Language of document : ECLI:EU:C:2013:223

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 aprile 2013 (*)

«Agricoltura – FEAOG – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Sostegno allo sviluppo rurale – Aiuto al prepensionamento – Cedente che ha compiuto almeno 55 anni di età, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento al momento della cessione – Nozione di “età normale di pensionamento” – Normativa nazionale che fissa un’età di pensionamento variabile in funzione del sesso nonché, per le donne, del numero di figli allevati – Principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione»

Nella causa C‑401/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca), con decisione del 12 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2011, nel procedimento

Blanka Soukupová

contro

Ministerstvo zemědělství,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, G. Arestis (relatore), J. Malenovský e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per B. Soukupová, da J. Tomášek, advokát;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. van Beek, G. von Rintelen e Z. Malůšková, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 ottobre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80, e – rettifica – GU 2000, L 302, pag. 72), nonché dei principi generali del diritto dell’Unione di parità di trattamento e di non discriminazione.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Soukupová, imprenditrice agricola, e il Ministerstvo zemědělství (Ministero dell’Agricoltura), relativa al rigetto della sua domanda di partecipazione al programma di sostegno alla cessazione anticipata dell’attività di imprenditore agricolo.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva si applica:

a)      ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

(…)

–            vecchiaia,

(…)

b)      alle disposizioni concernenti l’assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a completare i regimi di cui alla lettera a) o a supplire ad essi».

4        L’articolo 7 di tale direttiva è formulato come segue:

«1.      La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

a)      la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni;

b)      i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all’educazione dei figli; l’acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all’educazione dei figli;

(…)

2.      Gli Stati membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del paragrafo 1 al fine di valutare se, tenuto conto dell’evoluzione sociale in materia, sia giustificato mantenere le esclusioni in questione».

5        Il considerando 23 del regolamento n. 1257/1999 enuncia che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell’attività agricola, al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole.

6        Secondo il considerando 40 di tale regolamento, occorre in particolare sostenere misure volte ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità fra uomini e donne.

7        L’articolo 2, undicesimo trattino, del suddetto regolamento stabilisce che il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro riconversione, può riguardare l’abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne, in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne.

8        Al capo IV del regolamento n. 1257/1999, intitolato «Prepensionamento», l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento è formulato come segue:

«Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono a conseguire i seguenti obiettivi:

–        procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l’attività agricola,

–        far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare, se necessario, la redditività delle aziende rimaste in esercizio,

–        riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, ove non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della redditività».

9        L’articolo 11, paragrafo 1, del suddetto regolamento così dispone:

«Il cedente:

–        cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e a conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare,

–        ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento, al momento della cess[ione], e

–        ha esercitato l’attività agricola nei dieci anni che precedono la cess[ione]».

10      L’articolo 12, paragrafo 2, dello stesso regolamento stabilisce quanto segue:

«La durata dell’aiuto al prepensionamento non dev’essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l’aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell’importo della pensione nazionale».

 La normativa ceca

11      In osservanza del regolamento n. 1257/1999, la Repubblica ceca ha adottato, il 26 gennaio 2005, il decreto governativo n. 69/2005, che definisce le condizioni per la concessione di aiuti in caso di cessazione anticipata dell’attività di imprenditore agricolo (nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele). A termini del suo articolo 1, tale decreto governativo è finalizzato alla concessione di aiuti nell’ambito del programma di sostegno alla cessazione anticipata dell’attività di imprenditore agricolo.

12      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto decreto governativo, la partecipazione a tale programma è subordinata alla condizione che, alla data di presentazione della domanda, il richiedente abbia compiuto almeno 55 anni di età e non abbia raggiunto l’età necessaria per avere diritto a una pensione di vecchiaia.

