Language of document : ECLI:EU:C:2013:565

Causa C‑140/12

Pensionsversicherungsanstalt

contro

Peter Brey

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Persona che non possiede più la qualità di lavoratore – Titolare di una pensione di vecchiaia – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti per non diventare un onere a carico del “sistema di assistenza sociale” dello Stato membro ospitante – Domanda di prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo – Integrazione compensativa destinata a completare la pensione di vecchiaia – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 3, paragrafo 3, e 70 – Competenza dello Stato membro di residenza – Presupposti per la concessione – Diritto di soggiorno legale nel territorio nazionale – Conformità con il diritto dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Individuazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni

(Art. 267 TFUE)

2.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni speciali a carattere non contributivo – Regime di coordinamento previsto dall’articolo 10 bis del regolamento n. 1408/71 – Ambito di applicazione – Integrazione compensativa per le pensioni di vecchiaia o di invalidità concessa in base a criteri oggettivi e non finanziata dai contributi degli assicurati – Prestazione menzionata nell’allegato II bis di detto regolamento – Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, § 2 bis, e 10 bis e allegato II bis)

3.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa da applicare – Applicazione simultanea di più legislazioni nazionali – Esclusione – Sistema di norme di conflitto – Completezza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 70, § 4)

4.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti – Sistema di assistenza sociale – Nozione – Integrazione compensativa destinata a completare la pensione di vecchiaia – Inclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 3, § 5, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 7, § 1, b)]

5.        Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui trattasi

6.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti – Cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo che non soddisfa le condizioni per beneficiare di un diritto di soggiorno legale per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro ospitante – Normativa nazionale che esclude, in qualsiasi circostanza e in maniera automatica, la concessione di un’integrazione compensativa destinata a completare la pensione di vecchiaia – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 7, § 1, b), 8, § 4, e 24, § 1 e 2]

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 31, 32)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 33-35)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punti 39-42, 44)

4.        La nozione di «sistema di assistenza sociale» che compare all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non può essere ridotta alle prestazioni di assistenza sociale che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

Infatti, tale nozione dev’essere determinata non sulla base di criteri formali, ma secondo l’obiettivo perseguito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, che consiste nel consentire allo Stato membro ospitante di imporre ai cittadini dell’Unione, qualora non possiedano la qualità di lavoratore, o non la possiedano più, restrizioni legittime per quanto concerne la concessione di prestazioni sociali, affinché questi ultimi non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale di tale Stato membro.

Pertanto, detta nozione va interpretata nel senso che essa rinvia all’insieme dei regimi di assistenza istituiti da autorità pubbliche a livello nazionale, regionale o locale, a cui può ricorrere un soggetto che non disponga delle risorse economiche sufficienti a far fronte ai bisogni elementari propri e a quelli della sua famiglia e che rischia, per questo, di diventare, durante il suo soggiorno, un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante che potrebbe produrre conseguenze sul livello globale dell’aiuto che può essere concesso da tale Stato. Ne consegue che un’integrazione compensativa destinata a completare la pensione di vecchiaia può considerarsi come rientrante nel «sistema di assistenza sociale» dello Stato membro interessato. Infatti tale prestazione, che mira a garantire un minimo vitale al suo beneficiario in caso di pensione insufficiente, è interamente finanziata a livello statale senza alcun contributo degli assicurati.

(v. punti 57, 58, 60-62)

5.        V. il testo della decisione.

(v. punti 73, 74)

6.        Il diritto dell’Unione, come risulta in particolare dagli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 4, e 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, che, anche per il periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, esclude in qualsiasi circostanza e in maniera automatica la concessione di una prestazione, quale l’integrazione compensativa destinata a completare la pensione di vecchiaia, a un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo, poiché quest’ultimo, nonostante il fatto che gli sia stato rilasciato un attestato d’iscrizione, non soddisfa le condizioni per beneficiare di un diritto di soggiorno legale per un periodo superiore a tre mesi nel territorio del primo Stato, in quanto l’esistenza di tale diritto di soggiorno è subordinata al presupposto che tale cittadino disponga di risorse economiche sufficienti per non richiedere detta prestazione.

Certamente, il fatto che un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo possa avere diritto al beneficio di tale prestazione potrebbe costituire un indizio atto a dimostrare che quest’ultimo non dispone di risorse economiche sufficienti a evitare di divenire un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale di tale Stato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38. Tuttavia, le autorità nazionali competenti non possono trarre una tale conclusione senza aver proceduto a una valutazione globale dell’onere che, concretamente, la concessione di tale prestazione rappresenterebbe per il sistema nazionale di assistenza sociale nel suo complesso, a seconda delle circostanze individuali che caratterizzano la situazione dell’interessato.

Infatti, nel subordinare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi alla circostanza che l’interessato non divenga un onere «eccessivo» per il «sistema» di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 implica che le autorità nazionali competenti dispongono del potere di valutare, tenuto conto di un insieme di fattori e in considerazione del principio di proporzionalità, se la concessione di una prestazione sociale possa rappresentare un onere per l’insieme dei regimi di assistenza sociale di tale Stato membro.

L’esclusione automatica, da parte dello Stato membro ospitante, dei cittadini di altri Stati membri economicamente inattivi dal beneficio di una data prestazione sociale, anche se per il periodo successivo ai tre mesi di soggiorno contemplato dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, non consente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a una valutazione globale di detto onere, ai sensi delle disposizioni che discendono, in particolare, dagli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché dal principio di proporzionalità. In particolare, è necessario che le autorità competenti possano prendere in considerazione, segnatamente, l’importanza e la regolarità dei redditi di cui quest’ultimo dispone, il fatto che essi abbiano portato dette autorità a rilasciargli un attestato d’iscrizione, nonché il periodo durante il quale la prestazione richiesta può essergli erogata. Peraltro, al fine di valutare la portata dell’onere che tale erogazione rappresenterebbe per il sistema nazionale di assistenza sociale, può essere pertinente determinare la percentuale dei beneficiari di tale prestazione che hanno lo status di cittadini dell’Unione titolari di una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro.

(v. punti 63, 64, 72, 77, 78, 80 e dispositivo)