CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 9 gennaio 2014 (1)
Causa C‑435/12
ACI Adam BV,
Alpha International BV,
AVC Nederland BV,
BAS. Computers & Componenten BV,
Despec BV,
Dexxon Data Media and Storage BV,
Fuji Magnetics Nederland,
Imation Europe BV,
Maxell Benelux BV,
Philips Consumer Electronics BV,
Sony Benelux BV,
Verbatim GmbH
contro
Stichting de Thuiskopie,
Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]
«Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto esclusivo di riproduzione – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 5, paragrafo 5 – Eccezioni e limitazioni – Eccezione relativa alla copia privata – Ambito di applicazione – Riproduzioni realizzate a partire da una fonte illecita – Diritto per copia privata – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 14 – Spese giudiziarie – Ambito di applicazione»
1. In questa causa, la Corte è investita di una nuova serie di questioni pregiudiziali concernenti principalmente l’interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2), e, più specificamente, del suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), che consente agli Stati membri di stabilire un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi (3) in relazione alla copia privata.
2. La principale questione sollevata in via pregiudiziale dal giudice del rinvio verte, più precisamente, sul fatto se l’eccezione relativa alla copia privata possa trovare applicazione solo per le riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite e, oltre a ciò, se il diritto per copia privata possa essere calcolato e riscosso solo prendendo in considerazione le riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite (4).
3. Si tratta dunque di una questione di interpretazione della direttiva 2001/29 (5) che si pongono vari giudici nazionali, questione risolta in alcuni Stati membri dal legislatore nazionale (6) o dai giudici nazionali (7), ma che non ha ancora dato luogo a una risposta da parte della Corte (8), che rimane controversa nella dottrina (9) e che, conseguentemente, è di sicura importanza.
4. Tale importanza risulta amplificata dalla circostanza che l’eccezione relativa alla copia privata è presentata da alcune delle parti nel procedimento principale, così come da una parte della dottrina, quale mezzo di compensazione dei danni causati ai titolari di diritti dalla diffusione non autorizzata di opere e di materiali protetti in Internet, perlomeno in assenza di misure tecnologiche suscettibili di combattere efficacemente la «pirateria».
I – Il contesto normativo
A – Il diritto internazionale
5. Ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale, vengono in rilievo tre accordi internazionali. Il primo, che è anche il principale, è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 9 settembre 1886, come rivista da ultimo dall’atto di Parigi del 24 luglio 1971, nella sua versione risultante dalla modifica del 28 luglio 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna») (10) (11).
6. Gli altri due sono, da un lato, l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato 1 C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (12), e, dall’altro, il trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sul diritto d’autore, adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, approvato con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (13), le cui disposizioni fanno rinvio alla Convenzione di Berna (14).
B – Il diritto dell’Unione
7. Le questioni pregiudiziali del giudice del rinvio vertono sull’interpretazione, da un lato, delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e dell’articolo 5, paragrafo 5, di quest’ultima (15) e, dall’altro lato, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (16), e, in particolare, del suo articolo 14. Il testo delle disposizioni pertinenti sarà citato, ove necessario, nel prosieguo.
C – Il diritto olandese
8. L’articolo 1 della Auteurswest (legge olandese sul diritto d’autore; in prosieguo: l’«Aw») riconosce all’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica o ai suoi aventi causa, in particolare, il diritto esclusivo di riprodurre tale opera, fatti salvi i limiti previsti dalla legge. L’Aw comprende, nella specie, delle disposizioni che stabiliscono un’eccezione relativa alla copia privata e un’equa remunerazione a titolo di corrispettivo, vale a dire il diritto per copia privata.
9. L’articolo 16c, paragrafo 1, dell’Aw, che costituisce una trasposizione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, così dispone:
«Non si considera violazione del diritto d’autore su un’opera letteraria, scientifica o artistica la riproduzione totale o parziale dell’opera su un supporto destinato alla rappresentazione di un’opera, sempre che la riproduzione avvenga senza fini commerciali diretti o indiretti e serva esclusivamente all’esercizio, allo studio o all’uso da parte della persona fisica che effettua la riproduzione».
10. L’articolo 16c, paragrafo 2, dell’Aw prevede:
«Per la riproduzione ai sensi del paragrafo 1 [dell’articolo 16c] è dovuta un’equa remunerazione all’autore o ai suoi aventi causa. L’obbligo di pagamento di tale remunerazione grava sul fabbricante o sull’importatore dei supporti di cui al paragrafo 1».
11. Peraltro, l’articolo 1019h del codice di procedura civile olandese, che costituisce la trasposizione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, così recita:
«In deroga al Libro primo, titolo secondo, sezione dodicesima, secondo paragrafo, e all’articolo 843 a, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata, nella misura del necessario, a farsi carico di spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate nonché di altri oneri sostenuti dalla parte vincitrice, a meno che l’equità non lo consenta».
II – Fatti all’origine della controversia di cui al procedimento principale
12. Le convenute nella controversia di cui al procedimento principale sono la Stichting de Thuiskopie, una fondazione incaricata della riscossione del diritto per copia privata previsto all’articolo 16c, paragrafo 2, dell’Aw e della ripartizione del suo provento, e la Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (17), una fondazione incaricata di fissare l’importo del diritto per copia privata.
