Language of document : ECLI:EU:C:2014:252

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 aprile 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Informazione e tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Etichettatura e presentazione di tali prodotti – Articolo 10, paragrafo 2 – Applicazione nel tempo – Articolo 28, paragrafi 5 e 6 – Misure transitorie»

Nel procedimento C‑609/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 5 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2012, nella causa

Ehrmann AG

contro

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore), J. Malenovský, A. Prechal e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 ottobre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Ehrmann AG, da A. Meyer, Rechtsanwalt;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9, e rettifica in GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ehrmann AG (in prosieguo: la «Ehrmann») e la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (associazione per la lotta contro la concorrenza sleale; in prosieguo: la «Wettbewerbszentrale») con riguardo all’applicazione nel tempo degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dei considerando 1, 9 e 35 del regolamento n. 1924/2006:

«(1)      Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente etichettati. Una dieta varia ed equilibrata è una premessa necessaria per una buona salute e i singoli prodotti hanno un’importanza relativa nel contesto generale del regime alimentare.

(...)

(9)      Vi è un’ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un’indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare.

(...)

(35)      È necessario adottare opportune misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento».

4        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così prevede:

«1.      Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

2.      Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.

Nel caso di alimenti non preconfezionati, tra cui prodotti freschi, come [ad] esempio frutta, verdura o pane, destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività, e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo 7 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Possono continuare ad applicarsi le disposizioni nazionali finché non siano adottate misure comunitarie intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

(...)».

5        L’articolo 2 del citato regolamento contiene le seguenti definizioni:

«1.      Ai fini del presente regolamento:

(...)

2.      Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)      “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;

(...)

4)       “indicazione nutrizionale”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

a)      all’energia (valore calorico) che

i)      apporta,

ii)      apporta a tasso ridotto o accresciuto o,

iii)      non apporta, e/o

b)      alle sostanze nutritive o di altro tipo che

i)      contiene,

ii)      contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o

iii)      non contiene;

5)      “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un[a] categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

(...)».

6        L’articolo 3, primo comma, del medesimo regolamento, intitolato «Principi generali per tutte le indicazioni», così recita:

«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento».

7        L’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni sulla salute e intitolato «Condizioni specifiche», dispone, nei paragrafi da 1 a 3:

«1.      Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II [che contiene gli articoli da 3 a 7 del citato regolamento] e ai requisiti specifici del presente capo [che contiene gli articoli da 10 a 19 del medesimo regolamento] e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

2.      Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni:  

a)      una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;

b)      la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;

c)      se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento, e

d)      un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

3.      Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14».

8        L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini», nei paragrafi da 1 a 3 dispone quanto segue:

«1.       Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi:

a)      il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo, o

b)      funzioni psicologiche e comportamentali, o

c)      fatta salva la direttiva 96/8/CE [della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55, pag. 22)], il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime alimentare,

che sono indicate nell’elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza essere oggetto delle procedure di cui agli articoli da 15 a 19, purché siano:

i)      basate su prove scientifiche generalmente accettate e

ii)      ben comprese dal consumatore medio.

2.      Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.

3.      Previa consultazione dell’Autorità [europea per la sicurezza alimentare], entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego».

9        L’articolo 14 di detto regolamento, rubricato «Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini», è formulato come segue:

«1.      In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2000/13], le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:

a)      indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia;

b)      indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.

2.      Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, l’etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico».

10      L’articolo 28 del medesimo regolamento, intitolato «Misure transitorie», ai paragrafi 5 e 6 dispone quanto segue:

«5.      Le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), possono essere fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all’adozione dell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 24.

6.      Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:

a)      le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro sono autorizzate come segue:

i)      gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, dette indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a sostegno dell’indicazione;

ii)      previa consultazione dell’Autorità [europea per la sicurezza degli alimenti], la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo.

Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’adozione della decisione;

b)      indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma del presente regolamento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’adozione della decisione di cui all’articolo 17, paragrafo 3».

