Language of document : ECLI:EU:C:2015:471

Causa C‑681/13

Diageo Brands BV

contro

Simiramida-04 EOOD

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Decisione promanante da un giudice di un altro Stato membro, contraria al diritto dell’Unione in materia di marchi – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Spese giudiziarie»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2015

1.        Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Presupposti

(Art. 252, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Presupposti – Valutazione da parte del giudice richiesto – Limiti – Controllo da parte della Corte

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, e 36)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Presupposti – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punto 1; direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, § 3)

4.        Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Ambito di applicazione – Azione per il risarcimento del danno causato da un sequestro concesso e poi annullato – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48)

5.        Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Spese giudiziarie – Nozione – Spese sostenute in un procedimento implicante il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48, art. 14)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 34‑37)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 40‑44)

3.        L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il fatto che una decisione emessa in uno Stato membro sia contraria al diritto dell’Unione non giustifica che tale decisione non venga riconosciuta in un altro Stato membro sulla base del rilievo che essa viola l’ordine pubblico di quest’ultimo Stato, qualora l’errore di diritto invocato non costituisca una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, e dunque in quello dello Stato membro richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tali ordinamenti giuridici. Non ricorre una violazione siffatta nel caso di un errore nell’applicazione di una disposizione quale l’articolo 5, paragrafo 3, della prima direttiva 89/104 sui marchi, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo.

A questo proposito, il citato articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 89/104 è inserito in una direttiva di armonizzazione minima, il cui scopo è di ravvicinare parzialmente le diverse legislazioni degli Stati membri in materia di marchi. Non si può tuttavia dedurne che un errore nell’attuazione di tale direttiva contrasterebbe in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dell’Unione in quanto comporterebbe la lesione di un principio fondamentale di tale ordinamento.

Inoltre, il giudice dello Stato richiesto, quando verifica l’eventuale esistenza di una violazione manifesta dell’ordine pubblico di quest’ultimo, deve tener conto del fatto che, tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i soggetti giuridici interessati devono avvalersi in tale Stato membro di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di prevenire a monte una siffatta violazione. Infatti, il sistema di riconoscimento e di esecuzione previsto dal regolamento n. 44/2001 è fondato sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione. È tale fiducia – che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie – che permette di ritenere che, in caso di errata applicazione del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, fornisca una garanzia sufficiente ai soggetti giuridici interessati.

(v. punti 48‑52, 63, 64, 68, dispositivo 1)

4.        Le disposizioni della direttiva 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, non intendono disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente. Emerge dalle misure, dalle procedure e dai mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/08 che i rimedi giurisdizionali diretti ad assicurare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono integrati da azioni di risarcimento strettamente connesse ai primi. Così, un procedimento che abbia per oggetto il risarcimento del danno provocato da un sequestro in un primo tempo disposto dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro al fine di prevenire una violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, e poi annullato dalle stesse autorità sulla base del rilievo che l’esistenza di una violazione non era dimostrata, costituisce il corollario dell’azione promossa dal titolare del diritto di proprietà intellettuale al fine di ottenere la pronuncia di una misura immediatamente efficace che gli ha consentito, senza attendere una decisione nel merito, di prevenire qualsiasi eventuale violazione del suo diritto. Una tale azione risarcitoria rientra nelle garanzie previste dalla succitata direttiva a favore del convenuto, per controbilanciare l’adozione di una misura provvisoria che abbia colpito i suoi interessi. Ne consegue che un procedimento siffatto rientra nel campo di applicazione della direttiva 2004/48.

(v. punti 73‑76)

5.        L’articolo 14 della direttiva 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile alle spese giudiziarie sostenute dalle parti nell’ambito di un’azione di risarcimento proposta in uno Stato membro per il ristoro dei danni subiti in virtù di un sequestro eseguito in un altro Stato membro, che era inteso a prevenire la lesione di un diritto di proprietà intellettuale, qualora nell’ambito di questa azione di risarcimento si ponga la questione del riconoscimento di una decisione emessa in tale altro Stato membro che constata il carattere ingiustificato di detto sequestro.

Infatti, alla luce, da un lato, dell’obiettivo di tale direttiva, che mira a rafforzare il livello di tutela della proprietà intellettuale, evitando che una parte lesa sia dissuasa dall’avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti, e, dall’altro, della formulazione ampia e generale del citato articolo 14, che si riferisce alla parte vincitrice e alla parte soccombente, senza aggiungere precisazioni o fissare limitazioni quanto al tipo di procedimento a cui la regola da esso enunciata deve riferirsi, tale disposizione è applicabile alle spese di giustizia sostenute nell’ambito di qualsiasi procedimento rientrante nel campo di applicazione della citata direttiva.

(v. punti 77, 78, 80, dispositivo 2)