13      L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, della legge n. 155/1995, sull’assicurazione pensionistica (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, al quale fa rinvio il suddetto articolo 3, paragrafo 1, lettera b), stabiliva quanto segue:

«(1)      L’età pensionabile è fissata

a)      per gli uomini, a 60 anni;

b)      per le donne,

      1.      a 53 anni, se hanno allevato almeno 5 figli,

      2.      a 54 anni, se hanno allevato 3 o 4 figli,

      3.      a 55 anni, se hanno allevato 2 figli,

      4.      a 56 anni, se hanno allevato un figlio, o

      5.      a 57 anni, se le assicurate hanno raggiunto questa età alla data del 31 dicembre 1995.

(2)      Nel caso di assicurati che raggiungano i limiti di età fissati al paragrafo 1 nel periodo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2012, l’età pensionabile si determina aggiungendo al mese nel corso del quale l’assicurato ha raggiunto tale limite 2 mesi per gli uomini e 4 mesi per le donne, per ciascun anno solare, anche in corso, compreso nel periodo tra il 31 dicembre 1995 e la data in cui sono raggiunti i limiti di età fissati al paragrafo 1, e si considera come età pensionabile l’età raggiunta nel corso del mese così determinato, alla data che corrisponde, nel numero, alla data di nascita dell’assicurato; se il mese così determinato non contiene un tale giorno, si considera come età pensionabile l’età raggiunta nell’ultimo giorno del mese così determinato».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      La sig.ra Soukupová è un’imprenditrice agricola nata il 24 gennaio 1947, che ha allevato due figli. Il 24 maggio 2004 ha raggiunto l’età in cui è maturato il suo diritto a una pensione di vecchiaia, in applicazione dell’articolo 32, paragrafi 1 e 2, della legge n. 155/1995.

15      Il 3 ottobre 2006, la sig.ra Soukupová ha presentato al Fondo statale di intervento agricolo domanda di partecipazione al programma di sostegno alla cessazione anticipata dell’attività di imprenditore agricolo.

16      Con decisione del 20 dicembre 2006, tale domanda è stata respinta, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del decreto governativo n. 69/2005, con la motivazione che, alla data di presentazione della domanda, la sig.ra Soukupová aveva raggiunto l’età necessaria per avere diritto a una pensione di vecchiaia.

17      La sig.ra Soukupová ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Ministerstvo zemědělství, il quale lo ha respinto con decisione del 12 aprile 2007.

18      La sig.ra Soukupová ha impugnato tale ultima decisione dinanzi al Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga). Nel suo ricorso, ha sostenuto che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del decreto governativo n. 69/2005 era in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1257/1999, in quanto tale regolamento fa riferimento all’«età normale di pensionamento», mentre il suddetto decreto governativo fa riferimento all’«età necessaria per avere diritto a una pensione di vecchiaia». Sostenendo il carattere discriminatorio della condizione prevista al suddetto articolo 3, in quanto l’età necessaria per avere diritto a una pensione di vecchiaia, ai sensi dello stesso articolo, è diversa per gli uomini e per le donne e per le donne varia inoltre in funzione del numero di figli allevati, la sig.ra Soukupová ha invocato un’interpretazione della nozione di «età normale di pensionamento», ai sensi del suddetto regolamento, che non comporti discriminazione nei confronti di taluni richiedenti. Infatti, essa ha rilevato che, in applicazione della normativa ceca, le donne che hanno avuto un maggior numero di figli beneficiano obiettivamente di un termine per presentare domanda di partecipazione al suddetto programma di sostegno alla cessazione anticipata che è più breve rispetto a quello concesso agli uomini, o alle donne che hanno allevato un minor numero di figli.

19      Con sentenza del 30 aprile 2009, il Městský soud v Praze ha annullato la suddetta decisione del Ministerstvo zemědělství, ritenendo che non sussistesse alcun motivo legittimo in grado di giustificare disparità tra un uomo e una donna che svolgono attività agricola in materia di accesso agli aiuti all’agricoltura. Pertanto, esso ha escluso qualsiasi interpretazione tale da comportare disparità di trattamento ingiustificate tra i richiedenti. Esso ha affermato, inoltre, che il limite di età che permette di partecipare al programma di sostegno alla cessazione anticipata dell’attività di imprenditore agricolo doveva essere identificato nell’età normale di pensionamento, determinata allo stesso modo per tutti i richiedenti.