13. Le società ricorrenti nel procedimento principale sono degli importatori e/o fabbricanti di supporti destinati alla riproduzione di opere ai sensi dell’articolo 16c, paragrafo 1, dell’Aw che, a questo titolo, debbono pagare il diritto per copia privata.
14. Ritenendo che il diritto per copia privata sia destinato esclusivamente a compensare il danno subito dai titolari del diritto a causa di atti di riproduzione che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 16c, paragrafo 1, dell’Aw, dette ricorrenti nel procedimento principale hanno citato la Stichting de Thuiskopie e la SONT dinanzi al Rechtbank te ’s-Gravenhage, sostenendo che l’importo del diritto per copia privata non deve essere calcolato tenendo conto del danno derivante da copie di opere realizzate a partire da una fonte illegale, in violazione del diritto d’autore.
15. Il Rechtbank te ’s-Gravenhage ha rigettato la domanda delle ricorrenti nel procedimento principale con una sentenza del 25 giugno 2008 (18).
16. Il Gerechtshof te ’s-Gravenhage, adito in appello, ha parimenti rigettato tale domanda, con sentenza del 15 novembre 2010 (19), stabilendo che l’equa remunerazione contemplata all’articolo 16c dell’Aw fosse volta a compensare il danno derivante ai titolari di diritti da atti di riproduzione che rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta disposizione.
17. Si deve osservare come, dalla decisione di rinvio, risulti che il Gerechtshof te ’s‑Gravenhage ha constatato che né l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, né l’articolo 16c dell’Aw operano una distinzione in base alla fonte delle riproduzioni. Tuttavia, dai lavori preparatori dell’Aw, risulterebbe che il suo articolo 16c va interpretato nel senso che autorizza la riproduzione a partire da una fonte illecita fintantoché non esistono misure tecnologiche che consentano di contrastare la copiatura privata illecita. In effetti, sarebbe stato considerato che una disciplina che non vieta le riproduzioni a partire da fonti illecite, pur imponendo il diritto per la copia privata su tali riproduzioni, garantirebbe una migliore tutela degli interessi dei titolari di diritti, senza arrecare loro un ingiustificato pregiudizio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29.
18. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso in Cassazione avverso tale sentenza del Gerechtshof te ’s-Gravenhage dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden. La Stichting de Thuiskopie ha altresì investito tale medesimo giudice di un ricorso incidentale.
III – Le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte
19. In questo contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti tre questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 5, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), – se del caso in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2001/29] – debba essere interpretato nel senso che la limitazione del diritto d’autore in esso prevista si applica alle riproduzioni che soddisfano i requisiti indicati in tale disposizione, indipendentemente dal fatto che gli esemplari dell’opera che sono stati riprodotti siano pervenuti nella disponibilità della persona fisica interessata in modo lecito – vale a dire senza violazione dei diritti d’autore degli aventi diritto – o se siffatta limitazione valga soltanto per riproduzioni di esemplari pervenuti nella disponibilità della persona interessata senza violazione del diritto d’autore.
2) a) Qualora la risposta alla prima questione sia nel secondo senso ivi indicato, se l’applicazione del «test a tre fasi», contemplato all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2001/29], possa determinare un’estensione dell’ambito di applicazione della limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o se l’applicazione del test possa condurre unicamente a restringere la portata di tale limitazione.
2) b) Qualora la risposta alla prima questione sia nel secondo senso ivi indicato, se una norma di diritto nazionale volta ad imporre un’equa remunerazione per le riproduzioni realizzate da una persona fisica per uso privato e senza alcun fine commerciale diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che la realizzazione delle riproduzioni sia lecita ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva [2001/29] – e senza che detta norma violi il diritto degli aventi diritto di vietare la riproduzione né il loro diritto alla riparazione del danno – sia in contrasto con l’articolo 5 [di tale direttiva] o con qualsiasi altra norma del diritto dell’Unione.
Se ai fini della risposta a questa questione, alla luce del «test a tre fasi» di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2001/29], sia rilevante che non esistono (o non ancora) misure tecnologiche per combattere la realizzazione di copie private illecite.
3) Se la direttiva 2004/48 si applichi ad un procedimento come quello in questione, in cui – dopo che uno Stato membro, sulla base dell’articolo 5, paragrafo 2, [lettera b)], della direttiva [2001/29], ha imposto l’obbligo di far gravare l’equo compenso contemplato in questa disposizione su fabbricanti e importatori di supporti idonei destinati alla riproduzione di opere ed ha stabilito che tale equo compenso deve essere trasferito ad un’organizzazione indicata dallo Stato membro, la quale è incaricata della riscossione e della ripartizione dell’equo compenso – dei debitori chiedono al giudice, avuto riguardo alle particolari circostanze di una controversia, pertinenti ai fini della determinazione dell’equo compenso, di statuire contro l’organizzazione interessata, che si oppone a tale domanda».
20. Le parti ricorrenti nel procedimento principale, la Stichting de Thuiskopie, i governi olandese, italiano, lituano e austriaco nonché la Commissione europea hanno presentato delle osservazioni scritte.
