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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel Brussel - Belgio) - Europese Gemeenschap / Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

(Causa C-199/11) 

(Rappresentanza dell'Unione europea dinanzi ai giudici nazionali -Articoli 282 CE e 335 TFUE - Richiesta di risarcimento danni più interessi in ragione del pregiudizio causato all'Unione da un'intesa - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Diritto ad un processo equo - Diritto di ricorso ad un giudice - Parità delle armi - Articolo 16 del regolamento n. 1/2003)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van koophandel Brussel

Parti

Ricorrente: Europese Gemeenschap

Convenuti: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Rechtbank van koophandel Brussel - Interpretazione dell'articolo 282 CE (attualmente articolo 335 TFUE) - Rappresentanza dell'Unione europea dinanzi ai giudici nazionali - Domanda di risarcimento danni - Norme applicabili alla presentazione, da parte delle istituzioni, di siffatta domanda

Dispositivo

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, esso non osta a che la Commissione europea rappresenti l'Unione europea dinanzi a un giudice nazionale investito di un'azione civile di risarcimento dei danni cagionati all'Unione da un'intesa o da una pratica vietata ai sensi degli articoli 81 CE e 101 TFUE, che possa avere avuto ripercussioni su appalti pubblici aggiudicati da diverse istituzioni e/o diversi organi dell'Unione, anche quando l'istituzione o l'organo di volta in volta interessati non gliene abbiano conferito mandato.

L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non osta a che la Commissione europea intenti, in nome dell'Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un'azione di risarcimento dei danni subiti dall'Unione a seguito di un'intesa o di una pratica di cui essa stessa abbia constatato con propria decisione la contrarietà all'articolo 81 CE ovvero all'articolo 101 TFUE.

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1 - GU C 219 del 23.7.2011.