Language of document : ECLI:EU:C:2012:714

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 15 novembre 2012 (1)

Causa C‑103/11 P

Commissione europea

contro

Systran SA e Systran Luxembourg SA

«Impugnazione – Appalti pubblici dell’Unione – Gara d’appalto relativa alla manutenzione e al miglioramento linguistico di un software – Software di traduzione automatica della Commissione – Comunicazione del codice sorgente senza l’autorizzazione dell’autore – Violazione del diritto d’autore – Divulgazione non autorizzata di know how – Responsabilità extracontrattuale – Responsabilità contrattuale – Competenza del giudice dell’Unione – Natura della controversia – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata – Danno certo ed effettivo – Nesso causale – Interruzione del nesso causale – Valutazione forfettaria dell’importo del danno»





1.        La presente causa pone, in via preliminare, un problema di delimitazione del contenzioso contrattuale ed extracontrattuale e quindi, nel caso di specie, di competenza ratione materiae del giudice dell’Unione, sollevando una questione inedita di ripartizione verticale delle competenze tra giudice dell’Unione e giudici nazionali. Il suo aspetto principale consiste, a mio giudizio, nella definizione delle modalità in base alle quali il giudice dell’Unione, nel rispetto del principio delle competenze di attribuzione, deve pronunciarsi sulla propria competenza a conoscere di un’azione in materia di responsabilità extracontrattuale nell’ambito della quale viene sollevata un’eccezione di incompetenza vertente sulla natura contrattuale della controversia.

2.        Nella fattispecie, la Commissione europea ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T‑19/07, Racc. pag. II‑6083; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il medesimo ha condannato l’Unione europea a versare alla Systran SA (2) un importo forfettario dell’ammontare di EUR 12 001 000 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, da parte della Commissione, dei diritti d’autore e del know how da essa detenuti sulla versione Unix del software Systran.

3.        Il Tribunale ha dichiarato in particolare che, arrogandosi il diritto di avviare, senza previa autorizzazione da parte delle società del gruppo Systran, una procedura di gara d’appalto per la realizzazione di lavori di manutenzione e di miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica, nella specie la versione EC‑Systran Unix del software Systran, la Commissione aveva commesso un illecito alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri (punto 261 della sentenza impugnata), poiché detta gara d’appalto comportava la divulgazione a terzi e la modifica di elementi della versione Systran Unix del software summenzionato, in violazione dei diritti d’autore e del know how delle suddette società.

4.        È necessario anzitutto precisare che, se la Corte dovesse dichiarare, come da me propostole, che la controversia che vede contrapposta la Commissione alla Systran SA e alla Systran Luxembourg SA (in prosieguo: la «Systran Luxembourg») deve essere prioritariamente esaminata ed eventualmente definita dai giudici nazionali competenti e che il Tribunale non era, di conseguenza, competente a decidere detta controversia, non occorrerebbe esaminare tutti i motivi dedotti dalla Commissione. Nondimeno, e per l’ipotesi in cui la Corte non concordi con me su tale primo punto essenziale, esaminerò gli altri motivi in modo da renderla edotta su tutti gli aspetti della presente causa.

5.        Occorre sottolineare, in tale prospettiva, che la Commissione rimette segnatamente in discussione, nell’ambito degli altri motivi dalla stessa dedotti, la valutazione da parte del Tribunale dei tre presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, da sempre richiesti da una costante giurisprudenza, vale a dire sia l’accertamento dell’illiceità del suo comportamento, sia la sussistenza di conseguenti danni materiali e morali, sia la sussistenza di un nesso causale diretto tra tale illiceità e i suddetti danni. Benché questi tre presupposti invariabili debbano concorrere cumulativamente affinché il diritto al risarcimento sia riconosciuto, mi sembra tuttavia opportuno esaminarli uno dopo l’altro, entro i limiti dei motivi dedotti dalla Commissione, onde verificare che il Tribunale abbia effettivamente accertato che essi erano chiaramente e indubitabilmente soddisfatti.

6.        Mi sembra altresì opportuno precisare fin d’ora che, tenuto conto dei motivi di impugnazione, non sarà necessario affrontare altre problematiche indirettamente sollevate dalla presente controversia, riguardanti in particolare le rispettive competenze del giudice dell’Unione e dei giudici nazionali a conoscere delle azioni per contraffazione promosse contro le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione (3) oppure la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di sviluppo e di manutenzione dei servizi informatici delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione (4).

I –          Fatti

7.        Il dottor Toma, presidente della società statunitense World Translation Center Inc. (in prosieguo: la «WTC») con sede in La Jolla, California (Stati Uniti), creava, nel 1968, un software di traduzione automatica denominato «Systran» (SYStem TRANslation).

8.        Il 22 dicembre 1975 la Commissione stipulava con la WTC un primo contratto relativo all’installazione e allo sviluppo del software Systran per la combinazione linguistica inglese‑francese e allo sviluppo iniziale di detto software per la combinazione linguistica francese‑inglese.

9.        I rapporti contrattuali tra la Commissione e la WTC sono poi proseguiti, tra il 1976 e il 1987, per approdare alla realizzazione di un sistema di traduzione automatica funzionante nell’ambiente Mainframe, denominato «EC‑Systran Mainframe», composto da un nucleo, da routine linguistiche e da dizionari per nove combinazioni linguistiche dell’Unione.

10.      A decorrere dal 1985, la società francese Gachot ha acquisito le società del gruppo WTC, proprietarie della tecnologia Systran e della versione Mainframe del software Systran. La società Gachot ha poi cambiato denominazione sociale per divenire la società Systran SA.

11.      Il 4 agosto 1987 la Systran e la Commissione stipulavano un «contratto di collaborazione» relativo all’organizzazione comune dello sviluppo e del miglioramento del sistema di traduzione Systran per le lingue ufficiali, presenti e future, della Comunità europea, nonché per la sua messa in opera.

12.      L’11 dicembre 1991 la Commissione procedeva alla risoluzione del contratto di collaborazione stipulato con la Systran.

13.      Il 22 dicembre 1997 la Systran e la Commissione stipulavano il primo di quattro contratti successivi di migrazione, diretti a consentire al software EC‑Systran Mainframe di funzionare negli ambienti Unix e Windows.

14.      Il 4 ottobre 2003 la Commissione pubblicava un bando di gara per la manutenzione e il miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica.

15.      Con lettera del 31 ottobre 2003 la Systran segnalava, in sostanza, alla Commissione che i lavori previsti nel bando di gara potevano violare i suoi diritti di proprietà intellettuale e la invitava a pronunciarsi al riguardo. La Systran precisava di non poter rispondere, in tali circostanze, al bando di gara.

16.      Con lettera del 17 novembre 2003 la Commissione rispondeva che i lavori previsti non le sembravano tali da violare i diritti di proprietà intellettuale della Systran.

17.      In seguito a tale gara d’appalto, solo due degli otto lotti da quest’ultima previsti venivano aggiudicati, nella fattispecie, alla Gosselies SA (5).

II –       Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

18.      La Systran e Systran Luxembourg (6), con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 2007, hanno proposto, in tali circostanze, un ricorso diretto a ottenere che il medesimo Tribunale ordinasse, in primo luogo, la cessazione immediata degli atti di contraffazione e di divulgazione posti in essere dalla Commissione; ordinasse, in secondo luogo, la confisca di tutti i supporti in possesso della Commissione e della Gosselies, sui quali erano riprodotti gli sviluppi informatici realizzati da quest’ultima a partire dalle versioni EC‑Systran Unix e Systran Unix in violazione dei loro diritti, nonché la consegna degli stessi alla Systran o, quantomeno, la loro distruzione controllata; condannasse, in terzo luogo, la Commissione al versamento dell’importo minimo di EUR 1 170 328 a favore della Systran Luxembourg e di EUR 48 804 000, salvo migliore definizione, a favore della Systran; ordinasse, in quarto luogo, la pubblicazione dell’emananda decisione del Tribunale, a spese della Commissione, in giornali specializzati, in riviste specializzate e su siti Internet specializzati a scelta delle ricorrenti, e infine, in quinto luogo, condannasse la Commissione alle spese.

19.      Il Tribunale ha respinto anzitutto le varie eccezioni di irricevibilità dell’azione di risarcimento sollevate dalla Commissione (punti da 52 a 125 della sentenza impugnata). Esso ha dichiarato, in primo luogo, al termine dell’esame della domanda delle ricorrenti e dei diversi elementi forniti dalle parti, che la controversia non poteva essere considerata di natura contrattuale e che, pertanto, esso stesso non poteva essere considerato incompetente a conoscere della medesima (punti da 57 a 104 della sentenza impugnata). In secondo luogo, esso ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione relativa all’assenza di chiarezza dell’atto introduttivo (punti da 107 a 111 della sentenza impugnata) e ha respinto, in terzo e ultimo luogo, l’eccezione di irricevibilità relativa alla sua incompetenza ad accertare una contraffazione nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale, dopo aver constatato che la contraffazione fatta valere aveva il solo scopo di qualificare il comportamento della Commissione come illecito nell’ambito di un’azione di responsabilità extracontrattuale, la quale rientra nella sua sfera di competenza, e che nessun mezzo di ricorso nazionale consentiva di ottenere il risarcimento del danno asserito (punti da 113 a 117 della sentenza impugnata).

20.      Il Tribunale ha poi respinto le eccezioni di irricevibilità delle conclusioni intese ad ottenere che il medesimo ordinasse la cessazione immediata, da parte della Commissione, degli atti di contraffazione e di divulgazione, la confisca o la distruzione presso la Commissione e la Gosselies di taluni dati informatici, e la pubblicazione a spese della Commissione dell’emananda decisione in giornali e riviste specializzati nonché su siti Internet specializzati (punti da 118 a 125 della sentenza impugnata).

21.      Infine, il Tribunale ha successivamente esaminato, nel merito, i diritti invocati dalle ricorrenti e l’illiceità del comportamento contestato alla Commissione (punti da 127 a 261 della sentenza impugnata), i danni subiti dalle ricorrenti e il nesso causale tra i danni asseriti e l’illiceità invocata (punti da 262 a 326 di detta sentenza), poi i vari provvedimenti, diversi dal risarcimento del danno, richiesti dalle ricorrenti nelle loro conclusioni (punti da 327 a 332 della medesima sentenza).

22.      Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento presentata dalla Systran Luxembourg in quanto manca qualsiasi nesso causale tra il comportamento addebitato alla Commissione e i danni asseriti dalla suddetta società (punti da 264 a 267 della sentenza impugnata). Esso ha altresì respinto, per le stesse ragioni, la domanda di risarcimento per svalutazione dei titoli della Systran Luxembourg presentata dalla Systran (punti 283 e 284 della sentenza impugnata) ed ha, per contro, riconosciuto che il comportamento della Commissione aveva cagionato alla Systran un danno materiale dovuto alla perdita di valore dei suoi beni immateriali, stimato forfettariamente in EUR 12 milioni, e un danno morale, stimato in EUR 1 000 (punti da 285 a 326 della sentenza impugnata).

III –       Il Procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti

23.      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 4 marzo 2011, la Commissione ha proposto la presente impugnazione.

24.      All’udienza del 19 aprile 2012 sono state sentite le difese orali svolte dalle parti.

25.      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

–        annullare la sentenza impugnata, in cui viene accolto in parte il ricorso per risarcimento proposto contro la Commissione e, di conseguenza, pronunciandosi in via definitiva, respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato, e

–        condannare la Systran SA e la Systran Luxembourg a tutte le spese da esse sostenute nonché a quelle sostenute dalla Commissione.

26.      La Systran e la Systran Luxembourg chiedono che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione della Commissione;

–        confermare la sentenza impugnata, e

–        condannare la Commissione a tutte le spese.

IV –       I motivi dell’impugnazione

27.      La Commissione deduce otto motivi. Il primo motivo è fondato sull’incompetenza del Tribunale, in quanto quest’ultimo ha concluso in modo manifestamente errato e contraddittorio che la controversa non era di natura contrattuale. Il secondo motivo verte sulla violazione dei diritti della difesa e sull’inosservanza delle norme in materia di produzione della prova. Con il suo terzo motivo, la Commissione fa valere l’errata applicazione, da parte del Tribunale, delle norme sul diritto d’autore relative alla titolarità dei diritti invocati dalla Systran. Con il suo quarto e quinto motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha commesso un errore manifesto nel valutare il carattere illegittimo o illecito del suo comportamento e il carattere sufficientemente qualificato del suo presunto illecito. Con il suo sesto motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale, da un lato, ha commesso un errore nell’interpretare la deroga di cui all’articolo 5 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (7), e, dall’altro, ha insufficientemente motivato la propria sentenza relativamente all’eccezione di cui all’articolo 6 della suddetta direttiva. Il settimo motivo è fondato su un errore di diritto nel valutare l’esistenza di un nesso causale «sufficientemente diretto» tra l’illecito denunciato e il danno asserito. L’ottavo motivo, infine, verte su un errore di diritto nel fissare l’importo del risarcimento in EUR 12 001 000.

V –          Sul primo motivo

A –          Sintesi dell’argomentazione della Commissione

28.      Nell’ambito del suo primo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene, in via principale, che la controversia che la vede contrapposta alla Systran e alla Systran Luxembourg rientra non già nel contenzioso della responsabilità extracontrattuale bensì, tenuto conto dei vari contratti da essa stipulati con tali società tra il 1975 e il 2002 nonché di altri documenti attinenti ai contratti, come taluni scambi di corrispondenza e lettere di impegno, nel contenzioso della responsabilità contrattuale. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore manifesto nel valutare la natura giuridica della controversia e avrebbe violato, di conseguenza, le proprie regole in materia di competenza (8).

29.      La Commissione fa valere, anzitutto, che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare la sentenza del 20 maggio 2009, Guigard/Commissione (9). Pur riconoscendo che la violazione di diritti d’autore può aprire la via ad un’azione per responsabilità extracontrattuale, essa considera che la presente controversia non rientra in un simile caso di specie, in quanto le parti hanno pattuito le modalità di cessione o di concessione dei diritti d’autore di cui trattasi nella fattispecie.

