Language of document : ECLI:EU:C:2014:1

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 9 gennaio 2014 (1)

Causa C‑435/12

ACI Adam BV,

Alpha International BV,

AVC Nederland BV,

BAS. Computers & Componenten BV,

Despec BV,

Dexxon Data Media and Storage BV,

Fuji Magnetics Nederland,

Imation Europe BV,

Maxell Benelux BV,

Philips Consumer Electronics BV,

Sony Benelux BV,

Verbatim GmbH

contro

Stichting de Thuiskopie,

Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]

«Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto esclusivo di riproduzione – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Articolo 5, paragrafo 5 – Eccezioni e limitazioni – Eccezione relativa alla copia privata – Ambito di applicazione – Riproduzioni realizzate a partire da una fonte illecita – Diritto per copia privata – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 14 – Spese giudiziarie – Ambito di applicazione»





1.        In questa causa, la Corte è investita di una nuova serie di questioni pregiudiziali concernenti principalmente l’interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2), e, più specificamente, del suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), che consente agli Stati membri di stabilire un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi (3) in relazione alla copia privata.

2.        La principale questione sollevata in via pregiudiziale dal giudice del rinvio verte, più precisamente, sul fatto se l’eccezione relativa alla copia privata possa trovare applicazione solo per le riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite e, oltre a ciò, se il diritto per copia privata possa essere calcolato e riscosso solo prendendo in considerazione le riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite (4).

3.        Si tratta dunque di una questione di interpretazione della direttiva 2001/29 (5) che si pongono vari giudici nazionali, questione risolta in alcuni Stati membri dal legislatore nazionale (6) o dai giudici nazionali (7), ma che non ha ancora dato luogo a una risposta da parte della Corte (8), che rimane controversa nella dottrina (9) e che, conseguentemente, è di sicura importanza.

4.        Tale importanza risulta amplificata dalla circostanza che l’eccezione relativa alla copia privata è presentata da alcune delle parti nel procedimento principale, così come da una parte della dottrina, quale mezzo di compensazione dei danni causati ai titolari di diritti dalla diffusione non autorizzata di opere e di materiali protetti in Internet, perlomeno in assenza di misure tecnologiche suscettibili di combattere efficacemente la «pirateria».

I –    Il contesto normativo

A –    Il diritto internazionale

5.        Ai fini della risoluzione della controversia di cui al procedimento principale, vengono in rilievo tre accordi internazionali. Il primo, che è anche il principale, è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 9 settembre 1886, come rivista da ultimo dall’atto di Parigi del 24 luglio 1971, nella sua versione risultante dalla modifica del 28 luglio 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna») (10) (11).

6.        Gli altri due sono, da un lato, l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato 1 C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (12), e, dall’altro, il trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sul diritto d’autore, adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, approvato con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (13), le cui disposizioni fanno rinvio alla Convenzione di Berna (14).

B –    Il diritto dell’Unione

7.        Le questioni pregiudiziali del giudice del rinvio vertono sull’interpretazione, da un lato, delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e dell’articolo 5, paragrafo 5, di quest’ultima (15) e, dall’altro lato, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (16), e, in particolare, del suo articolo 14. Il testo delle disposizioni pertinenti sarà citato, ove necessario, nel prosieguo.

C –    Il diritto olandese

8.        L’articolo 1 della Auteurswest (legge olandese sul diritto d’autore; in prosieguo: l’«Aw») riconosce all’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica o ai suoi aventi causa, in particolare, il diritto esclusivo di riprodurre tale opera, fatti salvi i limiti previsti dalla legge. L’Aw comprende, nella specie, delle disposizioni che stabiliscono un’eccezione relativa alla copia privata e un’equa remunerazione a titolo di corrispettivo, vale a dire il diritto per copia privata.

9.        L’articolo 16c, paragrafo 1, dell’Aw, che costituisce una trasposizione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, così dispone:

«Non si considera violazione del diritto d’autore su un’opera letteraria, scientifica o artistica la riproduzione totale o parziale dell’opera su un supporto destinato alla rappresentazione di un’opera, sempre che la riproduzione avvenga senza fini commerciali diretti o indiretti e serva esclusivamente all’esercizio, allo studio o all’uso da parte della persona fisica che effettua la riproduzione».

10.      L’articolo 16c, paragrafo 2, dell’Aw prevede:

«Per la riproduzione ai sensi del paragrafo 1 [dell’articolo 16c] è dovuta un’equa remunerazione all’autore o ai suoi aventi causa. L’obbligo di pagamento di tale remunerazione grava sul fabbricante o sull’importatore dei supporti di cui al paragrafo 1».

11.      Peraltro, l’articolo 1019h del codice di procedura civile olandese, che costituisce la trasposizione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, così recita:

«In deroga al Libro primo, titolo secondo, sezione dodicesima, secondo paragrafo, e all’articolo 843 a, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata, nella misura del necessario, a farsi carico di spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate nonché di altri oneri sostenuti dalla parte vincitrice, a meno che l’equità non lo consenta».

II – Fatti all’origine della controversia di cui al procedimento principale

12.      Le convenute nella controversia di cui al procedimento principale sono la Stichting de Thuiskopie, una fondazione incaricata della riscossione del diritto per copia privata previsto all’articolo 16c, paragrafo 2, dell’Aw e della ripartizione del suo provento, e la Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (17), una fondazione incaricata di fissare l’importo del diritto per copia privata.

13.      Le società ricorrenti nel procedimento principale sono degli importatori e/o fabbricanti di supporti destinati alla riproduzione di opere ai sensi dell’articolo 16c, paragrafo 1, dell’Aw che, a questo titolo, debbono pagare il diritto per copia privata.

14.      Ritenendo che il diritto per copia privata sia destinato esclusivamente a compensare il danno subito dai titolari del diritto a causa di atti di riproduzione che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 16c, paragrafo 1, dell’Aw, dette ricorrenti nel procedimento principale hanno citato la Stichting de Thuiskopie e la SONT dinanzi al Rechtbank te ’s-Gravenhage, sostenendo che l’importo del diritto per copia privata non deve essere calcolato tenendo conto del danno derivante da copie di opere realizzate a partire da una fonte illegale, in violazione del diritto d’autore.

15.      Il Rechtbank te ’s-Gravenhage ha rigettato la domanda delle ricorrenti nel procedimento principale con una sentenza del 25 giugno 2008 (18).

16.      Il Gerechtshof te ’s-Gravenhage, adito in appello, ha parimenti rigettato tale domanda, con sentenza del 15 novembre 2010 (19), stabilendo che l’equa remunerazione contemplata all’articolo 16c dell’Aw fosse volta a compensare il danno derivante ai titolari di diritti da atti di riproduzione che rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta disposizione.

17.      Si deve osservare come, dalla decisione di rinvio, risulti che il Gerechtshof te ’s‑Gravenhage ha constatato che né l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, né l’articolo 16c dell’Aw operano una distinzione in base alla fonte delle riproduzioni. Tuttavia, dai lavori preparatori dell’Aw, risulterebbe che il suo articolo 16c va interpretato nel senso che autorizza la riproduzione a partire da una fonte illecita fintantoché non esistono misure tecnologiche che consentano di contrastare la copiatura privata illecita. In effetti, sarebbe stato considerato che una disciplina che non vieta le riproduzioni a partire da fonti illecite, pur imponendo il diritto per la copia privata su tali riproduzioni, garantirebbe una migliore tutela degli interessi dei titolari di diritti, senza arrecare loro un ingiustificato pregiudizio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29.

