Language of document : ECLI:EU:C:2015:354

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 giugno 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Procedimento incidentale di controllo di costituzionalità – Verifica della conformità di una legge nazionale tanto al diritto dell’Unione quanto alla Costituzione dello Stato membro interessato – Facoltà di un giudice nazionale di adire la Corte di giustizia mediante un rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare – Direttive 2003/96/CE e 2008/118/CE – Articolo 107 TFUE – Articoli 93 EA, 191 EA e 192 EA»

Nella causa C‑5/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione del 19 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 7 gennaio 2014, nel procedimento

Kernkraftwerke Lippe‑Ems GmbH

contro

Hauptzollamt Osnabrück,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 novembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Kernkraftwerke Lippe‑Ems GmbH, da J. Lüdicke e G. Roderburg, Rechtsanwälte;

–        per l’Hauptzollamt Osnabrück, da C. Schürle e I. Schmidtke, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da S. Hartikainen e J. Heliskoski, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Lyal e R. Sauer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), dell’articolo 107 TFUE, dell’articolo 93, paragrafo 1, EA, dell’articolo 191 EA, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA (in prosieguo: il «Protocollo»), nonché dell’articolo 192, paragrafo 2, EA, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, EA e l’articolo 2, lettera d), EA.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Kernkraftwerke Lippe‑Ems GmbH (in prosieguo: la «KLE»), società che gestisce la centrale nucleare Emsland a Lingen (Germania), all’Hauptzollamt Osnabrück (in prosieguo: l’«Hauptzollamt»), e vertente sull’imposta sui combustibili nucleari dovuta dalla KLE, in applicazione della legge dell’8 dicembre 2010 disciplinante l’imposta sui combustibili nucleari (Kernbrennstoffsteuergesetz) (BGBl. 2010 I, pag. 1804; in prosieguo: il «KernbrStG»), a motivo dell’utilizzazione, da parte di detta società, nel corso del mese di giugno 2011, di elementi di combustibile nel reattore nucleare della suddetta centrale.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 La direttiva 2003/96

3        I considerando 2, 3, 6 e 7 della direttiva 2003/96 sono così formulati:

«(2)      L’assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima l’elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.

(3)      Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il carbone.

(…)

(6)      Conformemente all’articolo 6 del Trattato [CE], le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione di altre politiche comunitarie.

(7)      In quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Comunità ha ratificato il Protocollo di Kyoto. La tassazione dei prodotti energetici e, se del caso, dell’elettricità è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del Protocollo di Kyoto».

4        L’articolo 1 di detta direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva».

5        L’articolo 2 della medesima direttiva così dispone:

«1.      Ai fini della presente direttiva s’intendono per “prodotti energetici” i prodotti:

a)      di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b)      di cui ai codici NC 2701, 2702 e da [2704] a 2715;

c)      di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d)      di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustile per riscaldamento o come carburante per motori;

e)      di cui al codice NC 3403;

f)      di cui al codice NC 3811;

g)      di cui al codice NC 3817;

h)      di cui al codice NC 3824 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2.      La presente direttiva si applica altresì:

all’elettricità di cui al codice NC 2716.

3.      Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all’aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all’aliquota dell’equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori.

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all’aliquota del prodotto energetico equivalente qualsiasi altro idrocarburo, esclusa la torba, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato a scopo di riscaldamento.

4.      La presente direttiva non si applica:

(…)

b)      ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell’elettricità:

–        prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,

–        usi combinati dei prodotti energetici.

(…)

5.      I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [(GU L 279, pag. 1; in prosieguo: la “nomenclatura combinata”)].

Ogni anno è presa, secondo la procedura di cui all’articolo 27, una decisione per aggiornare i codici della nomenclatura combinata per i prodotti elencati nella presente direttiva. La decisione non deve comportare modifiche delle aliquote minime d’imposta applicate nella presente direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici e elettricità».

6        L’articolo 4 della direttiva 2003/96 prevede quanto segue:

«1.      I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità di cui all’articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.

2.      Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’[imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: l’“IVA”]), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo».

7        Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della citata direttiva:

«In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1)] relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

a)      i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l’imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull’elettricità stabilito all’articolo 10;

(…)».

 La direttiva 2008/118

8        Il considerando 9 della direttiva 2008/118 così recita:

«Poiché l’accisa è un’imposta gravante sul consumo di determinati prodotti, essa non dovrebbe essere riscossa relativamente a prodotti sottoposti ad accisa che, in talune circostanze, siano stati distrutti o irrimediabilmente perduti».

9        L’articolo 1 della direttiva in parola recita:

«1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):

a)      prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva [2003/96];

(…)

2.      Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’[IVA] in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

3.      Gli Stati membri possono applicare imposte:

a)      su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;

b)      sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari.

Tuttavia, l’applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all’attraversamento delle frontiere».

10      Ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2008/118:

«1.      La direttiva [92/12] è abrogata con effetto dal 1° aprile 2010.

(…)

2.      I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva».

 Il diritto tedesco

11      L’articolo 100, paragrafo 1, prima frase, della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) enuncia quanto segue:

«Ove un giudice reputi incostituzionale una legge la cui validità sia rilevante ai fini della decisione, deve sospendere il procedimento e ottenere una pronuncia sulla questione (…) da parte del Bundesverfassungsgericht [(Corte costituzionale federale)] (…)».

12      L’articolo 1 del KernbrStG, intitolato «Oggetto dell’imposta; territorio di applicazione dell’imposta», stabilisce quanto segue:

«(1)      Il combustibile nucleare utilizzato per la produzione commerciale di elettricità è assoggettato all’imposta sul combustibile nucleare nel territorio di applicazione dell’imposta. L’imposta sul combustibile nucleare è un’imposta sui consumi ai sensi del codice delle imposte.

(2)      Il territorio di applicazione dell’imposta è il territorio della Repubblica federale di Germania (…)».