30.      La Commissione cerca poi di dimostrare la fondatezza della propria tesi procedendo ad un’analisi dei contratti in questione, della loro natura giuridica e delle loro clausole, nonché dei diritti che questi ultimi le riconoscono. Essa ne trae la conclusione che, non considerando l’esatta portata dei diritti d’uso da essa detenuti sul software EC‑Systran Unix, il Tribunale ha commesso uno snaturamento del chiaro significato di detti contratti, che lo porta ad un errore di valutazione riguardo alla natura della controversia.

31.      La Commissione fa valere, infine, la violazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti, dato che il Tribunale non può interpretare i contratti di migrazione, e in particolare il loro articolo 13, nel senso che non le attribuiscono alcun diritto. Essa sostiene inoltre che il Tribunale è incorso in errore concludendo che, dal momento che la Systran non era firmataria dei contratti di migrazione, questi ultimi non le erano opponibili in quanto tali, in attuazione del principio dell’efficacia relativa dei contratti.

32.      La risposta da fornire a questo primo motivo della Commissione richiede qualche riflessione preliminare da parte mia.

B –          La problematica dell’eccezione di incompetenza fondata sulla natura contrattuale della controversia

1.            Una questione di ripartizione verticale delle competenze giurisdizionali tra l’Unione e gli Stati membri

33.      Occorre innanzi tutto ricordare che, conformemente all’articolo 274 TFUE, le controversie nelle quali è parte l’Unione non sono, per questo motivo, sottratte alla competenza dei giudici nazionali, «[f]atte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia», vale a dire, conformemente alla giurisprudenza della Corte, salvo nei casi in cui esse rientrino nelle competenze esclusive attribuite al giudice dell’Unione (10).

34.      L’articolo 274 TFUE traccia quindi una ripartizione verticale delle competenze, tra giudici dell’Unione e giudici nazionali, a conoscere delle controversie nelle quali è parte l’Unione, imposta dal principio delle competenze di attribuzione o, più precisamente, determinata dalle diverse disposizioni del Trattato FUE che attribuiscono ai giudici dell’Unione competenze ratione materiae esclusive.

35.      Peraltro, e conformemente a una giurisprudenza costante, i giudici dell’Unione dispongono, in particolare, di una competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle loro funzioni, prevista agli articoli 268 TFUE e 340, secondo e terzo comma, TFUE (11) nonché all’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

36.      Infine, i giudici dell’Unione sono competenti (12), ai sensi dell’articolo 272 TFUE, a pronunciarsi in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato per conto dell’Unione (13).

37.      Dal combinato disposto degli articoli 272 TFUE, 274 TFUE, 268 TFUE e 340, primo e secondo comma, TFUE risulta quindi che, qualora siano promosse azioni per responsabilità contro l’Unione, da parte di una persona fisica o giuridica, ciò che determina immediatamente la competenza giurisdizionale è la natura contrattuale o extracontrattuale della controversia, fatta salva un’eventuale clausola attributiva di giurisdizione. In altri termini, i giudici nazionali dispongono di una competenza di principio a conoscere delle controversie contrattuali, fatta salva la presenza di una clausola compromissoria che attribuisce la competenza al giudice dell’Unione. Dal canto suo, il giudice dell’Unione dispone di una competenza esclusiva a conoscere delle controversie extracontrattuali.

38.      Come emerge dal rinvio precedente, la questione della natura contrattuale o extracontrattuale di una controversia determinata implica quindi una questione di ripartizione in senso verticale delle competenze tra giudici nazionali e giudici dell’Unione (14), che supera quindi ampiamente, e per sua natura, la questione della delimitazione del contenzioso contrattuale ed extracontrattuale negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

2.            Questione della determinazione del diritto applicabile: l’articolo 340 TFUE

39.      Tuttavia, la determinazione della natura, contrattuale o extracontrattuale, di una controversia nella quale è parte l’Unione non è solo fondamentale in quanto da essa dipende la competenza giurisdizionale dell’Unione o degli Stati membri, ma lo è anche per quanto riguarda il diritto applicabile alla controversia, con conseguenze immediate sulla risposta che deve essere data ad un’eccezione fondata sulla natura contrattuale di detta controversia.

40.      Dall’articolo 340, primo comma, TFUE risulta che, in caso di controversia di natura contrattuale, la responsabilità dell’Unione è «regolata dalla legge applicabile al contratto in causa». Per contro, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve, in forza dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, «risarcire conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri».

41.      Se la controversia è di natura contrattuale, trova dunque applicazione un diritto sostanziale in forza delle clausole stesse del contratto. Sarà in particolare la legge del contratto a regolare i rispettivi diritti e obblighi delle parti di tale contratto e a determinare la normativa applicabile a quest’ultimo e, infine, il giudice competente a conoscere delle controversie inerenti a detto contratto, conformemente sia alla legge applicabile al contratto che alla legge del contratto (15).

42.      Per contro, se la controversia è di natura extracontrattuale, il diritto in forza del quale sarà possibile rispondere alla domanda risarcitoria, come previsto dall’articolo 340, secondo comma, TFUE, è costituito unicamente dai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri. Ciò implica che il giudice dell’Unione potrà pronunciarsi solo in base a detti principi, che, in altri termini, non disporrà di nessun altro diritto e che, pertanto, non sarà competente ad applicare le leggi di eventuali contratti, sia la legge di tali contratti sia le leggi applicabili a detti contratti. Tale situazione, tuttavia, di per sé, non è affatto sorprendente nell’ambito di un’azione per responsabilità extracontrattuale che si fondi, per ipotesi, sull’assenza di clausole contrattuali pertinenti, vale a dire aventi un legame sufficientemente stretto con la controversia.

C –          Come procedere dinanzi ad un’eccezione di incompetenza fondata sulla natura contrattuale della controversia?

43.      Una controversia di natura extracontrattuale si presenta a priori come una controversia fra parti non legate da alcun rapporto contrattuale pertinente, vale a dire avente un legame con l’oggetto della causa.

44.      Orbene, se risulta che non è possibile dirimere una controversia così configurata senza esaminare il contenuto e la portata dei vincoli contrattuali che legano le parti e che, di conseguenza, ai fini di tale risoluzione deve essere presa in considerazione la «legge del contratto», pare evidente che tale controversia diviene, anzitutto e in via di principio, una controversia di «natura contrattuale». Dev’essere quindi esaminata come tale, quantomeno inizialmente, fermo restando che nulla osta a che, in seguito e in esito a tale esame da parte del giudice competente in materia di responsabilità contrattuale, possa essere deferita al giudice competente a conoscere di un’azione per responsabilità extracontrattuale. Non va dimenticato infatti che, ai fini dell’accoglimento di un’eccezione di incompetenza vertente sulla natura contrattuale di una controversia, non è possibile richiedere che si concluda nel senso dell’assenza di qualsiasi atto idoneo a far sorgere la responsabilità per fatto illecito, ma semplicemente che si concluda nel senso dell’esistenza di un contesto contrattuale avente le caratteristiche sopra descritte.

45.      Tutto ciò equivale ad affermare che un’eccezione di irricevibilità formalmente sollevata dal convenuto in un giudizio per responsabilità extracontrattuale, che fa valere l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti collegato all’oggetto della controversia, non può essere considerata come una eccezione qualsiasi, ma dovrebbe essere piuttosto considerata come una questione per così dire qualificata, da risolvere in via preliminare e prioritaria.

46.      La logica inversa, secondo la quale, nella fattispecie, dovrebbe avere la precedenza l’esame della responsabilità extracontrattuale conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, non può essere, per contro, ragionevolmente ammessa. Il giudice dell’Unione non può, infatti, esaminare una domanda risarcitoria sul fondamento della responsabilità extracontrattuale, prescindendo dalla legge che, prima facie, vincola le parti, prima di essersi accertato di essere ragionevolmente competente a conoscere della medesima domanda, nel senso che deve aver respinto un’eventuale eccezione vertente sulla natura contrattuale della controversia.

47.      In conclusione, l’esame dell’esistenza o meno di una «legge del contratto» che disciplina i rapporti fra le parti di un’azione per responsabilità extracontrattuale deve, a mio avviso, logicamente imporsi, tenuto conto delle competenze attribuite dal Trattato al giudice dell’Unione in via preliminare e prioritaria.

48.      Ciò premesso, è necessario altresì determinare l’oggetto e l’intensità di tale esame preliminare in siffatte circostanze e per questi fini specifici.

49.      Detto in termini molto semplici, ciò significa che il giudice dell’Unione, qualora sia investito di un’azione per responsabilità extracontrattuale nell’ambito della quale viene eccepita la natura contrattuale della controversia, non può pronunciarsi sulla propria competenza in esito ad un esame che sarebbe attinente al merito della controversia, vale a dire relativo alla fondatezza delle affermazioni ad esso sottoposte, e in particolare dalla parte che fa valere l’eccezione. Al contrario, esso deve orientare il proprio esame solo verso l’obiettivo di accertare l’esistenza o meno di ciò che mi permetterei di descrivere come un contesto contrattuale sufficientemente denso e pertinente da far sì che, come è già stato sottolineato, la controversia non possa essere ragionevolmente definita senza incorporare i rapporti che vincolano le parti (16). Il senso dell’esame che deve essere effettuato ha ripercussioni immediate sull’intensità del controllo da eseguire.

50.      Più precisamente, dato che il giudice dell’Unione deve stabilire la natura, così sottoposta alla sua valutazione, della suddetta controversia, al fine di pronunciarsi sulla propria competenza, può procedere solo ad un esame complessivo, prima facie, dei rapporti contrattuali che vincolano le parti, e ciò al solo scopo di accertare, tenuto conto dell’oggetto della controversia, la presenza in quanto tale di una «legge del contratto» che si impone alle medesime parti, così da poter concludere, in modo ragionevolmente prevedibile, che la controversia non può essere risolta senza tener conto approfonditamente di detta «legge del contratto (17)».

51.      Mi permetto di insistere ulteriormente su questo punto specifico. Quando è chiamato a pronunciarsi, sul fondamento della responsabilità extracontrattuale, su una controversia rientrante in un ambito contrattuale, il giudice dell’Unione che, in assenza di una clausola compromissoria, non è nella posizione di esaminare il contenuto dei vincoli contrattuali non potendo applicare la legge che disciplina i rapporti contrattuali non può pronunciarsi sulla propria competenza in base, specificamente, alla fondatezza o meno delle affermazioni del convenuto. Ciò che è determinante, tuttavia, è il fatto che detto giudice, al fine di stabilire o di declinare la propria competenza, non è tenuto ad andare oltre una valutazione complessiva dell’esistenza di un rapporto contrattuale sufficientemente pertinente, correlato all’oggetto della controversia, tale da far sì che sia possibile concludere che quest’ultima non può essere ragionevolmente definita senza che le clausole contrattuali invocate siano preliminarmente valutate alla luce del diritto ad esse applicabile.

D –          Gli errori commessi dal Tribunale nel valutare l’eccezione di incompetenza

52.      Mi sembra evidente che il Tribunale non si sia attenuto al criterio sopra proposto nell’esame da esso condotto nel caso di specie, come emerge sia dalle osservazioni preliminari sulle competenze in materia contrattuale ed extracontrattuale, contenute ai punti da 57 a 64 della sentenza impugnata, nelle quali espone a grandi linee l’esame che intende svolgere, sia dai successivi punti della motivazione in cui si sviluppa detto esame (punti da 65 a 104 della sentenza impugnata).

53.      Ricordo che, dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni pertinenti del Trattato che disciplinano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Unione (punti da 57 a 59 della sentenza impugnata), il Tribunale, in primo luogo, facendo riferimento alla citata sentenza Guigard/Commission, ha correttamente indicato, al punto 60 della sentenza impugnata, che, per determinare la propria competenza ai sensi dell’articolo 235 CE, esso doveva verificare, alla luce dei vari elementi rilevanti del fascicolo, se la richiesta di risarcimento presentata dalle ricorrenti si fondasse in modo obiettivo e globale su obblighi di origine contrattuale o non contrattuale. Ciò premesso, il Tribunale ha indicato gli elementi che intendeva prendere in considerazione nell’ambito del proprio esame, citando in modo non esaustivo le affermazioni delle parti, il fatto generatore del danno asserito nonché il contenuto delle disposizioni contrattuali invocate (18).

54.      Tuttavia, ciò posto, il Tribunale ha poi esaminato formalmente, in un primo tempo, la domanda di risarcimento delle ricorrenti e la natura dei comportamenti dannosi da esse denunciati, nella specie la divulgazione illecita del loro know how e un atto di contraffazione del software Systran Unix (punti da 65 a 83 della sentenza impugnata), per affrontare, in secondo tempo, gli «elementi invocati dalla Commissione a sostegno dell’esistenza di un’autorizzazione contrattuale di divulgare a terzi informazioni che possono essere protette in base al diritto d’autore e al know how» (punti da 84 a 100 della sentenza impugnata).

55.      Il modo di procedere così seguito in concreto dal Tribunale nella sentenza impugnata merita, a mio avviso, di essere censurato dalla Corte per un duplice motivo.

56.      Va constatato, in primo luogo, che il Tribunale non ha puramente e semplicemente analizzato, in via preliminare, la situazione esistente tra le parti della controversia al fine di stabilire la propria competenza a conoscere della stessa. Collegando, in qualche modo, l’eccezione di incompetenza al merito, o piuttosto collegando già il merito, esaminato in questa fase, all’eccezione (19), esso ha cercato di verificare, in primo luogo, se la domanda delle ricorrenti fosse fondata, alla luce dei principi comuni al diritto degli Stati membri.

57.      Solo in un secondo tempo, e rispondendo in senso restrittivo all’eccezione di incompetenza, il Tribunale si è sforzato di dimostrare l’assenza di qualsiasi clausola contrattuale espressa, chiara e precisa che autorizzasse il comportamento della Commissione, per poi dedurne, al punto 103 della sentenza impugnata, che «la controversia in parola [era] di natura extracontrattuale».

58.      Certamente, e occorre rilevarlo, la difficoltà di fronte alla quale si trovava il Tribunale era notevole, aggravata com’era dagli argomenti stessi della Commissione che invocava, nell’ambito dell’eccezione di incompetenza da essa sollevata, disposizioni contrattuali precise al fine di rimettere già in discussione i diritti delle ricorrenti e, nel contempo, rivendicare i propri.