18.      Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso in Cassazione avverso tale sentenza del Gerechtshof te ’s-Gravenhage dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden. La Stichting de Thuiskopie ha altresì investito tale medesimo giudice di un ricorso incidentale.

III – Le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte

19.      In questo contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti tre questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 5, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), – se del caso in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2001/29] – debba essere interpretato nel senso che la limitazione del diritto d’autore in esso prevista si applica alle riproduzioni che soddisfano i requisiti indicati in tale disposizione, indipendentemente dal fatto che gli esemplari dell’opera che sono stati riprodotti siano pervenuti nella disponibilità della persona fisica interessata in modo lecito – vale a dire senza violazione dei diritti d’autore degli aventi diritto – o se siffatta limitazione valga soltanto per riproduzioni di esemplari pervenuti nella disponibilità della persona interessata senza violazione del diritto d’autore.

2)      a)      Qualora la risposta alla prima questione sia nel secondo senso ivi indicato, se l’applicazione del «test a tre fasi», contemplato all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2001/29], possa determinare un’estensione dell’ambito di applicazione della limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o se l’applicazione del test possa condurre unicamente a restringere la portata di tale limitazione.

2)      b)      Qualora la risposta alla prima questione sia nel secondo senso ivi indicato, se una norma di diritto nazionale volta ad imporre un’equa remunerazione per le riproduzioni realizzate da una persona fisica per uso privato e senza alcun fine commerciale diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che la realizzazione delle riproduzioni sia lecita ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva [2001/29] – e senza che detta norma violi il diritto degli aventi diritto di vietare la riproduzione né il loro diritto alla riparazione del danno – sia in contrasto con l’articolo 5 [di tale direttiva] o con qualsiasi altra norma del diritto dell’Unione.

Se ai fini della risposta a questa questione, alla luce del «test a tre fasi» di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2001/29], sia rilevante che non esistono (o non ancora) misure tecnologiche per combattere la realizzazione di copie private illecite.

3)      Se la direttiva 2004/48 si applichi ad un procedimento come quello in questione, in cui – dopo che uno Stato membro, sulla base dell’articolo 5, paragrafo 2, [lettera b)], della direttiva [2001/29], ha imposto l’obbligo di far gravare l’equo compenso contemplato in questa disposizione su fabbricanti e importatori di supporti idonei destinati alla riproduzione di opere ed ha stabilito che tale equo compenso deve essere trasferito ad un’organizzazione indicata dallo Stato membro, la quale è incaricata della riscossione e della ripartizione dell’equo compenso – dei debitori chiedono al giudice, avuto riguardo alle particolari circostanze di una controversia, pertinenti ai fini della determinazione dell’equo compenso, di statuire contro l’organizzazione interessata, che si oppone a tale domanda».

20.      Le parti ricorrenti nel procedimento principale, la Stichting de Thuiskopie, i governi olandese, italiano, lituano e austriaco nonché la Commissione europea hanno presentato delle osservazioni scritte.

21.      Le parti ricorrenti nel procedimento principale, la Stichting de Thuiskopie, i governi olandese e spagnolo nonché la Commissione hanno presentato altresì delle osservazioni orali nel corso della pubblica udienza tenutasi il 9 ottobre 2013.

IV – Osservazioni preliminari

22.      La prima e la seconda questione del giudice del rinvio, strettamente connesse (20), in realtà comprendono varie questioni che richiedono alcune osservazioni preliminari e meritano di essere riformulate e raggruppate.

23.      Con la sua prima questione, lo Hoge Raad der Nederlanden sottopone alla Corte una questione di interpretazione della direttiva 2001/29. Si chiede, in sostanza, se l’eccezione relativa alla copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 si applichi a tutte le riproduzioni, indipendentemente dalla liceità della loro fonte (prima alternativa), o se, al contrario, essa possa trovare applicazione solo per le riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite (seconda alternativa). Esso si interroga, altresì, in merito all’incidenza dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 sull’interpretazione dell’ articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima.

24.      Nella sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio solleva, poi, due questioni sussidiarie, per il caso in cui la Corte interpretasse l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 nel senso che esso si applica solo alle riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite (seconda alternativa).

25.      Esso si chiede, anzitutto [seconda questione, lettera a)], se l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, che definisce il «test a tre fasi», possa permettere di estendere la portata dell’eccezione relativa alla copia privata prevista al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva o se, al contrario, possa soltanto restringerla.

26.      Successivamente esso interroga la Corte, in sostanza [seconda questione, lettera b)], sulla compatibilità con il diritto dell’Unione, con la stessa direttiva 2001/29 o con qualsiasi altra norma giuridica, di una disposizione nazionale che imponga un’equa remunerazione per le riproduzioni realizzate da una persona fisica per uso privato e senza alcun fine commerciale diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che la realizzazione delle riproduzioni sia lecita.

27.      Tuttavia, per le ragioni che esporrò qui di seguito, la prima questione e la seconda questione, lettera a), non possono che essere esaminate congiuntamente, dal momento che le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, della direttiva 2001/29 sono formalmente e indissolubilmente connesse e non possono che essere lette e interpretate congiuntamente e dinamicamente.

28.      Inizierò dunque con l’esame della questione se l’articolo 5 della direttiva 2001/29 nel suo complesso possa essere interpretato nel senso che il diritto per copia privata può essere percepito su riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite, vale a dire fonti non prodotte, non diffuse o non comunicate al pubblico con il consenso dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione [prima questione e seconda questione, lettera a)].

29.      Dal momento che la risposta a questa questione deve essere negativa, a mio avviso, esaminerò poi, molto rapidamente, la questione se l’articolo 5 della direttiva 2001/29 possa essere interpretato nel senso che uno Stato membro può nondimeno (21) decidere di riscuotere il diritto per copia privata sulle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite. In effetti, la risposta a questo secondo interrogativo potrà essere facilmente dedotta dagli elementi della risposta fornita alla prima.

30.      Infine, risponderò in modo molto succinto alla terza questione del giudice del rinvio, concernente l’interpretazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48.

V –    Sulla questione se il diritto per copia privata possa essere riscosso sulle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite [prima questione e seconda questione, lettera a)]

A –    Sintesi delle osservazioni

31.      Le ricorrenti nel procedimento principale, i governi spagnolo, italiano e lituano nonché la Commissione concordano nel ritenere che, in considerazione della lettera, dello spirito e della finalità della direttiva 2001/29, l’eccezione relativa alla copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva non può essere applicata alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite.

32.      Da un lato, tale articolo 5, paragrafo 2, lettera b), non prevedrebbe una siffatta possibilità e, nella misura in cui costituisce un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione garantito all’articolo 2 della direttiva 2001/29, essa deve essere oggetto di un’interpretazione stretta, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, di detta direttiva.

33.      D’altro canto, tale interpretazione restrittiva corrisponderebbe alla finalità della direttiva 2001/29, mentre la soluzione contraria potrebbe compromettere il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra i vari diritti e interessi in gioco. L’equa remunerazione prevista in tale disposizione sarebbe destinata a compensare solo il danno subito dai titolari di diritti «in conseguenza dell’introduzione» dell’eccezione relativa alla copia privata e non il danno derivante a questi ultimi dalle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite né, a fortiori, il danno derivante dalla diffusione a monte di copie illecite delle loro opere.