20      Il Ministerstvo zemědělství ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al Nejvyšší správní soud (Suprema Corte amministrativa). Nel suo ricorso, tale Ministero ha sostenuto che il regolamento n. 1257/1999 prevedeva disposizioni precise solo in merito al limite minimo di età dei richiedenti. Esso ha sostenuto che le nozioni di «età normale di pensionamento», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, di tale regolamento, e di «età pensionabile», ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 155/1995, hanno un significato analogo. Il suddetto Ministero ha sostenuto che, al fine di stabilire in modo preciso e obiettivo l’età normale di pensionamento, ai sensi di tale articolo 11, si era deciso di fissare tale età, nell’ordinamento giuridico interno, in applicazione del suddetto articolo 32. Il Ministerstvo zemědělství ha inoltre rilevato che un identico metodo di fissazione dell’età normale di pensionamento era stato definito nel documento di programmazione intitolato «Piano orizzontale di sviluppo rurale della Repubblica ceca per il periodo 2004-2006», approvato sia dal governo di tale Stato membro, con la decisione n. 671, del 9 luglio 2003, sia dalla Commissione europea, con la decisione 2004 CZ 06G DO 001, del 3 settembre 2004.

21      Nutrendo dubbi riguardo al diritto della sig.ra Soukupová di partecipare al programma di sostegno alla cessazione anticipata dell’attività di imprenditore agricolo, previsto dal decreto governativo n. 69/2005, e ritenendo necessario, a tal proposito, ottenere una risposta in merito sia all’interpretazione della nozione di «età normale di pensionamento», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1257/1999, sia alla questione di stabilire se il diritto dell’Unione permetta, in occasione dell’esame della domanda di partecipazione a tale programma, di operare una distinzione tra i richiedenti in funzione del sesso e del numero di figli allevati, il Nejvyšší správní soud ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di “età normale di pensionamento” di cui all’articolo 11 del regolamento [n. 1257/1999] possa essere interpretata, per quanto riguarda la richiedente nel caso di specie, come l’“età necessaria per avere diritto a una pensione di vecchiaia” ai sensi della normativa nazionale.

2)      Qualora la prima questione sia risolta in senso positivo, se sia conforme al diritto e ai principi generali dell’Unione europea che l’“età normale di pensionamento” al momento della cessione dell’impresa agricola sia determinata per i singoli richiedenti in maniera diversa in funzione del sesso e del numero di figli allevati.

3)      Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, di quali criteri il giudice nazionale debba tener conto nell’interpretare la nozione di “età normale di pensionamento” al momento della cessione dell’impresa agricola ai sensi dell’articolo 11 del regolamento [n. 1257/99]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle prime due questioni

22      Con le sue prime due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia conforme al diritto dell’Unione e ai suoi principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione il fatto che, in applicazione delle disposizioni del regime pensionistico nazionale dello Stato membro in questione relative all’età necessaria per avere diritto a una pensione di vecchiaia, l’«età normale di pensionamento», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1257/1999, sia determinata in maniera diversa in funzione del sesso della persona che richiede l’aiuto al prepensionamento in agricoltura e, nel caso di richiedenti di sesso femminile, in funzione del numero di figli allevati dall’interessata.

23      A questo proposito è necessario innanzitutto rilevare che, come emerge dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999, il meccanismo di aiuto al prepensionamento in agricoltura, ai sensi di tale regolamento, ha lo scopo di contribuire, in particolare, a procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidano di cessare l’attività agricola e a far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare, se necessario, la redditività delle aziende rimaste in esercizio. Quest’ultimo obiettivo figura anche nel considerando 23 del suddetto regolamento.

