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Impugnazione proposta il 23 settembre 2011 dall'United Techologies Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, causa T-141/07, United Techologies Corp. / Commissione europea

(Causa C-493/11 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United Techologies Corp. (rappresentanti: avv. A. Winckler, J. Temple Lang, solicitor, C.J. Cook, advocate, e avv. D. Gerard)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata;

in base agli elementi a sua disposizione, annullare parzialmente la decisione impugnata e ridurre l'importo delle ammende in essa fissato o, qualora lo giudichi opportuno, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame degli elementi di fatto rilevanti;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, la ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale secondo cui la Commissione ha legittimamente imputato all'UTC la responsabilità derivante dalla condotta della GTO e delle filiali dell'Otis. Tale motivo è suddiviso in tre parti. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto sostanziale in quanto non si sarebbe attenuto al criterio giuridico in materia di inversione della presunzione di imputabilità derivante da una partecipazione al 100% nel capitale di una filiale da parte della sua casa madre. In secondo luogo, l'interpretazione operata dal Tribunale dei criteri giuridici per l'inversione della presunzione di imputabilità violerebbe la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe fornito una motivazione adeguata nella valutazione delle affermazioni specifiche formulate dall'UTC per confutare la presunzione di imputabilità.

Con il secondo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha fornito una motivazione adeguata e ha commesso un errore di diritto per non avere esaminato le affermazioni formulate dall'UTC in merito alla violazione della parità di trattamento rispetto alla MEC.

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