34.      Peraltro, sebbene la Commissione riconosca che tale interpretazione restrittiva, paradossalmente, può rivelarsi sfavorevole per i titolari di diritti in talune circostanze, essa ritiene tuttavia che ciò non possa condurre a rimetterla in discussione.

35.      In compenso, le convenute nel procedimento principale e i governi olandese e austriaco ritengono, in sostanza, che la possibilità per gli Stati membri di applicare l’eccezione relativa alla copia privata alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite non sia esclusa né dal testo né dalla struttura della direttiva 2001/29, ma che si iscrive al contrario nella finalità di quest’ultima e permette di mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, da un lato, e degli utenti delle opere e dei materiali protetti, dall’altro.

36.      A tal proposito, essi sostengono che non esiste alcun mezzo tecnico per contrastare la realizzazione di copie private effettuate a partire da fonti illecite e che la riscossione del diritto per copia privata su tali riproduzioni contribuisce a uno sfruttamento normale delle opere riprodotte, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, e, dunque, costituisce il mezzo migliore per garantire la protezione degli interessi legittimi dei titolari di diritti, senza contravvenire al test a tre fasi.

B –    Analisi

37.      In considerazione delle posizioni molto nette assunte dalle ricorrenti nel procedimento principale, dagli Stati membri e dalla Commissione, sul principale problema da cui scaturiscono le prime due questioni del giudice del rinvio, è opportuno iniziare ricordando, anzitutto, in cosa consiste l’eccezione relativa alla copia privata e l’equo compenso da cui è accompagnata, stabilito dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Orbene, l’interpretazione di tale disposizione è indissociabile da quella dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva.

1.      L’eccezione relativa alla copia privata secondo la direttiva 2001/29

38.      La direttiva 2001/29, al suo articolo 2, impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere, a favore dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi che tale articolo indicati, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, dei materiali protetti, vale a dire delle loro opere, dei loro fonogrammi, delle loro pellicole o delle loro trasmissioni.

39.      L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di questa stessa direttiva attribuisce tuttavia agli Stati membri la facoltà di prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione contemplato all’articolo 2.

40.      Allorché è applicata da uno Stato membro, l’eccezione relativa alla copia privata autorizza (22) le persone fisiche che detengono opere o materiali protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi a realizzarne una copia per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali (23). Tipicamente, l’eccezione relativa alla copia privata deve consentire all’acquirente di un CD audio di realizzarne una riproduzione che, per esempio, potrà ascoltare mediante un lettore portatile di file Mp3.

41.      L’eccezione relativa alla copia privata colpisce correlativamente il monopolio della riproduzione dei titolari di diritti, causando loro un danno che si ritiene consentito in cambio di un equo compenso. Questo compenso va considerato, più che come una remunerazione, come un adeguato indennizzo dei titolari di diritti per il danno derivante dalla riproduzione delle loro opere e materiali protetti (24).

42.      Infine, l’eccezione relativa alla copia privata, in quanto «eccezione indennizzata», impone agli Stati membri l’obbligo non soltanto di istituire l’equo compenso dovuto ai titolari di diritti, ma altresì di riscuoterlo effettivamente (25) e certamente di provvedere alla sua ripartizione tra i titolari di diritti.

43.      Tale equo compenso deve essere finanziato dalla persona fisica che causa il danno al titolare esclusivo del diritto di riproduzione realizzando – senza chiedere la sua previa autorizzazione a tal fine – la riproduzione di un’opera o di un materiale protetto per il proprio uso privato e per fini non commerciali (26). Per ragioni pratiche, tuttavia, gli Stati membri possono benissimo riscuotere un diritto per copia privata presso soggetti che, come le ricorrenti nel procedimento principale, mettono a disposizione delle persone fisiche debitrici i supporti che utilizzano per realizzare le loro riproduzioni. Tuttavia, la necessità di trovare un giusto equilibrio tra i titolari di diritti e gli utenti delle opere e materiali protetti implica, da un lato, che l’onere reale di tale diritto per copia privata possa gravare sui suddetti utenti (27) e, dall’altro, che esso sia riscosso solo sui supporti messi a disposizione di questi ultimi per il loro uso privato (28).

44.      In un simile sistema, in fin dei conti, l’equo compenso si basa sulla presunzione che gli utenti di supporti di riproduzione utilizzeranno questi ultimi per fini di copia privata di opere o di materiali protetti.

2.      Considerazioni preliminari sulle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, della direttiva 2001/29.

45.      Prima di fornire una risposta concreta alle questioni sollevate da questa causa, occorre esaminare il rapporto che unisce l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, dal momento che il giudice del rinvio si chiede esplicitamente se tali disposizioni debbano o meno essere lette in combinato disposto.

46.      L’articolo 5, paragrafo 5, della suddetta direttiva (29) subordina l’istituzione delle eccezioni contemplate al suo articolo 5, paragrafi da 1 a 4, tra cui l’eccezione relativa alla copia privata contemplata al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), alla triplice condizione che sia applicata esclusivamente in determinati casi speciali, che non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e, infine, che non arrechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore (30).

47.      Come risulta dal considerando 44 della direttiva 2001/29, queste tre condizioni, non altrimenti definite nella direttiva 2001/29, rispondono agli obblighi internazionali degli Stati membri e dell’Unione e, più precisamente, alle condizioni di ogni limitazione al diritto d’autore stabilite dall’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna – meglio conosciuto con il nome di «test a tre fasi» (31) utilizzato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale – e riprodotte all’articolo 13 del TRIPS e all’articolo 10 del WCT.

48.      Contrariamente a quanto sembra suggerire il giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale, non può esservi un’alternativa all’interpretazione congiunta delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva. L’applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata da parte dei legislatori nazionali, in ogni caso, deve essere conforme alle prescrizioni di detto articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ma deve altresì contemporaneamente rispondere ai requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, nel rispetto degli obblighi internazionali (32). Lo stesso vale per l’applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata da parte dei giudici nazionali. Contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 non sono rivolte solo al legislatore nazionale.

49.      Peraltro, in riferimento alla seconda questione, lettera a), sollevata dal giudice del rinvio, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 non possono essere interpretate nel senso che consentono di estendere la portata dell’eccezione relativa alla copia privata stabilita dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima ma al contrario all’occorrenza contribuiscono indissolubilmente alla delimitazione dell’ ambito di applicazione così come della portata di detta direttiva.

50.      Nella fattispecie, l’inquadramento assai preciso delle eccezioni e delle limitazioni al diritto di riproduzione previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 va interpretato, sotto molti punti di vista, come applicazione del test a tre fasi (33).

51.      Così, la precisa definizione delle eccezioni e delle limitazioni al diritto di riproduzione, tra cui l’eccezione relativa alla copia privata, da parte dell’articolo 5 della direttiva 2001/29, tende a rispondere in ogni caso al primo elemento del «test a tre fasi», relativo alla limitazione della loro applicabilità a casi speciali. A tal proposito, si può rilevare che tale requisito risulta rafforzato dalla limitazione, ad opera dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, del diritto di copia privata alle sole persone fisiche che agiscono per fini privati e non commerciali.

