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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – procedimento promosso dalla ÖBB-Personenverkehr AG

(Causa C-509/11)1

[Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario – Articolo 17 – Indennizzo per il prezzo del biglietto di trasporto in caso di ritardo – Esclusione in caso di forza maggiore – Ammissibilità – Articolo 30, paragrafo 1, primo comma – Competenze dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento – Possibilità d’imporre al trasportatore ferroviario di modificare le sue condizioni di indennizzo dei viaggiatori]

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

ÖBB-Personenverkehr AG

Con l’intervento di: Schienen-Control Kommission, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Verwaltungsgerichtshof – Interpretazione degli articoli 17 e 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315, pag. 14) – Condizioni dell’indennizzo – Ammissibilità dell’esclusione dell’indennizzo in caso di forza maggiore – Possibilità, per l’organismo incaricato dell’applicazione del regolamento, di sostituire le clausole contrattuali che non soddisfano le condizioni di detto regolamento con clausole ad esso conformi

Dispositivo

L’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, dev’essere interpretato nel senso che l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento non può, in assenza di disposizioni nazionali a tal fine, imporre a un’impresa ferroviaria, le cui condizioni d’indennizzo per il rimborso del prezzo del biglietto non corrispondono ai criteri fissati dall’articolo 17 di detto regolamento, il contenuto concreto delle stesse.

L’articolo 17 del regolamento n. 1371/2007 dev’essere interpretato nel senso che un’impresa ferroviaria non è legittimata a inserire nelle sue condizioni generali di trasporto una clausola in forza della quale essa è esonerata dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo, qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore o a una delle cause elencate all’articolo 32, paragrafo 2, delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.

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1 GU C 13 del 14.1.2012.