59.      Da una parte, il Tribunale ha cercato di dimostrare che le rivendicazioni delle ricorrenti avevano anch’esse un fondamento. Esso conclude, del resto, in modo significativo quanto da esso dimostrato, facendo presente che le ricorrenti comprovano «in maniera sufficiente, in diritto e in fatto, gli elementi necessari per consentire al Tribunale di esercitare la competenza extracontrattuale ad esso conferita dal Trattato» (punto 101 della sentenza impugnata).

60.      Orbene, e da ciò deriva la prima critica al modo di procedere del Tribunale, la Commissione intendeva logicamente, con la sua eccezione di incompetenza e in tale fase, non già negare ogni apparente fondatezza alle rivendicazioni delle ricorrenti, quanto piuttosto ottenere che fosse preso pienamente in considerazione, nell’ambito dell’esame della sua eccezione, il contesto contrattuale assai marcato nel quale le stesse si inserivano, benché i suoi argomenti fossero incentrati su alcune clausole determinate. È in quest’ottica che va intesa l’insistenza con cui essa invoca la citata sentenza Guigard/Commissione.

61.      D’altra parte, e da ciò deriva la seconda critica al modo di procedere del Tribunale, quest’ultimo, per quanto riguarda l’eccezione propriamente detta formulata dalla Commissione e come è già stato sottolineato supra, ha condotto un esame mirato del contenuto della controversia, vale a dire circoscritto alle disposizioni invocate dalla Commissione, al fine di accertarsi che le suddette clausole contrattuali non fossero idonee a giustificare il comportamento denunciato della Commissione e di respingere l’eccezione di incompetenza del giudice dell’Unione. Orbene, il controllo che il Tribunale era tenuto a svolgere nell’esaminare l’eccezione di incompetenza della Commissione non poteva vertere già sulla fondatezza dei diritti contrattuali rivendicati dalla stessa.

62.      Il Tribunale, così facendo, non ha proceduto affatto all’esame complessivo, poc’anzi propugnato, del contesto contrattuale della controversia che lo stesso doveva presumibilmente svolgere, al fine di stabilire se fosse ragionevolmente possibile concludere, con sufficiente certezza, che la controversia rientrava direttamente nella sua sfera di competenza.

63.      Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che il Tribunale abbia commesso un duplice errore di diritto in sede di esame dei rapporti contrattuali sorti tra la Commissione e le diverse società del gruppo Systran che hanno sviluppato o contribuito allo sviluppo nel tempo delle varie versioni del software Systran e che, pertanto, si sia erroneamente dichiarato competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno asseritamente cagionato alla Systran dal comportamento della Commissione.

64.      Di conseguenza, e senza necessità di esaminare in questa fase le altre censure formulate dalla Commissione nell’ambito del suo primo motivo, si deve accogliere quest’ultimo e quindi annullare la sentenza impugnata.

E –          La Corte è in grado essa stessa di pronunciarsi sull’eccezione di incompetenza

65.      Resta da esaminare il seguito da dare all’annullamento proposto e, più precisamente, resta da stabilire se la Corte debba avocare a sé la causa e pronunciarsi in via definitiva sull’eccezione di incompetenza sollevata dalla Commissione in primo grado o se essa, al contrario, debba rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci in via definitiva sull’eccezione di incompetenza.

66.      Risulta dall’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che, quando l’impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

67.      Ritengo che la Corte disponga, nella fattispecie, degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione di incompetenza sollevata dalla Commissione nel procedimento dinanzi al Tribunale (20).

68.      Come emerge dai precedenti rilievi, la controversia che vede la Commissione contrapposta alla Systran e alla Systran Luxembourg si inserisce nell’ambito di un conflitto riguardante essenzialmente la portata dei rispettivi diritti sul software EC‑Systran Unix. Dato che il predetto software era il frutto di una lunga collaborazione tra le parti, giuridicamente concretizzatasi mediante contratti successivi di sviluppo congiunto, di manutenzione e di migrazione, contenenti, in particolare, clausole di licenza di diritti di proprietà intellettuale, la controversia è insorta appunto in un contesto contrattuale assai marcato.

69.      Inoltre, si deve qui sottolineare che, lungi dal comprendere una clausola compromissoria a favore del giudice dell’Unione, i vari contratti stipulati contengono clausole che sottopongono qualsiasi lite tra le parti alla competenza dei giudici di uno Stato membro (contratti di migrazione) o all’arbitrato (contratti di collaborazione) e che designano il diritto applicabile ai suddetti contratti (21).

70.      L’esistenza di tale contesto contrattuale, il cui contenuto risulta già ampiamente dalle precedenti considerazioni, consente, senza necessità di svolgere un’analisi più estesa e più puntuale di quest’ultimo, di concludere in modo sufficientemente certo che, tenuto conto dell’oggetto della domanda di risarcimento e tenuto conto dei diritti e degli obblighi contrattuali delle parti, non è ragionevolmente possibile statuire sulla controversia senza un esame approfondito dei vari contratti (22) alla luce del diritto ad essi applicabile (23).

71.      Di conseguenza, propongo alla Corte di pronunciarsi in via definitiva sull’eccezione di incompetenza sollevata dalla Commissione dichiarando che il Tribunale doveva declinare la propria competenza a conoscere, sul fondamento degli articoli 268 TFUE e 340, secondo e terzo comma, TFUE, della controversia come veniva dinanzi ad esso presentata e invitare le parti ad adire i giudici nazionali competenti designati di comune accordo affinché, ai sensi della legge applicabile ai contratti e nella misura ritenuta pertinente, i medesimi statuissero sulla portata dei loro rispettivi diritti e obblighi e si pronunciassero sull’esistenza di eventuali inadempimenti contrattuali e sull’eventuale responsabilità contrattuale dell’Unione.

72.      In tale prospettiva si può sottolineare, in generale, che la valutazione dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti della controversia implica, in particolare, un esame puntuale e circostanziato della natura, dell’oggetto e della finalità dei diversi contratti in questione nonché delle principali clausole contrattuali pattuite, con riferimento sia al diritto applicabile ai suddetti contratti sia agli usi professionali (24), tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e in particolare del principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti e degli obblighi di lealtà, di ponderazione e di collaborazione incombenti alle parti (25).

73.      Si deve qui aggiungere che, al di là di quanto potrà risultare dall’esito della controversia dinanzi ai giudici nazionali competenti, così facendo, non viene pregiudicata in alcun modo la competenza del giudice dell’Unione a ordinare eventualmente il risarcimento del danno che può, alla fine, risultare non già da un inadempimento contrattuale, bensì da qualsiasi comportamento configurabile come atto illecito, in attuazione dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri.

VI –       Sugli altri motivi

74.      Come da me preannunciato, l’analisi seguente è esposta solo in via subordinata, nel caso in cui la Corte non condivida la conclusione alla quale mi conduce l’esame del primo motivo dedotto dalla Commissione. Esaminerò anzitutto il secondo motivo dedotto dalla Commissione, vertente sulla violazione delle norme in materia di produzione della prova e dei diritti della difesa (titolo A), poi il suo terzo motivo, nell’ambito del quale essa contesta l’esistenza dei diritti d’autore rivendicati dalle ricorrenti (titolo B). Esaminerò di seguito (titolo C) i vari motivi e le varie censure che rimettono in discussione la valutazione, effettuata dal Tribunale, sui diversi presupposti che devono sussistere affinché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ossia l’illiceità del comportamento contestato (titolo 1), l’esistenza dei danni asseriti (titolo 2), l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento e i danni summenzionati (titolo 3) e, infine, la stima di tali danni (titolo 4).

A –              Sulla violazione delle norme in materia di produzione della prova e dei diritti della difesa della Commissione (secondo motivo)

75.      Con il suo secondo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha violato le norme che disciplinano la produzione della prova e i suoi diritti della difesa, dichiarando la presentazione della perizia Golvers e della dichiarazione Gosselies tardiva e, di conseguenza, irricevibile, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale (punti 252 e 253 della sentenza impugnata).

76.      Conformemente agli articoli 44, paragrafo 1, lettera e), e 46, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente e il convenuto devono presentare le proprie offerte di prova, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso.

77.      Tali disposizioni, corrispondenti agli articoli 120, lettera e), e 124, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, fissano così la fase del procedimento in cui le offerte di prova iniziali (26) devono essere di norma presentate. Emanate ai fini di una buona amministrazione della giustizia e nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio e della parità delle armi, esse sono espressione delle esigenze derivanti da un procedimento equo e, più in particolare, dalla tutela dei diritti della difesa (27).

78.      Tuttavia, conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che corrisponde all’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, è ancora possibile per le parti produrre offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni nella replica e nella controreplica, sempreché, tuttavia, esse motivino il ritardo nella presentazione di dette offerte.

79.      La Corte ha dichiarato che, in quanto deroga alle norme che disciplinano il deposito delle offerte di prova, l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale impone alle parti di motivare il ritardo nella presentazione delle proprie offerte di prova (28), obbligo che implica il riconoscimento al giudice del potere di controllare la fondatezza della motivazione del ritardo nella produzione di tali offerte di prova e, a seconda dei casi, il contenuto di queste ultime nonché, qualora la domanda non sia sufficientemente fondata in diritto, il potere di respingerle (29).

80.      Nella fattispecie, è giocoforza in primo luogo rilevare che, come constatato dal Tribunale, la perizia Golvers e la dichiarazione Gosselies sono state effettivamente presentate in una fase estremamente tardiva (30), di molto successiva alla chiusura della fase scritta.

81.      Dal punto 251 della sentenza impugnata emerge, infatti, che la Commissione ha presentato la perizia Golvers e la dichiarazione Gosselies in risposta alla terza serie di quesiti posti alle parti dal Tribunale sugli elementi da tenere in considerazione per la valutazione del danno. Orbene, il ricorso è stato depositato il 25 gennaio 2007 e il Tribunale ha posto una prima serie di quesiti il 1° dicembre 2008, poi una seconda serie di quesiti all’apertura della fase orale. L’udienza si è tenuta il 27 ottobre 2009, poi il Tribunale, con ordinanza del 26 marzo 2010, ha disposto la riapertura della fase orale per invitare le parti a rispondere alla terza serie di quesiti in parola.

82.      Il Tribunale ha peraltro espressamente constatato che tale ritardo era privo di qualsivoglia motivazione. Esso, tuttavia, ha avuto particolare cura nell’esaminare tali documenti (31), ad abundantiam, nell’ambito in cui erano stati presentati, vale a dire quali elementi di risposta alla questione della valutazione del danno.

83.      Ciò premesso, non può essere contestato al Tribunale di non aver tenuto conto della citata sentenza Baustahlgewebe/Commisione.

84.      Il secondo motivo dedotto dalla Commissione, vertente sulla violazione delle norme in materia di produzione della prova e dei diritti della difesa, è quindi infondato e, di conseguenza, deve essere respinto.

B –          Sulla titolarità dei diritti d’autore della Systran (terzo motivo)

85.      Con il suo terzo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dei principi generali in materia di diritto d’autore derivanti dalla direttiva 91/250, in particolare, dichiarando, nell’ambito della valutazione della propria competenza extracontrattuale a conoscere della controversia (punti da 70 a 76 della sentenza impugnata), che le ricorrenti erano titolari dei diritti d’autore da esse rivendicati.

86.      Essa sottolinea anzitutto che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/250 prevede che l’autore di un programma per elaboratore sia la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma. Rammentando che tale norma è corredata di deroghe, per quanto riguarda le opere collettive o la creazione da parte di un dipendente di programmi per elaboratore nell’esercizio delle sue funzioni, essa ritiene che queste ultime non siano state tuttavia invocate dalle ricorrenti né menzionate dal Tribunale.

87.      Essa contesta poi l’applicazione da parte del Tribunale della norma sulla presunzione della qualità d’autore, prevista specificamente all’articolo 5 della direttiva 2004/48 (32), secondo la quale un soggetto che promuove un’azione per contraffazione è dispensato dal provare i propri diritti qualora dimostri che il suo nome era indicato sull’opera. Essa sottolinea, al riguardo, che il software controverso è denominato EC‑Systran Unix, il che proverebbe che ne è coautore insieme alla Systran, che i diritti su detto software sarebbero detenuti in comune e che qualsiasi controversia sulla portata dei suddetti diritti andrebbe definita in base al contratto. Essa aggiunge che tale presunzione è solo iuris tantum e di aver dimostrato di detenere i diritti d’uso del software EC‑Systran Unix.

88.      Nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato, al punto 71 della sentenza impugnata, che la Commissione non era riuscita a provare che le ricorrenti non fossero titolari dei diritti d’autore dalle stesse rivendicati sulla versione Systran Unix del software Systran, facendo proprio l’argomento delle ricorrenti secondo il quale dai principi generali derivanti dalla Convenzione di Berna nonché dalle direttive 91/250 e 2004/48 risulterebbe che la qualità di autore appartiene, salvo prova contraria, a colui o a coloro sotto il cui nome il programma per elaboratore viene divulgato (punto 69 della sentenza impugnata).

89.      Occorre necessariamente constatare che, così facendo, il Tribunale ha concretizzato la presunzione legale stabilita all’articolo 15 della Convenzione di Berna e ripresa all’articolo 5 della direttiva 2004/48, secondo cui, ai fini dell’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla suddetta direttiva, è sufficiente, affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso.

90.      Pertanto, è sul fondamento di una lettura errata della sentenza impugnata che la Commissione fa valere che il Tribunale è incorso in errore applicando la presunzione di titolarità al software EC‑Systran Unix, cosicché l’argomento deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

91.      Il Tribunale ha peraltro constatato, al punto 209 della sentenza impugnata, che, secondo i dati presentati dalle ricorrenti, nella specie un parere giuridico, la qualità di autore di una persona giuridica era sancita dalla giurisprudenza francese e belga, precisando che la Commissione non era riuscita a smentire tale parere.

92.      È vero che tale constatazione interviene nell’ambito dell’esame sul merito della controversia e non già nell’ambito dell’esame della ricevibilità dell’azione e delle considerazioni specificamente riferite alla presunzione di titolarità dei diritti della Systran. Resta il fatto, tuttavia, che essa è stata presa in considerazione dal Tribunale nell’ambito dell’analisi dei diritti delle ricorrenti sulla versione Systran Unix del software Systran, senza essere rimessa in discussione dalla Commissione nell’ambito della propria impugnazione. Non si può quindi contestare al Tribunale di non aver formalmente menzionato le disposizioni invocate della direttiva 91/250.