21. Le parti ricorrenti nel procedimento principale, la Stichting de Thuiskopie, i governi olandese e spagnolo nonché la Commissione hanno presentato altresì delle osservazioni orali nel corso della pubblica udienza tenutasi il 9 ottobre 2013.
IV – Osservazioni preliminari
22. La prima e la seconda questione del giudice del rinvio, strettamente connesse (20), in realtà comprendono varie questioni che richiedono alcune osservazioni preliminari e meritano di essere riformulate e raggruppate.
23. Con la sua prima questione, lo Hoge Raad der Nederlanden sottopone alla Corte una questione di interpretazione della direttiva 2001/29. Si chiede, in sostanza, se l’eccezione relativa alla copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 si applichi a tutte le riproduzioni, indipendentemente dalla liceità della loro fonte (prima alternativa), o se, al contrario, essa possa trovare applicazione solo per le riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite (seconda alternativa). Esso si interroga, altresì, in merito all’incidenza dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 sull’interpretazione dell’ articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima.
24. Nella sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio solleva, poi, due questioni sussidiarie, per il caso in cui la Corte interpretasse l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 nel senso che esso si applica solo alle riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite (seconda alternativa).
25. Esso si chiede, anzitutto [seconda questione, lettera a)], se l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, che definisce il «test a tre fasi», possa permettere di estendere la portata dell’eccezione relativa alla copia privata prevista al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva o se, al contrario, possa soltanto restringerla.
26. Successivamente esso interroga la Corte, in sostanza [seconda questione, lettera b)], sulla compatibilità con il diritto dell’Unione, con la stessa direttiva 2001/29 o con qualsiasi altra norma giuridica, di una disposizione nazionale che imponga un’equa remunerazione per le riproduzioni realizzate da una persona fisica per uso privato e senza alcun fine commerciale diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che la realizzazione delle riproduzioni sia lecita.
27. Tuttavia, per le ragioni che esporrò qui di seguito, la prima questione e la seconda questione, lettera a), non possono che essere esaminate congiuntamente, dal momento che le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, della direttiva 2001/29 sono formalmente e indissolubilmente connesse e non possono che essere lette e interpretate congiuntamente e dinamicamente.
28. Inizierò dunque con l’esame della questione se l’articolo 5 della direttiva 2001/29 nel suo complesso possa essere interpretato nel senso che il diritto per copia privata può essere percepito su riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite, vale a dire fonti non prodotte, non diffuse o non comunicate al pubblico con il consenso dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione [prima questione e seconda questione, lettera a)].
29. Dal momento che la risposta a questa questione deve essere negativa, a mio avviso, esaminerò poi, molto rapidamente, la questione se l’articolo 5 della direttiva 2001/29 possa essere interpretato nel senso che uno Stato membro può nondimeno (21) decidere di riscuotere il diritto per copia privata sulle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite. In effetti, la risposta a questo secondo interrogativo potrà essere facilmente dedotta dagli elementi della risposta fornita alla prima.
30. Infine, risponderò in modo molto succinto alla terza questione del giudice del rinvio, concernente l’interpretazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48.
V – Sulla questione se il diritto per copia privata possa essere riscosso sulle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite [prima questione e seconda questione, lettera a)]
A – Sintesi delle osservazioni
31. Le ricorrenti nel procedimento principale, i governi spagnolo, italiano e lituano nonché la Commissione concordano nel ritenere che, in considerazione della lettera, dello spirito e della finalità della direttiva 2001/29, l’eccezione relativa alla copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva non può essere applicata alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite.
32. Da un lato, tale articolo 5, paragrafo 2, lettera b), non prevedrebbe una siffatta possibilità e, nella misura in cui costituisce un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione garantito all’articolo 2 della direttiva 2001/29, essa deve essere oggetto di un’interpretazione stretta, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, di detta direttiva.
33. D’altro canto, tale interpretazione restrittiva corrisponderebbe alla finalità della direttiva 2001/29, mentre la soluzione contraria potrebbe compromettere il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra i vari diritti e interessi in gioco. L’equa remunerazione prevista in tale disposizione sarebbe destinata a compensare solo il danno subito dai titolari di diritti «in conseguenza dell’introduzione» dell’eccezione relativa alla copia privata e non il danno derivante a questi ultimi dalle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite né, a fortiori, il danno derivante dalla diffusione a monte di copie illecite delle loro opere.
34. Peraltro, sebbene la Commissione riconosca che tale interpretazione restrittiva, paradossalmente, può rivelarsi sfavorevole per i titolari di diritti in talune circostanze, essa ritiene tuttavia che ciò non possa condurre a rimetterla in discussione.
35. In compenso, le convenute nel procedimento principale e i governi olandese e austriaco ritengono, in sostanza, che la possibilità per gli Stati membri di applicare l’eccezione relativa alla copia privata alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite non sia esclusa né dal testo né dalla struttura della direttiva 2001/29, ma che si iscrive al contrario nella finalità di quest’ultima e permette di mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, da un lato, e degli utenti delle opere e dei materiali protetti, dall’altro.
