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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 7 luglio 2014 – PARTNER Apelski Dariusz / Zarząd Oczyszczania Miasta

(Causa C-324/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Krajowa Izba Odwoławcza

Parti

Ricorrente: PARTNER Apelski Dariusz

Convenuto: Zarząd Oczyszczania Miasta

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 48, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 1 (in prosieguo: la «direttiva 2004/18/CE»), possa essere interpretato nel senso che la locuzione «se del caso», riferita all’ipotesi in cui un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, comprende tutte le situazioni in cui un determinato operatore economico non è in possesso delle qualifiche richieste dall’amministrazione aggiudicatrice e decide di avvalersi di tali capacità di altri soggetti; o se invece l’indicazione secondo cui un operatore economico può fare affidamento sulle risorse di altri soggetti soltanto «se del caso» debba essere considerata una limitazione indicante che una siffatta possibilità di avvalersi può configurarsi solo quale eccezione, e non come regola, nella selezione degli operatori economici nella procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Se l’articolo 48, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, possa essere interpretato nel senso che fare affidamento, da parte di un operatore economico, sulle capacità di altri soggetti relativamente alle loro conoscenze ed esperienza, «a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi» nonché «disporre delle risorse» di tali soggetti significa che nel corso di esecuzione di un appalto l’operatore economico non è tenuto ad avere alcun rapporto con tali soggetti o può avere rapporti molto informali ed indefiniti, vale a dire, può eseguire da solo l’appalto (senza la partecipazione di un altro soggetto) oppure tale partecipazione può consistere nella «consulenza», «consultazione», «formazione», ecc.; o se l’articolo 48, paragrafo 3, debba essere interpretato nel senso che il soggetto delle cui capacità si avvale un operatore economico deve effettivamente e personalmente eseguire l’appalto nella misura in relazione alla quale sono state dichiarate le sue capacità.

Se l’articolo 48, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, possa essere interpretato nel senso che un operatore economico che possiede una propria esperienza, ma in un ambito più ristretto rispetto a quanto vorrebbe dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice (ad esempio insufficiente per presentare l’offerta per tutti i lotti), può avvalersi, a titolo accessorio, delle capacità di altri soggetti al fine di migliorare la propria situazione nella procedura.

Se l’articolo 48, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, possa essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, può (o addirittura deve) determinare i principi in base ai quali un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, ad esempio, con quali modalità l’altro soggetto debba partecipare all’esecuzione dell’appalto, in che modo si possano unire le capacità dell’operatore economico e dell’altro soggetto, se l’altro soggetto sarà responsabile in solido con l’operatore economico per la corretta esecuzione dell’appalto nella misura in cui l’operatore economico si è avvalso delle sue capacità.

Se il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, espresso all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consenta di avvalersi delle capacità di un altro soggetto di cui all’articolo 48, paragrafo 3, in modo tale che vengono sommate le capacità di due o più soggetti che non possiedono le capacità nell’ambito delle conoscenze e dell’esperienza richieste dall’amministrazione aggiudicatrice.

Pertanto, se il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, espresso all’articolo 2, della direttiva 2004/18/CE, consenta un’interpretazione degli articoli 44 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE secondo la quale l’osservanza delle condizioni di partecipazione alla procedura stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice, ai fini della partecipazione alla procedura, può essere soltanto formale e indipendente dalle effettive qualificazioni dell’operatore economico.

Se il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, espresso all’articolo 2, della direttiva 2004/18/CE consenta a che, qualora sia ammissibile presentare l’offerta per un lotto dell’appalto, l’operatore economico, dopo la presentazione delle offerte, ad esempio nel completare o chiarire i documenti, dichiari a quale dei lotti dell’appalto debbano essere imputate le risorse da esso indicate volte a dimostrare il soddisfacimento delle condizioni di partecipazione alla procedura.

Se il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici nonché il principio di trasparenza, espressi all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consentano l’annullamento di un’asta già espletata e la ripetizione di un’asta elettronica qualora essa sia stata effettuata in modo sostanzialmente errato, ad esempio, laddove non vi siano stati invitati tutti gli operatori economici che avevano presentato le offerte ammissibili.

Se il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici nonché il principio di trasparenza, espressi all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE, consentano l’aggiudicazione di un appalto all’operatore economico la cui offerta è stata scelta in seguito ad una tale asta, senza che quest’ultima venisse ripetuta, qualora non sia possibile accertare se la partecipazione dell’operatore economico che non sia stato preso in considerazione avrebbe modificato il risultato dell’asta.

Se, nell’interpretare le disposizioni della direttiva 2004/18/CE, sia consentita l’applicazione, come base interpretativa, del contenuto delle disposizioni e del preambolo della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, anche se non è scaduto il termine per la sua attuazione, nella misura in cui esso chiarisce alcuni principi ed intenzioni del legislatore dell’Unione, e non è in contrasto con le disposizioni della direttiva 2004/18/CE.

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1 GU L 134, pag. 114.