazioni tecniche, apparecchiature di diagnostica, attrezzature e formazione necessari per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli o per l’attuazione di misure per la tutela ambientale;

g)      per “sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi” si intende un sistema di distribuzione selettiva nel quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei riparatori criteri che ne limitano direttamente il numero;

h)      per “sistema di distribuzione selettiva basato su criteri qualitativi” si intende un sistema di distribuzione selettiva nel quale il fornitore utilizza per la selezione dei distributori o dei riparatori criteri di carattere esclusivamente qualitativo, richiesti dalla natura dei beni o servizi oggetto del contratto, che sono stabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori o riparatori che chiedono di far parte del sistema di distribuzione, non sono applicati in modo discriminatorio e non limitano direttamente il numero dei distributori o dei riparatori».

6        L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento così dispone:

«Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 e 7, l’esenzione si applica a condizione che la quota detenuta dal fornitore sul mercato rilevante in cui vende gli autoveicoli nuovi, i pezzi di ricambio per autoveicoli o i servizi di riparazione e manutenzione non superi il 30%.

Tuttavia, la soglia di quota di mercato per l’applicazione dell’esenzione è del 40% per gli accordi che costituiscono sistemi di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi per la vendita di autoveicoli nuovi.

Dette soglie di quota di mercato non si applicano ai sistemi di distribuzione selettiva basata su criteri di qualità».

7        Per quanto riguarda la vendita di autoveicoli nuovi, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento dispone che l’esenzione non si applica a nessun «obbligo diretto o indiretto per qualunque distributore di autovetture o di veicoli commerciali leggeri, membro di un sistema di distribuzione selettiva che ne limiti la facoltà di aprire punti vendita o consegna addizionali in altre località all’interno del mercato comune in cui sia applicata la distribuzione selettiva».

8        A termini dell’articolo 6 del regolamento, il beneficio dell’esenzione può essere revocato qualora risulti che, in un caso determinato, gli accordi verticali di cui trattasi producono effetti incompatibili con le condizioni previste all’articolo 81, paragrafo 3, CE.

9        Dall’articolo 12 del regolamento emerge che il medesimo è entrato in vigore il 1° ottobre 2002, ad eccezione del suddetto articolo 5, paragrafo 2, lettera b), che si applica a partire dal 1° ottobre 2005.

 Il diritto francese

10      Ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, «[q]ualunque fatto dell’uomo che cagioni ad altri un danno, obbliga colui per colpa del quale tale danno si è verificato a risarcirlo».

 Causa principale e questione pregiudiziale

11      La JLR importa in Francia autoveicoli nuovi e prodotti del marchio LAND ROVER.

12      Dal 1994, l’Auto 24 era concessionaria esclusiva della JLR a Périgueux (Francia). Il suo contratto di concessione veniva risolto il 27 settembre 2002 con effetto il 30 settembre 2004, nel rispetto del preavviso di due anni quale previsto dalle relative clausole contrattuali. Alla data in cui tale risoluzione è divenuta efficace, l’Auto 24 concludeva con la JLR un contratto di officina di riparazioni autorizzata. Per contro, la sua candidatura per diventare distributore autorizzato veniva respinta dalla JLR.

13      Con sentenza divenuta definitiva il 28 ottobre 2005, il Tribunal de commerce di Versailles dichiarava che la JLR aveva agito in modo discriminatorio nell’esaminare detta candidatura, e la condannava, di conseguenza, a versare EUR 100 000 all’Auto 24 a titolo di risarcimento danni per lucro cessante, a fronte del guadagno che quest’ultima avrebbe potuto realizzare se avesse ottenuto lo status di distributore autorizzato.

14      Il 19 gennaio 2006, la JLR negava nuovamente all’Auto 24 lo status di distributore autorizzato a Périgueux, in quanto il «numerus clausus» stabilito dalla JLR non prevedeva la designazione di un distributore di autoveicoli nuovi in tale città.

15      Nel mese di ottobre del 2006 la società Pericaud Automobiles, distributore autorizzato della JLR, apriva una sede secondaria a Trélissac (France), alla periferia di Périgueux.

16      Ciò premesso, l’Auto 24 citava la JLR dinanzi al Tribunal de commerce di Bordeaux per ottenere il risarcimento del pregiudizio derivante dal rifiuto di quest’ultima di autorizzarla come distributore per il settore di Périgueux.

17      Con decisione dell’8 febbraio 2008 il Tribunal de commerce di Bordeaux respingeva tutte le domande dell’Auto 24.

18      Con sentenza del 2 dicembre 2009 la Cour d’appel di Parigi confermava tale decisione, rilevando, in particolare, che la JLR aveva negato all’Auto 24 l’autorizzazione come distributore fondandosi su un numerus clausus fissato l’8 aprile 2005, che prevedeva 72 contratti di distributori autorizzati per 109 siti, descritti in una tabella dei contratti e dei siti in cui non compare Périgueux.