36. A tal proposito, essi sostengono che non esiste alcun mezzo tecnico per contrastare la realizzazione di copie private effettuate a partire da fonti illecite e che la riscossione del diritto per copia privata su tali riproduzioni contribuisce a uno sfruttamento normale delle opere riprodotte, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, e, dunque, costituisce il mezzo migliore per garantire la protezione degli interessi legittimi dei titolari di diritti, senza contravvenire al test a tre fasi.
B – Analisi
37. In considerazione delle posizioni molto nette assunte dalle ricorrenti nel procedimento principale, dagli Stati membri e dalla Commissione, sul principale problema da cui scaturiscono le prime due questioni del giudice del rinvio, è opportuno iniziare ricordando, anzitutto, in cosa consiste l’eccezione relativa alla copia privata e l’equo compenso da cui è accompagnata, stabilito dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Orbene, l’interpretazione di tale disposizione è indissociabile da quella dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva.
1. L’eccezione relativa alla copia privata secondo la direttiva 2001/29
38. La direttiva 2001/29, al suo articolo 2, impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere, a favore dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi che tale articolo indicati, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, dei materiali protetti, vale a dire delle loro opere, dei loro fonogrammi, delle loro pellicole o delle loro trasmissioni.
39. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di questa stessa direttiva attribuisce tuttavia agli Stati membri la facoltà di prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione contemplato all’articolo 2.
40. Allorché è applicata da uno Stato membro, l’eccezione relativa alla copia privata autorizza (22) le persone fisiche che detengono opere o materiali protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi a realizzarne una copia per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali (23). Tipicamente, l’eccezione relativa alla copia privata deve consentire all’acquirente di un CD audio di realizzarne una riproduzione che, per esempio, potrà ascoltare mediante un lettore portatile di file Mp3.
41. L’eccezione relativa alla copia privata colpisce correlativamente il monopolio della riproduzione dei titolari di diritti, causando loro un danno che si ritiene consentito in cambio di un equo compenso. Questo compenso va considerato, più che come una remunerazione, come un adeguato indennizzo dei titolari di diritti per il danno derivante dalla riproduzione delle loro opere e materiali protetti (24).
42. Infine, l’eccezione relativa alla copia privata, in quanto «eccezione indennizzata», impone agli Stati membri l’obbligo non soltanto di istituire l’equo compenso dovuto ai titolari di diritti, ma altresì di riscuoterlo effettivamente (25) e certamente di provvedere alla sua ripartizione tra i titolari di diritti.
43. Tale equo compenso deve essere finanziato dalla persona fisica che causa il danno al titolare esclusivo del diritto di riproduzione realizzando – senza chiedere la sua previa autorizzazione a tal fine – la riproduzione di un’opera o di un materiale protetto per il proprio uso privato e per fini non commerciali (26). Per ragioni pratiche, tuttavia, gli Stati membri possono benissimo riscuotere un diritto per copia privata presso soggetti che, come le ricorrenti nel procedimento principale, mettono a disposizione delle persone fisiche debitrici i supporti che utilizzano per realizzare le loro riproduzioni. Tuttavia, la necessità di trovare un giusto equilibrio tra i titolari di diritti e gli utenti delle opere e materiali protetti implica, da un lato, che l’onere reale di tale diritto per copia privata possa gravare sui suddetti utenti (27) e, dall’altro, che esso sia riscosso solo sui supporti messi a disposizione di questi ultimi per il loro uso privato (28).
44. In un simile sistema, in fin dei conti, l’equo compenso si basa sulla presunzione che gli utenti di supporti di riproduzione utilizzeranno questi ultimi per fini di copia privata di opere o di materiali protetti.
2. Considerazioni preliminari sulle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, della direttiva 2001/29.
45. Prima di fornire una risposta concreta alle questioni sollevate da questa causa, occorre esaminare il rapporto che unisce l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, dal momento che il giudice del rinvio si chiede esplicitamente se tali disposizioni debbano o meno essere lette in combinato disposto.
46. L’articolo 5, paragrafo 5, della suddetta direttiva (29) subordina l’istituzione delle eccezioni contemplate al suo articolo 5, paragrafi da 1 a 4, tra cui l’eccezione relativa alla copia privata contemplata al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), alla triplice condizione che sia applicata esclusivamente in determinati casi speciali, che non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e, infine, che non arrechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore (30).
47. Come risulta dal considerando 44 della direttiva 2001/29, queste tre condizioni, non altrimenti definite nella direttiva 2001/29, rispondono agli obblighi internazionali degli Stati membri e dell’Unione e, più precisamente, alle condizioni di ogni limitazione al diritto d’autore stabilite dall’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna – meglio conosciuto con il nome di «test a tre fasi» (31) utilizzato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale – e riprodotte all’articolo 13 del TRIPS e all’articolo 10 del WCT.
48. Contrariamente a quanto sembra suggerire il giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale, non può esservi un’alternativa all’interpretazione congiunta delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva. L’applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata da parte dei legislatori nazionali, in ogni caso, deve essere conforme alle prescrizioni di detto articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ma deve altresì contemporaneamente rispondere ai requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, nel rispetto degli obblighi internazionali (32). Lo stesso vale per l’applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata da parte dei giudici nazionali. Contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 non sono rivolte solo al legislatore nazionale.