24      Ne consegue che tale aiuto al prepensionamento costituisce un incentivo economico diretto a incoraggiare gli imprenditori agricoli anziani a cessare definitivamente la loro attività agricola prima di quanto non farebbero in circostanze normali e, in tal modo, a favorire la trasformazione strutturale del settore agricolo, al fine di garantire una migliore redditività delle aziende.

25      È dunque giocoforza constatare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, l’aiuto al prepensionamento in agricoltura previsto dal regolamento n. 1257/1999 costituisce uno strumento della politica agricola comune, finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il quale è finalizzato a garantire la redditività delle aziende agricole, e non una prestazione previdenziale che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 79/7.

26      Così, sebbene in assenza di un’armonizzazione operata dal diritto dell’Unione la fissazione dell’«età normale di pensionamento», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1257/1999, rientri certamente nella competenza degli Stati membri, nondimeno, ai fini dell’applicazione di detto regolamento, tali Stati non possono far leva sulla disparità di trattamento che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 79/7 li autorizza a mantenere in materia di fissazione dell’età di pensionamento nell’ambito della previdenza sociale. Non si può ritenere che il legislatore dell’Unione, per il fatto di aver operato tale rinvio a una nozione non armonizzata, abbia consentito ai detti Stati, in occasione dell’attuazione del suddetto regolamento, di adottare provvedimenti in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione nonché con i diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio, C‑540/03, Racc. pag. I‑5769, punti 22 e 23).

27      Peraltro, è opportuno rilevare che il considerando 40 del regolamento n. 1257/1999 raccomanda di sostenere le misure volte ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità fra uomini e donne. Anche l’articolo 2, undicesimo trattino, di tale regolamento prevede che il sostegno allo sviluppo rurale possa riguardare l’abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne. Da tali disposizioni emerge dunque che, nell’ambito dell’aiuto al prepensionamento in agricoltura concesso sulla base del suddetto regolamento, è necessario assicurare la parità di trattamento fra donne e uomini e, pertanto, vietare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

28      Di conseguenza, nell’attuazione del regolamento n. 1257/1999 gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, consacrati agli articoli 20, 21, paragrafo 1, e 23 della suddetta Carta.

29      Secondo una costante giurisprudenza, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione impongono che situazioni simili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 1997, National Farmers’ Union e a., C‑354/95, Racc. pag. I‑4559, punto 61; dell’11 novembre 2010, Grootes, C‑152/09, Racc. pag. I‑11285, punto 66, nonché del 1° marzo 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e a., C‑236/09, Racc. pag. I‑773, punto 28).

30      Nel caso di specie, è giocoforza constatare che gli imprenditori agricoli anziani di sesso femminile come di sesso maschile si trovano in situazioni simili dal punto di vista dello scopo perseguito con l’aiuto al prepensionamento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999, il quale mira a incoraggiare tali imprenditori, indipendentemente dal sesso e dal numero di figli allevati, a cessare definitivamente le loro attività agricole in anticipo, al fine di garantire una migliore redditività delle aziende agricole, come emerge dal punto 24 della presente sentenza. I suddetti imprenditori, sia uomini che donne, possono richiedere tale aiuto purché, come richiede l’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, abbiano cessato definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali dopo averla esercitata nei dieci anni che precedono tale cessione e abbiano compiuto almeno 55 anni di età, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento al momento della suddetta cessione.

31      Sarebbe dunque contrario al diritto dell’Unione e ai suoi principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione che le suddette situazioni siano trattate in maniera diversa, senza giustificazione obiettiva, per il fatto che, in applicazione delle disposizioni del regime pensionistico nazionale dello Stato membro in questione, l’«età normale di pensionamento», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1257/1999, è fissata in maniera diversa in funzione del sesso della persona che richiede l’aiuto al prepensionamento in agricoltura e, nel caso di richiedenti di sesso femminile, in funzione del numero di figli allevati dall’interessata.