93.      Il terzo motivo dedotto dalla Commissione dev’essere pertanto respinto in quanto infondato.

C –          Sul giudizio del Tribunale in merito alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione (dal quarto all’ottavo motivo)

94.      Nell’ambito degli altri suoi motivi, la Commissione contesta la valutazione del Tribunale in merito ai tre presupposti dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, consistenti nel carattere illegittimo o illecito del suo comportamento (quarto, quinto e sesto motivo), nella sussistenza del danno nonché nella sussistenza di un nesso causale tra l’illiceità invocata e i danni asseriti (settimo motivo). Essa contesta infine la valutazione dei danni invocati (ottavo motivo). La trattazione dei vari motivi in parola sarà quindi affrontata in quest’ordine, fermo restando che la Commissione deduce formalmente l’assenza di qualsiasi danno nel suo ottavo motivo.

1.            Sull’illiceità del comportamento (quarto, quinto e sesto motivo)

a)            Sintesi della motivazione della sentenza impugnata

95.      Pronunciandosi sul merito, il Tribunale, ai punti da 200 a 261 della sentenza impugnata, ha concluso la sua analisi sul presunto comportamento illecito della Commissione precisando che «arrogandosi il diritto di effettuare i lavori che avrebbero comportato una modifica degli elementi relativi alla versione Systran Unix del software Systran contenuti anche nella versione EC‑Systran Unix – senza aver previamente ottenuto il consenso del gruppo Systran – la Commissione [aveva] commesso un illecito alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri applicabili in materia», illecito che costituisce «una violazione sufficientemente qualificata dei diritti d’autore e del know how del gruppo Systran sulla versione Systran Unix del software Systran» (punto 261 della sentenza impugnata).

96.      Il Tribunale è giunto a tale conclusione in esito a un esame articolato in tre fasi: ha esaminato, anzitutto, se le ricorrenti potessero far valere, alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, il diritto di opporsi a che la Commissione, senza il loro consenso, affidasse lavori a terzi relativi a taluni aspetti della versione EC‑Systran Unix (punti da 204 a 215 della sentenza impugnata); ha poi verificato l’affermazione della Commissione secondo cui i vari contratti stipulati dal 1975 l’avrebbero autorizzata ad affidare a terzi i lavori definiti nell’appalto controverso (punti da 216 a 227 della sentenza impugnata); ha infine analizzato il contenuto dei lavori menzionati nella gara d’appalto, al fine di stabilire se questi potessero comportare la modifica o la divulgazione di elementi o di informazioni tutelati come diritto d’autore e know how delle ricorrenti (punti da 228 a 260 della sentenza impugnata).

b)            Sintesi degli argomenti della Commissione

97.      La Commissione fa valere, in primo luogo, nell’ambito del suo quarto motivo, che il suo comportamento non poteva essere qualificato come illecito. Tale motivo si suddivide in due parti, una relativa al diritto d’autore, l’altra al know how.

98.      Da un lato, la modifica dei componenti del software EC‑Systran Unix effettuata dalla stessa Commissione o da terzi non potrebbe essere qualificata come contraffazione (prima parte del quarto motivo). Il Tribunale, più precisamente e in primo luogo (prima censura), avrebbe snaturato i fatti e gli elementi di prova, traendo dalla somiglianza sostanziale dei software Systran Unix e EC‑Systran Unix la conclusione secondo cui le ricorrenti potevano far valere i propri diritti sul software Systran Unix per opporsi alla divulgazione a terzi, senza il loro consenso, della versione EC‑Systran Unix (punti 143, 147 e 212 della sentenza impugnata) (33). Il Tribunale inoltre, e in secondo luogo (seconda censura), avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione ed uno snaturamento dei fatti dichiarando l’esistenza di una contraffazione, poiché la modifica riguarderebbe il nucleo della versione EC‑Systran Unix del software, sulla quale essa possiede diritti non contestati in forza dei contratti di migrazione, e non già il nucleo della versione Systran Unix del software in questione.

99.      Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che, con l’aggiudicazione di due lotti dell’appalto controverso alla Gosselies e la successiva comunicazione di informazioni relative alla versione Systran Unix, essa aveva illecitamente divulgato il know how della Systran (seconda parte del quarto motivo).

100. La Commissione fa valere, in secondo luogo, nell’ambito del suo quinto motivo, che detto comportamento non costituisce, in ogni caso, una violazione «sufficientemente qualificata» dei diritti d’autore e del know how della Systran, ai sensi della sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione (34), in quanto non ha carattere di inescusabilità e la norma violata non presenta i requisiti richiesti (35). Essa aggiunge che occorre tener conto, in tale valutazione, del contesto nel quale sono stati commessi i presunti illeciti, ossia il funzionamento della sua direzione generale responsabile della traduzione di tutti i documenti ufficiali dell’istituzione, che costituisce un interesse pubblico inderogabile (36).

101. La Commissione deduce infine, e in terzo luogo, nell’ambito del suo sesto motivo, due censure vertenti sulle deroghe al diritto esclusivo dell’autore previste dalla direttiva 91/250. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di interpretazione della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 dichiarando, al punto 226 della sentenza impugnata, che essa non era riuscita a dimostrare per quale motivo poteva avvalersi di tale deroga legale alle attività riservate per affidare a terzi i lavori da realizzare nell’ambito dell’appalto controverso. Da un lato, la suddetta direttiva non escluderebbe che i lavori previsti al suo articolo 5, paragrafo 1, possano essere realizzati da soggetti terzi. Dall’altro, la deroga legale riguarderebbe l’adattamento di un programma a un sistema operativo aggiornato, ciò che costituiva oggetto della gara d’appalto del 4 ottobre 2003. Peraltro, la Commissione avrebbe altresì invocato l’eccezione di decompilazione di cui all’articolo 6 della direttiva 91/250, nell’ambito delle proprie risposte alla seconda serie di quesiti posti dal Tribunale, questione sulla quale quest’ultimo non si sarebbe pronunciato, violando l’articolo 36 dello Statuto della Corte.

c)            Giudizio

102. Dato che la Commissione nega nel contempo, senza seguire l’analisi ternaria del Tribunale, qualsiasi violazione del diritto d’autore (titolo i) – e, in tale ambito, lamenta un errore nell’interpretare la direttiva 91/250 (titolo ii) – e qualsiasi divulgazione del know how della Systran (titolo iii), sostenendo al tempo stesso che, anche a voler ammettere la sussistenza di tali illeciti, questi non sarebbero comunque «sufficientemente qualificati» (titolo iv), esaminerò questi quattro punti in successione, fermo restando che si dovrà tener conto della motivazione resa dal Tribunale nell’ambito della propria valutazione delle eccezioni di irricevibilità, dal momento che, da un lato, il Tribunale fa esso stesso rinvio a tale analisi nei motivi di merito della sua sentenza (37) e che, dall’altro, la Commissione deduce formalmente, nell’ambito del suo quarto motivo, una censura riguardante le suddette valutazioni del Tribunale.

i)            Sulla violazione del diritto d’autore (prima parte del quarto motivo)

–             Sulla seconda censura della prima parte del quarto motivo

103. La seconda censura formulata dalla Commissione nell’ambito della prima parte del suo quarto motivo deve essere innanzi tutto respinta in quanto manifestamente infondata.

104. Il Tribunale ha infatti dichiarato, rinviando all’analisi da esso svolta relativamente alla propria competenza, ai punti da 68 a 73 della sentenza impugnata, che «il gruppo Systran [poteva] invocare i diritti d’autore sulla versione Systran Unix del software Systran che ha sviluppato e che commercializza sotto il proprio nome senza essere tenuto a presentare altri elementi di prova» (punto 205 della sentenza impugnata). Esso ha precisato, in proposito, che «[l]a discussione non riguarda[va] (…) la versione EC‑Systran Unix, bensì i diritti che le ricorrenti possono invocare, in caso di lavori sulla versione EC‑Systran Unix, in base ai diritti detenuti sulla versione originale e anteriore Systran Unix» (punto 211 della sentenza impugnata).

105. Così facendo, il Tribunale ha indicato molto chiaramente che è la modifica della versione EC‑Systran a costituire violazione dei diritti detenuti dalle ricorrenti sulla versione Systran Unix (punto 211 della sentenza impugnata).

106. La constatazione così effettuata dal Tribunale nel merito è, inoltre, perfettamente coerente con l’analisi condotta nell’ambito dell’esame sulla ricevibilità, ai punti da 137 a 147 della sentenza impugnata, secondo la quale esso ha dichiarato che le ricorrenti avevano dimostrato in modo sufficientemente circostanziato che sussisteva una somiglianza sostanziale tra la versione Systran Unix e la versione EC‑Systran Unix, cosicché potevano invocare i diritti detenuti sulla versione Systran Unix per opporsi alla divulgazione a terzi, senza il loro consenso, della versione derivata EC‑Systran Unix.

107. La Commissione non può quindi contestare al Tribunale di aver commesso un errore manifesto di valutazione o di avere snaturato i fatti rifiutandosi di constatare che sarebbe la versione EC‑Systran Unix a essere stata modificata.

–             Sulla prima censura della prima parte del quarto motivo

108. La prima censura formulata dalla Commissione nell’ambito della prima parte del suo quarto motivo solleva, a sua volta, un problema di ricevibilità. La Commissione ritiene, lo ripeto, che le conclusioni di diritto che il Tribunale trae dalla somiglianza sostanziale delle versioni Systran Unix e EC‑Systran Unix del software Systran costituiscano uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, deducendo quattro argomenti.

109. La Commissione rileva, in primo luogo, che, non essendo stata in possesso della versione Systran Unix, non ha potuto contestare la presunta somiglianza sostanziale tra la versione EC‑Systran Unix e la versione Systran Unix. Essa sottolinea, in secondo luogo, che, anche ammettendone l’esistenza, tale somiglianza risulta dalla filiazione comune dei sistemi Systran Unix e EC‑Systran Unix, nella fattispecie il sistema EC‑Systran Mainframe, e dalla circostanza che essa ha commissionato alla Systran la migrazione della versione EC‑Systran Mainframe all’ambiente Unix, facendo riferimento, in proposito, alla perizia Golvers. Essa sostiene infine, e in terzo luogo, che la sussistenza di un illecito o di una contraffazione sarebbe esclusa, da un lato, dai diritti che la stessa ritiene di detenere in forza dei vari contratti successivamente stipulati dal 1975, argomenti da essa sviluppati nell’ambito del suo primo motivo che denunciava l’incompetenza del Tribunale, e, dall’altro, dalle deroghe ai diritti esclusivi dell’autore dalla stessa invocati nell’ambito del suo sesto motivo.

110. I primi due argomenti della Commissione sono irricevibili, in quanto censurano uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, senza fornire una sia pur minima precisazione sui rilievi di fatto inesatti e sullo snaturamento degli elementi di prova che inficerebbero la sentenza impugnata.

111. Occorre al riguardo ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte, a norma dei quali l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto, risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (38).

112. La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Allorché dette prove sono state assunte regolarmente e i principi generali del diritto nonché le norme processuali in materia di onere della prova e di istruttoria sono stati rispettati, spetta esclusivamente al Tribunale valutare il valore probatorio dei mezzi di prova ad esso offerti (39). Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte (40).

113. In ogni caso, la perizia Golvers, come esposto supra nell’ambito dell’esame del secondo motivo, è stata giustamente dichiarata irricevibile dal Tribunale, cosicché la Corte non può tenerne conto quand’anche la stessa consentisse di rilevare lo snaturamento di fatti o di elementi di prova. Peraltro, la Commissione aveva già fatto valere, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, la circostanza che essa non era mai stata in possesso dei codici sorgente della versione Systran Unix (punto 197 della sentenza impugnata), questione sulla quale il Tribunale si è pronunciato, al punto 254 della medesima sentenza, nell’ambito dell’esame da esso svolto, in subordine, in merito alla predetta perizia Golvers, senza che tale valutazione sia rimessa specificamente in discussione dalla Commissione.

114. Orbene, secondo costante giurisprudenza, un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dell’articolo 58 dello Statuto della Corte e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza del Tribunale di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente respinti. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto della Corte, esula dalla competenza di quest’ultima (41).

115. Il terzo argomento richiede un esame particolarmente approfondito. La Commissione sostiene, infatti, formalmente che il Tribunale è incorso in errore dichiarando che né i contratti invocati né le deroghe ai diritti esclusivi dell’autore ostavano a che il comportamento della Commissione fosse qualificato come illegittimo o illecito.

116. Dato che l’incidenza delle deroghe ai diritti esclusivi dell’autore costituisce l’essenza del sesto motivo della Commissione, questa verrà di seguito esaminata.

117. L’argomento relativo ai contratti potrebbe essere inteso nel senso che contesta essenzialmente la qualificazione giuridica dei fatti considerati dal Tribunale come costitutivi di un illecito, questione di diritto che può essere oggetto di ricorso d’impugnazione. Esso potrebbe essere infatti interpretato, coerentemente con l’argomento esposto nell’ambito del primo motivo, al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, nel senso che denuncia non già lo snaturamento di clausole contrattuali chiare e precise, bensì lo snaturamento globale dei contratti invocati. Si tratterebbe quindi di valutare non già lo snaturamento di un qualsiasi fatto, bensì lo snaturamento di un atto, o di un gruppo di atti, nella specie i contratti in questione, e l’errore di qualificazione giuridica che ne costituisce la necessaria conseguenza.

118. Tuttavia, dal momento che la Commissione si limita a denunciare uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova rinviando ai vari contratti invocati, senza fornire la benché minima precisazione o spiegazione al riguardo, e non ha fatto valere espressamente uno snaturamento di detti contratti e neppure il principio dell’intangibilità degli atti, ritengo che questa censura debba essere parimenti respinta. Va sottolineato, in particolare, al riguardo che la Commissione non ha ritenuto di dover formalmente contestare, nell’ambito della propria impugnazione, la conclusione cui è giunto il Tribunale, al punto 221 della sentenza impugnata, riguardo alla «filosofia» dei contratti d’opera che essa aveva fatto valere in primo grado.

119. Di conseguenza, la prima parte del quarto motivo della Commissione deve essere integralmente respinta in quanto irricevibile.