52.      In questa stessa prospettiva, il considerando 38 della direttiva 2001/29 precisa altresì che, se è vero che gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare, dietro compenso, l’eccezione relativa alla copia privata a taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato, tuttavia occorre tenere debitamente conto delle differenze esistenti tra copie private digitali e copie private analogiche e deve essere operata una distinzione tra le stesse sotto taluni aspetti, nella misura in cui la realizzazione di copie private digitali può essere più diffusa e avere una maggiore incidenza economica.

53.      L’eccezione relativa alla copia privata, che è certamente uno dei «casi» di eccezione al diritto esclusivo di riproduzione previsto all’articolo 2 della direttiva 2001/29, deve dunque essere configurata dagli Stati membri e applicata dai giudici nazionali tenendo conto dei requisiti scaturenti dalla restrizione del suo ambito di applicazione a casi speciali (34).

54.      Allo stesso modo, come la Corte ha avuto occasione di decidere, allorché scelgono di istituire l’eccezione relativa alla copia privata nel loro diritto nazionale, gli Stati membri sono tenuti a prevedere la corresponsione di un equo compenso in favore dei titolari di diritti. L’eccezione relativa alla copia privata non può essere istituita senza che sia previsto ed effettivamente riscosso un equo compenso. Il compenso richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 si colloca nell’ambito del terzo elemento del «test a tre fasi», relativo alla necessità di non causare un ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore, necessità prevista all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 (35).

55.      Per contro, si deve constatare che la direttiva 2001/29 non contiene alcun riferimento esplicito alla seconda condizione contemplata all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, secondo cui l’eccezione o la limitazione al diritto esclusivo di riproduzione non deve essere in contrasto con lo sfruttamento normale (36) delle opere o dei materiali protetti. La presente causa fornisce così alla Corte l’occasione di pronunciarsi a tal proposito (37), ispirandosi per quanto possibile alla prassi internazionale (38).

56.      Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre fornire una risposta concreta alla prima questione del giudice del rinvio.

3.      Sulla limitazione dell’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata alle riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite

57.      Occorre prendere le mosse dalla constatazione secondo cui l’articolo 5 della direttiva 2001/29 non contiene esplicite precisazioni indicanti se l’eccezione relativa alla copia privata possa trovare applicazione per tutte le riproduzioni, indipendentemente dal fatto che siano realizzate a partire da fonti sia lecite sia illecite, o se al contrario possa essere applicata solo alle riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite. Peraltro, come la Corte ha già rilevato, né l’articolo 2 della suddetta direttiva né nessun’altra delle sue disposizioni definiscono la nozione di «riproduzione» (39) che compare nel suo articolo 2, così come non sono definite le nozioni di «riproduzione in parte» (40), di «remunerazione» (41), di «equa remunerazione» (42) o di «equo compenso» (43) di cui al suo articolo 5, la nozione di «comunicazione al pubblico» contemplata al suo articolo 3, paragrafo 1 (44), o ancora l’espressione «con i loro propri mezzi» di cui al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera d) (45).

58.      Peraltro, posto che queste disposizioni non contengono alcun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per la determinazione del loro significato e della loro portata, sia l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione che il principio di uguaglianza (46) impongono di dare a questa nozione, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme (47), che deve essere individuata tenendo conto non soltanto della lettera delle disposizioni che la utilizzano, ma altresì del contesto in cui quest’ultime si inseriscono e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui fanno parte (48), nonché del complesso delle disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti (49). La genesi di queste disposizioni può altresì fornire elementi pertinenti per la loro interpretazione (50).

59.      Peraltro, gli atti giuridici dell’Unione devono essere interpretati, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale (51), in particolare allorché mirano appunto ad attuare un accordo internazionale concluso dalla Comunità (52).

60.      Il considerando 15 della direttiva 2001/29 precisa, a tal proposito, che quest’ultima serve ad attuare gli obblighi internazionali derivanti dall’adozione da parte dell’Unione del WCT (53), in particolare per quanto concerne i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale nell’universo digitale. Peraltro, la Corte ha deciso che, nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/29, l’Unione si fosse sostituita agli Stati membri per l’attuazione delle disposizioni della Convenzione di Berna (54).

61.      Nella fattispecie, la direttiva 2001/29 definisce la portata degli atti cui si applica il diritto di riproduzione (55) e comprende un elenco tassativo delle eccezioni e delle limitazioni al suddetto diritto (56). Essa indica, peraltro, che gli Stati membri devono essere autorizzati a prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato, con un equo compenso (57), con la precisazione, come ho già rilevato, che essi devono prendere in considerazione, da un lato, le differenze esistenti tra copie private digitali e copie private analogiche (58) e, dall’altro, gli sviluppi tecnologici ed economici quando esistono misure tecnologiche di protezione efficaci (59).

62.      Essa precisa, peraltro, che l’equo compenso previsto al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ha lo scopo di indennizzare i titolari di diritti, «adeguatamente», per l’uso che viene fatto delle loro opere o di altri materiali protetti ai sensi e in applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata (60). Inoltre, la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto compenso devono essere determinate tenendo conto delle peculiarità di ciascun caso, le quali possono essere valutate sulla base dell’eventuale pregiudizio subito dal titolare di diritti (61).

63.      Così, dal testo della direttiva 2001/29 si può dedurre che è il mantenimento o l’introduzione da parte degli Stati membri dell’eccezione relativa alla copia privata che crea il danno causato ai titolari di diritti, danno che si ritiene venga adeguatamente indennizzato da tale equo compenso (62). D’altro canto, non vi è alcuna indicazione esplicita che consenta di stabilire se essa possa essere applicata solo alle riproduzioni realizzate a partire da fonti lecite o se possa essere applicata altresì alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite.

64.      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, questa mancanza di precisione non può essere interpretata come deliberata espressione della volontà (63) del legislatore dell’Unione di prevedere la riscossione dell’equo compenso sulle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite. Una siffatta interpretazione non trova alcun fondamento nella direttiva 2001/29 e, soprattutto, contrasta con le disposizioni del suo articolo 5, paragrafo 5, e con i requisiti del test a tre fasi da esso prescritto, in conformità con gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri.

65.      Il governo olandese, al fine di fondare tale volontà deliberata del legislatore dell’Unione, invoca il testo dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, che riguarda la legittimità delle fonti delle riproduzioni, dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera e) (64), e dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della suddetta direttiva, che non vi fanno riferimento o, ancora, la direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (65).

66.      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 consente agli Stati membri di prevedere un’eccezione al diritto di riproduzione per le citazioni fatte, in particolare, a fini di critica o di rassegna, ma solo a condizione che, tra l’altro, l’opera o il materiale protetto siano già stati messi legalmente a disposizione del pubblico.

67.      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2001/29 prevede, in compenso, un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione nel caso di impiego di un’opera o di un materiale protetto per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario, senza fare riferimento alla legittimità della fonte.

68.      L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2001/29 prevede, in termini generali, la possibilità per gli Stati membri, in mancanza di misure volontarie in tal senso adottate dai titolari di diritti, di prendere provvedimenti adeguati per garantire che i beneficiari delle eccezioni o delle limitazioni previste all’articolo 5 possano fruirne. Tuttavia, il secondo comma di tale paragrafo 4, che concerne la sola eccezione relativa alla copia privata, si distingue dal primo comma (66) in quanto non fa nessun riferimento alla legittimità dell’accesso all’opera o al materiale protetto.

