Language of document : ECLI:EU:C:2014:2094


Causa C‑469/13

Shamim Tahir

contro

Ministero dell’Interno

e

Questura di Verona

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Verona)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2003/109/CE – Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 – “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” – Presupposti per la concessione – Soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di permesso – Persona unita al soggiornante di lungo periodo da vincoli familiari – Disposizioni nazionali più favorevoli – Effetti»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo – Presupposto – Familiare di un soggiornante di lungo periodo – Condizione del soggiorno legale ed ininterrotto nel territorio nazionale nei cinque anni precedenti il momento della presentazione della domanda di conferimento di detto status

(Direttiva del Consiglio 2003/109, artt. 4, § 1, e 7, § 1)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Disposizioni nazionali che rilasciano ad un familiare, a condizioni più favorevoli di quelle della direttiva, un «permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE» – Inammissibilità

[Direttiva del Consiglio 2003/109, artt. 2, e), e 13]

1.        Gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51, devono essere interpretati nel senso che il familiare, quale definito all’articolo 2, lettera e), della medesima direttiva, di persona che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo non può essere esentato dalla condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, il cittadino di paese terzo deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

Infatti, la condizione del soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro interessato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di cui trattasi, stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, è una condizione indispensabile per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dalla stessa direttiva, cosicché un cittadino di un paese terzo può presentare domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, per acquisire tale status, solo se egli stesso soddisfi, a titolo personale, detta condizione.

(v. punti 34, 37, dispositivo 1)

2.        L’articolo 13 della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni più favorevoli di quelle previste nella stessa direttiva, ad un familiare come definito all’articolo 2, lettera e), di quest’ultima, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Infatti, come risulta in particolare da una lettura combinata degli articoli 2, lettera b), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo conferisce, in linea di principio, al suo titolare il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di Stati membri diversi da quello che gli ha concesso lo status di soggiornante di lungo periodo. Pertanto, un permesso di soggiorno che sia rilasciato conformemente all’articolo 13 di detta direttiva, da uno Stato membro ad un familiare come definito all’articolo 2, lettera e), della stessa, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal diritto dell’Unione, non può costituire in nessun caso un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi di detta direttiva.

(v. punti 42‑44, dispositivo 2)