11      Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento n. 1924/2006:

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

 Il diritto tedesco

12      Nella rubrica «Disposizioni per la tutela dalla frode», l’articolo 11 del codice in materia di alimenti, generi di consumo e mangimi (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch), nella versione applicabile alla causa principale (in prosieguo: l’«LFGB»), al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«È vietato immettere in commercio prodotti alimentari recanti una denominazione, un’indicazione o una presentazione ingannevole oppure pubblicizzare, in generale o specificamente, prodotti alimentari mediante presentazioni o altre affermazioni di carattere ingannevole. Vi è frode, in particolare, quando

1.      vengono utilizzate per un prodotto alimentare denominazioni, indicazioni, presentazioni, descrizioni o altre affermazioni che possono indurre in errore in merito alle sue caratteristiche, in particolare in merito al tipo, alle qualità, alla composizione, alla quantità, alla data di scadenza, all’origine, alla provenienza o alle modalità di produzione o di ottenimento del prodotto stesso;

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

13      Si evince dalla decisione di rinvio che la Ehrmann produce e distribuisce latticini, fra i quali figura un formaggio bianco alla frutta chiamato «Monsterbacke», proposto in commercio in confezioni da sei vasetti da 50 g (in prosieguo: il «prodotto in questione»).

14      In base alla tabella dei valori nutrizionali riportata sul lato della confezione, 100 g di tale prodotto hanno un valore energetico di 105 kcal, un tenore di zuccheri di 13 g, una quantità di grassi di 2,9 g e un tenore di calcio di 130 mg. Il giudice del rinvio indica, a titolo comparativo, che in 100 g di latte di mucca il tenore di calcio è parimenti di 130 mg, mentre il tenore di zuccheri è di soli 4,7 g.

15      Nel corso del 2010 è stato apposto su ogni confezione singola del prodotto in questione lo slogan «Importante quanto il bicchiere quotidiano di latte!» (in prosieguo: lo «slogan»). L’etichetta e la presentazione di detto prodotto non contenevano alcuna delle indicazioni richieste dall’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento n. 1924/2006.

16      La Wettbewerbszentrale ha ritenuto che lo slogan fosse ingannevole, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, punto 1, dell’LFGB, in quanto non indicava che il tenore di zuccheri del prodotto in questione era nettamente superiore rispetto a quello del latte. Inoltre, lo slogan avrebbe violato il regolamento n. 1924/2006 in quanto conteneva indicazioni nutrizionali nonché sulla salute ai sensi di tale regolamento. Infatti, il riferimento al latte indicherebbe, quantomeno indirettamente, che il prodotto in questione contiene anch’esso una grande quantità di calcio, cosicché lo slogan non costituirebbe una mera indicazione di qualità, ma prometterebbe altresì al consumatore un vantaggio per la salute.

17      Di coneguenza, la Wettbewerbszentrale ha investito il Landgericht Stuttgart (tribunale regionale di Stoccarda) di un ricorso con cui chiedeva l’inibizione di tale pratica e il rimborso delle spese di diffida.

18      Dinanzi a tale giudice, la Ehrmann ha chiesto il rigetto di detto ricorso, facendo valere che, sebbene il prodotto in questione fosse un alimento paragonabile al latte, il consumatore non lo avrebbe assimilato a quest’ultimo. Peraltro, la differenza di tenore di zuccheri tra tale prodotto e il latte sarebbe troppo esigua per essere rilevante. Inoltre, lo slogan non esprimerebbe alcuna qualità nutrizionale specifica di detto prodotto e rappresenterebbe pertanto solo un’indicazione di qualità non contemplata dal regolamento n. 1924/2006. La Ehrmann ha parimenti sostenuto che, in forza dell’articolo 28, paragrafo 5, di tale regolamento, l’articolo 10, paragrafo 2, del citato regolamento non era applicabile al momento dei fatti della causa principale.

19      Con sentenza del 31 maggio 2010, il Landgericht Stuttgart ha respinto il ricorso presentato dalla Wettbewerbszentrale.