69.      Infine, la direttiva 91/250 pone il principio del diritto esclusivo dell’autore di un programma per elaboratore di autorizzare o di vietare la riproduzione dello stesso pur prevedendo un’eccezione per la copia di riserva a favore del solo «legittimo acquirente» (67).

70.      Tuttavia, l’ambito di applicazione e la portata dell’eccezione relativa alla copia privata non possono essere definiti facendo riferimento a disposizioni che trovano applicazione in contesti del tutto differenti e perseguono finalità proprie.

71.      A tal proposito, si deve ricordare che, in conformità ad una giurisprudenza consolidata, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, quale eccezione (68) al diritto esclusivo di riproduzione del titolare di diritti garantito dall’articolo 2 della suddetta direttiva, deve essere oggetto di interpretazione stretta. Pertanto, l’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata non può essere esteso a situazioni non espressamente previste dalla direttiva 2001/29 (69).

72.      In ogni caso, l’interpretazione difesa dal governo olandese confligge con le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, come interpretate alla luce della Convenzione di Berna, del WCT e del TRIPS, e in particolare con la condizione relativa alla necessità di non essere in contrasto con il normale sfruttamento dell’opera o del materiale protetto.

73.      In sostanza, la Stichting de Thuiskopie nonché i governi olandese e austriaco sostengono, a tal proposito, che una normativa che autorizzi la riscossione del diritto per copia privata sulle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite costituirebbe – in assenza di qualsiasi misura tecnologica affidabile che consenta di ostacolare efficacemente la pubblicazione o la diffusione delle suddette fonti illecite e la loro illimitata riproduzione, in particolare nell’universo digitale – il solo mezzo per risarcire il danno subito dai titolari di diritti. Una siffatta normativa contribuirebbe al normale sfruttamento delle opere e dei materiali protetti ben più di una normativa che vieti ogni riproduzione a partire da fonti illecite e garantirebbe l’equilibrio dei diritti tra i titolari di diritti e gli utenti delle opere e dei materiali protetti.

74.      Anche supponendo che una normativa di questa natura possa costituire, in assoluto, una risposta legittima e adeguata alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi derivanti dall’illecita diffusione in internet di copie di opere o di materiali protetti e dalla loro riproduzione, è tuttavia evidente che l’eccezione relativa alla copia privata non è stata istituita con un simile obiettivo ed è escluso che possa esserlo, salvo rimettere in discussione le stesse basi su cui si fonda, e ciò indipendentemente dall’esistenza o meno di misure tecnologiche che consentano di combattere efficacemente la realizzazione e la diffusione di copie illecite delle opere o dei materiali protetti.

75.      A tal proposito, si deve osservare, anzitutto, che l’argomentazione dei Paesi Bassi si fonda sulla circostanza che la legge olandese tollera lo scaricamento («downloading») di opere o di materiali protetti illecitamente messi a disposizione in Internet, reprimendo solo il caricamento («uploading») delle suddette opere o materiali protetti. Così facendo, il Regno dei Paesi Bassi favoriscono indirettamente, ma necessariamente, la diffusione massiccia di prodotti derivanti dallo sfruttamento di opere e di materiali protetti, che non può in nessun caso essere considerata normale, ovvero la causa stessa del fenomeno di cui tale Stato membro intende riparare le conseguenze pregiudizievoli per i titolari di diritti. La banalizzazione dello scaricamento di opere o di materiali protetti diffusi illecitamente in Internet (caricamento) non può che essere in contrasto con lo sfruttamento normale degli stessi.

76.      Peraltro, è dubbio che la riscossione del diritto per copia privata, nella sua attuale concezione, possa in qualsivoglia modo compensare adeguatamente il mancato guadagno derivante ai titolari di diritti dalla massiccia diffusione in Internet di loro opere e materiali protetti in violazione dei loro diritti esclusivi di riproduzione, di comunicazione al pubblico (70) o di distribuzione (71).

77.      Salvo ridefinire radicalmente la stessa ratio dell’eccezione relativa alla copia privata e le principali modalità di fissazione dell’equo compenso che deve accompagnarla, con tutte le conseguenze che ciò comporta, il provento del diritto per copia privata non è di natura tale da compensare la perdita dei proventi che lo sfruttamento normale delle loro opere in Internet determinerebbe. Occorrerebbe verosimilmente prevedere, in particolare, un considerevole aumento dell’importo del diritto che ogni utente di un supporto dovrebbe pagare, anche qualora non realizzasse mai riproduzioni a partire da fonti illecite, con il rischio di rompere l’equilibrio dei diritti tra titolari di diritti e utenti di opere e di materiali protetti.

78.      La tesi, proposta dal governo olandese, secondo cui la riscossione del diritto per copia privata sulle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite sarebbe, peraltro, maggiormente rispettosa del diritto alla tutela della vita privata degli utenti di opere e di materiali protetti rispetto alla predisposizione di misure di controllo sull’uso delle loro opere nella sfera privata dei suddetti utenti (72), garantendo un miglior equilibrio dei diritti, non può condurre a un rovesciamento di questa interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 2001/29. A tal proposito, si osservi semplicemente che non esiste un legame necessario tra l’esclusione dell’applicabilità dell’eccezione relativa alla copia privata alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite e l’eventuale violazione del diritto al rispetto della vita privata degli utenti (73).

79.      Conseguentemente, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione, lettera a), del giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 5 della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che l’eccezione relativa alla copia privata da esso prevista si applica solo alle riproduzioni di opere o di materiali protetti in base al diritto d’autore e ai diritti connessi realizzate a partire da fonti lecite.

VI – Sulla questione se uno Stato membro possa decidere di riscuotere il diritto per copia privata sulle riproduzioni realizzate a partire da copie illecite [seconda questione, lettera b)]

80.      Nell’ambito della sua seconda questione, lettera b), il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’adozione da parte di uno Stato membro di una disposizione nazionale che impone la riscossione di un equo compenso per la copia privata, indipendentemente dal fatto che la realizzazione delle riproduzioni sia lecita, sia compatibile con il diritto dell’Unione.

81.      Dalle considerazioni che precedono deriva che una siffatta possibilità non può essere ammessa.

82.      Da un lato, e a prescindere se la direttiva 2001/29 abbia realizzato un’armonizzazione esaustiva dell’eccezione relativa alla copia privata (74), una siffatta possibilità intaccherebbe sensibilmente uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29, relativo all’applicazione coerente delle limitazioni e delle eccezioni tassative al diritto esclusivo di riproduzione da essa previste (75). La Corte ha già deciso, a tal proposito, che se gli Stati membri fossero liberi di precisare in maniera incoerente e non armonizzata i parametri dell’equo compenso, ciò equivarrebbe a compromettere tale obiettivo (76). Orbene, come fa osservare la Commissione, una simile misura perverrebbe a creare una remunerazione sui generis per le riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite.

83.      D’altro canto, e soprattutto, il riconoscimento di una siffatta possibilità sarebbe doppiamente in contrasto con i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29. In primo luogo, estenderebbe l’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata ben oltre il caso speciale definito da tale direttiva, in violazione della prima condizione posta da questa disposizione. In secondo luogo, legittimerebbe, indirettamente, l’evidente pregiudizio arrecato allo sfruttamento normale delle opere e dei materiali protetti, in totale violazione della seconda condizione contemplata in tale disposizione, rompendo così il giusto equilibrio che quest’ultima instaura tra il diritto esclusivo di riproduzione riconosciuto ai titolari di diritti e i beneficiari dell’eccezione relativa alla copia privata.