49. Peraltro, in riferimento alla seconda questione, lettera a), sollevata dal giudice del rinvio, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 non possono essere interpretate nel senso che consentono di estendere la portata dell’eccezione relativa alla copia privata stabilita dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima ma al contrario all’occorrenza contribuiscono indissolubilmente alla delimitazione dell’ ambito di applicazione così come della portata di detta direttiva.
50. Nella fattispecie, l’inquadramento assai preciso delle eccezioni e delle limitazioni al diritto di riproduzione previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 va interpretato, sotto molti punti di vista, come applicazione del test a tre fasi (33).
51. Così, la precisa definizione delle eccezioni e delle limitazioni al diritto di riproduzione, tra cui l’eccezione relativa alla copia privata, da parte dell’articolo 5 della direttiva 2001/29, tende a rispondere in ogni caso al primo elemento del «test a tre fasi», relativo alla limitazione della loro applicabilità a casi speciali. A tal proposito, si può rilevare che tale requisito risulta rafforzato dalla limitazione, ad opera dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, del diritto di copia privata alle sole persone fisiche che agiscono per fini privati e non commerciali.
52. In questa stessa prospettiva, il considerando 38 della direttiva 2001/29 precisa altresì che, se è vero che gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare, dietro compenso, l’eccezione relativa alla copia privata a taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato, tuttavia occorre tenere debitamente conto delle differenze esistenti tra copie private digitali e copie private analogiche e deve essere operata una distinzione tra le stesse sotto taluni aspetti, nella misura in cui la realizzazione di copie private digitali può essere più diffusa e avere una maggiore incidenza economica.
53. L’eccezione relativa alla copia privata, che è certamente uno dei «casi» di eccezione al diritto esclusivo di riproduzione previsto all’articolo 2 della direttiva 2001/29, deve dunque essere configurata dagli Stati membri e applicata dai giudici nazionali tenendo conto dei requisiti scaturenti dalla restrizione del suo ambito di applicazione a casi speciali (34).
54. Allo stesso modo, come la Corte ha avuto occasione di decidere, allorché scelgono di istituire l’eccezione relativa alla copia privata nel loro diritto nazionale, gli Stati membri sono tenuti a prevedere la corresponsione di un equo compenso in favore dei titolari di diritti. L’eccezione relativa alla copia privata non può essere istituita senza che sia previsto ed effettivamente riscosso un equo compenso. Il compenso richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 si colloca nell’ambito del terzo elemento del «test a tre fasi», relativo alla necessità di non causare un ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore, necessità prevista all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 (35).
55. Per contro, si deve constatare che la direttiva 2001/29 non contiene alcun riferimento esplicito alla seconda condizione contemplata all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, secondo cui l’eccezione o la limitazione al diritto esclusivo di riproduzione non deve essere in contrasto con lo sfruttamento normale (36) delle opere o dei materiali protetti. La presente causa fornisce così alla Corte l’occasione di pronunciarsi a tal proposito (37), ispirandosi per quanto possibile alla prassi internazionale (38).
56. Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre fornire una risposta concreta alla prima questione del giudice del rinvio.
3. Sulla limitazione dell’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata alle riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite
57. Occorre prendere le mosse dalla constatazione secondo cui l’articolo 5 della direttiva 2001/29 non contiene esplicite precisazioni indicanti se l’eccezione relativa alla copia privata possa trovare applicazione per tutte le riproduzioni, indipendentemente dal fatto che siano realizzate a partire da fonti sia lecite sia illecite, o se al contrario possa essere applicata solo alle riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite. Peraltro, come la Corte ha già rilevato, né l’articolo 2 della suddetta direttiva né nessun’altra delle sue disposizioni definiscono la nozione di «riproduzione» (39) che compare nel suo articolo 2, così come non sono definite le nozioni di «riproduzione in parte» (40), di «remunerazione» (41), di «equa remunerazione» (42) o di «equo compenso» (43) di cui al suo articolo 5, la nozione di «comunicazione al pubblico» contemplata al suo articolo 3, paragrafo 1 (44), o ancora l’espressione «con i loro propri mezzi» di cui al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera d) (45).
58. Peraltro, posto che queste disposizioni non contengono alcun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per la determinazione del loro significato e della loro portata, sia l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione che il principio di uguaglianza (46) impongono di dare a questa nozione, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme (47), che deve essere individuata tenendo conto non soltanto della lettera delle disposizioni che la utilizzano, ma altresì del contesto in cui quest’ultime si inseriscono e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui fanno parte (48), nonché del complesso delle disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti (49). La genesi di queste disposizioni può altresì fornire elementi pertinenti per la loro interpretazione (50).
59. Peraltro, gli atti giuridici dell’Unione devono essere interpretati, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale (51), in particolare allorché mirano appunto ad attuare un accordo internazionale concluso dalla Comunità (52).