19      Avverso tale sentenza l’Auto 24 ha dunque proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Con tale ricorso, l’Auto 24 sostiene, in particolare, che la Cour d’appel di Parigi ha violato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), del regolamento e l’articolo 1382 del codice civile, laddove ha ritenuto che nessuna disposizione legislativa o regolamentare, tanto di diritto nazionale quanto di diritto comunitario, obblighi il concessionario a giustificare ragioni economiche o di altro tipo alla base di un numerus clausus, e accogliendo il fatto che la JLR avesse stabilito un numerus clausus che non prevedeva la possibilità di aprire una sede a Périgueux, senza esaminare l’oggettività dei criteri di selezione, la loro utilità economica, il miglioramento del servizio fornito alla clientela e le condizioni di attuazione di detti criteri. Secondo l’Auto 24, in un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi, il fornitore, nel momento in cui seleziona i suoi distributori, deve applicare criteri di selezione quantitativi precisi, oggettivi, proporzionati al fine da raggiungere e attuati in maniera non discriminatoria.

20      Ciò premesso, la Cour de cassation, a fronte di dubbi sull’interpretazione del regolamento e, in particolare, sulle norme relative ai criteri di selezione in materia di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Cosa si debba intendere con i termini “criteri specifici” di cui all’articolo 1, [paragrafo] 1, [lettera] f), del regolamento (…), in riferimento a un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi».

 Sulla questione pregiudiziale

21      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i termini «criteri specifici», che compaiono all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, debbano essere interpretati nel senso che impongano che, per beneficiare dell’esenzione, un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi ai sensi del regolamento debba fondarsi su criteri oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme e indifferenziata a tutti i candidati all’autorizzazione.

22      In via preliminare, si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze del 18 dicembre 1986, VAG France, 10/86, Racc. pag. 4071, punto 12; del 30 aprile 1998, Cabour, C‑230/96, Racc. pag. I‑2055, punti 47, 48 e 51, nonché del 2 aprile 2009, Pedro IV Servicios, C‑260/07, Racc. pag. I‑2437, punto 68) emerge che il mancato rispetto di una condizione necessaria all’esenzione non può, di per sé, dare luogo al risarcimento dei danni in forza dell’articolo 101 TFUE, né costringere un fornitore ad accogliere un distributore candidato in un sistema di distribuzione.

23      Nella specie, l’Auto 24 sostiene, essenzialmente, che qualsiasi criterio quantitativo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), del regolamento, ossia qualsiasi criterio che, per selezionare i distributori o i riparatori, ne limiti direttamente il numero, deve rispondere a giustificazioni economiche oggettive che devono essere dimostrate dal fornitore ed essere applicato in maniera uniforme e non discriminatoria in tutti i bacini d’utenza e a tutti i potenziali candidati al sistema di distribuzione.

24      A tale proposito, occorre rammentare che dai considerando 1 nonché 4‑6 del regolamento risulta che il beneficio dell’esenzione è limitato agli accordi verticali che, alla luce dell’esperienza acquisita nel settore automobilistico in materia di distribuzione, si presume soddisfino, in ragione dell’incremento di efficienza che essi apportano, le condizioni dettate dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

25      Come emerge dal considerando 7 del regolamento, le soglie al di sotto delle quali si può presumere che i vantaggi assicurati dagli accordi verticali superino gli effetti restrittivi variano a seconda delle caratteristiche dei diversi tipi di accordi verticali.

26      Secondo i considerando 7 e 8 del regolamento, gli accordi verticali presentano in generale tali vantaggi qualora il fornitore interessato abbia una quota di mercato sul quale vende gli autoveicoli nuovi non superiore al 40% quando la «distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi» è utilizzata per la vendita di autoveicoli nuovi, mentre, nel caso di «distribuzione selettiva basata su criteri di qualità», tali vantaggi sono prevedibili indipendentemente dalla quota di mercato del fornitore.

27      Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento, la soglia di quota di mercato per l’applicazione dell’esenzione è del 40% per gli accordi che costituiscono sistemi di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi per la vendita di tali autoveicoli, mentre, conformemente al terzo comma di detto paragrafo 1, la quota di mercato detenuta dal fornitore interessato non incide ai fini dell’applicazione dell’esenzione agli accordi che costituiscono sistemi di distribuzione selettiva basata su criteri qualitativi.

28      È in tale contesto che devono essere intese le nozioni di «sistema di distribuzione selettiva», di «sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi» e di «sistema di distribuzione selettiva basato su criteri qualitativi», definite, rispettivamente, all’articolo 1, paragrafo 1, lettere f)‑h), del regolamento.

