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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně - Repubblica ceca) - Toshiba Corporation e a. / Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

(Causa C-17/10) 

(Concorrenza - Intesa, nel territorio di uno Stato membro, iniziata prima dell'adesione di tale Stato all'Unione europea - Intesa di portata internazionale con effetti nel territorio dell'Unione e dello Spazio economico europeo - Articoli 81 CE e 53 dell'accordo SEE - Attività di indagine e sanzione dell'infrazione per il periodo precedente la data di adesione e per quello successivo a tale data - Ammende - Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza - Irrogazione delle ammende da parte della Commissione e dell'autorità nazionale garante della concorrenza - Principio del ne bis in idem - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articoli 3, paragrafo 1, e 11, paragrafo 6 - Conseguenze dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Brně

Parti

Ricorrenti: Toshiba Corporation, T&D Holding, già Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, già Areva T&D SAS, Alstom Grid AG, già Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA

Convenuto: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Krajský soud v Brně - Interpretazione dell'articolo 81 CE, dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), in particolare dei suoi articoli 3, paragrafo 1, e 11, paragrafo 6, nonché del punto 51 della comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 43) - Intesa nel territorio di uno Stato membro, iniziata prima dell'adesione di tale Stato all'Unione europea e terminata dopo tale adesione - Irrogazione di ammende da parte della Commissione e da parte dell'autorità nazionale garante della concorrenza - Competenza dell'autorità nazionale a sanzionare il medesimo comportamento per il periodo precedente l'adesione - Principio del ne bis in idem

Dispositivo

L'articolo 81 CE e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un procedimento avviato dopo il 1° maggio 2004, essi non sono applicabili a un'intesa che ha prodotto effetti, nel territorio di uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, durante periodi precedenti a tale data.

L'avvio, da parte della Commissione europea, di un procedimento ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003 nei confronti di un'intesa, non priva, in forza dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato della sua competenza a sanzionare, in applicazione del diritto nazionale della concorrenza, gli effetti anticoncorrenziali prodotti da tale intesa nel territorio di detto Stato membro durante periodi precedenti all'adesione di quest'ultimo all'Unione europea.

    Il principio del ne bis in idem non osta a che le imprese partecipanti a un'intesa siano condannate ad ammende dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro interessato, al fine di sanzionare gli effetti prodotti da tale intesa nel territorio di quest'ultimo prima della sua adesione all'Unione europea, laddove le ammende inflitte ai membri di tale intesa da una decisione della Commissione europea presa prima dell'adozione della decisione di detta autorità nazionale garante della concorrenza non abbiano avuto come oggetto la sanzione di tali effetti.

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1 - GU C 100 del 17.4.2010.