60. Il considerando 15 della direttiva 2001/29 precisa, a tal proposito, che quest’ultima serve ad attuare gli obblighi internazionali derivanti dall’adozione da parte dell’Unione del WCT (53), in particolare per quanto concerne i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale nell’universo digitale. Peraltro, la Corte ha deciso che, nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/29, l’Unione si fosse sostituita agli Stati membri per l’attuazione delle disposizioni della Convenzione di Berna (54).
61. Nella fattispecie, la direttiva 2001/29 definisce la portata degli atti cui si applica il diritto di riproduzione (55) e comprende un elenco tassativo delle eccezioni e delle limitazioni al suddetto diritto (56). Essa indica, peraltro, che gli Stati membri devono essere autorizzati a prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato, con un equo compenso (57), con la precisazione, come ho già rilevato, che essi devono prendere in considerazione, da un lato, le differenze esistenti tra copie private digitali e copie private analogiche (58) e, dall’altro, gli sviluppi tecnologici ed economici quando esistono misure tecnologiche di protezione efficaci (59).
62. Essa precisa, peraltro, che l’equo compenso previsto al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ha lo scopo di indennizzare i titolari di diritti, «adeguatamente», per l’uso che viene fatto delle loro opere o di altri materiali protetti ai sensi e in applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata (60). Inoltre, la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto compenso devono essere determinate tenendo conto delle peculiarità di ciascun caso, le quali possono essere valutate sulla base dell’eventuale pregiudizio subito dal titolare di diritti (61).
63. Così, dal testo della direttiva 2001/29 si può dedurre che è il mantenimento o l’introduzione da parte degli Stati membri dell’eccezione relativa alla copia privata che crea il danno causato ai titolari di diritti, danno che si ritiene venga adeguatamente indennizzato da tale equo compenso (62). D’altro canto, non vi è alcuna indicazione esplicita che consenta di stabilire se essa possa essere applicata solo alle riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite o se possa essere applicata altresì alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite.
64. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, questa mancanza di precisione non può essere interpretata come deliberata espressione della volontà (63) del legislatore dell’Unione di prevedere la riscossione dell’equo compenso sulle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite. Una siffatta interpretazione non trova alcun fondamento nella direttiva 2001/29 e, soprattutto, contrasta con le disposizioni del suo articolo 5, paragrafo 5, e con i requisiti del test a tre fasi da esso prescritto, in conformità con gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri.
65. Il governo olandese, al fine di fondare tale volontà deliberata del legislatore dell’Unione, invoca il testo dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, che riguarda la legittimità delle fonti delle riproduzioni, dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera e) (64), e dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della suddetta direttiva, che non vi fanno riferimento o, ancora, la direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (65).
66. L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 consente agli Stati membri di prevedere un’eccezione al diritto di riproduzione per le citazioni fatte, in particolare, a fini di critica o di rassegna, ma solo a condizione che, tra l’altro, l’opera o il materiale protetto siano già stati messi legalmente a disposizione del pubblico.
67. L’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2001/29 prevede, in compenso, un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione nel caso di impiego di un’opera o di un materiale protetto per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario, senza fare riferimento alla legittimità della fonte.
68. L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2001/29 prevede, in termini generali, la possibilità per gli Stati membri, in mancanza di misure volontarie in tal senso adottate dai titolari di diritti, di prendere provvedimenti adeguati per garantire che i beneficiari delle eccezioni o delle limitazioni previste all’articolo 5 possano fruirne. Tuttavia, il secondo comma di tale paragrafo 4, che concerne la sola eccezione relativa alla copia privata, si distingue dal primo comma (66) in quanto non fa nessun riferimento alla legittimità dell’accesso all’opera o al materiale protetto.
69. Infine, la direttiva 91/250 pone il principio del diritto esclusivo dell’autore di un programma per elaboratore di autorizzare o di vietare la riproduzione dello stesso pur prevedendo un’eccezione per la copia di riserva a favore del solo «legittimo acquirente» (67).
70. Tuttavia, l’ambito di applicazione e la portata dell’eccezione relativa alla copia privata non possono essere definiti facendo riferimento a disposizioni che trovano applicazione in contesti del tutto differenti e perseguono finalità proprie.
71. A tal proposito, si deve ricordare che, in conformità ad una giurisprudenza consolidata, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, quale eccezione (68) al diritto esclusivo di riproduzione del titolare di diritti garantito dall’articolo 2 della suddetta direttiva, deve essere oggetto di interpretazione stretta. Pertanto, l’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata non può essere esteso a situazioni non espressamente previste dalla direttiva 2001/29 (69).
72. In ogni caso, l’interpretazione difesa dal governo olandese confligge con le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, come interpretate alla luce della Convenzione di Berna, del WCT e del TRIPS, e in particolare con la condizione relativa alla necessità di non essere in contrasto con il normale sfruttamento dell’opera o del materiale protetto.
