Language of document : ECLI:EU:C:2013:127

Causa C‑1/12

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas

contro

Autoridade da Concorrência

con l’intervento di: Ministério Público

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa)

«Ordine degli esperti contabili — Normativa relativa al sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili — Articolo 101 TFUE — Associazione di imprese — Restrizione della concorrenza — Giustificazioni — Articolo 106, paragrafo 2, TFUE»

Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2013

1.        Concorrenza — Regole dell’Unione — Impresa — Nozione — Esperti contabili — Inclusione

(Articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE)

2.        Intese — Decisioni di associazioni di imprese — Nozione — Regolamento relativo al sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili adottato dall’ordine degli esperti contabili di uno Stato membro — Inclusione

(Articolo 101 TFUE)

3.        Intese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Criteri di valutazione

(Articolo 101 TFUE)

4.        Intese — Lesione della concorrenza — Decisioni di associazioni di imprese — Regolamento relativo ad un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili adottato dall’ordine degli esperti contabili di uno Stato membro — Valutazione degli effetti anticoncorrenziali da parte del giudice nazionale — Eliminazione della concorrenza su una parte sostanziale del mercato a vantaggio di detto ordine e fissazione di condizioni discriminatorie sull’altra parte del mercato a danno dei concorrenti — Violazione delle regole di concorrenza dell’Unione — Giustificazione motivata dalla necessità di garantire la qualità dei servizi offerti dagli esperti contabili — Insussistenza

(Articoli 101, § 1 e 3, TFUE e 106, § 2, TFUE)

1.        Esperti contabili che offrano, dietro corrispettivo, servizi contabili consistenti in particolare nella pianificazione, nell’organizzazione e nel coordinamento della contabilità degli enti, nella sottoscrizione dei loro bilanci e delle loro dichiarazioni fiscali, nella consulenza nei settori della contabilità, della fiscalità e della previdenza sociale, nonché nella rappresentanza dei soggetti passivi della cui contabilità sono incaricati, nella fase amministrativa del procedimento tributario, e che assumano, in quanto membri di una professione liberale, i rischi finanziari afferenti all’esercizio di tali attività, dal momento che, in caso di disequilibrio tra le spese e i ricavi, l’esperto contabile è chiamato a sostenere egli stesso il deficit constatato, svolgono un’attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da essi forniti e la circostanza che l’esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione.

(v. punti 37, 38)

2.        Un regolamento come quello relativo al conseguimento di crediti formativi (Regulamento da Formação de Créditos), adottato da un ordine professionale quale l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (Ordine degli esperti contabili, in prosieguo: l’«OTOC»), deve essere considerato una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Infatti, in primo luogo, non può ritenersi che un regolamento del genere esuli dalla sfera degli scambi economici, dal momento che l’OTOC stesso offre attività formative destinate agli esperti contabili e che l’accesso degli altri prestatori che intendano erogare una simile formazione è soggetto alle norme contenute nel regolamento controverso. Inoltre, l’obbligo per l’esperto contabile di seguire una formazione secondo le modalità stabilite da tale regolamento è strettamente connesso all’esercizio della sua attività professionale, posto che la violazione di detto obbligo può comportare sanzioni disciplinari, come la sospensione per un periodo massimo di tre anni o la radiazione dall’albo di detto ordine professionale. Anche ammesso che il regolamento in parola non abbia una diretta influenza sull’attività economica degli esperti contabili stessi, tale circostanza non sarebbe idonea, di per sé sola, a sottrarre una decisione d’imprese all’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE. Invero, una simile decisione può essere idonea a impedire, restringere o falsare la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, non soltanto nel mercato in cui i membri di un ordine professionale esercitano la loro attività, ma anche in un altro mercato nel quale tale ordine professionale esercita esso stesso un’attività economica.

In secondo luogo, quando adotta un regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi, un ordine professionale quale l’OTOC non esercita prerogative tipiche dei pubblici poteri, ma piuttosto appare come l’organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro, un’attività economica.

Difatti, da un lato, l’ambito giuridico entro il quale ha luogo la conclusione di accordi tra imprese e sono adottate decisioni di associazioni d’imprese nonché la qualificazione giuridica di tale ambito, data dai vari ordinamenti giuridici nazionali, sono irrilevanti ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione e in particolare dell’articolo 101 TFUE. Dall’altro, in particolare, lo statuto dell’OTOC non riconosce a quest’ultimo il diritto esclusivo di erogare attività formative destinate agli esperti contabili e non prescrive le condizioni di accesso degli organismi di formazione al mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili.

Infine, la circostanza per cui l’OTOC non persegue scopi di lucro non osta a che l’ente che effettua delle operazioni sul mercato vada considerato come un’impresa, poiché la relativa offerta di servizi si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro.

(v. punti 41-46, 48, 51, 52, 56, 57, 59, dispositivo1)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 65)

4.        Un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili al fine di garantire la qualità dei servizi offerti da questi ultimi, come il regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi, adottato da un ordine professionale quale l’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (Ordine degli esperti contabili, in prosieguo: l’«OTOC»), configura una restrizione della concorrenza vietata dall’articolo 101 TFUE, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Peraltro, non ogni decisione di un’associazione d’imprese che restringa la libertà d’azione delle parti ricade necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato. Infatti, ai fini dell’applicazione di tale disposizione ad un caso di specie, occorre tener conto del contesto globale in cui la decisione dell’associazione di imprese di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, più in particolare, dei suoi obiettivi. A questo proposito, le restrizioni della concorrenza imposte dall’OTOC sembrano andare al di là di quanto necessario per assicurare la qualità dei servizi offerti dagli esperti contabili.

Infine, le condizioni d’applicazione, da un lato, dell’esenzione prevista dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE e, dall’altro, dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non sono soddisfatte.

(v. punti 68-73, 93, 97-108, dispositivo 2)