13      L’articolo 2 del KernbrStG, intitolato «Definizione delle nozioni di cui alla presente legge», così dispone:

«Ai sensi della presente legge si intende per:

1.      combustibile nucleare:

a)      il plutonio 239 ed il plutonio 241,

b)      l’uranio 233 e l’uranio 235,

anche sotto forma di composti, leghe, prodotti ceramici e miscele;

2.      elemento di combustibile: la struttura formata da una pluralità di barre di combustibile mediante la quale il combustibile nucleare viene introdotto nel reattore nucleare;

3.      barra di combustibile: la forma geometrica con la quale il combustibile nucleare, circondato da un involucro di contenimento, viene introdotto nel reattore nucleare;

4.      reazione a catena: il processo nel quale dei neutroni liberano, mediante la fissione di combustibili nucleari, altri neutroni, che a loro volta provocano la fissione di altro combustibile nucleare;

5.      reattore nucleare: l’insieme geometrico formato da elementi di combustibile o da barre di combustibile nonché da altri componenti tecnici in modo da permettere la realizzazione di una reazione a catena controllata autosostenuta;

6.      gestore: il titolare di un’autorizzazione all’esercizio di un impianto per la fissione di combustibile nucleare ai fini della produzione commerciale di elettricità».

14      L’articolo 3 della legge suddetta, intitolato «Ammontare dell’imposta», fissa il tributo dovuto per 1 grammo di plutonio 239, di plutonio 241, di uranio 233 o di uranio 235 a EUR 145.

15      L’articolo 5 della medesima legge, intitolato «Fatto generatore dell’imposta; soggetto passivo dell’imposta», stabilisce quanto segue:

«(1)      L’imposta è dovuta allorché un elemento di combustibile o barre di combustibile vengono utilizzati per la prima volta in un reattore nucleare e viene provocata una reazione a catena autosostenuta. (...)

(2)      Il soggetto passivo dell’imposta è il gestore».

16      L’articolo 6 della legge di cui sopra, intitolato «Dichiarazione di imposta; esigibilità dell’imposta», dispone, al paragrafo 1, che il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione nella quale provvede lui stesso a calcolare l’imposta dovuta.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      Nel corso del mese di giugno 2011, la KLE ha utilizzato elementi di combustibile nel reattore della centrale nucleare Emsland per provocare una reazione a catena autosostenuta.

18      La KLE ha trasmesso all’Hauptzollamt una dichiarazione relativa all’imposta sul combustibile nucleare, datata 13 luglio 2011, nella quale essa ha calcolato, in conformità delle disposizioni del KernbrStG in vigore dal 1° gennaio 2011, un importo di EUR 154 117 745 dovuto a titolo di tale imposta.

19      Successivamente la KLE ha avviato un procedimento amministrativo di opposizione contro la dichiarazione suddetta. Con decisione in data 16 novembre 2011, la sua opposizione è stata respinta. La KLE ha allora proposto, il 30 novembre 2011, un ricorso giurisdizionale contro tale decisione dinanzi al Finanzgericht Hamburg (Tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo). Mediante un avviso di liquidazione in data 28 agosto 2013, l’Hauptzollamt ha modificato l’importo dell’imposta dovuta, fissandolo a EUR 154 117 455. Tale avviso costituisce l’oggetto del procedimento principale.

20      Risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che le parti del procedimento principale controvertono, in particolare, intorno alla questione se il KernbrStG sia compatibile con il diritto dell’Unione.

21      La KLE ritiene, in primo luogo, che le direttive 2008/118 e 2003/96 autorizzino la tassazione dell’elettricità quale prodotto finale, e non il prelievo simultaneo di accise sulle fonti di energia consumate ai fini della produzione dell’elettricità. In secondo luogo, la KLE ritiene che l’articolo 107 TFUE osti al KernbrStG, dal momento che tale legge pregiudica la concorrenza tra i vari produttori di elettricità, determinando una tassazione della produzione di elettricità nelle centrali nucleari, quando invece, da un lato, le altre modalità di produzione di elettricità che non generano emissioni di CO2 e, dall’altro lato, le modalità di produzione di elettricità che generano emissioni siffatte non vengono tassate. In terzo luogo, il KernbrStG, incitando i produttori di energia elettrica a preferire modalità di produzione di elettricità meno favorevoli alla riduzione delle emissioni di CO2, sarebbe incompatibile con gli articoli 191 TFUE e seguenti, letti in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Infine, secondo la KLE, il KernbrStG è contrario alla logica risultante dall’articolo 93 EA, nonché all’obiettivo che sarebbe enunciato negli articoli 191 EA e 192 EA e nel Protocollo, inteso a sviluppare la produzione di elettricità a partire dall’energia nucleare, la quale non genera emissioni di CO2.

22      L’Hauptzollamt ritiene che la direttiva 2008/118 riguardi soltanto la circolazione tra gli Stati membri di prodotti assoggettati ad accisa e che la direttiva 2003/96 non contenga norme applicabili al combustibile nucleare. Esso ritiene che il KernbrStG non configuri una misura di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107 TFUE, e che, in ogni caso, tale disposizione del Trattato FUE non possa conferire alla KLE il diritto di ottenere l’annullamento della sua dichiarazione del 13 luglio 2011 relativa all’imposta sul combustibile nucleare. Inoltre, l’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE permetterebbe agli Stati membri di decidere liberamente in merito al principio stesso del ricorso all’energia nucleare, nonché di assoggettare ad imposizione fiscale l’utilizzazione di quest’ultima. Secondo l’Hauptzollamt, neanche le disposizioni del Trattato CEEA ostano al KernbrStG, dal momento che quest’ultimo non designa la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) quale soggetto passivo dell’imposta sul combustibile nucleare e neppure colpisce con tale imposta il diritto di proprietà di detta Comunità. L’Hauptzollamt sostiene che tali disposizioni non pregiudicano né la competenza degli Stati membri a stabilire le modalità del loro approvvigionamento di energia, né la loro competenza ad applicare imposte correlate alla gestione delle centrali nucleari.