73. In sostanza, la Stichting de Thuiskopie nonché i governi olandese e austriaco sostengono, a tal proposito, che una normativa che autorizzi la riscossione del diritto per copia privata sulle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite costituirebbe – in assenza di qualsiasi misura tecnologica affidabile che consenta di ostacolare efficacemente la pubblicazione o la diffusione delle suddette fonti illecite e la loro illimitata riproduzione, in particolare nell’universo digitale – il solo mezzo per risarcire il danno subito dai titolari di diritti. Una siffatta normativa contribuirebbe al normale sfruttamento delle opere e dei materiali protetti ben più di una normativa che vieti ogni riproduzione a partire da fonti illecite e garantirebbe l’equilibrio dei diritti tra i titolari di diritti e gli utenti delle opere e dei materiali protetti.
74. Anche supponendo che una normativa di questa natura possa costituire, in assoluto, una risposta legittima e adeguata alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi derivanti dall’illecita diffusione in internet di copie di opere o di materiali protetti e dalla loro riproduzione, è tuttavia evidente che l’eccezione relativa alla copia privata non è stata istituita con un simile obiettivo ed è escluso che possa esserlo, salvo rimettere in discussione le stesse basi su cui si fonda, e ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di misure tecnologiche che consentano di combattere efficacemente la realizzazione e la diffusione di copie illecite delle opere o dei materiali protetti.
75. A tal proposito, si deve osservare, anzitutto, che l’argomentazione dei Paesi Bassi si fonda sulla circostanza che la legge olandese tollera lo scaricamento («downloading») di opere o di materiali protetti illecitamente messi a disposizione in Internet, reprimendo solo il caricamento («uploading») delle suddette opere o materiali protetti. Così facendo, il Regno dei Paesi Bassi favoriscono indirettamente, ma necessariamente, la diffusione massiccia di prodotti derivanti dallo sfruttamento di opere e di materiali protetti, che non può in nessun caso essere considerata normale, ovvero la causa stessa del fenomeno di cui tale Stato membro intende riparare le conseguenze pregiudizievoli per i titolari di diritti. La banalizzazione dello scaricamento di opere o di materiali protetti diffusi illecitamente in Internet (caricamento) non può che essere in contrasto con lo sfruttamento normale degli stessi.
76. Peraltro, è dubbio che la riscossione del diritto per copia privata, nella sua attuale concezione, possa in qualsivoglia modo compensare adeguatamente il mancato guadagno derivante ai titolari di diritti dalla massiccia diffusione in Internet di loro opere e materiali protetti in violazione dei loro diritti esclusivi di riproduzione, di comunicazione al pubblico (70) o di distribuzione (71).
77. Salvo ridefinire radicalmente la stessa ratio dell’eccezione relativa alla copia privata e le principali modalità di fissazione dell’equo compenso che deve accompagnarla, con tutte le conseguenze che ciò comporta, il provento del diritto per copia privata non è di natura tale da compensare la perdita dei proventi che lo sfruttamento normale delle loro opere in Internet determinerebbe. Occorrerebbe verosimilmente prevedere, in particolare, un considerevole aumento dell’importo del diritto che ogni utente di un supporto dovrebbe pagare, anche qualora non realizzasse mai riproduzioni a partire da fonti illecite, con il rischio di rompere l’equilibrio dei diritti tra titolari di diritti e utenti di opere e di materiali protetti.
78. La tesi, proposta dal governo olandese, secondo cui la riscossione del diritto per copia privata sulle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite sarebbe, peraltro, maggiormente rispettosa del diritto alla tutela della vita privata degli utenti di opere e di materiali protetti rispetto alla predisposizione di misure di controllo sull’uso delle loro opere nella sfera privata dei suddetti utenti (72), garantendo un miglior equilibrio dei diritti, non può condurre a un rovesciamento di questa interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 2001/29. A tal proposito, si osservi semplicemente che non esiste un legame necessario tra l’esclusione dell’applicabilità dell’eccezione relativa alla copia privata alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite e l’eventuale violazione del diritto al rispetto della vita privata degli utenti (73).
79. Conseguentemente, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione, lettera a), del giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 5 della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che l’eccezione relativa alla copia privata da esso prevista si applica solo alle riproduzioni di opere o di materiali protetti in base al diritto d’autore e ai diritti connessi realizzate a partire da fonti lecite.
VI – Sulla questione se uno Stato membro possa decidere di riscuotere il diritto per copia privata sulle riproduzioni realizzate a partire da copie illecite [seconda questione, lettera b)]
80. Nell’ambito della sua seconda questione, lettera b), il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’adozione da parte di uno Stato membro di una disposizione nazionale che impone la riscossione di un equo compenso per la copia privata, indipendentemente dal fatto che la realizzazione delle riproduzioni sia lecita, sia compatibile con il diritto dell’Unione.
81. Dalle considerazioni che precedono deriva che una siffatta possibilità non può essere ammessa.
82. Da un lato, e a prescindere se la direttiva 2001/29 abbia realizzato un’armonizzazione esaustiva dell’eccezione relativa alla copia privata (74), una siffatta possibilità intaccherebbe sensibilmente uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29, relativo all’applicazione coerente delle limitazioni e delle eccezioni tassative al diritto esclusivo di riproduzione da essa previste (75). La Corte ha già deciso, a tal proposito, che se gli Stati membri fossero liberi di precisare in maniera incoerente e non armonizzata i parametri dell’equo compenso, ciò equivarrebbe a compromettere tale obiettivo (76). Orbene, come fa osservare la Commissione, una simile misura perverrebbe a creare una remunerazione sui generis per le riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite.
