Language of document :

Impugnazione proposta il 19 febbraio 2016 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015, nella causa T-367/13, Repubblica di Polonia/Commissione europea

(Causa C-105/16 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 3 dicembre 2015, nella causa T-367/13, Repubblica di Polonia contro Commissione europea, nella parte in cui tale sentenza ha respinto la prima censura nell’ambito del primo motivo del ricorso di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, [notificata con il numero C(2013) 2436], che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1 , concernente il requisito della destinazione del 50 % almeno dell’aiuto finanziario a misure di ristrutturazione,

annullare la decisione di esecuzione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, [notificata con il numero C(2013) 2436], che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui ha imposto una rettifica estrapolata nella misura dell’11% delle spese dichiarate dalla Repubblica di Polonia a titolo di sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza, di EUR 4 583 950,92 e di EUR 39 583 726,30,

condannare la Commissione europea alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 3 dicembre 2015, nella causa T-367/13, Repubblica di Polonia contro Commissione europea, nella parte in cui tale sentenza ha respinto la prima censura nell’ambito del primo motivo del ricorso di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, [notificata con il numero C(2013) 2436], che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 11), concernente il requisito della destinazione del 50 % almeno dell’aiuto finanziario a misure di ristrutturazione, nonché l’annullamento della citata decisione nella parte in cui ha imposto una rettifica estrapolata nella misura dell’11% delle spese dichiarate dalla Repubblica di Polonia a titolo di sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza, di EUR 4 583 950,92 e di EUR 39 583 726,30, ed inoltre la condanna della Commissione europea alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica di Polonia di annullamento della decisione della Commissione europea che ha previsto l’applicazione di una rettifica finanziaria di EUR 8 292 783,94 e di EUR 71 610 559,39 agli importi dichiarati dalla Repubblica di Polonia a titolo di sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza.

La Commissione ha contestato alla Repubblica di Polonia cinque inadempimenti nell’erogazione dei mezzi di sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza, tra cui la violazione del requisito della destinazione, da parte dell’agricoltore, del 50 % almeno del sostegno a misure di ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 33 ter del regolamento n. 1257/1999 2 . Tale inadempimento ha costituito la base per l’imposizione, da parte della Commissione, di una rettifica estrapolata nella misura dell’11% delle spese destinate al sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza, corrispondente alla percentuale delle domande che non avevano rispettato il requisito della destinazione della metà dell’aiuto finanziario a misure di ristrutturazione, su un campione di 100 fascicoli di domande controllati dalla Commissione.

A tal riguardo la Repubblica di Polonia contesta alla sentenza impugnata l’errata interpretazione dell’articolo 33 ter del regolamento n. 1257/1999, consistente nell’assunto che la concessione del sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza è condizionata alla destinazione del 50% almeno dell’aiuto a misure di ristrutturazione, mentre un siffatto requisito non ha alcun fondamento nel diritto dell’Unione.

In conseguenza dell’accoglimento dell’errata interpretazione della succitata disposizione, il Tribunale ha ritenuto che nella decisione impugnata la Commissione avesse correttamente assunto che la Repubblica di Polonia poteva approvare soltanto quelle domande iniziali di concessione dell’aiuto nelle quali gli agricoltori che intendevano beneficiare del sostegno si erano impegnati, in particolare, a destinare il 50% almeno di detto aiuto a misure di ristrutturazione.

L’inadempimento consistente nella violazione del requisito della destinazione, da parte dell’agricoltore, del 50 % almeno del sostegno a misure di ristrutturazione ha costituito la base per l’imposizione di una rettifica estrapolata nella misura dell’11% delle spese destinate al sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza.

A parere della Repubblica di Polonia il requisito della destinazione, da parte dell’agricoltore, del 50 % almeno del sostegno a misure di ristrutturazione non risulta dal diritto dell’Unione. Nessuna delle disposizioni del diritto dell’Unione che definiscono dettagliatamente le condizioni per la concessione di un sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza prevede la condizione della destinazione del 50% almeno dell’aiuto a misure di ristrutturazione. Una siffatta condizione non è prevista dall’articolo 33 ter del regolamento n. 1257/1999. Il requisito in parola non è stato nemmeno sancito dalla Commissione nel regolamento n. 141/2004 3 il quale stabilisce le disposizioni di applicazione delle misure specifiche di sviluppo rurale di cui al capo IX bis del regolamento n. 1257/1999.

Le autorità polacche non si sono quindi rese inadempienti agli obblighi di controllo con riferimento alle suesposte condizioni di ottenimento del sostegno nell’ambito della misura «sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza». Pertanto l’imposizione di una rettifica finanziaria sulla base di un siffatto inadempimento era infondata. Di conseguenza, infondato è il rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE, nella parte in cui tale decisione ha imposto una rettifica estrapolata nella misura dell’11% delle spese dichiarate dalla Repubblica di Polonia a titolo di sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza.

____________

1 GU L 123, pag. 11.

2 Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

3 Regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all’Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all’Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (GU L 24, pag. 25).