23      Risulta inoltre dalla decisione di rinvio che, in un procedimento parallelo, il Finanzgericht Hamburg ha sottoposto al Bundesverfassungsgericht la questione della conformità del KernbrStG alla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

24      A questo proposito, il giudice del rinvio si interroga in merito alla possibilità di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte allorché il procedimento instaurato dinanzi al Bundesverfassungsgericht è ancora pendente.

25      Detto giudice rileva, in primo luogo, che, qualora il Bundesverfassungsgericht, competente in via esclusiva a controllare la costituzionalità delle leggi federali e, eventualmente, ad invalidarle, dovesse constatare l’invalidità del KernbrStG e la sua inapplicabilità ex tunc, la dichiarazione della KLE del 13 luglio 2011 relativa all’imposta sul combustibile nucleare dovrebbe essere senz’altro annullata per tale motivo e l’interpretazione del diritto dell’Unione non sarebbe più determinante ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che l’adizione del Bundesverfassungsgericht non gli consenta di presupporre che esso non dovrà applicare tale legge e che, di conseguenza, la questione della conformità di quest’ultima al diritto dell’Unione non si porrà più, dato che la legge suddetta resterà valida fintantoché non verrà deciso altrimenti. Inoltre, il Bundesverfassungsgericht potrebbe constatare l’invalidità e l’inapplicabilità di tale legge soltanto per l’avvenire.

26      In secondo luogo, il giudice del rinvio evidenzia come esso interpreti l’articolo 100, paragrafo 1, prima frase, della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania nel senso che tale norma vieta ai giudici di statuire nel merito fintanto che il Bundesverfassungsgericht non abbia emesso la propria decisione, ma non vieta la presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

27      In terzo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che, qualora l’interpretazione del diritto dell’Unione attraverso una domanda di pronuncia pregiudiziale potesse essere richiesta soltanto dopo l’intervento di una decisione del Bundesverfassungsgericht che constata la costituzionalità del KernbrStG, la durata complessiva del procedimento potrebbe essere di svariati anni. Orbene, occorrerebbe al riguardo tener conto, in particolare, dell’obbligo di rispettare un termine ragionevole per l’adozione di una decisione.

28      Alla luce di queste considerazioni, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se l’articolo 267, secondo comma e, in combinato disposto, primo comma, lettera b), TFUE autorizzi il giudice di uno Stato membro a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea delle questioni vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione dinanzi ad esso sollevate in relazione alla legittimità di una legge nazionale, anche nel caso in cui tale giudice non soltanto – da un lato – dubiti della conformità della legge al diritto dell’Unione, ma anche – dall’altro lato – sia giunto alla convinzione che la legge nazionale contrasta con la Costituzione nazionale ed abbia perciò, nel quadro di una causa parallela, già adito il giudice costituzionale competente in via esclusiva in base al diritto nazionale a statuire sull’illegittimità costituzionale delle leggi, il quale deve però ancora pronunciarsi.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se le direttive 2008/118 e 2003/96, emanate al fine di armonizzare le accise e la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità nell’Unione europea, ostino all’introduzione di un’imposta nazionale gravante sui combustibili nucleari utilizzati per la produzione commerciale di elettricità. Se abbia rilevanza, a tal fine, la questione se ci si possa attendere che l’imposta nazionale venga traslata sul consumatore attraverso il prezzo dell’elettricità, ed eventualmente cosa debba intendersi per “traslazione”.

3)      Se un’impresa possa opporsi a un’imposta che uno Stato membro applica, per ricavarne introiti, sull’impiego di combustibili nucleari ai fini della produzione commerciale di elettricità, adducendo che l’applicazione dell’imposta integra un aiuto di Stato contrario al diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 107 TFUE. In caso di risposta affermativa alla questione che precede: se il KernbrStG, a norma del quale, al fine di ricavare introiti, un’imposta viene applicata soltanto nei confronti delle imprese che svolgono un’attività commerciale di produzione di elettricità mediante utilizzo di combustibili nucleari, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Quali circostanze debbano essere prese in considerazione al fine di verificare se altre imprese, in capo alle quali le imposte non vengono riscosse nello stesso modo, si trovino in una situazione paragonabile sotto il profilo di fatto e di diritto.

4)      Se l’applicazione dell’imposta tedesca sui combustibili nucleari violi le disposizioni del Trattato CEEA».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

29      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale nutra dei dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il diritto dell’Unione quanto con la Costituzione dello Stato membro interessato, è privato della facoltà o, eventualmente, è dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte questioni concernenti l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione per il fatto che un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di detta normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo.

30      Occorre ricordare che l’articolo 267 TFUE attribuisce alla Corte la competenza a pronunciarsi, in via pregiudiziale, tanto sull’interpretazione dei Trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, quanto sulla validità di tali atti. Detto articolo dispone, al suo secondo comma, che un organo giurisdizionale nazionale può sottoporre alla Corte siffatte questioni qualora reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione sul punto, e, al suo terzo comma, che detto organo giurisdizionale è tenuto a farlo qualora avverso le sue decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

31      In primo luogo, risulta dall’articolo 267 TFUE che, anche se può essere vantaggioso, a seconda delle circostanze, che i fatti di causa siano già accertati e le problematiche coinvolgenti il solo diritto nazionale già risolte al momento del rinvio alla Corte (v. sentenze Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., 36/80 e 71/80, EU:C:1981:62, punto 6; Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, punto 26, nonché JämO, C‑236/98, EU:C:2000:173, punto 31), i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà di rivolgersi alla Corte ove ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente sollevi questioni implicanti un’interpretazione o un esame della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione, che esigano una pronuncia da parte loro (v., in particolare, sentenze Mecanarte, C‑348/89, EU:C:1991:278, punto 44; Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 88; Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 41, nonché A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 35).

32      In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione per via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., segnatamente, sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punti 21 e 24; Filipiak, C‑314/08, EU:C:2009:719, punto 81; Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 45, nonché A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 36).