29      Da tali ultime disposizioni risulta che, per quanto concerne sia i sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri quantitativi sia i sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri qualitativi, ai sensi del regolamento, i distributori devono essere selezionati in base a «criteri specifici», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento.

30      In tale contesto, i termini «criteri specifici», ai sensi di tale disposizione, devono essere interpretati nel senso che si riferiscono a criteri il cui contenuto preciso può essere verificato.

31      Va precisato a tale riguardo che, per la verifica del loro contenuto preciso, non è necessario che i criteri di selezione utilizzati ai fini di un sistema di distribuzione selettiva siano pubblicati, con il rischio, come rilevato dal governo francese, di compromettere il segreto industriale o, addirittura, di agevolare eventuali comportamenti collusivi.

32      D’altro canto, dalla definizione della nozione di «sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), del regolamento, non risulta che essa debba essere interpretata nel senso che contenga un ulteriore requisito che imponga che i criteri applicati dal fornitore per selezionare i distributori siano non soltanto «specifici», ma anche oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme e indifferenziata nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione.

33      Infatti, soltanto nel contesto dei sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri qualitativi il regolamento impone segnatamente, in virtù della definizione che compare all’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), che i criteri di selezione utilizzati dal fornitore siano «richiesti dalla natura dei beni o servizi oggetto del contratto, che sono stabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori o riparatori che chiedono di far parte del sistema di distribuzione [e] non sono applicati in modo discriminatorio».

34      In tal senso, dalla formulazione stessa della definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento discende che, laddove un sistema di distribuzione per la vendita di autoveicoli nuovi vieti la rivendita ai distributori non autorizzati e si basi su criteri specifici che limitino direttamente il numero dei distributori, tale sistema può essere qualificato come «sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi» ai sensi del regolamento. Il fatto che, nella prassi, i sistemi di distribuzione di autoveicoli nuovi implichino molto spesso criteri sia quantitativi che qualitativi non incide a tale proposito, come riconosciuto, in sostanza, in udienza dalla JLR e dalla Commissione europea.

35      In tale contesto, come sostenuto, in sostanza, dalla JLR, dal governo francese e dalla Commissione, se, nell’ambito del regolamento, i criteri quantitativi di selezione dovessero essere obbligatoriamente oggettivi e non discriminatori, ne deriverebbe una confusione tra le condizioni richieste dal regolamento per l’applicazione dell’esenzione ai sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri qualitativi e quelle dallo stesso previste per l’applicazione dell’esenzione ai sistemi di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi.

36      Orbene, dall’economia del regolamento non risulta che il legislatore abbia voluto prevedere le stesse condizioni di esenzione per questi due sistemi di distribuzione selettiva. Al contrario, atteso che, come emerge in particolare dai punti 26 e 27 supra, il regolamento prevede condizioni di esenzione distinte a seconda che la distribuzione selettiva di cui trattasi sia qualificata come «basata su criteri quantitativi» o «basata su criteri qualitativi», gli elementi contenuti soltanto nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento non possono essere applicati anche alla lettera g) di tale disposizione, se non amalgamando questi due tipi di distribuzione selettiva.

37      Peraltro, contrariamente a quanto ha lasciato intendere l’Auto 24, il fatto che un fornitore, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, non possa impedire l’apertura di una sede secondaria da parte di uno dei suoi distributori autorizzati resta privo di rilievo al riguardo.

38      Inoltre, la giurisprudenza richiamata dall’Auto 24, derivante dalla sentenza del 25 ottobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commissione (26/76, Racc. pag. 1875), non è pertinente nella specie. A tal proposito è sufficiente rilevare che, nell’ambito del regolamento, come emerge in particolare ai punti 32‑34 supra, un «sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi» si distingue, per definitionem, dalla selezione qualitativa dei distributori oggetto del punto 20 della citata sentenza Metro SB-Großmärkte/Commissione.

39      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che, con i termini «criteri specifici», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, devono essere intesi, per quanto concerne un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi ai sensi di tale regolamento, criteri il cui contenuto preciso possa essere verificato. Per beneficiare dell’esenzione prevista da detto regolamento non è necessario che un sistema del genere sia basato su criteri oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme e indifferenziata nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Con i termini «criteri specifici», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, devono essere intesi, per quanto concerne un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi ai sensi di tale regolamento, criteri il cui contenuto preciso possa essere verificato. Per beneficiare dell’esenzione prevista da detto regolamento non è necessario che un sistema del genere sia basato su criteri oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme e indifferenziata nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione.

Firme


* Lingua processuale: il francese.