83. D’altro canto, e soprattutto, il riconoscimento di una siffatta possibilità sarebbe doppiamente in contrasto con i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29. In primo luogo, estenderebbe l’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata ben oltre il caso speciale definito da tale direttiva, in violazione della prima condizione posta da questa disposizione. In secondo luogo, legittimerebbe, indirettamente, l’evidente pregiudizio arrecato allo sfruttamento normale delle opere e dei materiali protetti, in totale violazione della seconda condizione contemplata in tale disposizione, rompendo così il giusto equilibrio che quest’ultima instaura tra il diritto esclusivo di riproduzione riconosciuto ai titolari di diritti e i beneficiari dell’eccezione relativa alla copia privata.
84. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione, lettera b), del giudice del rinvio dichiarando che, nel contesto dell’eccezione relativa alla copia privata che gli Stati membri sono autorizzati a prevedere ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/29, uno Stato membro può riscuotere il diritto che deve accompagnarla solo sulle riproduzioni di opere o di materiali protetti in base al diritto d’autore e ai diritti connessi realizzate a partire da fonti lecite.
VII – Sulla questione se la direttiva 2004/48 si applichi al procedimento principale (terza questione)
85. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulla questione se la direttiva 2004/48 e, in particolare, il suo articolo 14 (77) si applichino al procedimento principale.
86. Nella sua decisione di rinvio tale giudice afferma che, nel quadro del suo ricorso incidentale in Cassazione, la Stichting de Thuiskopie ha chiesto un indennizzo per il complesso delle spese processuali ai sensi dell’articolo 1019h del codice di procedura civile olandese, che sarebbe a sua volta fondato sulle disposizioni dell’articolo 14 della direttiva 2004/48. Sebbene, di certo, le rivendicazioni della Stichting de Thuiskopie non sembrino trarre origine da violazioni di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di questa direttiva, resta il fatto che, sostenendo la tesi secondo cui l’articolo 5 della direttiva 2001/29 si applica alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite, essa persegue una forma di difesa dei suddetti diritti.
87. Ad eccezione della Stichting de Thuiskopie, tutte le parti che hanno presentato delle osservazioni concludono nel senso dell’inapplicabilità della direttiva 2004/48 nel procedimento principale.
88. A tal proposito, si deve ricordare che, se è vero, avuto riguardo al suo oggetto (78) e al suo ambito di applicazione (79), che l’obiettivo generale della direttiva 2004/48 è di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello di protezione elevato, equivalente ed omogeneo della proprietà intellettuale (80), tuttavia essa non mira a disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale ma è intesa solo a regolamentare quelli inerenti, da un lato, al rispetto di questi diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a far cessare o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (81).
89. In quest’ottica, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 mira a rafforzare il livello di protezione della proprietà intellettuale evitando che une parte lesa sia dissuasa dal promuovere un procedimento giurisdizionale per la salvaguardia dei propri diritti (82), il che implica che l’autore della lesione ai diritti di proprietà intellettuale debba di norma sopportare integralmente le conseguenze finanziarie della sua condotta (83).
90. Nella fattispecie, sebbene la controversia di cui al procedimento principale concerna, certamente, in modo molto generale, la difesa degli interessi dei titolari di diritti, nella misura in cui ha ad oggetto l’estensione dell’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, la contestazione da cui trae origine resta tuttavia del tutto estranea all’ambito di applicazione della direttiva 2004/48. In effetti, il ricorso all’origine di tale controversia non è stato proposto da titolari di diritti d’autore o di diritti connessi (84), al fine di garantire la difesa dei suddetti diritti (85), bensì da operatori economici chiamati a pagare il diritto stabilito da uno Stato membro a titolo di equo compenso per l’eccezione relativa alla copia privata che esso ha istituito.
91. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio statuendo che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione in una controversia che, come quella di cui al procedimento principale, non concerne la difesa – in quanto tale – da parte dei titolari del diritto d’autore o di diritti connessi, dei suddetti diritti.
VIII – Conclusione
92. Alla luce dell’analisi che precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sottoposte in via pregiudiziale sollevate dallo Hoge Raad nei seguenti termini:
1) L’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione relativa alla copia privata che esso prevede si applica solo alle riproduzioni, realizzate a partire da fonti lecite, di opere o di materiali protetti in base al diritto d’autore e ai diritti connessi.
2) L’articolo 5 della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, nel contesto dell’eccezione relativa alla copia privata che gli Stati membri sono autorizzati a prevedere in virtù di questa disposizione, uno Stato membro può riscuotere il diritto che deve accompagnarla solo sulle riproduzioni, realizzate a partire da fonti lecite, di opere o di materiali protetti in base al diritto d’autore e ai diritti connessi.
3) L’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione in una controversia che, come quella di cui al procedimento principale, non concerne la difesa – in quanto tale – da parte dei titolari di diritto d’autore o di diritti connessi, dei suddetti diritti.