33      Infatti, sarebbe incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi norma di un ordinamento giuridico nazionale, quand’anche dotata di rango costituzionale, o qualsiasi prassi legislativa, amministrativa o giudiziaria, che producesse l’effetto di sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione per il fatto di negare al giudice competente ad applicare quest’ultimo il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disattendere le disposizioni legislative nazionali eventualmente configuranti un ostacolo alla piena efficacia delle norme dell’Unione (v. sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 22; Factortame e a., C‑213/89, EU:C:1990:257, punto 20, nonché, in tal senso, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 70). Ciò è quanto accadrebbe se, in caso di contrasto tra una disposizione del diritto dell’Unione ed una legge nazionale, la soluzione di questo conflitto fosse riservata ad un’autorità diversa dal giudice chiamato a garantire l’applicazione del diritto dell’Unione stesso, investita di un autonomo potere di valutazione, quand’anche l’ostacolo così frapposto alla piena efficacia del suddetto diritto fosse solo temporaneo (v. sentenza A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

34      In terzo luogo, la Corte ha statuito che un giudice nazionale investito di una controversia concernente il diritto dell’Unione, il quale ritenga che una norma nazionale sia non soltanto contraria a tale diritto, ma anche inficiata da vizi di costituzionalità, non è privato della facoltà o dispensato dall’obbligo, previsti dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte questioni relative all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione per il fatto che la constatazione dell’incostituzionalità di una norma di diritto nazionale è subordinata ad un ricorso obbligatorio dinanzi ad una corte costituzionale. Infatti, l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa se l’esistenza di un ricorso obbligatorio dinanzi ad una corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione, di esercitare la facoltà attribuitagli dall’articolo 267 TFUE di sottoporre alla Corte le questioni vertenti sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione medesimo, al fine di consentire a quest’ultima di giudicare se una norma nazionale è o no compatibile con tale diritto (sentenze Mecanarte, C‑348/89, EU:C:1991:278, punti 39, 45 e 46; Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 45, nonché A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 38).

35      Dall’insieme di tali considerazioni la Corte ha tratto la conclusione che il funzionamento del sistema di cooperazione tra la Corte stessa e i giudici nazionali, istituito dall’articolo 267 TFUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione esigono che il giudice nazionale sia libero di sottoporre alla Corte, in qualsiasi fase del procedimento che reputi appropriata, ed anche al termine di un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità, qualsiasi questione pregiudiziale che esso consideri necessaria (sentenza A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 39).

36      Orbene, per le ragioni indicate ai punti da 31 a 35 della presente sentenza, l’efficacia del diritto dell’Unione rischierebbe di essere compromessa e l’effetto utile dell’articolo 267 TFUE risulterebbe sminuito se, a motivo della pendenza di un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità, al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e di dare immediatamente al diritto dell’Unione un’applicazione conforme alla decisione o alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 20).

37      Quanto al fatto che l’articolo 100, paragrafo 1, prima frase, della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania prevede, per il giudice che ritenga incostituzionale una determinata legge, oltre all’obbligo di sottoporre al Bundesverfassungsgericht la questione della conformità di tale legge alla citata Legge fondamentale, anche quello di sospendere il procedimento, occorre ricordare che l’esistenza di una norma procedurale nazionale non può rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nell’odierno procedimento principale, in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione (sentenza Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata).

38      Per quanto concerne, infine, gli effetti del procedimento avviato dinanzi al Bundesverfassungsgericht sulla rilevanza che un’interpretazione del diritto dell’Unione presenta ai fini della decisione sulla lite nel procedimento principale, occorre rilevare che, nella misura in cui tale lite e le questioni pregiudiziali vertono – indipendentemente dalla questione della costituzionalità delle disposizioni controverse nel procedimento de quo – sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta sia priva di qualsiasi nesso con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, o che il problema sia di natura ipotetica, od anche che la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere in modo utile le questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, sentenza Filipiak, C‑314/08, EU:C:2009:719, punti 43 e 45).

39      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale nutra dei dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il diritto dell’Unione quanto con la Costituzione dello Stato membro interessato, non è privato della facoltà, né è, eventualmente, dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte questioni riguardanti l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione per il fatto che un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di questa medesima normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo.

 Sulla seconda questione

40      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, da un lato, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 e, dall’altro, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

41      Risulta infatti dalla decisione di rinvio che il Finanzgericht Hamburg si interroga, in primo luogo, in merito alla questione se il combustibile nucleare debba costituire l’oggetto dell’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96. Il giudice del rinvio chiede altresì se, quand’anche tale combustibile non rientrasse nell’esenzione suddetta, occorrerebbe nondimeno applicargli quest’ultima in via analogica.

42      In secondo luogo, detto giudice desidera sapere se l’imposta istituita dal KernbrStG costituisca un’accisa gravante indirettamente sul consumo di elettricità di cui alla direttiva 2003/96, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, oppure un’altra imposta indiretta su tale prodotto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima direttiva, e, nell’ipotesi in cui essa ricadesse sotto una di tali disposizioni, se detta imposta sia conforme alle disposizioni dettate, rispettivamente, dalla direttiva 2003/96 o dalla direttiva 2008/118. Il Finanzgericht Hamburg si chiede, in particolare, se il fatto che l’onere di un’imposta sia sopportato o meno da soggetti diversi dai debitori dell’imposta sia determinante ai fini della sua qualificazione in riferimento all’articolo 1 della direttiva 2008/118 e se a tal fine sia necessario un nesso di proporzionalità tra il combustibile nucleare utilizzato e la quantità di elettricità prodotta.

 Sulla direttiva 2003/96

43      Indipendentemente dal quesito se gli atti di diritto derivato adottati sulla base dell’articolo 93 CE (divenuto articolo 113 TFUE), come la direttiva 2003/96, siano destinati ad essere applicati al combustibile nucleare, il quale ricade sotto le disposizioni del Trattato CEEA disciplinanti il mercato comune nucleare, occorre constatare che, in ogni caso, tale combustibile non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.

