Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 7 aprile 2016 – Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan / Svensk Handel AB

(Causa C-194/16)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrenti: Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan

Resistente: Svensk Handel AB

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che una persona i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate sul proprio conto e dall’omessa rimozione di commenti che la riguardino possa agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet con riferimento al danno insorto in detto Stato membro, al fine di ottenere la rettifica delle indicazioni errate nonché la rimozione dei commenti lesivi dei propri diritti.

Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate sul proprio conto e dall’omessa rimozione di commenti che la riguardino, possa far valere il diritto alla rettifica delle indicazioni, all’obbligo di rimozione dei commenti e al risarcimento dell’intero danno materiale subito per effetto della pubblicazione delle indicazioni errate in Internet, dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trovi il centro dei propri interessi.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che :

-    si debba ritenere che il centro degli interessi di una persona giuridica e quindi il luogo in cui si sia concretizzato il danno a suo carico si trovi nello Stato membro in cui essa abbia sede ovvero

-    nell’accertamento del centro degli interessi della persona giuridica e, quindi, del luogo in cui sia insorto il danno a proprio carico occorra tener conto del complesso delle circostanze della specie, ad esempio della sede e degli stabilimenti della persona giuridica, della sede dei suoi clienti e delle modalità di conclusione delle sue operazioni.

____________

1 GU L 351, pag. 1.