120. Dato che l’esame relativo all’incidenza delle deroghe ai diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 5 della direttiva 91/250, oggetto del sesto motivo, si impone, per logica, successivamente alle osservazioni che precedono, la seconda parte del quarto motivo, relativa alla divulgazione del know how, verrà esaminata solo in seguito.

ii)          Sull’incidenza delle deroghe ai diritti esclusivi dell’autore previste dalla direttiva 91/250 (sesto motivo)

121. Nell’ambito del suo sesto motivo, la Commissione deduce due censure, la prima relativa all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 e la seconda relativa all’articolo 6 della medesima direttiva.

–             Sulla prima censura

122. Con la prima censura, dedotta nell’ambito del suo sesto motivo, la Commissione contesta sostanzialmente al Tribunale di aver commesso un errore nell’interpretare l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 dichiarando che la deroga legale agli atti oggetto del diritto esclusivo dell’autore di un programma per elaboratore, prevista dal suddetto articolo, è applicabile solo ai lavori realizzati dal legittimo acquirente di detto programma e non ai lavori affidati a terzi da tale acquirente (punto 225 della sentenza impugnata).

123. L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 prevede che, salvo clausole contrattuali specifiche, gli atti di cui all’articolo 4, lettere a) e b), della suddetta direttiva, tra cui, in particolare, «la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti», non siano soggetti ad autorizzazione da parte del titolare, purché siano necessari a consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione, compresa la correzione di errori.

124. La Corte, che non ha ancora avuto occasione di esaminare la questione se, come afferma il Tribunale, la deroga al diritto esclusivo dell’autore sia applicabile ai lavori di adattamento affidati a terzi dal legittimo acquirente di un programma, deve quindi pronunciarsi sul punto (42).

125. Al riguardo, dal ventesimo e dal ventiduesimo considerando della direttiva 91/250 emerge che uno degli obiettivi di tale deroga è quello di consentire l’interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente oppure l’interconnessione di tutti gli elementi di un sistema informatico, compresi quelli di diversi produttori, affinché possano funzionare insieme. Il ventunesimo considerando della direttiva in parola precisa che gli atti di riproduzione e di traduzione di cui all’articolo 4, lettere a) e b), della medesima direttiva possono essere eseguiti da parte o per conto di un soggetto avente il diritto di usare una copia del programma.

126. Pertanto, sebbene il combinato disposto degli articoli 4 e 5 della direttiva 91/250 debba essere interpretato in senso restrittivo, in quanto tali disposizioni prevedono una deroga al diritto esclusivo di fare o di autorizzare del titolare del diritto d’autore su un programma per elaboratore, sembra difficile ammettere che la direttiva escluda, in via di principio, che possano essere realizzati da terzi, per conto di un soggetto titolare del diritto di autorizzazione, lavori rientranti nell’ambito di applicazione di dette disposizioni.

127. La prima censura, formulata dalla Commissione nell’ambito del suo sesto motivo, mi sembra quindi fondata, cosicché la sentenza impugnata dovrebbe essere altresì annullata per quest’unica ragione, sebbene si tratti soltanto di un elemento sussidiario nell’iter logico seguito dal Tribunale.

128. Si deve aggiungere in proposito che la Commissione invocava le disposizioni pertinenti delle leggi belga e lussemburghese (punto 224 della sentenza impugnata), ma che il Tribunale ha respinto i suoi argomenti basandosi su un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 (punto 225 della sentenza impugnata), dopo aver dichiarato che doveva valutare il carattere illecito del comportamento della Commissione alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri (punto 103 della sentenza impugnata).

129. Ciò premesso, se la Corte dovesse annullare la sentenza impugnata unicamente per questa ragione, la causa andrebbe rinviata dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo esamini gli altri presupposti per l’applicazione di tale deroga e, più precisamente, come fa valere la Commissione, se l’adattamento di un programma a un nuovo sistema operativo rientri nell’ambito di applicazione di detta deroga e se i lavori descritti nella gara d’appalto controversa e realizzati dalla Gosselies fossero, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250, necessari per l’uso del programma conformemente alla sua destinazione.

–             Sulla seconda censura

130. La seconda censura formulata dalla Commissione, vertente sul mancato esame dell’eccezione di decompilazione di cui all’articolo 6 della direttiva 91/250, deve essere a sua volta respinta in quanto manifestamente irricevibile. Se è vero che la sentenza impugnata non contiene alcuna analisi quanto all’eccezione di decompilazione dedotta dalla Commissione, non si può tuttavia contestare al Tribunale di avere, per questo, insufficientemente motivato la sua sentenza o di aver omesso di pronunciarsi su un punto, o addirittura di avere statuito infra petita.

131. Infatti, come sottolineato dalla stessa Commissione nel suo ricorso di impugnazione, essa ha menzionato l’eccezione di decompilazione solo nella sua risposta alla seconda serie di quesiti posti dal Tribunale. Né il controricorso né la controreplica presentati nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale fanno accenno a tale eccezione o alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 91/250 che la prevede. L’argomento relativo all’eccezione di decompilazione non può essere quindi considerato un mezzo di difesa che richiede una risposta espressa da parte del Tribunale a pena di censura.

iii)       Sulla divulgazione del know how (seconda parte del quarto motivo)

132. Con la seconda parte del suo quarto motivo, la Commissione contesta altresì al Tribunale di aver dichiarato che, aggiudicando alla Gosselies l’appalto risultante dalla gara del 4 ottobre 2003, essa aveva illecitamente divulgato il know how della Systran, indicando al contempo la parte della motivazione relativa alla ricevibilità, ai punti da 78 a 82 della sentenza impugnata, e quella riguardante il merito di detta sentenza, punto 200 della medesima. Da un lato, i presupposti per l’applicazione dell’articolo 339 TFUE non sarebbero soddisfatti nel caso di specie, come emergerebbe dalla sentenza del 7 novembre 1985, Adams/Commissione (145/83, Racc. pag. 3539). Dall’altro, le ricorrenti, al pari del Tribunale, non avrebbero indicato né una norma né alcun altro principio generale che garantisca la tutela del know how, cosicché il ricorso sul punto avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

133. Al riguardo si deve prima di tutto constatare che il Tribunale ha effettivamente dichiarato, su richiesta delle ricorrenti (43), che la Commissione aveva illecitamente divulgato il know how della Systran (44). Esso ha in particolare concluso, al punto 215 della sentenza impugnata, al termine dell’esame dei diritti fatti valere dalle ricorrenti, che il gruppo Systran aveva diritto di avvalersi della tutela del know how sulle informazioni tecniche e segrete relative alla versione Systran Unix del software Systran (45), rinviando, in proposito, all’analisi svolta ai punti da 78 a 81 della sentenza impugnata, in ordine alla ricevibilità dell’azione di risarcimento.

134. Nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato che un’informazione tecnica, che rientra nei segreti commerciali di un’impresa e che è stata comunicata alla Commissione a scopi precisi, non può essere divulgata a terzi per fini diversi senza l’autorizzazione dell’impresa interessata (punto 81 della sentenza impugnata).

135. Esso è giunto a questa conclusione richiamando, in primo luogo, la giurisprudenza della Corte secondo la quale, da un lato, l’obbligo di riservatezza posto a carico della Commissione e del suo personale dall’articolo 339 TFUE costituiva un principio generale del diritto e, dall’altro, la medesima disposizione costituiva espressione del principio generale in forza del quale le imprese hanno diritto alla tutela dei loro segreti commerciali. Esso ha altresì richiamato le disposizioni dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che garantisce il rispetto degli interessi legittimi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale. Esso ha poi cercato di definire i segreti commerciali nonché le condizioni di applicazione dell’articolo 287 CE.

136. Pertanto, la seconda parte del quarto motivo dedotto dalla Commissione deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

iv)          Sulla violazione sufficientemente qualificata (quinto motivo)

137. La Commissione fa valere in sostanza che, alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte (46), il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione dichiarando che i presunti atti di contraffazione e di divulgazione del know how costituivano, ai sensi della giurisprudenza, una violazione sufficientemente qualificata. I presupposti dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, e in particolare i requisiti inerenti al carattere inescusabile del comportamento denunciato e alla chiarezza della norma violata, non sarebbero manifestamente soddisfatti e il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’interesse pubblico inderogabile.

138. Il Tribunale ha innanzi tutto rammentato, citando la giurisprudenza della Corte (47), che il comportamento illecito contestato a un’istituzione doveva consistere in una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli e che, quando l’istituzione in questione disponeva solo di un margine di discrezionalità notevolmente ridotto, o addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario poteva essere sufficiente a comprovare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (48).

139. In base alla propria analisi sui diritti invocati dalle ricorrenti e sull’illiceità del comportamento della Commissione (49), esso ha dichiarato che, «arrogandosi il diritto di effettuare i lavori che avrebbero comportato una modifica degli elementi relativi alla versione Systran Unix del software Systran contenuti anche nella versione EC‑Systran Unix – senza aver previamente ottenuto il consenso del gruppo Systran – la Commissione [aveva] commesso un illecito alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri applicabili in materia» e che tale illecito costituiva una violazione sufficientemente qualificata dei diritti d’autore e del know how detenuti dal gruppo Systran sulla versione Systran Unix del software Systran (50).

140. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la censura in parola non può essere dichiarata irricevibile in quanto non sarebbe stata dedotta dalla Commissione nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale. Detta censura, infatti, viene dedotta nell’ambito di un motivo che verte sull’errore di qualificazione del comportamento della Commissione e sull’assenza di qualsiasi atto illegittimo o illecito da parte di quest’ultima, e contesta quindi l’esistenza stessa di uno dei tre elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, esaminata dal Tribunale nella sentenza impugnata. In ogni caso, la Commissione è legittimata a dedurre una censura che trae origine dalla stessa sentenza impugnata ed è diretta a contestare la fondatezza di quest’ultima (51).

141. Nella fattispecie, le censure dedotte dalla Commissione nell’ambito dell’impugnazione non permettono di concludere per l’esistenza di un errore di diritto commesso, al riguardo, dal Tribunale, sebbene, peraltro, la sentenza impugnata sia certamente soggetta, sul punto, alla censura della Corte.

142. Occorre infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte sulla quale si è fondato il Tribunale nella sentenza impugnata, il criterio decisivo per ritenere che una violazione del diritto comunitario sia sufficientemente qualificata è quello dell’inosservanza grave e manifesta, da parte dell’istituzione comunitaria in questione, dei limiti imposti al suo potere discrezionale. Qualora tale istituzione disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (52).

143. Ne consegue, come la Corte ha avuto occasione di precisare, che il Tribunale non può, senza commettere un errore di diritto, dichiarare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario senza aver determinato il margine di discrezionalità di cui dispone l’istituzione o, quanto meno, senza aver chiarito a sufficienza le ragioni o le circostanze che avrebbero potuto giustificare l’inutilità, in via eccezionale, di siffatta analisi (53).

144. Orbene, dato che il Tribunale non ha determinato detto margine di discrezionalità né ha chiarito per quale ragione non fosse necessario effettuare siffatta analisi, la sentenza impugnata è censurabile, sul punto, dalla Corte.

145. La sentenza impugnata non dev’essere tuttavia per questa ragione annullata.

146. La Commissione, infatti, è stata convenuta non già a causa delle sue attività normative, e più precisamente degli effetti pregiudizievoli derivanti da un atto normativo adottato nell’ambito di un ampio margine di discrezionalità (54), bensì a causa delle condizioni di aggiudicazione di un pubblico appalto di servizi. Sebbene un’istituzione dell’Unione disponga evidentemente di tutto il potere discrezionale necessario per decidere di avviare una procedura di aggiudicazione di un pubblico appalto, essa non dispone, per contro, di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda il rispetto del diritto ad essa imposto nell’ambito di siffatta procedura.

147. Pertanto, e senza necessità di esaminare la questione se non sia opportuno che la Corte definisca (55) un regime di responsabilità extracontrattuale derivante dall’attività amministrativa distinto dal regime di responsabilità extracontrattuale derivante dall’attività normativa, ritengo, come ha constatato il Tribunale, che, ammesso che sussista, una violazione da parte di un’istituzione, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un pubblico appalto, del diritto d’autore o del know how di una persona fisica o giuridica, costituisca una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata al conferimento di diritti ai singoli che può dar diritto a risarcimento.

148. La censura vertente su un errore commesso dal Tribunale nel valutare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata al conferimento di diritti ai singoli deve essere quindi parimenti respinta.

149. Di conseguenza, il quinto motivo dedotto dalla Commissione deve essere respinto in toto.

2.                Sull’esistenza dei danni

a)            Sintesi della motivazione della sentenza impugnata

150. Al punto 291 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nonostante la proposta di valutazione iniziale insufficientemente precisa del danno delle ricorrenti, non si poteva prescindere dalla circostanza che il gruppo Systran avesse subìto «un danno reale e certo», che si concretizzava nella «perdita di valore del know how della Systran conseguente alla sua divulgazione ad opera della Commissione» (punto 292 della sentenza impugnata). Esso ha concluso, più precisamente, per l’esistenza di un danno materiale, costituito da tre elementi principali, e di un danno morale.

151. Il Tribunale ha constatato, in primo luogo, che le dichiarazioni dei distributori delle ricorrenti illustravano come il comportamento della Commissione avesse arrecato pregiudizio alle attività commerciali del gruppo Systran, pregiudizio che si concretizzava «nella perdita di potenziali clienti e nella difficoltà di negoziare con quelli attuali» (punto 293 della sentenza impugnata). In secondo luogo, le dichiarazioni o le testimonianze rese da società finanziarie (punto 295 della sentenza impugnata) dimostrano che la «la Systran [è divenuta] meno attraente per i suoi azionisti, investitori attuali o potenziali o anche per eventuali acquirenti» (punto 295 della sentenza impugnata). In terzo luogo, una dichiarazione dei revisori contabili della Systran (punto 298 della sentenza impugnata) dimostra che la Systran ha dovuto effettuare un accantonamento di EUR 11,6 milioni per il deprezzamento delle sue attività immateriali, vale a dire per la perdita di valore dei suoi diritti di proprietà intellettuale (punto 298 della sentenza impugnata).