44      Infatti, a norma dell’articolo 1 della direttiva 2003/96, gli Stati membri hanno l’obbligo di tassare i prodotti energetici conformemente a tale direttiva, tenendo presente che quest’ultima è intesa, come risulta dai suoi considerando 2 e 3, ad imporre livelli minimi di tassazione a livello dell’Unione per la maggior parte dei prodotti energetici.

45      L’articolo 14 della citata direttiva enuncia in maniera tassativa le esenzioni obbligatorie che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere nell’ambito della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (v., in tal senso, sentenza Fendt Italiana, C‑145/06 e C‑146/06, EU:C:2007:411, punto 36).

46      Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, imponendo agli Stati membri l’obbligo di non assoggettare alla tassazione prevista dalla direttiva medesima «i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa», identifica con chiarezza i prodotti rientranti nell’esenzione (v., in tal senso, sentenza Flughafen Köln/Bonn, C‑226/07, EU:C:2008:429, punto 29).

47      A questo proposito, occorre constatare che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 definisce la nozione di «prodotti energetici», utilizzata ai fini di tale direttiva, fissando in maniera esaustiva l’elenco dei prodotti rientranti nella definizione di tale nozione mediante un riferimento ai codici della nomenclatura combinata.

48      Orbene, è sufficiente rilevare che il combustibile nucleare contemplato dal KernbrStG non costituisce, stante la sua assenza dall’elenco suddetto, un «prodotto energetico» ai fini della direttiva 2003/96, e dunque non ricade sotto l’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultima.

49      Pertanto, non occorre stabilire se tale prodotto rientri nel campo di applicazione della direttiva 2003/96 oppure se esso ne sia escluso in forza delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della medesima direttiva.

50      La KLE sostiene che l’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 deve comunque trovare applicazione, in via analogica, al combustibile nucleare, a motivo del fatto che tale direttiva è intesa ad attuare il principio di una tassazione unica dell’energia elettrica, il quale osterebbe alla riscossione simultanea di un’imposta su tale energia e di un’imposta sulla sua fonte di produzione. Inoltre, l’assenza di tale combustibile dall’elenco dei prodotti energetici, ai sensi della direttiva suddetta, deriverebbe da una lacuna involontaria da parte del legislatore dell’Unione europea, dato che, ad avviso della società suddetta, tale legislatore non poteva attendersi che gli Stati membri adottassero una misura, come il KernbrStG, la quale, istituendo un’imposta unicamente su un procedimento di produzione di energia elettrica che non genera emissioni di CO2, è contraria alla politica dell’Unione in materia di riduzione di tali emissioni nonché ai considerando 6 e 7 della succitata direttiva.

51      Occorre constatare, a questo proposito, che gli argomenti invocati dalla KLE non consentono di concludere per l’esistenza di un principio che osti all’applicazione simultanea di un’imposta sul consumo di energia elettrica e di un’imposta gravante sulle fonti di produzione di tale energia. Infatti, dalla pagina 5 dell’esposizione dei motivi della proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l’imposizione dei prodotti energetici (GU 1997, C 139, pag. 14), cui la KLE fa riferimento, risulta tutt’al più che «vi sono due modi per includere l’elettricità nel campo d’applicazione delle disposizioni fiscali: tassando i combustibili utilizzati per la produzione di elettricità (imposta sull’input) o tassando l’elettricità stessa (imposta sull’output)». Non risulta da tale proposta che i due modi sopra indicati si escludano a vicenda per principio, dato che la Commissione europea ha ammesso la loro complementarietà facendo salva, nella proposta suddetta, la possibilità per gli Stati membri di «aggiungere [all’imposta sull’output] un’imposta supplementare sull’input (non armonizzata) in caso di combustibili indesiderabili dal punto di vista dell’ambiente». Peraltro, dalla proposta in questione non risulta neppure che la Commissione abbia avuto l’intenzione di proporre la creazione di un obbligo per gli Stati membri di esentare da qualsiasi tassazione prodotti non rientranti nel regime armonizzato di imposizione.

52      Inoltre, un’eventuale non conformità di una normativa nazionale alla politica dell’Unione in materia di riduzione delle emissioni di CO2 non può giustificare – a pena di modificare radicalmente la portata degli articoli 2, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, in contrasto con le chiare intenzioni del legislatore dell’Unione – un’interpretazione di tali disposizioni nel senso che le stesse si applichino a prodotti diversi dai prodotti energetici e dall’elettricità ai sensi di questa medesima direttiva.

53      Risulta dalle considerazioni esposte ai punti 51 e 52 della presente sentenza che l’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 non può essere applicata in via analogica al combustibile nucleare contemplato dal KernbrStG.

54      Pertanto, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

 Sulla direttiva 2008/118

55      Per quanto riguarda il quesito se l’imposta istituita dal KernbrStG costituisca un’«accisa» sull’elettricità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, oppure un’«altra imposta indiretta» su tale prodotto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, occorre constatare che quest’ultima non definisce tali nozioni.

56      Risulta tuttavia dal considerando 9 della direttiva 2008/118 che l’accisa è un’imposta sul consumo, vale a dire un’imposta indiretta. Inoltre, risulta dal tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva che tale disposizione riguarda le accise gravanti direttamente o indirettamente sul consumo, in particolare dei prodotti energetici e dell’elettricità contemplati dalla direttiva 2003/96.

57      A questo proposito occorre constatare che, come rilevato dal governo tedesco e dalla Commissione, nel caso specifico dei prodotti energetici e dell’elettricità, l’articolo 4 della direttiva 2003/96, il quale impone agli Stati membri l’obbligo di rispettare determinati livelli minimi di tassazione su tali prodotti, fornisce indicazioni quanto alla natura delle imposte contemplate dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96 definisce il «livello di tassazione» che gli Stati membri applicano ai prodotti in questione come «l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo».