20      Adito in appello da quest’ultima, l’Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale regionale superiore di Stoccarda) ha invece accolto, con sentenza datata 3 febbraio 2011, la domanda inibitoria e quella diretta al rimborso delle spese di diffida. Secondo tale giudice, lo slogan non costituiva né un’indicazione nutrizionale né un’indicazione sulla salute ai sensi del regolamento n. 1924/2006 e, di conseguenza, esso non rientrava nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Lo slogan sarebbe stato tuttavia ingannevole ai sensi della prima frase e del punto 1 della seconda frase dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’LFGB, in quanto il prodotto in questione conteneva, a pari quantità, un tenore di zuccheri molto più elevato rispetto al latte intero.

21      La Ehrmann ha impugnato la sentenza dell’Oberlandesgericht Stuttgart dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione), mediante un ricorso per cassazione («Revision») nel quale ha mantenuto le sue conclusioni volte al rigetto della domanda presentata dalla Wettbewerbszentrale.

22      Il giudice del rinvio è dell’avviso che lo slogan non costituisca un’indicazione ingannevole, ai sensi della prima frase e del punto 1 della seconda frase dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’LFGB, e non possa essere neppure qualificato come indicazione nutrizionale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 4, del regolamento n. 1924/2006. Tuttavia, lo slogan costituirebbe un’indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, di tale regolamento. Infatti, dal punto di vista del pubblico pertinente, il latte avrebbe un effetto benefico per la salute, in particolare per bambini e ragazzi, segnatamente grazie ai sali minerali in esso contenuti. Lo slogan attribuirebbe un effetto benefico al prodotto in questione, equiparandolo al bicchiere di latte quotidiano. Quindi, suggerirebbe un rapporto tra tale prodotto e la salute del consumatore, sufficiente a costituire un’indicazione sulla salute conformemente alla sentenza Deutsches Weintor (C‑544/10, EU:C:2012:526, punti 34 e 35).

23      Il giudice del rinvio rileva, ciononostante, che le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 non comparivano sull’etichetta di detto prodotto al momento dei fatti della controversia principale, cioè nel corso del 2010.

24      Il Bundesgerichtshof ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 dovevano essere rispettati già nel 2010».

 Sulla questione pregiudiziale

25      In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi agli articoli da 3 a 7 di tale regolamento, ai requisiti specifici degli articoli da 10 a 19 di detto regolamento e non siano autorizzate a norma del medesimo regolamento.

26      Emerge parimenti dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 che, per poter farne uso in conformità con tale regolamento, un’indicazione sulla salute deve essere inclusa nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 di detto regolamento. Una siffatta condizione implica che gli elenchi previsti in tali articoli siano stati adottati e pubblicati.

27      Orbene, a tale proposito il giudice del rinvio ha rilevato, nella sua decisione, che, al momento dei fatti della controversia principale, gli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006 non erano stati ancora adottati e pubblicati.

28      Oltre al fatto che un’indicazione sulla salute deve rispettare le condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, essa deve parimenti essere corredata delle informazioni obbligatorie previste dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.

29      Infatti, tale disposizione prevede che le indicazioni sulla salute siano consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità siano comprese le informazioni in essa menzionate.

30      Orbene, le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 seguono immediatamente la menzione delle condizioni previste dall’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, in presenza delle quali un’indicazione sulla salute non è vietata. Quindi, secondo un’interpretazione sistematica di detto regolamento, esse si cumulano a tali condizioni e presuppongono che queste ultime siano soddisfatte affinché un’indicazione sulla salute sia autorizzata in forza del medesimo regolamento.

31      Peraltro, occorre rilevare che l’articolo 28 del regolamento n. 1924/2006 prevede misure transitorie che, come enunciato dal considerando 35 di tale regolamento, hanno lo scopo di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai requisiti di detto regolamento. Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute, tali misure transitorie sono previste dall’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del medesimo regolamento.