152. Esso ha constatato, inoltre, che nella valutazione forfettaria dell’importo del risarcimento, doveva essere preso in considerazione il danno morale subìto, rilevando al riguardo che, con il suo comportamento, la Commissione aveva negato alla Systran i diritti che la medesima poteva ricavare dalla sua idea, comportamento tanto più grave in quanto la Commissione, come istituzione, è stata promotrice delle varie disposizioni che armonizzano il diritto dell’Unione in materia di diritti d’autore che non sono state rispettate nella presente controversia (punto 324 della sentenza impugnata).

b)            Sintesi degli argomenti della Commissione

153. Nell’ambito del suo ottavo motivo, che, come vedremo in seguito, censura essenzialmente la quantificazione dei danni, materiale e morale, subiti dalle ricorrenti e gli elementi su cui si è basato il Tribunale nella sua valutazione forfettaria di questi ultimi, la Commissione contesta tuttavia formalmente l’esistenza di qualsiasi danno materiale. Essa ritiene, infatti, che l’aggiudicazione alla Gosselies dell’appalto pubblico controverso non costituisca affatto un illecito e che non potesse quindi cagionare alcun danno. Essa contesta altresì espressamente l’esistenza di qualsiasi danno morale, sottolineando in particolare che il Tribunale non ha individuato alcun danno morale distinto dal danno materiale valutato in EUR 12 milioni.

154. Spetta quindi alla Corte esaminare queste due censure, sebbene, come viene di seguito dimostrato, le medesime possano essere agevolmente disattese.

c)            Giudizio

155. Va necessariamente constatato, anzitutto, che l’impugnazione della Commissione non indica in modo preciso gli elementi contestati della sentenza, relativi all’esistenza del danno materiale individuato dal Tribunale, di cui viene richiesto l’annullamento né gli argomenti di diritto a specifico sostegno della suddetta richiesta. Gli argomenti della Commissione non rimettono in alcun modo in discussione le difficoltà commerciali e finanziarie e neppure la realizzazione dell’accantonamento di EUR 11,6 milioni identificati dal Tribunale come elementi costitutivi del danno materiale invocato dalle ricorrenti.

156. Tale censura, poiché non risponde ai requisiti previsti all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura (56), dev’essere pertanto respinta in quanto irricevibile.

157. Il Tribunale ha peraltro esplicitamente dichiarato che il danno morale subìto dalla Systran consisteva nel negare i diritti che essa poteva ricavare dalla sua idea. La motivazione della sentenza impugnata su tale punto è indubbiamente assai succinta, se non addirittura ellittica, ma costituisce una risposta agli argomenti precisi delle ricorrenti, sintetizzata al punto 272 della sentenza impugnata.

158. In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di non aver individuato il predetto danno morale.

159. Dalla precedente analisi deriva che le censure con le quali la Commissione rimette in discussione l’analisi svolta dal Tribunale sull’esistenza stessa dei danni, materiale e morale, individuati devono essere respinte in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, infondate, fermo restando che la motivazione della sentenza impugnata (punti da 301 a 326 della medesima) relativa alla valutazione dell’importo di detti danni sarà esaminata in seguito, nell’ambito dell’analisi concernente l’ottavo motivo dedotto dalla Commissione.

3.            Sul nesso causale (settimo motivo)

a)            Sintesi degli argomenti della Commissione

160. Il settimo motivo dedotto dalla Commissione, dedicato alla censura dell’analisi del nesso causale tra gli illeciti accertati e i danni individuati, è suddiviso in due parti.

161. Nell’ambito della prima parte, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, risultante da constatazioni in fatto errate e dallo snaturamento degli elementi di prova, nel concludere che sussisteva un nesso sufficientemente diretto tra il suo comportamento e il danno che la Systran avrebbe subito per aver dovuto contabilizzare, alla fine del 2008, una parte dell’accantonamento di EUR 11,6 milioni per il deprezzamento delle sue attività immateriali. Essa ritiene parimenti che il suo comportamento non abbia determinato la perturbazione dei rapporti commerciali della Systran e che non costituisse un ostacolo importante per gli investitori eventualmente interessati alla Systran (prima censura). Essa rileva altresì che, con il rinvio ai punti 324 e 325 della sentenza impugnata, effettuato al punto 300 della medesima, il Tribunale ha omesso di motivare la sua sentenza relativamente al nesso causale tra il danno morale invocato dalla Systran e il suo comportamento (seconda censura).

162. Nell’ambito della seconda parte, la Commissione fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando l’esistenza di un nesso causale senza aver esaminato se la Systran avesse dimostrato di aver agito con ragionevole diligenza per evitare o limitare il danno. La Commissione sottolinea, al riguardo, che le ricorrenti si sono astenute dall’esperire i mezzi di ricorso a loro disposizione per opporsi all’aggiudicazione dell’appalto controverso, nella specie il ricorso di annullamento di cui all’articolo 263 TFUE o i provvedimenti inibitori della contraffazione previsti dal diritto belga o dal diritto lussemburghese.

b)            Giudizio

163. Devo innanzi tutto precisare che la censura formulata dalla Commissione nell’ambito della seconda parte del suo settimo motivo, vertente sul mancato esame, da parte del Tribunale, dell’eventuale interruzione del nesso causale, è a mio avviso fondata, cosicché non dovrebbe essere necessario esaminare le due censure formulate nell’ambito della prima parte di detto motivo. Tuttavia, e conformemente all’orientamento seguito finora nelle presenti conclusioni, esporrò qualche riflessione al riguardo, in modo da rendere edotta la Corte, qualora fosse necessario, su tutte le questioni di diritto in esame nella presente causa.

i)            Sull’interruzione del nesso causale (seconda parte del settimo motivo)

164. Si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la vittima di un danno, conformemente a un principio generale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, deve dimostrare di aver agito con ragionevole diligenza per evitare il danno o limitarne la portata, salvo doversene fare carico essa stessa (57).

165. La Corte ha altresì dichiarato che costituiva un errore di diritto la circostanza che il Tribunale, dinanzi al quale viene presentata un’azione di risarcimento, non avesse esaminato se la vittima del danno avesse contribuito alla realizzazione di quest’ultimo (58).

166. Nella fattispecie, si deve necessariamente constatare che, come rileva la Commissione, dalla motivazione della sentenza impugnata (punti da 291 a 300), relativa all’esame del nesso causale tra l’asserita illiceità e i danni invocati, non emerge che il Tribunale abbia esaminato tale questione.

167. La circostanza, rilevata dalle ricorrenti, che il Tribunale abbia deciso di riaprire la fase orale al fine di invitare le parti a pronunciarsi, nell’ambito della loro risposta alla terza serie di quesiti (59), sulla questione se esso dovesse tener conto, nella valutazione dell’importo del danno, del fatto che le ricorrenti non avevano compiuto tutto quanto era possibile per ridurre l’ammontare delle perdite subite, non può essere considerata idonea a colmare tale lacuna.

168. Quand’anche il Tribunale abbia preso effettivamente in considerazione tali circostanze nella sua valutazione forfettaria del danno, resta il fatto che, in mancanza di motivazione della sentenza impugnata riguardo a tale questione, la Corte non è in grado di esercitare il proprio controllo al riguardo.

169. La seconda parte del settimo motivo dedotto dalla Commissione, vertente sul mancato esame di un’eventuale interruzione del nesso causale, dev’essere di conseguenza accolta.

170. La sentenza impugnata dovrebbe essere annullata altresì per questa ragione e la causa dovrebbe essere rinviata dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo esamini tale questione, dato che la Corte non è in grado di deciderla essa stessa in via definitiva.

ii)          Sull’esistenza di un nesso causale diretto (prima parte del settimo motivo)

171. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il medesimo ne ha tratto (60).

172. La Corte ha dichiarato, più precisamente, che, in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità, la questione relativa all’esistenza di un nesso causale tra il fatto generatore e il danno, presupposto per l’insorgere di tale responsabilità, costituisce una questione di diritto, che dunque soggiace al suo controllo. Ciò premesso, un motivo con cui si deduce che il Tribunale avrebbe a torto dichiarato sussistente un nesso causale diretto tra un illecito della Commissione e il danno lamentato dall’impresa ricorrente è ricevibile, in quanto mira appunto ad un controllo della qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale al fine di accertare l’esistenza del nesso causale diretto, e nei limiti in cui tale controllo possa essere realizzato senza rimettere in discussione le constatazioni e le valutazioni dei fatti compiute (61).

173. Nella fattispecie, si deve necessariamente constatare che il Tribunale, ai punti da 291 a 300 della sentenza impugnata, ha esaminato congiuntamente l’effettività del danno subìto dalla Systran e il nesso causale tra tale danno e il comportamento della Commissione, qualificando tale nesso come «sufficientemente diretto» due volte, in apertura e a conclusione della propria analisi (punti 291 e 300 della sentenza impugnata).

174. Tuttavia, la circostanza che tali punti della motivazione della sentenza impugnata siano difficilmente dissociabili o che il Tribunale non abbia analizzato separatamente il nesso causale richiesto in punti della motivazione ad esso specificamente riservati non può consentire, di per sé, di concludere che il Tribunale ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti, sempreché dalla suddetta motivazione emerga chiaramente che il medesimo ha tratto le conseguenze dalle proprie constatazioni qualificando il comportamento della Commissione come causa diretta e inequivocabile dei danni accertati (62).

175. Si deve al riguardo rilevare che il Tribunale ha precisato, al punto 292 della sentenza impugnata, di aver cercato di «misurare gli effetti del comportamento della Commissione sulle attività del gruppo Systran», rivolgendo alle parti la seconda serie di quesiti.

176. Esso ha considerato che le dichiarazioni dei distributori delle ricorrenti, presentate da queste ultime in risposta a tali quesiti, «illustra[va]no il fatto, assolutamente plausibile, che una controversia tra un’impresa (…) e uno dei suoi clienti istituzionali, (…) complica[va] i rapporti commerciali di detta impresa con i suoi clienti attuali e potenziali» (punto 294 della sentenza impugnata). Esso ha parimenti ritenuto che le testimonianze e le dichiarazioni delle società finanziarie esponessero «in modo sufficientemente circostanziato le reazioni di diversi investitori all’idea di mantenere, investire o acquistare una società che commercializza un software informatico di cui la Commissione contesta i diritti» (punto 296 della sentenza impugnata). Esso ha infine constatato che la dichiarazione dei revisori contabili della Systran permetteva di dimostrare che l’accantonamento di EUR 11,6 milioni per il deprezzamento delle sue attività immateriali era collegato alle tre ragioni in essa menzionate, la prima delle quali era la controversia con la Commissione.

177. Si deve necessariamente constatare che i diversi elementi così valutati dal Tribunale non gli consentivano di accertare l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto e immediato, di causa‑effetto, tra il comportamento censurato della Commissione e i vari elementi costitutivi del danno asserito dalle ricorrenti. Essi consentono tutt’al più di constatare che la controversia sulla proprietà intellettuale tra la Systran e la Commissione ha potuto incidere sul deterioramento della situazione economica e contabile di tale società.

178. Così, da un lato, il collegamento tra tale controversia e il complicarsi dei rapporti commerciali della Systran viene ritenuto, per riprendere gli stessi termini utilizzati dal Tribunale, «assolutamente plausibile». Dall’altro, il Tribunale sottolinea esso stesso che l’accantonamento di EUR 11,6 milioni per il deprezzamento delle attività immateriali era giustificato da tre ragioni. Non fornisce tuttavia indicazione alcuna sulla parte del danno da ciò conseguente che esso ha considerato imputabile alla controversia tra la Systran e la Commissione e tale da giustificare la sua valutazione forfettaria del danno materiale subìto.

179. Occorre qui aggiungere che, sebbene, in linea di principio, e come è stato rammentato supra, non spetti alla Corte rimettere in discussione, in sede di impugnazione, la scelta del Tribunale di procedere ad una valutazione forfettaria del danno, tale scelta non può tuttavia autorizzare quest’ultimo a omettere un controllo rigoroso del terzo presupposto dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, costituito dall’esistenza di un nesso causale diretto e immediato tra l’illiceità dedotta e il danno asserito.

180. La prima censura dedotta dalla Commissione nell’ambito della prima parte del suo settimo motivo e vertente su un errore di qualificazione giuridica del nesso causale dev’essere quindi accolta.

181. Per contro, la seconda censura dedotta dalla Commissione nell’ambito della prima parte del suo settimo motivo e vertente su un difetto di motivazione della sentenza impugnata quanto al nesso causale tra il suo comportamento e il danno morale fatto valere dalle ricorrenti, tenuto conto dell’analisi relativa al suddetto danno svolta supra, dev’essere respinta.

4.                Sulla quantificazione dei danni (ottavo motivo)

182. Tenuto conto della conclusione cui sono giunto al termine dell’esame del settimo motivo, concernente la condizione del nesso causale, l’esame dell’ottavo motivo, che contesta la valutazione dei danni individuati, viene svolto solo in via subordinata.

a)                Sintesi degli argomenti della Commissione

183. La Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto fondandosi sul valore di una licenza di adattamento fittizia per valutare il danno subìto dalla Systran tra il 2004 e il 2010. Il Tribunale avrebbe commesso, più precisamente, un errore manifesto di valutazione e uno snaturamento dei fatti considerando tale periodo, in quanto i lavori realizzati dalla Gosselies sarebbero stati svolti nell’arco di tre anni, dal 2004 al 2006, circostanza che esso avrebbe constatato al punto 313 della sentenza impugnata. Pertanto, detta sentenza sarebbe altresì viziata da una contraddizione e da un difetto di motivazione. Peraltro, il Tribunale, in totale contraddizione con gli elementi di prova del fascicolo, avrebbe constatato che una licenza di modifica del codice sorgente era insolita, in quanto non rientrava nel modello economico tradizionale degli editori di software, mentre i vari contratti stipulati con le società del gruppo Systran dal 1975 prevedevano il diritto per la Commissione di realizzare o di far realizzare lavori di adattamento e di evoluzione del software EC‑Systran.

184. La valutazione effettuata dal Tribunale dell’importo «complementare» di EUR 5 milioni sarebbe a sua volta fondata su una contraddizione manifesta tra le constatazioni di fatto operate e il metodo di calcolo utilizzato. Il Tribunale ha, infatti, considerato, al punto 321 della sentenza impugnata, che l’attività e lo sviluppo della Systran erano stati danneggiati ogni anno, a partire dal 2004, per un importo forfettario di EUR 650 000, mentre esso aveva precedentemente rilevato che la notizia della divulgazione del software e del know how connesso, ad opera della Commissione, si era diffusa solo nel 2005 ed era divenuta di pubblico dominio solo nel 2006.