58      Per quanto riguarda la nozione di «altre imposte indirette», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, occorre rilevare che tale disposizione, la quale mira a tener conto della diversità delle tradizioni fiscali degli Stati membri in materia e del ricorso frequente alle imposte indirette per l’attuazione di politiche non di bilancio, consente agli Stati membri di istituire, in aggiunta all’accisa minima, altre imposte indirette che perseguono una finalità specifica (v., per analogia, sentenza Commissione/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, punti 18 e 19).

59      Ne consegue che la nozione di «altre imposte indirette», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, contempla le imposte indirette che gravano sul consumo dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, diverse dalle «accise» di cui a quest’ultima disposizione, e che vengono prelevate per finalità specifiche.

60      Pertanto, al fine di stabilire se l’imposta istituita dal KernbrStG possa ricadere sotto l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 oppure sotto l’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima, occorre anzitutto verificare se tale imposta costituisca un’imposta indiretta gravante direttamente o indirettamente sul consumo dell’elettricità di cui alla direttiva 2003/96.

61      A questo proposito la Corte, pronunciandosi in merito ad alcuni carburanti ricadenti sotto la direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19), successivamente sostituita dalla direttiva 2003/96, ha statuito che deve considerarsi gravante sul consumo dei suddetti carburanti un’imposta nazionale mirante alla protezione dell’ambiente e che colpisce il traffico aereo, calcolata a partire dai dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di idrocarburi e di monossido di azoto in occasione di un tragitto aereo medio del tipo di aereo utilizzato, dato che esiste un nesso diretto e indissolubile tra il consumo di carburante e le sostanze inquinanti emesse all’atto di tale consumo (v., in tal senso, sentenza Braathens, C‑346/97, EU:C:1999:291, punti 22 e 23).

62      Risulta dalla decisione di rinvio che l’imposta istituita dal KernbrStG, da un lato, è dovuta quando elementi di combustibile o barre di combustibile vengono utilizzati per la prima volta in un reattore nucleare e viene provocata una reazione a catena autosostenuta ai fini della produzione commerciale di elettricità e, dall’altro, viene calcolata sulla quantità di combustibile nucleare utilizzata, con la previsione di un’aliquota comune per tutti i tipi di questo combustibile.

63      A questo proposito occorre rilevare che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, la quantità di elettricità prodotta da un reattore di centrale nucleare non è direttamente dipendente dalla quantità di combustibile nucleare utilizzato, bensì può variare a seconda della natura e delle proprietà del combustibile utilizzato, nonché in base al livello di rendimento del reattore in questione. D’altronde, come evidenziato dalla Commissione, l’imposta istituita dal KernbrStG potrebbe essere riscossa in ragione dell’innesco di una reazione a catena autosostenuta addirittura senza che un quantitativo di elettricità venga necessariamente prodotto e, di conseguenza, consumato.

64      Inoltre, a differenza dell’imposta esaminata nella causa decisa dalla sentenza Braathens (C‑346/97, EU:C:1999:291), che veniva riscossa direttamente in capo ad alcuni operatori del trasporto aereo, l’imposta istituita dal KernbrStG viene applicata non direttamente nei confronti del consumatore del prodotto assoggettato ad accisa, bensì a carico del produttore di elettricità. Invero, il peso economico di tale imposta potrebbe, in linea di principio, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, essere indirettamente sopportato nella sua interezza dal consumatore finale qualora il produttore includesse l’importo dell’imposta nel prezzo di ciascun quantitativo di prodotto immesso in consumo, di modo che detta imposta sarebbe neutra per detto produttore. Tuttavia, dall’analisi compiuta dal giudice del rinvio in ordine a tale aspetto risulta che l’imposta istituita dal KernbrStG non può essere traslata per intero sul consumatore finale di elettricità, a motivo, segnatamente, della natura particolare di tale prodotto, che non consente di stabilire l’origine di un determinato quantitativo del medesimo, nonché del meccanismo di formazione del prezzo dell’elettricità in vigore in Germania, caratterizzato dal fatto che tale prezzo è in sostanza un prezzo unico risultante dalle negoziazioni alla Borsa dell’elettricità.

65      Alla luce di tali considerazioni, non consta che esista un nesso diretto e indissolubile, ai sensi della sentenza Braathens (C‑346/97, EU:C:1999:291), tra l’utilizzazione di combustibile nucleare e il consumo dell’elettricità prodotta dal reattore di una centrale nucleare. Tale imposta non può nemmeno essere considerata come calcolata direttamente o indirettamente sulla quantità di elettricità all’atto dell’immissione in consumo di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96.

66      Di conseguenza, l’imposta istituita dal KernbrStG, che non grava direttamente o indirettamente sul consumo dell’elettricità di cui alla direttiva 2003/96, né sul consumo di un altro prodotto assoggettato ad accisa, non può ricadere sotto l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 o sotto l’articolo 1, paragrafo 2, di questa stessa direttiva.

67      Ne consegue che le suddette disposizioni non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

68      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 e l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

 Sulla terza questione

69      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità e, in caso di risposta affermativa, se la disposizione suddetta debba essere interpretata nel senso che i debitori di tale imposta possono contestarne la riscossione eccependo che essa costituisce un aiuto di Stato vietato dall’articolo sopra citato.

70      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE concerne gli «aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma».

71      Secondo una costante giurisprudenza, la nozione di aiuto è più generale di quella di sovvenzione, dato che essa non designa soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche gli interventi statali che, in varie forme, alleggeriscono gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenze Adria‑Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 38; Paint Graphos e a., da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punto 45, nonché Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 71).

72      Ne consegue che una misura mediante la quale le autorità pubbliche accordino a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso, che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, ponga i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenze Banco Exterior de España, C‑387/92, EU:C:1994:100, punto 14, nonché Paint Graphos e a., da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

73      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta gli aiuti che «[favoriscano] talune imprese o talune produzioni», ossia gli aiuti selettivi.