32      Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute previste dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento potevano essere fornite dalla data di entrata in vigore di detto regolamento fino all’adozione dell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sotto la responsabilità degli operatori del settore alimentare, purché fossero conformi al regolamento n. 1924/2006 e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili, e fatta salva l’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 24 di tale regolamento.

33      Emerge quindi dalla formulazione dell’articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento che un operatore del settore alimentare, sotto la propria responsabilità e a determinate condizioni, poteva fare uso di indicazioni sulla salute per il periodo tra l’entrata in vigore del medesimo regolamento e l’adozione dell’elenco di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1924/2006. A tale proposito occorre rammentare che, conformemente al suo articolo 29, tale regolamento è entrato in vigore il 19 gennaio 2007 ed è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2007.

34      Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute diverse da quelle previste dagli articoli 13, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006, esse sono soggette alla misura transitoria di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del citato regolamento.

35      Tuttavia, occorre rilevare che la citata disposizione ha ad oggetto le indicazioni sulla salute che sono state utilizzate conformemente alle disposizioni nazionali prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1924/2006, cioè prima del 19 gennaio 2007. Orbene, nel caso di specie, emerge dalla decisione di rinvio che si è cominciato ad apporre lo slogan sul prodotto in questione nel corso dell’anno 2010. L’articolo 28, paragrafo 6, di tale regolamento non può dunque essere applicabile in una causa come quella principale.

36      Di conseguenza, fatta salva l’eventuale applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, lo slogan rientri nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento e, in caso affermativo, se soddisfi le condizioni previste dall’articolo 28, paragrafo 5, dello stesso.

37      In tal caso, emerge dall’interpretazione sistematica menzionata al punto 30 della presente sentenza che un’indicazione sulla salute, qualora non sia vietata in base all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 5, di tale regolamento, dev’essere corredata delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del citato regolamento.

38      In tal senso, l’articolo 28, paragrafo 5, del medesimo regolamento enuncia che le indicazioni sulla salute possono essere fornite purché siano conformi al regolamento n. 1924/2006, il che implica che esse devono, in particolare, rispettare gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.

39      Tale interpretazione sistematica è suffragata dal fatto che né l’articolo 10, né l’articolo 28, paragrafo 5, né altre disposizioni del regolamento n. 1924/2006 prevedono che l’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento si applichi unicamente in seguito all’adozione degli elenchi di indicazioni autorizzate di cui all’articolo 13 del citato regolamento.

40      Inoltre, come previsto dall’articolo 1 del regolamento n. 1924/2006, quest’ultimo è volto a garantire l’efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un livello elevato di tutela del consumatore. A tale proposito, i considerando 1 e 9 del citato regolamento precisano che occorre, in particolare, fornire al consumatore le informazioni necessarie affinché compia scelte nella piena consapevolezza dei fatti.

41      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, la presenza delle informazioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 consente di garantire la tutela del consumatore non solo allorché l’alimento forma oggetto di un’indicazione sulla salute già inclusa negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui all’articolo 13 di tale regolamento, ma anche allorché una siffatta indicazione è utilizzata conformemente alla misura transitoria di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento.

42      Inoltre, per quanto riguarda un’indicazione che non è stata vietata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, il fatto che l’elenco di indicazioni autorizzate di cui all’articolo 13 di tale regolamento non sia stato ancora adottato non giustifica che un operatore del settore alimentare sia liberato dal suo obbligo di fornire al consumatore le informazioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del citato regolamento.

43      Infatti, nell’ambito della misura transitoria stabilita dall’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 1924/2006, un operatore che abbia preso la decisione di utilizzare un’indicazione sulla salute doveva, sotto la sua responsabilità, conoscere gli effetti sulla salute dell’alimento interessato e, quindi, già disporre delle informazioni richieste dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.

44      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che il regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento erano già in vigore nel corso dell’anno 2010 per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che non erano vietate sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del medesimo regolamento.

 Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento erano già in vigore nel corso dell’anno 2010 per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che non erano vietate sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del medesimo regolamento.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.