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Ricorso proposto il 21 agosto 2017 – Commissione europea / Irlanda

(Causa C-504/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat, J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non assicurando l’applicazione dei livelli minimi di tassazione per i carburanti per motori prescritti dalla direttiva 2003/96/CE1 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 7 di tale direttiva;

dichiarare che, consentendo l’uso di carburante marcato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto, anche qualora tale carburante non sia stato soggetto ad esenzione o riduzione dell’accisa, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 95/60/CE2 del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il sistema tramite il quale l’Irlanda applica e riscuote l’accisa sul carburante usato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto sia incompatibile con gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sulla tassazione dell’energia») e della direttiva 95/60/CE (in prosieguo: la «direttiva sulla marcatura fiscale»).

Per quanto riguarda il pagamento dell’accisa, è evidente che solo una minoranza molto esigua di proprietari di imbarcazioni private da diporto presenti una dichiarazione per il pagamento dell’imposta in misura integrale. La Commissione ritiene, inoltre, che consentire la vendita di carburante marcato per usi soggetti ad aliquota dell’accisa in misura integrale sia fondamentalmente incompatibile con la direttiva sulla marcatura fiscale. L’obbligo di marcare il carburante che è stato assoggettato ad un’aliquota di accisa ridotta è volto specificatamente ad assicurare che tali carburanti siano facilmente distinguibili dal carburante rispetto al quale è stata pagata l’accisa in misura integrale. Tuttavia, la misura nazionale comporta che qualora il carburante marcato si trovi in un serbatoio di un’imbarcazione privata da diporto che è stata rifornita in Irlanda, non è possibile determinare tramite il riferimento alla marcatura, se il carburante utilizzato sia stato assoggettato a un’aliquota di accisa in misura integrale o ridotta.

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1 GU 2003, L 283, pag. 51.

2 GU 1995, L 291, pag. 46.