84.      Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione, lettera b), del giudice del rinvio dichiarando che, nel contesto dell’eccezione relativa alla copia privata che gli Stati membri sono autorizzati a prevedere ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/29, uno Stato membro può riscuotere il diritto che deve accompagnarla solo sulle riproduzioni di opere o di materiali protetti in base al diritto d’autore e ai diritti connessi realizzate a partire da fonti lecite.

VII – Sulla questione se la direttiva 2004/48 si applichi al procedimento principale (terza questione)

85.      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulla questione se la direttiva 2004/48 e, in particolare, il suo articolo 14 (77) si applichino al procedimento principale.

86.      Nella sua decisione di rinvio tale giudice afferma che, nel quadro del suo ricorso incidentale in Cassazione, la Stichting de Thuiskopie ha chiesto un indennizzo per il complesso delle spese processuali ai sensi dell’articolo 1019h del codice di procedura civile olandese, che sarebbe a sua volta fondato sulle disposizioni dell’articolo 14 della direttiva 2004/48. Sebbene, di certo, le rivendicazioni della Stichting de Thuiskopie non sembrino trarre origine da violazioni di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di questa direttiva, resta il fatto che, sostenendo la tesi secondo cui l’articolo 5 della direttiva 2001/29 si applica alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite, essa persegue una forma di difesa dei suddetti diritti.

87.      Ad eccezione della Stichting de Thuiskopie, tutte le parti che hanno presentato delle osservazioni concludono nel senso dell’inapplicabilità della direttiva 2004/48 nel procedimento principale.

88.      A tal proposito, si deve ricordare che, se è vero, avuto riguardo al suo oggetto (78) e al suo ambito di applicazione (79), che l’obiettivo generale della direttiva 2004/48 è di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello di protezione elevato, equivalente ed omogeneo della proprietà intellettuale (80), tuttavia essa non mira a disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale ma è intesa solo a regolamentare quelli inerenti, da un lato, al rispetto di questi diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a far cessare o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (81).

89.      In quest’ottica, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 mira a rafforzare il livello di protezione della proprietà intellettuale evitando che une parte lesa sia dissuasa dal promuovere un procedimento giurisdizionale per la salvaguardia dei propri diritti (82), il che implica che l’autore della lesione ai diritti di proprietà intellettuale debba di norma sopportare integralmente le conseguenze finanziarie della sua condotta (83).

90.      Nella fattispecie, sebbene la controversia di cui al procedimento principale concerna, certamente, in modo molto generale, la difesa degli interessi dei titolari di diritti, nella misura in cui ha ad oggetto l’estensione dell’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, la contestazione da cui trae origine resta tuttavia del tutto estranea all’ambito di applicazione della direttiva 2004/48. In effetti, il ricorso all’origine di tale controversia non è stato proposto da titolari di diritti d’autore o di diritti connessi (84), al fine di garantire la difesa dei suddetti diritti (85), bensì da operatori economici chiamati a pagare il diritto stabilito da uno Stato membro a titolo di equo compenso per l’eccezione relativa alla copia privata che esso ha istituito.

91.      Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio statuendo che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione in una controversia che, come quella di cui al procedimento principale, non concerne la difesa – in quanto tale – da parte dei titolari del diritto d’autore o di diritti connessi, dei suddetti diritti.

VIII – Conclusione

92.      Alla luce dell’analisi che precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sottoposte in via pregiudiziale sollevate dallo Hoge Raad nei seguenti termini:

1)      L’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione relativa alla copia privata che esso prevede si applica solo alle riproduzioni, realizzate a partire da fonti lecite, di opere o di materiali protetti in base al diritto d’autore e ai diritti connessi.

2)      L’articolo 5 della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, nel contesto dell’eccezione relativa alla copia privata che gli Stati membri sono autorizzati a prevedere in virtù di questa disposizione, uno Stato membro può riscuotere il diritto che deve accompagnarla solo sulle riproduzioni, realizzate a partire da fonti lecite, di opere o di materiali protetti in base al diritto d’autore e ai diritti connessi.

3)      L’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso non trova applicazione in una controversia che, come quella di cui al procedimento principale, non concerne la difesa – in quanto tale – da parte dei titolari di diritto d’autore o di diritti connessi, dei suddetti diritti.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 167, pag. 10. V., in particolare, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan (C‑467/08, Racc. pag. I‑10055); del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, Racc. pag. I‑5331); del 9 febbraio 2012, Luksan (C‑277/10); del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark (C‑510/10), nonché del 27 giugno 2013, VG Wort e a. (da C‑457/11 a C‑460/11).


3 –      In prosieguo: i «titolari di diritti».


4 –      A tal proposito, si deve sottolineare che la Corte è investita di questioni molto simili in altre due cause attualmente pendenti, ossia la seconda questione pregiudiziale sollevata nella causa UPC Telekabel Wien (C‑314/12) e la prima questione pregiudiziale, lettera f), sottoposta nella causa Copydan Båndkopi (C‑463/12). Nella prima causa, nell’ambito della quale ho pronunciato le mie conclusioni il 26 novembre 2013, ho ritenuto che non fosse necessario rispondere a questa questione perché il giudice del rinvio possa dirimere la controversia di cui al procedimento principale. Peraltro, l’udienza nella seconda causa è prevista per il 16 gennaio 2014, e le mie conclusioni saranno presentate successivamente.


5 –      Tale questione si pone parimenti al di fuori dell’Unione europea. V., per esempio, sentenza della Cour fédérale du Canada, 31 marzo 2004, BMG Canada inc v. Doe, 2004 FC 488, [2004] 3 FCR 241, che si è pronunciata a favore dell’applicazione dell’eccezione per uso privato agli scambi di file in Internet e più precisamente allo scaricamento di opere su siti «peer to peer», decisione tuttavia annullata dalla sentenza della Cour fédérale d’appel du Canada, 19 maggio 2005, BMG Canada inc v. Doe, 2005 FCA 193, [2005] 4 RCF 81, § 50‑52.


6 –      In effetti, in alcuni Stati membri (Regno di Danimarca, Repubblica federale tedesca, Regno di Spagna, Repubblica italiana, Repubblica portoghese, Repubblica di Finlandia e Regno di Svezia), la legge che assicura la trasposizione della direttiva 2001/29 esclude l’applicazione dell’eccezione relativa alla copia privata alle riproduzioni realizzate a partire da fonti illecite. V. Westkamp, G., The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States, parte II, febbraio 2007 (http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/infosoc-study-annex_en.pdf); Commission Staff Working Document, Report to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the Application of Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society, 30 novembre 2007, SEC(2007) 1556. In Irlanda e nel Regno Unito, l’eccezione relativa alla copia privata non esiste; sulla situazione nel Regno Unito, v. Torremans, P.L.C., «L’exception de copie privée au Royaume-Uni», in Lucas., A., e a., Les exceptions au droit d’auteur – États des lieux et perspectives dans l’Union européenne, Dalloz, 2012, pag. 95.