74      Per quanto riguarda la valutazione del presupposto della selettività, risulta da una costante giurisprudenza che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE impone di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura nazionale sia idonea a favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre che si trovino, in rapporto all’obiettivo perseguito da questo regime, in una situazione di fatto e di diritto paragonabile (sentenze Adria‑Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 41; British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 82, nonché Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 75).

75      Occorre inoltre ricordare che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali secondo le cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti, e dunque indipendentemente dalle tecniche impiegate (sentenze British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punti 85 e 89, nonché Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 87).

76      A questo proposito la KLE fa valere, in sostanza, che il KernbrStG si inscrive in un regime di tassazione delle fonti di energia utilizzate per la produzione di elettricità o, quantomeno, in un regime di tassazione delle fonti di energia utilizzate per la produzione di elettricità che non contribuiscono alle emissioni di CO2. Il KernbrStG avrebbe come effetto di non assoggettare ad imposizione le fonti di energia utilizzate per la produzione di elettricità diverse dal combustibile nucleare.

77      Tuttavia, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, dagli elementi in possesso della Corte non risulta – indipendentemente dal fatto che, secondo le indicazioni fornite da detto giudice, il settore dell’energia in Germania è caratterizzato, sul piano fiscale, da un gran numero di normative e dalla sovrapposizione di provvedimenti statali – che sia possibile identificare, alla luce degli effetti di tali normative e misure, un regime fiscale che abbia come obiettivo di assoggettare ad imposizione le fonti di energia utilizzate per la produzione di elettricità ovvero le fonti di energia utilizzate per la produzione di elettricità che non contribuiscono alle emissioni di CO2.

78      Risulta per contro dalla decisione di rinvio che, conformemente alle motivazioni esposte nella proposta di legge che ha portato all’adozione del KernbrStG, tale legge istituisce per un periodo determinato, ossia dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità, e ciò al fine di generare introiti fiscali che devono in particolare contribuire, nel contesto di una manovra di bilancio, in applicazione del principio «chi inquina paga», a ridurre gli oneri derivanti per il bilancio federale dal necessario risanamento del sito minerario di Asse II, nel quale sono stoccati rifiuti radioattivi provenienti dall’utilizzazione di combustibile nucleare.

79      Orbene, occorre constatare che le produzioni di elettricità diverse da quelle che utilizzano combustibile nucleare non sono interessate dal regime istituito dal KernbrStG e che, in ogni caso, esse non si trovano, in rapporto all’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella delle produzioni di elettricità che utilizzano combustibile nucleare, stante che soltanto queste ultime generano rifiuti radioattivi derivanti da un’utilizzazione siffatta.

80      Ne consegue che il KernbrStG non costituisce una misura selettiva, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, dunque, non costituisce un aiuto di Stato vietato da tale disposizione.

81      Stanti tali premesse, non occorre rispondere alla seconda parte della terza questione.

82      Occorre dunque rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

 Sulla quarta questione

83      Risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che, con la sua quarta questione, esso chiede, in sostanza, se l’articolo 93, paragrafo 1, EA, l’articolo 191 EA, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo, nonché l’articolo 192, paragrafo 2, EA, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, EA e l’articolo 2, lettera d), EA, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare.

84      Per quanto riguarda l’articolo 93, paragrafo 1, EA, occorre rilevare che tale disposizione impone agli Stati membri di abolire tra loro qualsiasi dazio doganale all’importazione o all’esportazione, o tassa di effetto equivalente, come pure ogni restrizione quantitativa, sia all’importazione che all’esportazione, riguardanti i beni e i prodotti ricadenti sotto le disposizioni del Trattato CEEA in materia di mercato comune nucleare.

85      Occorre dunque verificare se l’imposta istituita dal KernbrStG, che non costituisce un dazio doganale o una restrizione quantitativa all’importazione o all’esportazione, integri una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, ai sensi di detta disposizione.

86      A questo proposito, l’articolo 93 EA, insieme alle altre disposizioni collocate nel titolo II, capo 9, del Trattato CEEA, risulta essere la manifestazione, in un settore altamente specializzato, delle concezioni giuridiche cui è informata la struttura del mercato comune generale (v., in tal senso, deliberazione 1/78, EU:C:1978:202, punto 15).

87      Per quanto riguarda la qualificazione di un’imposizione nazionale come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, occorre ricordare che la giustificazione del divieto di dazi doganali e di qualunque tassa di effetto equivalente va ricercata nell’ostacolo che gli oneri pecuniari, anche minimi, riscossi in ragione del passaggio delle frontiere costituiscono per la circolazione delle merci, aggravato dalle conseguenti formalità amministrative (v., per analogia, sentenza Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

88      Qualsiasi onere pecuniario, anche minimo, unilateralmente imposto, quali che siano la sua denominazione e la sua struttura, e applicato alle merci per il fatto che attraversano una frontiera, quando non è un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente (v., in tal senso, sentenze Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten, C‑221/06, EU:C:2007:657, punto 27, nonché Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, punto 23).

89      A questo proposito, occorre ricordare che la caratteristica essenziale di una tassa di effetto equivalente sta nel fatto che essa colpisce specificamente un prodotto importato, e non i prodotti nazionali simili (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 90/79, EU:C:1981:27, punti 12 e 13, nonché Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, punto 28).

90      La Corte ha tuttavia riconosciuto che un onere che colpisce un prodotto importato da un altro Stato membro, allorché non esistono prodotti nazionali identici o similari, non costituisce una tassa di effetto equivalente qualora rientri in un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente su categorie di prodotti in base a criteri oggettivi applicati indipendentemente dall’origine dei prodotti stessi (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 90/79, EU:C:1981:27, punto 14, e CRT France International, C‑109/98, EU:C:1999:199, punto 13).

91      Orbene, occorre constatare che l’imposta istituita dal KernbrStG viene applicata non in ragione del fatto che il combustibile nucleare attraversa una frontiera, bensì, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale legge, a motivo della sua utilizzazione per la produzione commerciale di elettricità, senza distinzione riguardo all’origine di tale combustibile. Allo stesso modo, il KernbrStG non opera una distinzione siffatta per quanto riguarda l’aliquota impositiva o il soggetto passivo dell’imposta.