185. La Commissione contesta parimenti, oltre all’esistenza del danno morale come indicato supra, la valutazione di quest’ultimo. Essa rileva che il risarcimento dev’essere, in via di principio, strettamente equivalente al danno, di modo che la gravità dell’illecito asseritamente commesso non può essere presa in considerazione nella valutazione di quest’ultimo. Pertanto, condannando, ai punti 324 e 325 della sentenza impugnata, la Comunità a versare alla Systran EUR 1 000 a titolo di risarcimento per il danno morale da questa subìto, in considerazione della gravità del presunto illecito commesso dalla Commissione, il Tribunale avrebbe violato i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri e la giurisprudenza della Corte.

b)            Giudizio

186. Occorre ricordare in via preliminare che, quando il Tribunale ha accertato l’esistenza di un danno, esso è l’unico competente a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento di tale danno, fermo restando che la sentenza del Tribunale dev’essere tuttavia sufficientemente motivata e indicare, in particolare, i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’importo fissato (63), così da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale.

i)            Sul danno materiale

187. Nella fattispecie, il Tribunale ha deciso, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/48, di fissare un importo forfettario di risarcimento (punti da 301 a 326 della sentenza impugnata). Esso ha avuto cura di precisare, al riguardo, che l’applicazione del metodo delle conseguenze economiche negative, previsto al suddetto articolo 13, paragrafo 1, lettera b), faceva sorgere notevoli difficoltà, dal momento che il perito finanziario della Commissione si opponeva sistematicamente a qualsiasi tentativo di valutazione da parte del perito finanziario delle ricorrenti (punti da 303 a 306 della sentenza impugnata).

188. Il Tribunale ha poi indicato in modo dettagliato gli elementi in base ai quali tale risarcimento forfettario doveva essere stabilito, distinguendo un importo principale, costituito dall’importo dei canoni o dei diritti che sarebbero stati dovuti se la Commissione avesse chiesto l’autorizzazione di utilizzare i diritti di proprietà intellettuale in parola (punti da 307 a 319 della sentenza impugnata), un importo complementare, ritenuto necessario per tener conto degli elementi materiali che non avrebbero potuto essere risarciti con il solo riconoscimento dei canoni anzidetti (punti da 320 a 323 della sentenza impugnata), e, infine, l’importo idoneo a risarcire il danno morale subito dalla Systran (punti 324 e 325 della sentenza impugnata).

189. La Commissione contesta due elementi della valutazione operata dal Tribunale, quello dell’importo principale e quello dell’importo complementare.

190. Essa sostiene anzitutto che il Tribunale non poteva prendere in considerazione, come base di riferimento per il calcolo dell’importo forfettario principale, una licenza di modifica del codice sorgente di un sofware invece di una semplice licenza d’uso di un software. Ciò che la Commissione contesta, più in particolare, è il fatto che tale scelta si fondi sull’argomento secondo cui una licenza di modifica del codice sorgente di un software è insolita, poiché non rientra nel modello economico tradizionale degli editori di software (punto 308 della sentenza impugnata). Essa ritiene che tale affermazione sia in contrasto con gli elementi di prova del fascicolo, in quanto i contratti dalla stessa conclusi con le società del gruppo Systran dimostrano nella fattispecie che siffatte licenze non sono insolite.

191. Occorre necessariamente constatare, tuttavia, che il Tribunale ha cercato di calcolare l’importo principale valutando l’importo dei canoni di un’ipotetica licenza annuale di modifica del codice sorgente di un software calcolata con riferimento all’importo di un’ipotetica licenza annuale d’uso di detto software, e quindi partendo dall’ipotesi che una licenza di modifica fosse, considerata la sua portata, più onerosa di una semplice licenza d’uso. I contratti invocati dalla Commissione non consentono, in assenza di cifre, di rimettere in discussione la pertinenza di tale distinzione, cosicché non si può ritenere che il Tribunale, partendo da tale ipotesi, abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

192. La Commissione contesta poi il periodo preso in considerazione dal Tribunale per valutare l’importo principale del danno materiale individuato. Dato che i lavori della Gosselies sono stati realizzati dal 2004 al 2006, il Tribunale avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione considerando che l’importo dei canoni di un’ipotetica licenza annuale di modifica del codice sorgente doveva essere calcolato per il periodo compreso tra il 2004 e il 2010 (punto 318 della sentenza impugnata).

193. Tuttavia, è sufficiente constatare, al riguardo, che il calcolo dell’importo dei canoni di un’ipotetica licenza annuale di modifica del codice sorgente è finalizzato non già a indennizzare direttamente il danno derivante alla Systran dai lavori eseguiti dalla Gosselies, bensì a valutare l’importo forfettario principale che si presume risarcisca il danno, ammesso che quest’ultimo sia dimostrato, derivante alla Systran dalla circostanza che la Commissione si è arrogata il diritto di realizzare, senza autorizzazione, lavori che avrebbero comportato una modifica degli elementi relativi alla versione Systran Unix del software EC‑Systran Unix. Il Tribunale ne ha quindi tratto la logica conclusione, sia pure implicitamente (64), che siffatti canoni fossero dovuti ogni anno per tutto il periodo d’uso del software modificato, ossia dal 2004, data in cui il danno si è concretizzato con la stipulazione del contratto controverso aggiudicato alla Gosselies, fino al 2010, data della pronuncia della sentenza del Tribunale.

194. Per contro, la Commissione ha correttamente sostenuto che il Tribunale non ha motivato la scelta del periodo da esso preso in considerazione per valutare l’importo complementare del danno materiale individuato.

195. Il Tribunale indica, infatti, che tale importo complementare è necessario per tener conto di altri elementi materiali del danno subìto dalla Systran a decorrere dal 2004, che non possono essere risarciti con il solo riconoscimento dei canoni di un’ipotetica licenza annuale di modifica del codice sorgente (punto 320 della sentenza impugnata). Esso precisa, al riguardo, che sono l’attività e lo sviluppo della Systran ad essere stati danneggiati ogni anno, a partire dal 2004, per l’importo di EUR 650 000, corrispondente al 6% del fatturato da essa realizzato nel 2003 (punto 321 della sentenza impugnata), e fissa tale importo complementare, attualizzato per il periodo 2004‑2010, in EUR 5 milioni (punto 322 della sentenza impugnata).

196. Orbene, come osservato dalla Commissione, il Tribunale ha constatato esso stesso che la notizia della controversia fra la Systran e la Commissione si era diffusa nel 2005 ed era divenuta di pubblico dominio nel 2006 (punto 289 della sentenza impugnata). Tale constatazione deve essere riferita alle varie componenti dei danni individuati dal Tribunale nei punti della motivazione suesposti (punti da 291 a 300 della sentenza impugnata). Ne deriva che non è possibile collocare nel tempo l’inizio delle difficoltà commerciali (punti 293 e 294 della sentenza impugnata) e finanziarie (punti 296 e 297 della sentenza impugnata) individuate dal Tribunale, dato che solo la necessità di effettuare l’accantonamento viene datata al 31 dicembre 2008.

197. Ne consegue che la censura vertente sul difetto di motivazione riguardo alla valutazione dell’importo complementare di EUR 5 milioni è fondata e che l’ottavo motivo dedotto dalla Commissione deve essere quindi accolto relativamente a tale punto.

ii)          Sul danno morale

198. Discostandosi dalla richiesta formulata dalla Systran, il Tribunale, al punto 325 della sentenza impugnata, ha valutato il suo danno morale nella somma simbolica di EUR 1 000, dopo aver constatato che, con il suo comportamento, la Commissione aveva negato i diritti che tale società poteva ricavare dalla sua idea, comportamento tanto più grave in quanto, come istituzione, la Commissione è stata promotrice delle varie disposizioni che armonizzano il diritto dell’Unione in materia di diritti d’autore che non sono state rispettate nella presente controversia (punto 324 della sentenza impugnata).

199. Va quindi necessariamente constatato che il Tribunale, nell’ambito della determinazione dell’importo forfettario del risarcimento, ha insindacabilmente valutato il danno morale subìto dalla Systran, valutazione che esula dal controllo della Corte, prendendo in considerazione circostanze aggravanti, nella specie il fatto che la Commissione sia stata promotrice delle disposizioni del diritto dell’Unione violate, conformemente ai requisiti imposti dalla giurisprudenza della Corte (65).

200. Di conseguenza, la seconda parte dell’ottavo motivo dedotto dalla Commissione dev’essere respinta.

D –          Conclusione in via subordinata

201. Come emerge dalle suesposte considerazioni, ritengo che la sentenza impugnata sia altresì censurabile dalla Corte nel merito, sotto vari aspetti. Sono viziate da errori di diritto tanto le sue valutazioni sui due presupposti dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, relativi all’esistenza di un comportamento illecito (prima censura del sesto motivo) e all’esistenza di un nesso causale diretto tra il comportamento illecito accertato e i danni individuati (prima censura della prima e della seconda parte del settimo motivo), quanto la sua valutazione di tali danni (ottavo motivo).

202. Ciò premesso, propongo in subordine alla Corte di annullare la sentenza impugnata per tali diverse ragioni, anche se tale annullamento potrebbe essere pronunciato già solo sul fondamento di una di esse, e, tenuto conto della natura degli errori di diritto così accertati, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, affinché quest’ultimo riesamini, anzitutto, la sussistenza dell’asserita illiceità e, in particolare, l’incidenza delle deroghe al diritto esclusivo del titolare del diritto d’autore, di cui all’articolo 5 della direttiva 91/250, poi, valuti nuovamente l’esistenza di un nesso causale diretto tra l’eventuale comportamento illecito accertato e i danni asseriti e valuti gli elementi all’origine di un’eventuale interruzione del suddetto nesso e, infine, riesamini i motivi atti a giustificare la quantificazione dei predetti danni e, in particolare, del danno materiale complementare.

VII – Conclusione

203. Tenuto conto dell’analisi suesposta, invito quindi la Corte a statuire:

–        in via principale:

«1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T‑19/07), è annullata.

2)      Il ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dalla Systran SA e dalla Systran Luxembourg SA dinanzi al Tribunale dell’Unione europea è irricevibile.

3)      La Systran SA e la Systran Luxembourg SA sono condannate alle spese».

–        In via subordinata:

«1)      La sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T‑19/07), è annullata.

2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale.

3)      Le spese sono riservate».


1 – Lingua originale: il francese.


2


 – In prosieguo: la «Systran».


3 – La Corte è già stata indirettamente adita dalla Commissione per esaminare l’asserita contraffazione di vari marchi, nella fattispecie nell’ambito dello sviluppo del progetto europeo dei servizi di navigazione satellitare Galileo, ma senza essere tuttavia in grado di affrontare le questioni che possono essere sollevate dall’esercizio di un’azione per contraffazione. V. ordinanza del 20 marzo 2007, Galileo International Technology e a./Commissione (C‑325/06 P), recante rigetto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata dell’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 10 maggio 2006, Galileo International Technology e a./Commissione (T‑279/03, Racc. pag. II‑1291). Il Tribunale, per contro, ha già avuto occasione di esaminare siffatte azioni per contraffazione anche al di fuori della sentenza impugnata. V., nel settore del diritto dei marchi, oltre alla citata sentenza Galileo International Technology e a./Commissione, sentenza del Tribunale del 10 aprile 2003, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione (T‑195/00, Racc. pag. II‑1677), nonché, nel settore dei brevetti, ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2007, Document Security Systems/BCE (T‑295/05, Racc. pag. II‑2835).


4 – Verrà semplicemente rammentato in questa sede che, conformemente all’articolo 89 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), «[l]e procedure d’aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza», fermo restando che le istituzioni dell’Unione sono considerate come amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto ai sensi dell’articolo 104 di detto regolamento. È altresì possibile ricordare che, in applicazione dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, possono essere esclusi dalla partecipazione ad un appalto pubblico dell’Unione i candidati o gli offerenti che, a seguito dell’aggiudicazione di un altro appalto, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell’esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali. Sebbene, nonostante la cessazione del rapporto contrattuale verificatasi nella presente causa, quest’ultima non sembri rientrare in tale caso di specie, essa solleva tuttavia indirettamente la questione di conciliare le norme relative al diritto d’autore sui software e le norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici. Infatti, la questione che può porsi nell’ambito degli appalti pubblici di servizi informatici aggiudicati dalle istituzioni è quella di conciliare, da un lato, il rispetto dei diritti d’autore su un software e, dall’altro, il rispetto delle norme fondamentali del Trattato che sono applicabili ai suddetti appalti pubblici e che impongono all’amministrazione aggiudicatrice, per riprendere i termini della sentenza del 7 dicembre 2000, Telaustria e Telefonadress (C‑324/98, Racc. pag. I‑10745, punto 62), un obbligo di trasparenza «[consistente] nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione».


5 – In prosieguo: la «Gosselies».


6 – Per comodità di linguaggio e nonostante siano convenute nel giudizio di impugnazione, la Systran e la Systran Luxembourg saranno indicate nelle presenti conclusioni come «le ricorrenti» nel procedimento dinanzi al Tribunale.


7 – GU L 122, pag. 42. Tale direttiva, come modificata dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 (GU L 290, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva 91/250»), è stata codificata dalla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16). Quest’ultima direttiva, tenuto conto dell’epoca dei fatti della presente causa, non è tuttavia applicabile ratione temporis.


8 – La Commissione, va osservato, non rimette invece in discussione la valutazione svolta dal Tribunale in ordine alla seconda eccezione di irricevibilità dalla stessa sollevata, vertente sull’incompetenza del Tribunale ad accertare una contraffazione nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale.


9 –      C‑214/08 P.


10 – V. sentenze del 21 maggio 1987, Rau Lebensmittelwerke e a. (da 133/85 a 136/85, Racc. pag. 2289, punto 10); del 9 ottobre 2001, Flemmer e a. (da C-80/99 a C-82/99, Racc. pag. I‑7211, punto 39), nonché Guigard/Commissione, cit. (punto 39).