7 – Per la Francia v., in particolare, Conseil d’État, 11 luglio 2008, Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels, n. 298779, ECLI:FR:CESSR:2008:298779.20080711; RIDA, luglio 2008, n. 217, pag. 279; sul seguito di tale sentenza, v. Sirinelli, P., Chronique de jurisprudence, RIDA, gennaio 2013, n. 235, pag. 275; per una sintesi della giurisprudenza dei giudici civili, Thoumyre, L., «Peer‑to‑peer: l’exception pour copie privée s’applique bien au téléchargement», Revue Lam de l’immatériel, luglio-agosto 2005, pag. 23.


8 –      V., tuttavia, il paragrafo 78 delle conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak dell’11 maggio 2010 nella causa che ha dato luogo alla sentenza Padawan, cit.


9 –      Per una panoramica delle posizioni e degli argomenti, v. in particolare Colin, C., «Étude de faisabilité de systèmes de licences pour les échanges d’œuvres sur Internet», Rapport pour la SACD/SCAM – Belgique, 16 settembre 2011, CRIDS (http://www.crids.eu/recherche/publications/textes/synthese-sacd-scam.pdf/at_download/file), e More, K., Les dérogations au droit d’auteur – L’exception de copie privée, Presses universitaires de Rennes, 2009, pag. 101.


10 –      In particolare, vengono in rilievo le disposizioni del suo articolo 9, paragrafi 1 e 2, che definiscono il diritto esclusivo di riproduzione degli autori di opere letterarie e artistiche protette e le sue eccezioni.


11 –      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 28 sulla proprietà intellettuale dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 194; in prosieguo: l’«accordo SEE»), le parti contraenti si sono impegnate ad ottenere la loro adesione alla Convenzione di Berna prima del 1° gennaio 1995. V. altresì punto 1 della risoluzione del Consiglio, del 14 maggio 1992, sul rafforzamento della tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi (GU C 138, pag. 1). Per la constatazione ad opera della Corte di un inadempimento di tale obbligo di adesione, v. sentenza della Corte del 19 marzo 2002, Commissione/Irlanda (C‑13/00, Racc. pag. I‑2943).


12 –      GU L 336, pag. 1; in prosieguo: il «TRIPS».


13 –      GU L 89, pag. 6; in prosieguo: il «WCT»).


14 –      L’articolo 9, paragrafo 1, del TRIPS rinvia alla Convenzione di Berna e il suo articolo 13 riproduce in sostanza i termini dell’articolo 9 di quest’ultima. L’articolo 1, paragrafo 4, del WCT fa altresì rinvio alla Convenzione di Berna e il suo articolo 10 riproduce parimenti sostanzialmente l’articolo 9 di tale Convenzione. V. altresì, allegate al suddetto WCT, le dichiarazioni comuni adottate dalla conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996.


15 –      Le quali devono essere lette alla luce, in particolare, dei considerando 21, 22, 32, 38, 39, 44 e 52 di tale direttiva.


16 –      GU L 157, pag. 45, e rettifiche in GU L 195, pag. 16, e GU 2007, L 204, pag. 27.


17 –      In prosieguo: la «SONT».


18 –      Causa 246698/HA ZA 05-2233, LJN BD5690.


19 –      Causa 200.018.226/01, LJN BO3982.


20 –      Lo stesso giudice del rinvio presenta la risposta alla seconda questione come sussidiaria e subordinata alla risposta alla prima.


21 – Il corsivo è mio.


22 –      La direttiva 2001/29 non utilizza l’espressione «diritto di copia privata», rifiutando così di addentrarsi nella polemica dottrinale concernente la natura dell’eccezione relativa alla copia privata. V., segnatamente, Sirinelli, P., La reconnaissance d’une garantie d’exception privée, Revue Lamy Droit de l’immatériel, ottobre 2006, pag. 21; v., altresì, il resoconto che ne fa More, K., op. cit., pag. 85 e segg., il quale propone di qualificare l’eccezione relativa alla copia privata come interesse legittimo giuridicamente protetto. Si osservi, a tal proposito, che la direttiva 2001/29, in alcune circostanze, impone agli Stati membri che hanno scelto di istituire l’eccezione relativa alla copia privata di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole, misure che consentano alle persone fisiche di beneficiarne; v. considerando 52 e articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2001/29.


23 – Il corsivo è mio.


24 –      V. il considerando 32 della direttiva 2001/29; sentenza Padawan, cit., punti 41 e 42.


25 –      L’obbligo di riscossione è un obbligo di risultato; v. sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punto 34.


26 –      V. sentenza Padawan, cit., punti 43 e 44.


27 –      Ibidem (punti da 46 a 49).


28 –      Ibidem (punti da 51 a 59).


29 –      V. altresì l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), come modificato dall’articolo 11, paragrafo 1, punto b), della direttiva 2001/29.


30 –      V. sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punti da19 a 21.


31 –      Esse comparivano già nelle proposte della Commissione; v. proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 dicembre 1997, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, del 10 dicembre 1997 [COM(1997) 628 def., GU 1998, C 108, pag. 6], nonché proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 1999, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione [COM(1999) 250 def., GU 1999, C 180, pag. 6].


32 –      Tale legame tra queste disposizioni emerge altresì dall’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2001/29 e dal considerando 52 di quest’ultima.


33 –      V., in tal senso, More, K., op. cit., pag. 48 e segg.; Senftleben, M., «Ni flexibilité ni sécurité juridique – Les exceptions au regard du triple test», in Lucas., A., e a., Les exceptions au droit d’auteur – État des lieux et perspectives dans l’Union européenne, Dalloz, 2012, pag. 63.


34 –      V., in tal senso, Gaubiac, Y., «La copie privée est-elle un cas spécial?», Droit et technique, Études à la mémoire du professeur Xavier LinantdeBellefonds, Lexis Nexis, 2007, pag. 181.


35 –      V. sentenza Stichting de Thuiskopie, cit., punto 22.


36 – Il corsivo è mio.


37 – Sulla controversia relativa all’interpretazione del «test a tre fasi» e, in particolare, sulla questione se le condizioni che esso stabilisce debbano o meno essere considerate cumulative, questione che non è necessario esaminare nell’ambito della presente causa, v. segnatamente Ficsor, M., «Le test des trois étapes: pourquoi on ne signe pas la Déclaration de Munich», Lucas., A., e a., Les exceptions au droit d’auteur – État des lieux et perspectives dans l’Union européenne, Dalloz, 2012, pag. 55.


38 –      In particolare, può essere citato il rapporto del gruppo speciale dell’OMC, del 15 giugno 2000, Stati Uniti – Articolo 110 5) dell’Aw, WT/DS160/R. Il rapporto afferma, segnatamente (§ 6.181) che «si presume che le eccezioni o limitazioni non arrechino pregiudizio al normale sfruttamento di opere se sono limitate a una portata o a un grado che non integrino una concorrenza per gli usi economici che non beneficiano di tali eccezioni». Il rapporto cita in particolare le indicazioni di un gruppo di studio costituito per la preparazione della Conferenza per la revisione della Convenzione di Berna tenutasi a Stoccolma nel 1967, ai sensi delle quali «è evidente che in linea di principio occorre riservare agli autori tutte le forme di sfruttamento di un’opera che possiedono, o possono avere, un considerevole valenza economica o pratica. Sono inaccettabili eccezioni di natura tale da limitare le possibilità offerte agli autori sotto questi vari punti di vista».