92      Ne consegue che l’imposta istituita dal KernbrStG non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, EA.

93      Alla luce della giurisprudenza citata al punto 90 della presente sentenza, detta constatazione non viene rimessa in discussione dall’allegazione della KLE secondo cui una piccola quantità di combustibile nucleare viene ottenuta in Germania.

94      Per quanto riguarda l’articolo 191 EA e l’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo, occorre rilevare come dal combinato disposto di tali norme risulti che la CEEA, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

95      A questo proposito, occorre rilevare che il KernbrStG istituisce un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità, e non un’imposta diretta su tale combustibile.

96      Se è vero che, a norma dell’articolo 86 EA, tale combustibile è di proprietà della CEEA, ciò non toglie che, in applicazione dell’articolo 87 EA, il diritto di utilizzazione e di consumo di tale combustibile spetta agli Stati membri, alle persone o alle imprese che ne siano venuti regolarmente in possesso.

97      Ne consegue che l’articolo 191 EA, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare.

98      Peraltro, all’udienza, la KLE ha fatto valere, in sostanza, che, secondo il diritto tributario tedesco, i prodotti assoggettati ad accisa servono quale garanzia del pagamento delle accise su di essi gravanti. Pertanto, la CEEA, in quanto proprietaria del combustibile nucleare, potrebbe essere chiamata a garantire il pagamento, da parte del soggetto passivo, dell’imposta istituita dal KernbrStG. Orbene, tale situazione sarebbe in contrasto con l’articolo 3 del Protocollo.

99      A questo proposito, occorre constatare che l’argomento summenzionato, che è stato sollevato e discusso per la prima volta all’udienza dinanzi alla Corte, non compare né nella decisione di rinvio né nelle osservazioni scritte depositate dagli interessati. Date tali circostanze, in assenza di informazioni più precise e dettagliate in ordine a tale punto, la Corte ritiene che non risulti con sufficiente evidenza dal fascicolo sottoposto alla sua attenzione che tale elemento possa essere rilevante ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale e, pertanto, utile al giudice del rinvio, il quale, assumendo su di sé la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, è nella posizione migliore per valutare la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte alla luce delle particolarità della causa portata alla sua cognizione (v., in tal senso, sentenza Flughafen Köln/Bonn, C‑226/07, EU:C:2008:429, punti 37 e 38).

100    Per quanto riguarda, infine, l’articolo 192, paragrafo 2, EA, occorre constatare che tale disposizione impone agli Stati membri di astenersi da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del Trattato CEEA.

101    Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’imposta istituita dal KernbrStG abbia come effetto di mettere in pericolo la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla CEEA, inteso alla creazione delle premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, EA, e l’adempimento del dovere della CEEA di curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori di tale Comunità in minerali e combustibili nucleari, contemplato dall’articolo 2, lettera d), EA.

102    In proposito occorre rilevare, da un lato, che l’applicazione congiunta dell’articolo 192, paragrafo 2, EA e dell’articolo 1, paragrafo 2, EA non ha come conseguenza di imporre agli Stati membri il mantenimento o l’incremento dei loro livelli di utilizzazione di combustibile nucleare, né di vietare ad essi la tassazione di tale utilizzazione, fatto questo che avrebbe come effetto di rendere l’utilizzazione stessa più costosa e dunque meno interessante.

103    Dall’altro lato, l’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 2, lettera d), EA costituisce l’oggetto del titolo II, capo 6, del Trattato CEEA, capo comprendente gli articoli da 52 a 76 di quest’ultimo, e che istituisce un regime comune avente ad oggetto l’approvvigionamento in minerali, in materie grezze e in materie fissili speciali (sentenza ENU/Commissione, C‑357/95 P, EU:C:1997:144, punto 2).

104    Orbene, non risulta dagli elementi in possesso della Corte che l’imposta istituita dal KernbrStG, la quale, come rilevato dalla KLE, ha senz’altro come effetto di rendere più costosa l’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità, costituisca una violazione degli obblighi degli Stati membri enunciati nelle succitate disposizioni, ovvero confligga, in via generale, con i principi relativi al suddetto regime, in particolare il principio di uguale accesso alle risorse, sancito all’articolo 52 EA, ovvero i principi relativi alla formazione dei prezzi, enunciati agli articoli 67 EA e 69 EA. Infatti, come fa osservare la Commissione, tale imposta non è idonea a pregiudicare l’approvvigionamento di combustibile dei gestori di centrali nucleari, in quanto colpisce non l’acquisizione di combustibile nucleare, bensì l’utilizzazione dello stesso.

105    Ne consegue che tale imposta non è idonea a mettere in pericolo l’adempimento del dovere della CEEA di curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori di questa Comunità in minerali e combustibili nucleari, previsto dall’articolo 2, lettera d), EA.

106    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 93, paragrafo 1, EA, l’articolo 191 EA, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo, nonché l’articolo 192, paragrafo 2, EA, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, EA e l’articolo 2, lettera d), EA, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

 Sulle spese

107    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale nutra dei dubbi riguardo alla compatibilità di una normativa nazionale tanto con il diritto dell’Unione quanto con la Costituzione dello Stato membro interessato, non è privato della facoltà, né è, eventualmente, dispensato dall’obbligo di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni riguardanti l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione per il fatto che un procedimento incidentale di controllo della costituzionalità di questa medesima normativa è pendente dinanzi al giudice nazionale incaricato di esercitare tale controllo.

2)      L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, e l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

3)      L’articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

4)      L’articolo 93, paragrafo 1, EA, l’articolo 191 EA, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, nonché l’articolo 192, paragrafo 2, EA, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, EA e l’articolo 2, lettera d), EA, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda la riscossione di un’imposta sull’utilizzazione di combustibile nucleare per la produzione commerciale di elettricità.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.