Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Croazia), il 30 agosto 2016 – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Air Serbia A.D. Beograd, y Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd
(Causa C-476/16)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Convenuta: Air Serbia A.D. Beograd, e Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd
Questione pregiudiziale
Se sia conforme all’interpretazione del diritto dell’Unione, in generale, e all’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del protocollo VI di cui all’allegato V dell’Accordo multilaterale sullo Spazio aereo comune europeo, in particolare, la prassi di una compagnia aerea di una parte aderente all’Accordo ECAA che consiste nel prestare servizi di trasporto aereo commerciale di viaggiatori in partenza da uno Stato membro dell’Unione europea, attraversando il proprio paese di origine come punto di trasferimento in cui detta compagnia trasborda i passeggeri e i loro bagagli su un altro aereo della sua flotta, e avendo come destinazione uno Stato membro dell’Unione europea o un paese terzo, in virtù di un titolo di trasporto autonomo nel quale vengono menzionati due distinti numeri di volo.
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