39 –      V. sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International (C‑5/08, Racc. pag. I‑6569, punto 31) nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, Racc. pag. I‑9083, punto 154).


40 –      V. sentenza Infopaq International, cit., punti da 27 a 29 nonché 31 e segg.


41 –      V. sentenza della Corte del 30 giugno 2011, VEWA (C‑271/10, Racc. pag. I‑5815, punto 25).


42 –      V. sentenza del 6 febbraio 2003, SENA (C‑245/00, Racc. pag. I‑1251, punto 24).


43 – V. sentenza Padawan, cit., punti da 29 a 32.


44 –      V. sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, Racc. pag. I‑11519, punti 31 e 33 e segg.); Football Association Premier League e a., cit., punto 184, nonché del 24 novembre 2011, Circul Globus Bucureşti (C‑283/10, Racc. pag. I‑12031, punti 31 e 32).


45 –      V. sentenza DR e TV2 Danmark, cit., punto 34.


46 –      V. sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro (327/82, Racc. pag. 107, punto 11); del 19 settembre 2000, Linster (C‑287/98, Racc. pag. I‑6917, punto 43); Infopaq International, cit., punto 27; VEWA, cit., punto 25, nonché DR e TV2 Danmark, cit., punto 33.


47 –      La Corte ha deciso, a tal proposito, che tali necessità si impongono in particolar modo per quanto concerne la direttiva 2001/29, tenuto conto della lettera dei suoi considerando 6 e 21; v. sentenza Infopaq International, cit., punto 28. Tale interpretazione uniforme è altresì una condizione per l’applicazione coerente, da parte degli Stati membri, delle eccezioni e delle limitazioni alla direttiva 2001/29, contemplata nel suo considerando 32; v. sentenza Padawan, cit., punto 35.


48 –      V., segnatamente, sentenza del 17 novembre 1983, Merck (292/82, Racc. pag. 3781, punto 12).


49 –      V., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81, Racc. pag. 3415, punto 20) nonché del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, punto 50).


50 –      V., in tal senso, sentenze del 27 novembre 2012, Pringle (C‑370/12, punto 135) nonché Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, cit., punto 50. V. altresì sentenza Circul Globus Bucureşti, cit., punti 34 e 35.


51 –      V., segnatamente, sentenze Infopaq International, cit., punto 32, e del 3 luglio 2012, UsedSoft (C‑128/11, punto 42).


52 –      V., in particolare, sentenze del 14 luglio 1998, Bettati (C‑341/95, Racc. pag. I‑4355, punto 20); del 17 aprile 2008, Peek & Cloppenburg (C‑456/06, Racc. pag. I‑2731, punto 30), nonché SGAE, cit., punto 35.


53 –      V. sentenza del 12 settembre 2006, Laserdisken (C‑479/04, Racc. pag. I‑8089, punto 39).


54 –      V. sentenza DR e TV2 Danmark, cit.


55 –      V. considerando 21 e articolo 2 della direttiva 2001/29.


56 –      V. considerando 32 e articolo 5 della direttiva 2001/29.


57 –      V. considerando 38 della direttiva 2001/29.


58 –      Idem.


59 –      V. considerando 39 della direttiva 2001/29.


60 –      V. considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29. Il corsivo è mio.


61 –      È la ragione per cui la Corte ha deciso che l’equo compenso contemplato all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 dovesse necessariamente essere calcolato sulla base del danno causato agli autori delle opere protette per effetto dell’introduzione dell’eccezione per copia privata; v. sentenza Padawan, cit., punti da 38 a 42 (il corsivo è mio).


62 –      È altresì, precisamente, quanto ha deciso, in Francia, il Conseil d’État, a proposito degli articoli L. 122‑5 e L. 311 del codice della proprietà intellettuale, recante attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29: «la remunerazione relativa alla copia privata ha quale unico scopo di offrire, agli autori artisti‑interpreti e produttori, una compensazione per la perdita di proventi determinata dall’uso fatto lecitamente e senza la loro autorizzazione di copie di opere fissate su fonogrammi o videogrammi per fini strettamente privati»; v. Conseil d’État, 11 luglio 2008, Syndicat de l’industrie de matériels audiovisuels, n. 298779, ECLI:FR:CESSR:2008:298779.20080711; RIDA, luglio 2008, n. 217, pag. 279; sul seguito di tale sentenza, v. Sirinelli, P., Chronique de jurisprudence, op. cit., pag. 275.


63 –      Del resto, una siffatta intenzione non emerge affatto dai lavori preparatori all’adozione della direttiva 2001/29.


64 –      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2001/29 prevede un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione nel caso di impieghi di un’opera o di un materiale protetto per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario, senza far riferimento alla legittimità della fonte.


65 –      GU L 122, pag. 42.


66 –      Questo comma concerne le eccezioni contemplate all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), e all’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), della direttiva 2001/29.


67 –      Si osservi che altri testi fanno altresì riferimento all’«utente legittimo»; v. considerando 49 e 51 nonché articolo 6 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).


68 –      V., segnatamente, sentenza Infopaq International, cit., punto 55 e giurisprudenza ivi citata.


69 –      V., riguardo alle eccezioni al diritto di riproduzione previste dalla direttiva 2001/29, sentenza Luksan, cit., punto 101. V. altresì, in altri ambiti, sentenze del 26 settembre 2013, HK Danmark (C‑476/11, punti 46 e 47), nonché Dansk Jurist‑ og Økonomforbund (C‑546/11, punti 41 e 42).


70 –      V. articolo 3 della direttiva 2001/29.


71 –      V. articolo 4 della medesima direttiva.


72 –      L’eccezione relativa alla copia privata può essere presentata come istituita proprio per sottrarre al monopolio del titolare di diritti le copie realizzate dagli utenti rispetto a cui non sarebbe possibile opporsi senza violare la vita privata: v. Gaubiac, Y., op, cit., nonché More, K., op. cit., pagg. 79 e segg.


73 –      La Corte, del resto, ha già deciso che la direttiva 2001/29, in particolare, non impone agli Stati membri l’obbligo di comunicare dati di natura personale per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile; v. sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C‑275/06, Racc. pag. I‑271).


74 –      V., a tal proposito, i pareri contrastanti degli avvocati generali Trstenjak (paragrafi da 102 a 106 delle conclusioni dell’11 maggio 2010 nella causa che ha dato luogo alla sentenza Padawan, cit.) e Jääskinen (paragrafo 44 delle conclusioni del 10 marzo 2011 nella causa che ha dato luogo alla sentenza Stichting de Thuiskopie, cit.).


75 –      V. considerando 32 della direttiva 2001/29.


76 –      V. sentenza Padawan, cit., punto 36.


77 –      Tale articolo, rubricato «Spese giudiziarie» dispone che «[g]li Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta».


78 –      L’articolo 1 della direttiva 2004/48 precisa che essa «concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale».


79 –      L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 precisa che essa si applica «alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale», indipendentemente dal fatto che siano previste dalla legislazione dell’Unione e/o da quella di uno Stato membro.


80 –      V. sentenza del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland (C‑406/09, Racc. pag. I‑9773, punto 47).


81 –      Sentenza del 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai (C‑180/11, punto 75).


82 –      V. sentenza Realchemie Nederland, cit., punto 48.


83 –      Ibidem (punto 49).


84 –      V. sentenza Bericap Záródástechnikai, cit., punto 78.


85 –      Ibidem (punto 79).