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Impugnazione proposta il 17 marzo 2017 dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 gennaio 2017, causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne / Unione europea

(Causa C-138/17 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e Á.M. Almendros Manzano, agenti)

Altre parti nel procedimento: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il punto 1) del dispositivo della sentenza impugnata;

respingere in quanto infondata la domanda della Gascogne Sack Deutschland e della Gascogne, presentata in primo grado, diretta a ottenere l’importo di EUR 187 571 per le presunte perdite subite a causa dei pagamenti aggiuntivi della garanzia bancaria oltre un termine ragionevole;

condannare la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dalla sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

Il primo motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di nesso di causalità, dal momento che il Tribunale ha dichiarato che la violazione del termine ragionevole di giudizio ha costituito la causa determinante dell’asserito danno materiale consistente nel pagamento di spese di garanzia bancaria, mentre, secondo una costante giurisprudenza, la stessa scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione costituisce la causa determinante del pagamento di tali spese.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di danno, dal momento che il Tribunale ha rifiutato di applicare all’asserito danno materiale connesso al pagamento di spese di garanzia bancaria la stessa condizione da esso formulata riguardo all’asserito danno materiale connesso al pagamento degli interessi sull’importo dell’ammenda, ossia che le ricorrenti in primo grado dovevano dimostrare che l’onere finanziario legato a quest’ultimo pagamento era maggiore del vantaggio che esse hanno potuto trarre dal mancato pagamento dell’ammenda.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto nella determinazione del periodo durante il quale si è prodotto l’asserito danno materiale nonché su un difetto di motivazione, dal momento che il Tribunale ha dichiarato, senza spiegarne la ragione, che il periodo durante il quale si è prodotto l’asserito danno materiale consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria poteva essere diverso dal periodo durante il quale esso aveva collocato l’esistenza del comportamento illegittimo ritenuto essere la causa di tale danno.

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