32      In effetti, tale diritto e tali principi sarebbero lesi se si ammettesse che un trattamento sfavorevole non giustificato obiettivamente possa essere riservato a quanti, tra quelli che richiedono tale aiuto al prepensionamento, rientrano, in base al sesso e, nel caso di richiedenti di sesso femminile, al numero di figli allevati, in una categoria di imprenditori agricoli per i quali tale età, fissata dalle suddette disposizioni del regime nazionale, è raggiunta in anticipo rispetto ai richiedenti che appartengono ad un’altra categoria di imprenditori. In tal caso, i richiedenti che rientrano in tale seconda categoria disporrebbero di un termine più lungo per presentare la loro domanda di aiuto, così da essere privilegiati, senza giustificazione obiettiva, rispetto a quelli che rientrano nella prima categoria, i quali sarebbero soggetti, per una domanda della stessa natura, a condizioni di accesso all’aiuto più restrittive.

33      Nella controversia di cui al procedimento principale, la normativa nazionale in questione implica che una persona, come la sig.ra Soukupová, la quale cessi la propria attività agricola in un’età compresa tra l’età normale di pensionamento determinata da tale normativa in funzione del suo sesso e del numero dei figli che ha allevato e l’età normale di pensionamento fissata dalla medesima normativa per gli imprenditori agricoli di sesso maschile, non può beneficiare dell’aiuto al prepensionamento e vede di conseguenza i propri diritti limitati alla percezione, per il resto della propria vita, di una pensione di vecchiaia di importo inferiore al suddetto aiuto, mentre un imprenditore di sesso maschile che cessi la propria attività agricola alla stessa età di tale persona può beneficiare di tale aiuto per un periodo di complessivi quindici anni o fino al compimento del suo settantacinquesimo anno, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/1999, previa deduzione della pensione di vecchiaia versata dallo Stato membro in questione.

34      Contrariamente a quanto sostenuto dai governi ceco e polacco, una disparità di trattamento come quella attuata dalla normativa nazionale oggetto della controversia di cui al procedimento principale non può essere obiettivamente giustificata. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, gli obiettivi di trasformazione strutturale del settore agricolo perseguiti con l’aiuto al prepensionamento in agricoltura concesso sulla base del regolamento n. 1257/1999 possono manifestamente essere conseguiti senza che gli Stati membri ricorrano ad un trattamento discriminatorio.

35      Quanto alle conseguenze della mancata osservanza del principio di parità di trattamento in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, quando una discriminazione, contraria al diritto dell’Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di parità può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone che rientrano nella categoria privilegiata (v. sentenze del 26 gennaio 1999, Terhoeve, C‑18/95, Racc. pag. I‑345, punto 57, e del 22 giugno 2011, Landtová, C‑399/09, Racc. pag. I‑5573, punto 51). La persona sfavorita deve dunque essere posta nella stessa situazione in cui si trova la persona che beneficia del vantaggio in questione.

36      Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime due questioni che non è conforme al diritto dell’Unione e ai suoi principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione il fatto che, in applicazione delle disposizioni del regime pensionistico nazionale dello Stato membro in questione relative all’età necessaria per avere diritto a una pensione di vecchiaia, l’«età normale di pensionamento», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1257/1999, sia determinata in maniera diversa in funzione del sesso della persona che richiede l’aiuto al prepensionamento in agricoltura e, nel caso di richiedenti di sesso femminile, in funzione del numero di figli allevati dall’interessata.

 Sulla terza questione

37      Tenuto conto della risposta apportata alle prime due questioni, non occorre rispondere alla terza questione sollevata dal giudice del rinvio.

 Sulle spese

38      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Non è conforme al diritto dell’Unione e ai suoi principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione il fatto che, in applicazione delle disposizioni del regime pensionistico nazionale dello Stato membro in questione relative all’età necessaria per avere diritto a una pensione di vecchiaia, l’«età normale di pensionamento», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, sia determinata in maniera diversa in funzione del sesso della persona che richiede l’aiuto al prepensionamento in agricoltura e, nel caso di richiedenti di sesso femminile, in funzione del numero di figli allevati dall’interessata.

Firme


* Lingua processuale: il ceco.