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Ordinanza della Corte del 7 febbraio 2012 - Total SA, Elf Aquitaine SA / Commissione europea

(Causa C-421/11 P) 2

(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Concorrenza - Intesa - Mercato dei metacrilati - Nozione di "impresa" - Presunzione di influenza determinante - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Estensione dell'autorità di giudicato - Coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente - Indivisibilità dell'ammenda - Competenza di piena giurisdizione)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total SA, Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti Morgan de Rivery e A. Noël-Baron)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e B. Gencarelli, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine / Commissione (T-206/06), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione C(2006) 2098 def. della Commissione, del 31 maggio 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 - Metacrilati) - Concorrenza - Intesa - Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità - Interpretazione manifestamente erronea - Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi - Obbligo di motivazione - Violazione del principio di buona amministrazione

Dispositivo

L'impugnazione è respinta.

La Total SA e l'Elf Aquitaine SA sono condannate alle spese.

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1 -

2 - GU C 340 del 19.11.2011.