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Impugnazione proposta il 13 settembre 2017 dalla Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2017, causa T-65/15, Talanton AE/Commissione europea

(Causa C-539/17 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (rappresentante: K. Damis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2017, causa Τ-65/15, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Commissione europea;

accogliere il ricorso del 6 febbraio 2015 della suddetta società;

respingere la domanda riconvenzionale della Commissione;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Erronea applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui trattasi - Violazione delle disposizioni in materia di subappalto a norma del regolamento finanziario in vigore.

Il Tribunale ha effettuato un’erronea valutazione dell’articolo 1134 del codice civile belga per quanto riguarda l’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Il Tribunale ha interpretato erroneamente le disposizioni in materia di subappalto sancite all’articolo 130 e seguenti del regolamento (UE) n. 2342/2002 e nelle clausole contrattuali I.II.2.4 e II.13.1 contenute nella convenzione quadro sottoscritta recante il numero FP7/2009/1.

Erronea interpretazione e applicazione di una clausola contrattuale e valutazione manifestamente erronea degli elementi di prova -    Il Tribunale ha interpretato in maniera non corretta la clausola II.22, Controlli e le revisioni contabili, di cui all’allegato II della convenzione sottoscritta, respingendo erroneamente le domande della ricorrente/appellante.

Valutazione manifestamente erronea degli elementi di prova e carenza di motivazione

Il Tribunale ha commesso un errore in quanto ha manifestamente travisato elementi di prova chiave dedotti dalla ricorrente e ammessi dall’appellata.

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