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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) - Oliver Brüstle / Greenpeace eV

(Causa C-34/10)1

(Direttiva 98/44/CE - Art 6, n. 2, lett. c) - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Ottenimento di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umane - Brevettabilità - Esclusione dell'"utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali" - Nozioni di "embrione umano" e di "utilizzazione a fini industriali o commerciali")

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Oliver Brüstle

Convenuto: Greenpeace eV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bundesgerichtshof - Interpretazione dell'art. 6, nn. 1 e 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13) - Ottenimento, a fini di ricerca scientifica, di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umani ricavate dalla blastocisti, che abbia già perso la sua capacità di svilupparsi diventando un essere umano - Eventuale esclusione della brevettabilità di tale procedimento in quanto "utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali" - Nozione di "embrione umano" e di "utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali"

Dispositivo

L'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che:

-    costituisce un "embrione umano" qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi;

-    spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un "embrione umano" ai sensi dell'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44.

L'esclusione dalla brevettabilità relativa all'utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 riguarda altresì l'utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l'utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all'embrione umano e sia utile a quest'ultimo può essere oggetto di un brevetto.

L'art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un'invenzione qualora l'insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell'insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l'utilizzazione di embrioni umani.

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1 - GU C 100 del 17.4.2010.