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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Croazia), il 30 agosto 2016 – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Air Serbia A.D. Beograd, y Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd

(Causa C-476/16)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Convenuta: Air Serbia A.D. Beograd, e Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd

Questione pregiudiziale

Se sia conforme all’interpretazione del diritto dell’Unione, in generale, e all’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del protocollo VI di cui all’allegato V dell’Accordo multilaterale sullo Spazio aereo comune europeo, in particolare, la prassi di una compagnia aerea di una parte aderente all’Accordo ECAA che consiste nel prestare servizi di trasporto aereo commerciale di viaggiatori in partenza da uno Stato membro dell’Unione europea, attraversando il proprio paese di origine come punto di trasferimento in cui detta compagnia trasborda i passeggeri e i loro bagagli su un altro aereo della sua flotta, e avendo come destinazione uno Stato membro dell’Unione europea o un paese terzo, in virtù di un titolo di trasporto autonomo nel quale vengono menzionati due distinti numeri di volo.

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