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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 16 maggio 2017 – Αnodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Αnodiki Services EPE) / GNA «Ο Εvaggelismos – Ofthalmiatreio Αthinon – Polykliniki» Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK), «Oi Agioi Anargyroi»

(Causa C-260/17)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Αnodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Αnodiki Services EPE)

Resistenti: GNA «Ο Εvaggelismos – Ofthalmiatreio Αthinon – Polykliniki» Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK), «Oi Agioi Anargyroi»

Questioni pregiudiziali

Se, ai sensi dell’articolo 10, lettera g), della direttiva 2014/24 1 , per la qualificazione di un contratto come «contratto di lavoro» sia sufficiente che esso configuri un contratto di lavoro subordinato o se tale contratto debba presentare caratteristiche specifiche (per esempio, quanto al tipo di lavoro, alle condizioni di stipula, alle qualifiche dei candidati e agli elementi della procedura per la loro selezione), tale che la selezione di ogni lavoratore è il risultato di un giudizio individuale e di una valutazione soggettiva della sua personalità da parte del datore di lavoro. Se contratti di lavoro a tempo determinato conclusi in base a criteri oggettivi, quali il periodo di disoccupazione del candidato, l’esperienza pregressa o il numero di figli minori, previa verifica formale dei documenti giustificativi e secondo una procedura predeterminata di attribuzione punti in funzione dei suddetti criteri, quali i contratti di cui all’articolo 63 della legge 4430/2016, possano essere considerati come «contratti di lavoro» ai sensi dell’articolo 10, lettera g), della direttiva 2014/24.

Se, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2014/24 (articoli 1, paragrafo 4, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafo 1, 32 e 57, in combinato disposto con il considerando 5 del preambolo), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (articoli 49 e 56) e della Carta dei diritti fondamentali (articoli 16 e 52), nonché dei principi della parità di trattamento, della trasparenza e della proporzionalità, il ricorso da parte delle autorità pubbliche ad altri mezzi, inclusi i contratti di lavoro, che gli appalti pubblici, per assolvere le proprie funzioni di interesse pubblico, sia consentito, ed eventualmente a quali condizioni, quando tale ricorso non comporti un’organizzazione permanente del servizio pubblico, bensì – come nel caso istituito dall’articolo 63 della legge 4430/2016 – avvenga per un periodo di tempo determinato e per far fronte a circostanze eccezionali, nonché per ragioni riconducibili all’effettività della concorrenza ovvero alla legalità dell’operato delle imprese attive sul mercato degli appalti pubblici. Se siffatte ragioni e circostanze, quali l’impossibilità di esecuzione senza ostacoli degli appalti pubblici o il conseguimento di un maggior beneficio economico rispetto a (quanto sarebbe possibile con) un appalto pubblico, possano essere considerate come motivi imperativi di interesse generale che giustificano l’adozione di un provvedimento implicante una limitazione grave, per ampiezza e durata, dell’attività imprenditoriale nel settore degli appalti pubblici.

Se contro una decisione di un’autorità pubblica, come le decisioni impugnate nel procedimento principale, concernente un contratto asseritamente estraneo all’ambito di applicazione della direttiva 2014/24 (per esempio, perché «contratto di lavoro») sia esclusa la tutela giurisdizionale della direttiva 89/665, quale definita all’articolo 1 della stessa, come in vigore, quando a proporre ricorso sia un operatore economico il quale abbia legittimo interesse a che gli venga aggiudicato un appalto pubblico di pari oggetto e affermi che illegittimamente non è stata data attuazione alla direttiva 2014/24 nella convinzione che fosse disapplicabile.

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1     Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).