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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° marzo 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Kreis Warendorf / Ibrahim Alo (C-443/14) e Amira Osso / Region Hannover (C-444/14)

(Cause riunite C-443/14 e C-444/14) 1

(Rinvio pregiudiziale – Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 – Articoli 23 e 26 – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative al contenuto della protezione internazionale – Status di protezione sussidiaria – Articolo 29 – Protezione sociale – Condizioni di accesso – Articolo 33 – Libertà di circolazione all’interno dello Stato membro ospitante – Nozione – Restrizione – Obbligo di residenza in un luogo determinato – Trattamento differente – Comparabilità delle situazioni – Ripartizione equilibrata degli oneri di bilancio tra gli enti amministrativi – Motivi attinenti alla politica migratoria e dell’integrazione)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Kreis Warendorf (C-443/14), Amira Osso (C-444/14)

Convenuti: Ibrahim Alo (C-443/14), Region Hannover (C-444/14)

con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (C-443/14 e C-444/14)

Dispositivo

L’articolo 33 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che un obbligo di residenza imposto ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria – come gli obblighi controversi nei procedimenti principali – costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita dall’articolo sopra citato, anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e di soggiornare temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo designato con l’obbligo di residenza.

Gli articoli 29 e 33 della direttiva 2011/95 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza – come quelli controversi nei procedimenti principali – al fine di realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall’erogazione di dette prestazioni tra i diversi enti competenti in materia, qualora la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei rifugiati, dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché dei cittadini di tale Stato membro, i quali percepiscano le suddette prestazioni.

L’articolo 33 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza – come quelli controversi nei procedimenti principali – con l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che ha concesso la suddetta protezione, là dove la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti in tale Stato membro per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, i quali percepiscano dette prestazioni, nel caso in cui i beneficiari dello status di protezione sussidiaria non si trovino in una situazione oggettivamente paragonabile, in rapporto all’obiettivo summenzionato, a quella dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

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1     GU C 439 dell’8.12.2014.