Language of document :

Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 - Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-485/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e M. Konstantinidis)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini stabiliti tutte le misure necessarie per l'esecuzione della decisione della Commissione 2 luglio 2008 C(2008) 3118 (come rettificata con la decisione della Commissione 13 agosto 2008), relativa agli aiuti concessi alla società Ellinika Nafpigeia A. E. o, in ogni caso, non avendo informato sufficientemente la Commissione delle misure adottate conformemente all'art. 19 della decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 11 - 18 della decisione di cui trattasi nonché del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione ha ad oggetto la mancata esecuzione da parte della Repubblica ellenica della decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato illegali a favore della società Ellinika Nafpigeia A. E. che devono essere recuperati presso il settore di tale società che svolge attività civili.

La Commissione osserva che la Grecia avrebbe dovuto assicurare l'esecuzione della decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica. La decisione è stata notificata il 13 agosto 2008 e la Commissione non ha accordato deroghe all'esecuzione della decisione. Di conseguenza, sul piano formale il termine di recepimento è scaduto il 13 dicembre 2008.

La Commissione ricorda che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata della Corte, l'unico motivo giustificato che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 108, n. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione.

Tuttavia, nella presente causa, le autorità greche non hanno mai avanzato l'argomento dell'impossibilità assoluta di esecuzione. Al contrario, hanno manifestato sin dal principio la loro volontà di eseguire la decisione appena possibile. Tuttavia, la Commissione sottolinea che fino alla data di presentazione del presente ricorso esse non hanno adottato alcun atto che costituisca esecuzione anche solo parziale della decisione.

La Commissione ritiene che la Grecia non abbia adottato le misure necessarie per l'esecuzione della decisione né in conformità alla soluzione che è stata discussa tra i suoi servizi e le autorità elleniche competenti né in qualsiasi altro modo adeguato.

____________