11 – V. sentenze del 14 gennaio 1987, Zuckerfabrik Bedburg e a./Consiglio e Commissione (281/84, Racc. pag. 49, punto 12); del 27 settembre 1988, Asteris e a. (da 106/87 a 120/87, Racc. pag. 5515, punto 15); del 13 marzo 1992, Vreugdenhil/Commissione (C‑282/90, Racc. pag. I‑1937, punto 14); dell’8 aprile 1992, Cato/Commissione (C‑55/90, Racc. pag. I‑2533, punto 17); del 26 novembre 2002, First e Franex (C‑275/00, Racc. pag. I‑10943, punto 43), nonché del 29 luglio 2010, Hanssens‑Ensch (C‑377/09, Racc. pag. I‑7751, punto 17).


12 – Sulla ripartizione delle rispettive competenze della Corte e del Tribunale, v. ordinanze del 27 maggio 2004, IAMA Consulting/Commissione (C‑517/03), e dell’8 ottobre 2004, Commissione/Trends e a. (C‑248/03); sentenze del 17 marzo 2005, Commissione/AMI Semiconductor Belgium e a. (C‑294/02, Racc. pag. I‑2175, punti da 43 a 49), nonché del 12 maggio 2005, Commissione/Huhtamaki Dourdan (C‑315/03, punti da 18 a 22).


13 – Sul contenzioso contrattuale dell’Unione, v., ad esempio, Heukels, T., «The contractual liability of the European Community revisited», in Heukels, T., e McDonnel, E. (a cura di), The action for damages in Community law, Kluwer, 1997, pag. 89, nonché Ritleng, D., «Les contrats de l’administration communautaire», in Droit administratif européen, 2007, pag. 147.


14 – V., in particolare, sentenza dell’11 luglio 1985, Maag/Commissione (43/84, Racc. pag. I‑2581, punto 26).


15 – V., in particolare, sentenze del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek (426/85, Racc. pag. 4057, punto 4); del 6 aprile 1995, Bauer/Commissione (C‑299/93, Racc. pag. I‑839, punti da 20 a 22), e del 27 aprile 1999, Commissione/SNUA (C‑69/97, Racc. pag. I‑2363, punti 18 e 19).


16 – Sentenza Guigard/Commissione, cit. (punto 42).


17 – V. sentenza Guigard/Commissione, cit.


18 – L’esposizione, da parte del Tribunale, del proprio punto di vista, specificamente ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, suscita qualche interrogativo. Così, al suddetto punto 61, il Tribunale sottolinea che la propria competenza in materia contrattuale «costituisce una deroga rispetto al diritto [comune]» e dev’essere pertanto interpretata «in senso restrittivo», «cosicché [il medesimo] può conoscere solo delle domande derivanti da un contratto o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto», il che è di per sé corretto. Orbene, supponendo che sia proprio questo il significato che va ad essa attribuito, l’opportunità di tale osservazione rimane poco chiara, in quanto è pacifico che i contratti di cui trattasi nella fattispecie non contengono alcuna clausola compromissoria che attribuisca ad esso, specificamente, siffatta competenza contrattuale. Peraltro, al suddetto punto 62, il Tribunale precisa che, sebbene «debba esaminare il contenuto dei vari contratti conclusi [dal 1975 al 2002] invocati dall’istituzione a sostegno della propria tesi, siffatto esercizio rientra nell’esame della competenza e non può dunque – in quanto tale – avere l’effetto di modificare la natura della controversia conferendole un fondamento contrattuale». Orbene, tali sono, tuttavia, i termini esatti della questione sottoposta nella fattispecie al giudice dell’Unione, se è proprio questo il significato da attribuire a tale affermazione, vale a dire, come avremo modo di vedere in seguito, se sia realmente possibile ed anche necessario per quest’ultimo procedere ad un esame propriamente detto del contenuto dei diversi contratti al fine di pronunciarsi sulla propria competenza. Inoltre, e d’altro canto, dev’essere osservato che tale affermazione rinvia, discretamente ma chiaramente, al punto 43 della citata sentenza Guigard/Commission, ma invertendone il significato. Nel suddetto punto, infatti, la Corte si è limitata a sottolineare che la natura fondamentalmente contrattuale della controversia ad essa sottoposta, debitamente accertata in via preliminare, non poteva essere modificata semplicemente perché l’interessato invocava norme giuridiche non derivanti dal contratto in questione, ma che si imponevano alle parti.


19 – Si deve al riguardo insistere in particolare proprio sul fatto che, come vedremo in seguito, il Tribunale opera, nella motivazione sul merito della sentenza impugnata, numerosi e fondamentali rinvii alla propria analisi sulla ricevibilità. V., segnatamente, punti 153, 205, 215 e 219 della sentenza impugnata.


20 – V., in particolare, sentenze del 15 maggio 2003, Pitsiorlas/Consiglio e BCE (C‑193/01 P, Racc. pag. I‑4837, punto 32); del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑521/06 P, Racc. pag. I‑5829, punto 66); del 9 luglio 2009, 3F/Commissione (C‑319/07 P, Racc. pag. I‑5963, punto 99), nonché del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione (C‑322/09 P, Racc. pag. I‑11911, punti 65 e 66).


21 – È possibile altresì osservare, al riguardo, che, durante il periodo di circa tre anni che separa la pubblicazione del bando di gara controverso dalla proposizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale dinanzi al Tribunale, la Systran ha cercato, in particolare, di trovare «una soluzione contrattuale» alla controversia, come emerge dai chiarimenti dalla stessa forniti nelle proprie memorie in risposta alla seconda parte del settimo motivo dedotto dalla Commissione, vertente sull’interruzione del nesso causale, esaminato infra.


22 – Detto esame permetterà anche di distinguere tra inadempimenti contrattuali e atti illeciti, operazione che può peraltro rivelarsi molto delicata. V., in tal senso, Varet, E., Le contentieux des licences de logiciel dans tous ses états, JCP‑E, 2012, n. 10, pag. 1173.


23 – Nella fattispecie il diritto designato di comune accordo dalle parti contrattuali, che si tratti del diritto dei contratti o del diritto sostanziale che recepisce le direttive 91/250 e 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e – rettifiche – GU 2004, L 195, pag. 16, e GU 2007, L 204, pag. 27), e che dà attuazione alla Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»).


24 – Sulle circostanze pertinenti da prendere in considerazione nell’interpretazione dei contratti, v. in particolare, a titolo indicativo, articolo 5:102 dei principi del diritto europeo dei contratti, 1998, elaborati dalla Commission on European Contract Law, cosiddetta «Commissione Lando», in Lando, O., e Beale, H. (a cura di), Les principes du droit européen des contrats Parties I et II, Kluwer Law International, 2000. V., inoltre, articolo 8:102 del progetto di quadro comune di riferimento in von Bar, C., Clive, E., e Schulte‑Nölke, H. (a cura di), Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), Sellier, European law publishers, 2009. Su questo tema, v. comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell’11 luglio 2001, sul diritto contrattuale europeo [COM(2001) 398 def.]; comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell’11 ottobre 2004, Diritto contrattuale europeo e revisione dell’acquis: prospettive per il futuro [COM(2004) 651 def.], nonché comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 febbraio 2003, Maggiore coerenza nel diritto contrattuale Europeo – Un piano d’azione [COM(2003) 68 def., GU C 63, pag. 1].


25 – V., in tal senso, in particolare, Montero, E., «La communication des codes sources de logiciels. État de la question à la lumière de la jurisprudence belge et française et de la pratique contractuelle», Revue de droit intellectuel – l’Ingénieur Conseil, Bruylant, 1995, nn. 3‑5, pag. 60.


26 – La Corte ha dichiarato che tali disposizioni dovevano essere lette alla luce dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale e che, pertanto, non riguardavano le offerte di prova contraria e l’ampliamento delle offerte di prova (v. sentenza del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punti 71 e 72).


27 – Sentenza del 14 aprile 2005, Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia (C‑243/04 P, punto 32). V., parimenti, sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione (T‑40/07 P e T‑62/07 P, punto 113).


28 – Come esempi di rigetto per tardività o per difetto di motivazione, v. sentenze del 3 febbraio 1994, Grifoni/CEEA (C‑308/87, Racc. pag. I‑341, punto 7); del 10 dicembre 1998, Schröder e a./Commissione (C‑221/97 P, Racc. pag. I‑8255, punto 27); Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punti da 71 a 75), nonché sentenza del Tribunale del 25 settembre 1991, Nijman/Commissione (T‑36/89, Racc. pag. II‑699, punti da 28 a 29).


29 – Sentenza Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, cit. (punto 33).


30 – Punto 252 della sentenza impugnata.


31 – Punti da 254 a 260 della sentenza impugnata.


32 – GU L 157, pag. 45 e – rettifiche – GU 2004, L 195, pag. 16, e GU 2007, L 204, pag. 27; in prosieguo: «la direttiva 2004/48/CE».


33 – Detta censura contiene essa stessa molteplici argomenti che saranno analizzati più dettagliatamente in prosieguo.


34 – C‑352/98 P, Racc. pag. I‑5291.


35 – Sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, Racc. pag. I‑1029, punto 56).


36 – Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, Schneider Electric/Commissione (T‑351/03, Racc. pag. II‑2237, punti 122 e segg.).


37 – V. punti 205 e 215 della sentenza impugnata.


38 – V., in particolare, sentenze del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione (C‑551/03 P, Racc. pag. I‑3173, punto 51), nonché del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, Racc. pag. I‑1, punto 71).


39 – V., in particolare, sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punto 24).


40 – V., in particolare, sentenze dell’8 maggio 2003, T. Port/Commissione (C‑122/01 P, Racc. pag. I‑4261, punto 27), nonché General Química e a./Commissione, cit. (punto 72).


41 – V., in particolare, ordinanza del 26 aprile 1993, Kupka‑Floridi/CES (C‑244/92 P, Racc. pag. I‑2041, punti da 9 a 11), e sentenza del 9 giugno 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE (C‑401/09 P, Racc. pag. I‑4911).


42 – Nel suo ricorso di impugnazione, la Commissione ha precisato che, nella sua relazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, del 10 aprile 2000, sul recepimento e gli effetti della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore [COM(2000) 199 def.], essa aveva rilevato l’esistenza di una divergenza sul punto tra gli Stati membri, ma che condivideva l’opinione di taluni commentatori secondo cui il per legittimo acquirente si intende di fatto un acquirente, un licenziatario, un locatario o un soggetto autorizzato a usare il programma per conto di una di tali persone.


43 – V., in particolare, punti 66, 67, 78, 109 e 115 della sentenza impugnata.


44 – V., in particolare, punti 215 e 261 della sentenza impugnata.


45 – Punto 215 della sentenza impugnata.


46 – Sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit. (punto 56).


47 – Punto 127 della sentenza impugnata.


48 – Sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, cit. (punti 42 e 44).


49 – Punti da 127 a 261 della sentenza impugnata.


50 – Punto 261 della sentenza impugnata.


51 – V., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione (C‑176/06 P, punto 17).


52 – Sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, cit. (punto 51); Bergaderm e Goupil/Commissione, cit. (punti 41 e 42); del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico (C‑312/00 P, Racc. pag. I‑11355, punti 53 e 54), nonché del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine (C‑472/00 P, Racc. pag. I‑7541, punti 25 e 26).


53 – Sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/CEVA e Pfizer (C‑198/03 P, Racc. pag. I‑6357, punti da 63 a 69).


54 – Sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit. (punti 50 e 51).


55 – Ciò che la Corte, per quanto mi consta, non ha mai avuto, in effetti, occasione di fare, in quanto ha dovuto conoscere solo di azioni di risarcimento dei danni derivanti dall’attività normativa delle istituzioni. Il Tribunale, per contro, ha affrontato tale problematica nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica. Si dovrebbero confrontare, in proposito, le sentenze del Tribunale del 10 dicembre 2008, Nardone/Commissione (T‑57/99, punto 162); del 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli (T‑143/09 P, punto 46), nonché del 12 luglio 2012, Commissione/Nanopoulos (T‑308/10 P, punto 103), alla luce della decisione della Corte (Sezione speciale prevista dall’articolo 123 ter del regolamento di procedura) dell’8 febbraio 2011, relativa al riesame della sentenza Commissione/Petrilli, cit. (causa C‑17/11 RX, punti 3 e 4).


56 – V., in particolare, sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, Racc. pag. I‑8147, punti da 65 a 67); ordinanze del 20 settembre 2001, Asia Motor Francia e a./Commissione (C‑1/01 P, Racc. pag. I‑6349, punto 44); del 14 luglio 2005, Gouvras/Commissione (C‑420/04 P, Racc. pag. I‑7251), nonché sentenza del 27 febbraio 2007, Gestoras Pro Amnistía e a./Consiglio (C‑354/04 P, Racc. pag. I‑1579, punto 22).


57 – V. sentenza del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione (C‑104/89 e C‑37/90, Racc. pag. I‑3061, punto 33). V., parimenti, sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, cit. (punto 85); del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione (C‑104/89 e C‑37/90, Racc. pag. I‑203, punto 168); del 16 marzo 2000, Parlamento/Bieber (C‑284/98 P, Racc. pag. I‑1527, punti 56 e 57); del 24 marzo 2009, Danske Slagterier (C‑445/06, Racc. pag. I‑2119, punto 61); del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione (C‑419/08 P, Racc. pag. I‑2259, punto 61), nonché ordinanza del 12 maggio 2010, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Consiglio e Commissione (C‑451/09 P, punti 39 e 40).


58 – Sentenza Parlamento/Bieber, cit. (punto 55). V., parimenti, sentenza Commissione/Fresh Marine, cit. (punti da 45 a 49).


59 – V. punto 46 della sentenza impugnata.


60 – V., in particolare, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, Racc. pag. I‑4951), nonché del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione (C‑510/06 P, Racc. pag. I‑1843, punto 105).


61 – V. sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric (C‑440/07 P, Racc. pag. I‑6413, punti da 191 a 193).


62 – Sentenza Commission/Schneider Electric, cit. (punto 204).


63 – V., in particolare, sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione (C‑257/98 P, Racc. pag. I‑5251, punti 34 e 35).


64 – V., ad esempio, sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 372), nonché del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a. (C‑47/10 P, Racc. pag. I‑10707, punto 104).


65 – V., con specifico riferimento a tale questione, sentenza del 14 maggio 1998, Consiglio/de Nil e Impens (C‑259/96 P, Racc. pag. I‑2915, punto 25).