Language of document : ECLI:EU:C:2013:685

Causa C‑277/12

Vitālijs Drozdovs

contro

Baltikums AAS

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts)

«Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 90/232/CEE – Articolo 1 – Incidente stradale – Decesso dei genitori del richiedente minorenne – Diritto del figlio al risarcimento – Danno immateriale – Risarcimento – Copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttive 72/166, 84/5 e 90/232 – Determinazione del regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione di autoveicoli – Competenza degli Stati membri – Limiti

(Direttive del Consiglio 72/166, 84/5 e 90/232)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttive 72/166 e 84/5 – Ambito di applicazione – Nozione di danni alle persone – Portata – Danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale – Inclusione – Presupposto

(Direttive del Consiglio 72/166, art. 3, § 1, e 84/5, art. 1, §§ 1 e 2)

3.        Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui trattasi

4.        Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttive 72/166 e 84/5 – Incidente stradale – Decesso dei genitori del richiedente minorenne – Diritto del figlio al risarcimento – Normativa nazionale che prevede massimali di risarcimento inferiori agli importi minimi di garanzia previsti dal diritto dell’Unione – Inammissibilità

(Direttive del Consiglio 72/166, art. 3, § 1, e 84/5, art. 1, §§ 1 e 2)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 31-33)

2.        Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve coprire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale nei limiti in cui tale risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale.

Infatti, alla luce delle diverse versioni linguistiche degli articoli 1, paragrafo 1, della seconda direttiva e 1, primo comma, della terza direttiva 90/232, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, nonché della finalità di tutela delle tre direttive summenzionate, rientra nella nozione di danni alle persone qualsiasi danno, nei limiti in cui il suo risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato da parte del diritto nazionale applicabile alla controversia, derivante da una lesione all’integrità della persona, il che comprende le sofferenze sia fisiche che psicologiche.

Per quanto concerne la questione di sapere quali siano le persone che possono richiedere il risarcimento di tali danni immateriali, la tutela che deve essere assicurata in virtù della direttiva 72/166 si estende a ogni persona che ha diritto, ai sensi della normativa nazionale sulla responsabilità civile, al risarcimento dei danni causati da autoveicoli.

Di conseguenza, gli Stati membri sono obbligati a garantire che il risarcimento dovuto, ai sensi della loro normativa nazionale sulla responsabilità civile, a motivo dei danni immateriali subiti dai familiari di vittime di incidenti stradali, sia coperto dall’assicurazione obbligatoria sino a concorrenza degli importi minimi stabiliti all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva.

(v. punti 38, 42, 46, 48, dispositivo 1)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 39)

4.        Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali dovuto, secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale solo sino a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5.

A tal proposito, gli Stati membri devono esercitare le loro competenze in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione e le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli non possono privare le direttive summenzionate del loro effetto utile.

Orbene, se il legislatore nazionale potesse prevedere, per ciascuna delle differenti categorie specifiche di danni identificati, eventualmente, nella normativa nazionale, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva, i predetti importi minimi di garanzia e, pertanto, tale articolo sarebbero privati del loro effetto utile.

(v. punti 53, 54, 58, dispositivo 2)